CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 23026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27773/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3378/2015 depositata il29/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2010 la società [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di concessioni per esposizioni pubblicitarie, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avversoventuno avvisi di liquidazione alla stessa notificati in data 14/09/2010 con i quali il comune di Roma aveva intimato il pagamento della somma di euro 108.832,80 quale differenza asseritamente dovuta a titolo di Cosap per l'anno 2005. Deduceva, a sostegnodell’ opposizione, la sussistenza dei requisiti per l'applicazione, a favore della maggior parte dei propri mezzi pubblicitari, della dispensa ex art. 18 del regolamento Cosap di cui alla delibera n. 339/1998 per spazi inferiori a mq. 0,50 atteso che tale disciplina, riguardante le occupazioni di suolo pubblico, risultava essere stata estesa integralmente alle affissioni pubblicitarie dalla delibera comunale n. 145 del 2001; 2. con sentenza in data 8 gennaio 2014 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione ritenendo che l’ esenzione per il pagamento del canone Cosap per l’occupazione di suolo pubblico per spazi inferiori a m. 0,50 non era applicabile alle occupazioni di spazi a fini pubblicitari posto che tale esenzione era stata inserita da [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento Cosap emanato con delibera n. 339/1998 all’ art. 18, delibera cui era succeduta, per la sola installazione pubblicitaria, la delibera del Consiglio comunale n. 145/2001 che non aveva riproposto tale esenzione, non richiamandosi detta disposizione regolamentare ma solo altre parti della precedente delibera e che, parimenti, doveva escludersi l’ applicabilità della c.d. connessione funzionale rispetto ad impianti para pedonali di proprietà della società opponente e la suddetta esenzione, dovendosi ribadire che la stessa era stata prevista dalla disciplina regolante l’ occupazione di suolo pubblico in generale e non l’ occupazione ai fini di comunicazioni pubblicitarie; 3. la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 29/05/2015, respingevail gravame della società, confermando le argomentazioni del primo giudice; 3.1.i giudici di appello ribadivano che la previsione di cui all’art. 18 invocata non fosse applicabile alla fattispecie delle affissioni posto che: - la delibera n. 145/2001 era stata emanata unicamente per la determinazione del canone sulle affissioni pubblicitarie in coerenza con la precedente delibera di Consiglio comunale n. 289/94, con la conseguenza che il richiamo alla delibera n. 339/98 doveva ritenersi circoscritto esclusivamente ai criteri riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone, con ciò richiamando, implicitamente, quindi, l’art. 17 “criteri di determinazione”, l’art. 21 “pagamento e rimborso” e l’art. 22 “riscossione coattiva”, senza fare alcun riferimento o cenno all’ ipotesi di esenzione cui si riferiva, invece, l’art. 18; - anche il successivo regolamento, adottato con la delibera n. 39/2014 del comune di Roma, non aveva previsto alcuna esenzione per le occupazioni ai fini pubblicitari; - alcun rilievo assumeva, infine, il fatto che le installazioni para pedonali, oggetto di imposizione, occupassero uno spazio inferiore a 0,5 mq e, comunque, avessero anche una funzione di pubblica utilità in ragione della protezione che offrivano ai pedoni, posto che erano fattispecie regolate sempre dal citato primo comma dell’art. 18, non espressamente richiamato dalla delibera n. 145/2001; 4. avverso detta pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; 4.1. la società ricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la società [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, exart. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della disciplina sull’ interpretazione degli atti di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché agli artt.1362 e seguenti cod. civ. inrelazione alle deliberazioni del Consiglio comunale di Roma n. 339/1998 e n. 145/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonchè violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; 1.1. ad avviso di parte ricorrentela delibera n. 145/2001 non aveva circoscritto la portata della disciplina Cosap ma ne aveva individuato la fonte con l’espresso richiamo alla delibera n. 339/1998 ed, allo stesso modo, rimandando la delibera 145/2001 a quella n. 339/1998 per la determinazione, il pagamento e la riscossione del canone, il regolamento dimostrava di voler richiamare interamente la disciplina Cosap ai fini determinativi del canone sulle affissioni. Rileva che i giudici di appello, a conferma del loro ragionamento, del tutto illegittimamente ed in violazione del disposto di cui agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. avevano richiamato il regolamento del Consiglio comunale n. 39/2014 non acquisito agli atti del giudizio e, comunque, del tutto ininfluente trattandosi di normativa regolamentare sopravvenuta inidonea ad incidere in alcun modo sul previgente regolamento; 2. con il secondo motivo deduce, sotto altro profilo, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della disciplina sulla interpretazione degli atti di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché agli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale di Roma n. 339/1998 e n. 145/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto non applicabile l'art. 18 invocato agli impianti pubblicitari; 2.1. la società contribuente si duole, in particolare, dell’omessa applicazione del criterio della connessione c.d. funzionale prevista dalla delibera del 1998 per la determinazione della Cosap relativamente ad occupazioni realizzate dal medesimo soggetto e fra loro funzionalmente connesse; 3. con il terzo motivo lamenta, exart. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, reiterandosi le censure già svolte anche sotto il profilo del vizio motivazionale sul presupposto che la corte di appello aveva seguito un percorso argomentativo del tutto avulso dai motivi di impugnazione; 4. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 5. il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono privi di fondamento; 5.1. la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto, comunque, esentati dal pagamento tutti gli impianti de quibused, in particolare, nella parte in cui ha affermato che la delibera comunale n. 145/2001 non aveva più previsto l'esenzione contenuta nell'art. 18, comma 1, della precedente delibera n. 339/1998 di esenzione per gli spazi inferiori al mezzo metro quadrato, in quanto aveva recepito solo gli artt. 17, 21 e 22 e non aveva fatto alcun riferimento all'art. 18 suddetto; 5.2. è opportuno ricordare che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 è stato approvato il regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e che la deliberazione n. 145/2001 ha istituito il Cosap, in sostituzione della Tosap (tassa per l’ occupazione del suolo pubblico), con specifico riguardo al settore dell'impiantistica pubblicitaria collocato sul suolo pubblico. Risulta, invero, che con la delibera consiliare n. 145/2001 il Consiglio Comunale è intervenuto sulla disciplina della pubblicità effettuata a mezzo di impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico - disciplina avente come riferimento specifico proprio il “[OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità, Delibera Consiglio comunale n. 289/94” - stabilendo al punto B) del dispositivo della delibera che, a partire dal 1 gennaio 2002, si sarebbero applicate agli impianti pubblicitari le norme della deliberazione consiliare n. 339/1998 ([OSCURATO:PERSONA]), istitutivo della disciplina generale di tutte le occupazioni di suolo pubblico "riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone, nonché la repressione, l'indennità e le sanzioni nei confronti delle occupazioni abusive"; 5.3. la questione interpretativa posta dalla società ricorrente è se, nel richiamare le norme della delibera n. 339 del 1998 sulla determinazione ed il pagamento del canone, la delibera n. 145/2001 abbia o meno inteso recepire anche la parte dell'art. 18 della delibera n. 339/1998 a mente della quale "il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare"; 5.4. occorre premettere che non coglie in alcun modo nel segno la contestazione relativa alla violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.: invero, quanto all’interpretazionedegli atti amministrativi , diversi, sono i parametri interpretativi. In particolare, per l’interpretazione dell’atto a contenuto normativo occorrerà far riferimento ai criteri contenuti nell’art. 12 disp. prel. cod. civ., invece, per quanto concerne gli atti amministrativi generali e gli atti a contenuto non normativo (in generale) le regole interpretative da seguire sono quelle contenute nel codice civile riguardanti il contratto. Nel caso in esame si tratta di atto amministrativo normativo (regolamento generale demandato ex lege ai comuni), con conseguente applicazione non dei criteri negoziali di cui agli artt. 1362 segg., ma di quelli concernenti l’interpretazione della legge; 5.5. orbene ad avviso di questo Collegio la sentenza impugnata ha correttamente interpretato, nel rispetto dei parametri di cui al citato art. 12 disp. prel. cod. civ., la delibera n . 145/2001 escludendo che essa consenta l'applicazione della “dispensa” in discorso, poiché a tale conclusione conducono criteri sia di ermeneutica letterale che sistematica; 5.6. deve, infatti, osservarsi che: - la citata delibera n. 145, la quale regol amenta, in particolare, il settore della pubblicità, ha esteso l'applicabilità a quest'ultimo della disciplina generale in materia di Cosap (come fissata dal Regolamento del 1998) espressamente limitandola alle norme "riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone...", senza alcun riferimento, neppure indiretto, ad altre disposizioni; - la delibera da ultimo indicata ha, quindi, operato un richiamo soltanto alla disciplina regolamentare, relativa alla determinazione tariffaria di cui all'art. 17 (criteri di determinazione), all'art. 21 (pagamento e rimborso) ed all'art. 22 (riscossione coattiva) del [OSCURATO:PERSONA], non essendo, invece, stato richiamato l'art. 18 del regolamento sopra richiamato; - ne deriva che, in assenza di un esplicito richiamo, il regime di esenzione (la disposizione in questione parla di canone “non dovuto”), in quanto costituisce una deroga alle regole generali di determinazione del canone, non può ritenersi incluso, nemmeno in modo implicito,nel rinvio alle norme sulla "determinazione", ossia a quelle stesse norme alle quali ontologicamente si contrappone escludendone l'applicazione (vedi Cass. 34575/2019); 5.7. proprio il dato letterale relativo all’ omesso richiamo di talune norme del [OSCURATO:PERSONA] - fra le quali l’art. 18, comma 1, ultimo periodo -induce a ritenere che la volontà dell’ente impositore era chiaramente nel senso di escluderle, laddove al fine di esprimere una diversa volontà sarebbe stato sufficiente il mero richiamo generalizzato al predetto regolamento; 5.8. la tesi della società contribuente secondo cui l’art. 18 citato non sarebbe una norma riguardante l’esenzione dal pagamento ma, come emergerebbe dal suo tenore testuale, norma volta specificamente, unitamente all’art. 17, alla determinazione del canone in quanto l’art. 17 non sarebbe applicabile senza la simultanea applicazione dell’art. 18, non coglie nel segno; 5.9. la scelta dell’ente di richiamare soltanto una parte delle disposizioni appare inequivoca nel sensodi precludere l’applicazione di una disposizione non richiamata, sicchè la censura non è idonea in alcun modo ad incrinare il ragionamento dei giudici di merito; 5.10. atteso, poi, che i giudici di appello si sono limitati a rilevare, ad abundantiam,che il successivo nuovo regolamento adottato da [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 39 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed attualmente vigente non prevedeva alcuna esenzione per le occupazioni di suolo pubblico a fini pubblicitari, è priva di pregio alcuno la censura relativa alla violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in ragione del richiamo al regolamento successivamente adottato da [OSCURATO:PERSONA] (non prodotto) poiché è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Sez. 1- , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022, Rv. 665300 -02); 5.11. anche il secondo profilo di censura, in forza del quale la società si duole della omessa applicazione del criterio della connessione c.d. funzionale prevista dalla delibera del 1998 per la determinazione della Cosap relativamente ad occupazione realizzate dal medesimo soggetto e fra loro funzionalmente connesse, è privo di fondamento; 5.12. va, infatti, osservato che, come correttamente rilevato dalla corte di merito, il criterio della connessione funzionale delle occupazioni realizzate dal medesimo soggetto non può trovare applicazione anche in quanto contenuto nel citato primo comma dell’art. 18 della menzionata delibera, non espressamente richiamato; 6. il terzo motivo è all’ evidenza inammissibile atteso che parte ricorrente, lungi dal prospettare l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, siè limitata, del tutto genericamente, a paventare asseriti deficit motivazionali, peraltro non ra vvisabili avendo la corte di appello proceduto ad una compiuta disamina dei motivi di gravame; 6.1. occorre, del resto, rilevare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014, Rv. 632989 -01); 6.2. peraltro ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni , implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata ( vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002); 7. sulla scorta delle considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; 7.1. le spese di questo giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della novità e controvertibilitàdelle questioni trattate; 7.2. stante il disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese; visto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament