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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16737/2026

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tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in personadella Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.CSTLCN74D22D69W), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eSalvatore Mileto (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 802/2024, depositata il 25/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/20261.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che, con ricorso alla Commissione tributaria di Genova, laSVC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava il provvedimento con il qualel’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva provveduto alla rettifica delvalore di due autovetture Lamborghini (una delle quali priva di motore),un motore e dei pezzi di ricambio importati dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America; inparticolare, a fronte di un valore dichiarato di USD 114.938,00 per le dueautovetture ed i ricambi e di USD 2.662,00 per il motore (sostanzialmentepari a quello indicato nella fattura di vendita: USD 117.600),l’Amministrazione rideterminava i seguenti valori: €143.626,57 per le dueautovetture, € 8.716 per le parti di ricambio ed € 13.464,99 per il motore.A seguito di accertamenti presso le autorità americane, infatti, erarisultato che: a) la dichiarazione di esportazione predisposta dallospedizioniere americano ([OSCURATO:PERSONA].) era per un valore di USD160.000 e nella stessa non risultavano indicati né i pezzi di ricambio, né ilmotore; b) nella “cover letter” era riportato il valore di USD 80.000 perciascuna autovettura; c) nei “bill of sale” erano riportati i medesimi valoridelle autovetture; d) tali documenti erano difformi da quelli corrispondentiesibiti dall’acquirente italiana.La CTP accoglieva il ricorso osservando che, sebbene le divergenze divalore riscontrate giustificassero l’apertura di un procedimento diaccertamento, la società aveva fornito i necessari chiarimenti idonei adescludere i dubbi sul valore dei beni.2.

L’Amministrazione proponeva appello al quale resisteva la società.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria rigettaval’impugnazione, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure edosservando che: le “cover letter” erano documenti interni volti a prevenireindicato in tali documenti era generico e non analitico (le due auto,Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026essendo di anni diversi, dovevano avere necessariamente valori differenti)ed era stato attribuito per esigenze di celerità dallo spedizioniere,includendo anche degli oneri relativi ai dazi che erano a carico dellavenditrice; peraltro il valore complessivo indicato era sostanzialmentecoincidente con quello dell’operazione, considerando anche i dazi e gli altrioneri a carico della venditrice; l’indicazione, nelle condizioni di consegnacontenute nella dichiarazione d’importazione, della dicitura DAP - checomporta il pagamento dei dazi e degli altri oneri a carico dell’acquirente -era frutto di un errore, in quanto era stato dimostrato il pagamento deglistessi a cura della venditrice americana; per tale ragione la società italiananon aveva neppure interesse a rendere una dichiarazione di valore piùbassa del reale; le medesime considerazioni erano state poste a baseanche dell’archiviazione del procedimento penale.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso la società che ha depositato, altresì, unamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt.

«70 e 74 Reg.UE n. 952/2013 (C.D.U. – [OSCURATO:PERSONA]) e 140 Reg.

UE n.2447/2015, nonché degli artt. 2698 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 7 D.lgs. n.546/1992».Ad avviso dell’Amministrazione, la rettifica del valore della mercesarebbe corretta in quanto «la non conformità alla realtà del valoreesposto nella dichiarazione d’importazione» era stata constatata non sullabase di criteri aleatori o dei criteri sussidiari di cui all’art. 74 reg.

UE952/2013, «bensì di dati documentali oggettivi e certi già a manidell’Amministrazione finanziaria, giacché risulta provato per tabulas che,Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026all’atto dell’esportazione dagli [OSCURATO:PERSONA]America, il valore delle dueautovetture di che trattasi era, non di complessivi Dollari statunitensi100.000,00, ma di complessivi Dollari statunitensi 160.000,00».Alla luce delle contraddizioni rilevate erano pertanto stati applicati «icriteri residuali per la determinazione dell’effettivo valore doganale dellamerce in importazione ai sensi della normativa unionale»; vi eranoperaltro notevoli contraddizioni tra la documentazione depositata alladogana americana e quella presentata unitamente alla dichiarazione diimportazione.1.2 Il motivo, così formulato, è inammissibile.Con lo stesso, infatti, solo formalmente si denuncia una violazione dilegge, ma sostanzialmente si richiede una nuova valutazione di merito.Non vi è dubbio, infatti, che vi siano delle divergenze tra quantoindicato nei diversi documenti in ordine al valore della merce; tuttavia,tanto in primo quanto in secondo grado, i giudici di merito hanno ritenutoche le stesse potessero essere spiegate attraverso l’inclusione nel valoredi USD 160.000, dichiarato alla dogana americana, dei dazi e degli altricosti che erano a carico della venditrice, affermando che tale circostanzaemergeva dalla documentazione attestante i pagamenti depositata dallasocietà, sicché l’indicazione DAP, quale condizione di consegna nelladichiarazione resa dalla società italiana, che comporta il pagamento di talioneri a carico dell’acquirente, poteva ritenersi un mero errore.È evidente che si tratta di una valutazione di merito, in quanto la CGTdi secondo grado ha preso in considerazione la documentazione in atti e,sulla base di essa, ha ritenuto corretto il valore dichiarato nelladichiarazione d’importazione; l’accoglimento del motivo di ricorsorichiederebbe una nuova valutazione nel merito dell’interadocumentazione che non è consentita nel giudizio di legittimità.

Va infattiricordato che con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto,Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dalgiudice del merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti delproprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).

Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni) del travisamento della prova(con le modalità indicate da Cass. Sez.

U. n. 5792/2024) o far valere ilvizio di motivazione entro i limiti ristretti, in cui ciò è ancora possibile(peraltro, la doglianza ex art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., nel caso dispecie, sarebbe preclusa in base al comma 4° di tale norma, inconsiderazione della cd. doppia conforme sfavorevoleall’Amministrazione).

Il motivo in esame, tuttavia, non è stato articolatocon tali modalità, in quanto la ricorrente si è limitata a contrapporre allavalutazione complessiva delle prove compiuta dalla CGT di secondo gradouna diversa ricostruzione dei fatti.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.; lacorte regionale ha infatti affermato che «le vetture erano vetuste emalridotte e forse soltanto il marchio Lamborghini poteva sviare ad unaaddirittura del motore e l’altra da ristrutturare in toto», senza che lasocietà avesse mai dedotto, a sostegno delle proprie tesi, il cattivo stato diconservazione delle autovetture.2.2 La società ha eccepito l’inammissibilità del motivo, in quanto sisarebbe formato, in ordine a tale circostanza, il giudicato interno giacchél’analoga affermazione contenuta nella sentenza di primo grado non erastata impugnata.Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’eccezione è infondata, trattandosi di una mera argomentazione sullaquale non può formarsi il giudicato interno.

Va infatti ricordato che «Ilgiudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minimadella sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardoad uno soltanto degli elementi di quella statuizione […] riapre lacognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancherelativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non sianostati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo digravame» (cfr., ex multis, Cass. n. 32563/2024).2.3 Il motivo è comunque infondato, in quanto la violazione dell’art.112 c.p.c. riguarda solo i limiti delle domande e delle eccezioni, mentrenel caso di specie si tratta di una circostanza di fatto in ordine al realevalore della merce che il giudice ha desunto dal materiale probatoriosottoposto al suo esame, rilevante ai fini della decisione dellacontroversia.

Del resto, una volta che le prove ed i documenti sonoacquisiti agli atti, il giudice può valutarle in base al proprio prudenteapprezzamento traendone le conseguenze sotto il profilo fattuale cheritiene più corrette, senza essere vincolato alle deduzioni delle parti.3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 2699 c.c..L’amministrazione ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbe violatola predetta norma «ritenendo che la documentazione fornita dallecompetenti Autorità statunitensi sarebbe inconferente», mentre la stessadovrebbe «essere considerata pienamente probante nella presentevicenda processuale, essendo costituita da atti ufficiali, peraltro riportantianche il reale valore di transazione delle merci in essi indicate, aventivalore di atto pubblico munito di pubblica fede».Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/20263.2 Il motivo è infondato.La ricorrente ha denunciato, infatti, la violazione dell’art. 2699 c.c. checontiene la definizione di atto pubblico, ma non ha indicato quali, tra idocumenti trasmessi dalle autorità doganali americane sarebbero muniti ditale efficacia probatoria; i documenti menzionati negli atti sembrano infattiprovenire da parti private (venditore, spedizioniere, ecc.).

Sotto taleprofilo, quindi il motivo difetta di specificità.Anche alla luce di tale rilievo, la doglianza si esaurisce in unacontestazione di merito sulla valutazione di tali documenti; i giudici diprimo e secondo grado, infatti, li hanno presi in considerazione, ma hannoritenuto, con valutazione in fatto, che il valore risultante dagli stessi fossecomprensivo dei dazi.4.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 36d.lgs. 546/1992.

L’Amministrazione ha dedotto che la sentenza impugnatasarebbe caratterizzata da motivazione apparente nella parte in cui vieneaffermato che l’indicazione, nella dichiarazione d’importazione, della voceDAP (cioè “delivered at place”, dicitura secondo la quale i dazi sono acarico dell’acquirente) sarebbe stata frutto di un errore.

La motivazione alriguardo, secondo la ricorrente, sarebbe “priva di logica” in quanto anchela fattura (n. 6 del 30/7/2019) emessa dalla venditrice nei confronti dellacontroricorrente recava l’indicazione DAP; inoltre, se «l’importatore avesseavuto intenzione di scrivere DDP all’interno del campo 20 delladichiarazione doganale di importazione, allora il Giudice di secondo gradoavrebbe dovuto affermare che SVC aveva dichiarato un valore doganaledella merce errato, dal momento che il prezzo di USD 117.600 non potevaincludere anche i diritti di confine».4.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto evidenziato che la motivazione apparente può al piùriguardare una domanda, ma non certo una singola argomentazione sullaNumero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026quale si fonda la decisione.

Ciò sarebbe già sufficiente ad escludere il viziodenunciato.4.3 Deve poi aggiungersi che la mancanza di motivazione o lamotivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo lariforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012,ricorrono solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilografico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioniincomprensibili (così Cass. Sez.

U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. 2153/2020).4.4 Nel caso di specie, la motivazione al riguardo è statacompiutamente esposta dalla CGT di secondo grado che ha ritenuto chel’indicazione DAP sulla dichiarazione d’importazione sia stata frutto di unerrore, in quanto era stata prodotta la fattura emessa dal soggetto che siNumero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026occupava dell’importazione per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti della venditrice, dalla quale doveva desumersi che quest’ultimasi era effettivamente fatta carico dei dazi.È evidente allora che la valutazione non è contraddittoria, giacché laCGT di secondo grado ha ritenuto di attribuire maggior rilievo ad alcunielementi piuttosto che ad altri; dunque, non vi è alcuna motivazioneapparente o contraddittoria.

Del resto “Ai fini di una corretta decisioneadeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto inmotivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanzeprocessuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalleparti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel lorocomplesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suoconvincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungerealle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamenteincompatibili con la decisione adottata (vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenzan. 16034 del 14/11/2002) (…)” (Cass. n. 23026/2023).Anche con tale motivo, dunque, l’Amministrazione ha richiesto,sostanzialmente, una nuova valutazione di merito; ciò appare palese ovesi consideri la stessa formulazione del motivo con il quale si denuncia,sostanzialmente, un contrasto non tra affermazioni contenute nellasentenza, bensì tra questa ed alcuni elementi probatori indicati dallaricorrente ai quali, a suo avviso, la CGT di secondo grado avrebbe dovuto5.1 Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c., 36 n. 4d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c.

«per motivazione apparente, perplessa,illogica e contradditoria per quanto concerne la ritenuta mancanza diinteresse specifico da parte di SVC alla riduzione del valore doganale dellamerce importata».Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026La CGT, infatti, ha escluso tale interesse in quanto ha ritenuto che lavendita fosse stata conclusa alla condizione di resa DDP (Delivery dutypaid), con la conseguenza che i diritti doganali gravavano sulla venditricee, dunque, l’aumento o la riduzione degli stessi era ininfluente perl’acquirente.Ad avviso dell’Amministrazione, invece, il vantaggio per l’acquirente«sarebbe stato l’abbattimento dell’imponibile (ossia il valore della merce)ai fini del calcolo dei diritti di confine dovuti.

Il beneficiario di ciò sarebbestato il fornitore, il quale, onerato di un costo tributario inferiore, avrebbeinevitabilmente potuto garantire al compratore un costo della merceinferiore rispetto a quello normalmente dovuto.

Tale inferiore esborsotributario, infatti, non potrebbe che avere ripercussioni dirette sul prezzodell’intera operazione commerciale di esportazione, permettendo unabbattimento del prezzo di vendita a favore di SVC (con un conseguentesuo risparmio economico).

D’altra parte, gli unici soggetti offesi sarebberol’Unione europea e lo Stato italiano, i quali incamererebbero diritti diconfine per un valore complessivamente minore».5.2 Il motivo così formulato è palesemente inammissibile.Va ribadito infatti quanto osservato in relazione al motivo precedente ecioè che la motivazione apparente può al più riguardare una domanda, manon certo una singola argomentazione sulla quale si fonda la decisione.

Inogni caso, la ricorrente propone una valutazione in fatto alternativa aquella fornita, con riguardo all’aspetto in esame, da parte della CGT disecondo grado, formulando così una doglianza che attiene al merito.6.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.L’Amministrazione va condannata al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, inconsiderazione della soccombenza.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laNumero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.100,00 per compenso professionale, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi, che siliquidano in € 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in personadella Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.CSTLCN74D22D69W), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eSalvatore Mileto (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 802/2024, depositata il 25/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/20261. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che, con ricorso alla Commissione tributaria di Genova, laSVC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava il provvedimento con il qualel’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva provveduto alla rettifica delvalore di due autovetture Lamborghini (una delle quali priva di motore),un motore e dei pezzi di ricambio importati dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America; inparticolare, a fronte di un valore dichiarato di USD 114.938,00 per le dueautovetture ed i ricambi e di USD 2.662,00 per il motore (sostanzialmentepari a quello indicato nella fattura di vendita: USD 117.600),l’Amministrazione rideterminava i seguenti valori: €143.626,57 per le dueautovetture, € 8.716 per le parti di ricambio ed € 13.464,99 per il motore.A seguito di accertamenti presso le autorità americane, infatti, erarisultato che: a) la dichiarazione di esportazione predisposta dallospedizioniere americano ([OSCURATO:PERSONA].) era per un valore di USD160.000 e nella stessa non risultavano indicati né i pezzi di ricambio, né ilmotore; b) nella “cover letter” era riportato il valore di USD 80.000 perciascuna autovettura; c) nei “bill of sale” erano riportati i medesimi valoridelle autovetture; d) tali documenti erano difformi da quelli corrispondentiesibiti dall’acquirente italiana.La CTP accoglieva il ricorso osservando che, sebbene le divergenze divalore riscontrate giustificassero l’apertura di un procedimento diaccertamento, la società aveva fornito i necessari chiarimenti idonei adescludere i dubbi sul valore dei beni.2. L’Amministrazione proponeva appello al quale resisteva la società.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria rigettaval’impugnazione, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure edosservando che: le “cover letter” erano documenti interni volti a prevenireindicato in tali documenti era generico e non analitico (le due auto,Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026essendo di anni diversi, dovevano avere necessariamente valori differenti)ed era stato attribuito per esigenze di celerità dallo spedizioniere,includendo anche degli oneri relativi ai dazi che erano a carico dellavenditrice; peraltro il valore complessivo indicato era sostanzialmentecoincidente con quello dell’operazione, considerando anche i dazi e gli altrioneri a carico della venditrice; l’indicazione, nelle condizioni di consegnacontenute nella dichiarazione d’importazione, della dicitura DAP - checomporta il pagamento dei dazi e degli altri oneri a carico dell’acquirente -era frutto di un errore, in quanto era stato dimostrato il pagamento deglistessi a cura della venditrice americana; per tale ragione la società italiananon aveva neppure interesse a rendere una dichiarazione di valore piùbassa del reale; le medesime considerazioni erano state poste a baseanche dell’archiviazione del procedimento penale.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso la società che ha depositato, altresì, unamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. «70 e 74 Reg.UE n. 952/2013 (C.D.U. – [OSCURATO:PERSONA]) e 140 Reg. UE n.2447/2015, nonché degli artt. 2698 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 7 D.lgs. n.546/1992».Ad avviso dell’Amministrazione, la rettifica del valore della mercesarebbe corretta in quanto «la non conformità alla realtà del valoreesposto nella dichiarazione d’importazione» era stata constatata non sullabase di criteri aleatori o dei criteri sussidiari di cui all’art. 74 reg. UE952/2013, «bensì di dati documentali oggettivi e certi già a manidell’Amministrazione finanziaria, giacché risulta provato per tabulas che,Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026all’atto dell’esportazione dagli [OSCURATO:PERSONA]America, il valore delle dueautovetture di che trattasi era, non di complessivi Dollari statunitensi100.000,00, ma di complessivi Dollari statunitensi 160.000,00».Alla luce delle contraddizioni rilevate erano pertanto stati applicati «icriteri residuali per la determinazione dell’effettivo valore doganale dellamerce in importazione ai sensi della normativa unionale»; vi eranoperaltro notevoli contraddizioni tra la documentazione depositata alladogana americana e quella presentata unitamente alla dichiarazione diimportazione.1.2 Il motivo, così formulato, è inammissibile.Con lo stesso, infatti, solo formalmente si denuncia una violazione dilegge, ma sostanzialmente si richiede una nuova valutazione di merito.Non vi è dubbio, infatti, che vi siano delle divergenze tra quantoindicato nei diversi documenti in ordine al valore della merce; tuttavia,tanto in primo quanto in secondo grado, i giudici di merito hanno ritenutoche le stesse potessero essere spiegate attraverso l’inclusione nel valoredi USD 160.000, dichiarato alla dogana americana, dei dazi e degli altricosti che erano a carico della venditrice, affermando che tale circostanzaemergeva dalla documentazione attestante i pagamenti depositata dallasocietà, sicché l’indicazione DAP, quale condizione di consegna nelladichiarazione resa dalla società italiana, che comporta il pagamento di talioneri a carico dell’acquirente, poteva ritenersi un mero errore.È evidente che si tratta di una valutazione di merito, in quanto la CGTdi secondo grado ha preso in considerazione la documentazione in atti e,sulla base di essa, ha ritenuto corretto il valore dichiarato nelladichiarazione d’importazione; l’accoglimento del motivo di ricorsorichiederebbe una nuova valutazione nel merito dell’interadocumentazione che non è consentita nel giudizio di legittimità. Va infattiricordato che con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto,Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dalgiudice del merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti delproprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017). Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni) del travisamento della prova(con le modalità indicate da Cass. Sez. U. n. 5792/2024) o far valere ilvizio di motivazione entro i limiti ristretti, in cui ciò è ancora possibile(peraltro, la doglianza ex art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., nel caso dispecie, sarebbe preclusa in base al comma 4° di tale norma, inconsiderazione della cd. doppia conforme sfavorevoleall’Amministrazione). Il motivo in esame, tuttavia, non è stato articolatocon tali modalità, in quanto la ricorrente si è limitata a contrapporre allavalutazione complessiva delle prove compiuta dalla CGT di secondo gradouna diversa ricostruzione dei fatti.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.; lacorte regionale ha infatti affermato che «le vetture erano vetuste emalridotte e forse soltanto il marchio Lamborghini poteva sviare ad unaaddirittura del motore e l’altra da ristrutturare in toto», senza che lasocietà avesse mai dedotto, a sostegno delle proprie tesi, il cattivo stato diconservazione delle autovetture.2.2 La società ha eccepito l’inammissibilità del motivo, in quanto sisarebbe formato, in ordine a tale circostanza, il giudicato interno giacchél’analoga affermazione contenuta nella sentenza di primo grado non erastata impugnata.Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’eccezione è infondata, trattandosi di una mera argomentazione sullaquale non può formarsi il giudicato interno. Va infatti ricordato che «Ilgiudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minimadella sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardoad uno soltanto degli elementi di quella statuizione […] riapre lacognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancherelativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non sianostati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo digravame» (cfr., ex multis, Cass. n. 32563/2024).2.3 Il motivo è comunque infondato, in quanto la violazione dell’art.112 c.p.c. riguarda solo i limiti delle domande e delle eccezioni, mentrenel caso di specie si tratta di una circostanza di fatto in ordine al realevalore della merce che il giudice ha desunto dal materiale probatoriosottoposto al suo esame, rilevante ai fini della decisione dellacontroversia. Del resto, una volta che le prove ed i documenti sonoacquisiti agli atti, il giudice può valutarle in base al proprio prudenteapprezzamento traendone le conseguenze sotto il profilo fattuale cheritiene più corrette, senza essere vincolato alle deduzioni delle parti.3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 2699 c.c..L’amministrazione ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbe violatola predetta norma «ritenendo che la documentazione fornita dallecompetenti Autorità statunitensi sarebbe inconferente», mentre la stessadovrebbe «essere considerata pienamente probante nella presentevicenda processuale, essendo costituita da atti ufficiali, peraltro riportantianche il reale valore di transazione delle merci in essi indicate, aventivalore di atto pubblico munito di pubblica fede».Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/20263.2 Il motivo è infondato.La ricorrente ha denunciato, infatti, la violazione dell’art. 2699 c.c. checontiene la definizione di atto pubblico, ma non ha indicato quali, tra idocumenti trasmessi dalle autorità doganali americane sarebbero muniti ditale efficacia probatoria; i documenti menzionati negli atti sembrano infattiprovenire da parti private (venditore, spedizioniere, ecc.). Sotto taleprofilo, quindi il motivo difetta di specificità.Anche alla luce di tale rilievo, la doglianza si esaurisce in unacontestazione di merito sulla valutazione di tali documenti; i giudici diprimo e secondo grado, infatti, li hanno presi in considerazione, ma hannoritenuto, con valutazione in fatto, che il valore risultante dagli stessi fossecomprensivo dei dazi.4.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 36d.lgs. 546/1992. L’Amministrazione ha dedotto che la sentenza impugnatasarebbe caratterizzata da motivazione apparente nella parte in cui vieneaffermato che l’indicazione, nella dichiarazione d’importazione, della voceDAP (cioè “delivered at place”, dicitura secondo la quale i dazi sono acarico dell’acquirente) sarebbe stata frutto di un errore. La motivazione alriguardo, secondo la ricorrente, sarebbe “priva di logica” in quanto anchela fattura (n. 6 del 30/7/2019) emessa dalla venditrice nei confronti dellacontroricorrente recava l’indicazione DAP; inoltre, se «l’importatore avesseavuto intenzione di scrivere DDP all’interno del campo 20 delladichiarazione doganale di importazione, allora il Giudice di secondo gradoavrebbe dovuto affermare che SVC aveva dichiarato un valore doganaledella merce errato, dal momento che il prezzo di USD 117.600 non potevaincludere anche i diritti di confine».4.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto evidenziato che la motivazione apparente può al piùriguardare una domanda, ma non certo una singola argomentazione sullaNumero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026quale si fonda la decisione. Ciò sarebbe già sufficiente ad escludere il viziodenunciato.4.3 Deve poi aggiungersi che la mancanza di motivazione o lamotivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo lariforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012,ricorrono solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilografico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioniincomprensibili (così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. 2153/2020).4.4 Nel caso di specie, la motivazione al riguardo è statacompiutamente esposta dalla CGT di secondo grado che ha ritenuto chel’indicazione DAP sulla dichiarazione d’importazione sia stata frutto di unerrore, in quanto era stata prodotta la fattura emessa dal soggetto che siNumero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026occupava dell’importazione per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti della venditrice, dalla quale doveva desumersi che quest’ultimasi era effettivamente fatta carico dei dazi.È evidente allora che la valutazione non è contraddittoria, giacché laCGT di secondo grado ha ritenuto di attribuire maggior rilievo ad alcunielementi piuttosto che ad altri; dunque, non vi è alcuna motivazioneapparente o contraddittoria. Del resto “Ai fini di una corretta decisioneadeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto inmotivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanzeprocessuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalleparti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel lorocomplesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suoconvincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungerealle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamenteincompatibili con la decisione adottata (vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenzan. 16034 del 14/11/2002) (…)” (Cass. n. 23026/2023).Anche con tale motivo, dunque, l’Amministrazione ha richiesto,sostanzialmente, una nuova valutazione di merito; ciò appare palese ovesi consideri la stessa formulazione del motivo con il quale si denuncia,sostanzialmente, un contrasto non tra affermazioni contenute nellasentenza, bensì tra questa ed alcuni elementi probatori indicati dallaricorrente ai quali, a suo avviso, la CGT di secondo grado avrebbe dovuto5.1 Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c., 36 n. 4d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c. «per motivazione apparente, perplessa,illogica e contradditoria per quanto concerne la ritenuta mancanza diinteresse specifico da parte di SVC alla riduzione del valore doganale dellamerce importata».Numero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026La CGT, infatti, ha escluso tale interesse in quanto ha ritenuto che lavendita fosse stata conclusa alla condizione di resa DDP (Delivery dutypaid), con la conseguenza che i diritti doganali gravavano sulla venditricee, dunque, l’aumento o la riduzione degli stessi era ininfluente perl’acquirente.Ad avviso dell’Amministrazione, invece, il vantaggio per l’acquirente«sarebbe stato l’abbattimento dell’imponibile (ossia il valore della merce)ai fini del calcolo dei diritti di confine dovuti. Il beneficiario di ciò sarebbestato il fornitore, il quale, onerato di un costo tributario inferiore, avrebbeinevitabilmente potuto garantire al compratore un costo della merceinferiore rispetto a quello normalmente dovuto. Tale inferiore esborsotributario, infatti, non potrebbe che avere ripercussioni dirette sul prezzodell’intera operazione commerciale di esportazione, permettendo unabbattimento del prezzo di vendita a favore di SVC (con un conseguentesuo risparmio economico). D’altra parte, gli unici soggetti offesi sarebberol’Unione europea e lo Stato italiano, i quali incamererebbero diritti diconfine per un valore complessivamente minore».5.2 Il motivo così formulato è palesemente inammissibile.Va ribadito infatti quanto osservato in relazione al motivo precedente ecioè che la motivazione apparente può al più riguardare una domanda, manon certo una singola argomentazione sulla quale si fonda la decisione. Inogni caso, la ricorrente propone una valutazione in fatto alternativa aquella fornita, con riguardo all’aspetto in esame, da parte della CGT disecondo grado, formulando così una doglianza che attiene al merito.6. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.L’Amministrazione va condannata al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, inconsiderazione della soccombenza.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laNumero registro generale 8047/2025Numero sezionale 4432/2026Numero di raccolta generale 16737/2026Data pubblicazione 28/05/2026ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.100,00 per compenso professionale, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi, che siliquidano in € 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16737/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris