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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 38696/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA WI:LEI£1e12 sul ricorso 3645-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 'f I I, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 163/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 03645 sez.

ML ud. 15-09-2021 -2- RG 3645/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 20 luglio 2018, la Corte d'appello di Venezia rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna al pagamento della somma di C 9.091,60 oltre accessori, a titolo di T.f.r. in favore del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto credito ammesso allo stato passivo del Fallimento della datrice [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione;

2. essa ciò riteneva per essere stato il predetto dipendente della società fallita fino al 21 marzo 2011 e poi transitato, per effetto di trasferimento del ramo d'azienda cui era addetto, alle dipendenze della cessionaria SAE D Group s.r.I.: pertanto gli emolumenti dovevano ritenersi a carico del Fondo di Garanzia, sull'assunto della responsabilità, a norma dell'art. 2112 c.c., del datore cedente, per la quota di T.f.r. maturata dal dipendente fino al trasferimento del ramo, non essendo contestabili dall'Inps le risultanze dello stato passivo fallimentare;

3. con atto notificato il 17 (22) gennaio 2019, l'Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo, secondo, quarto, quinto, settimo e ottavo comma I. 297/82 in riferimento all'art. 2112 c.c., per erroneo riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti del datore di lavoro cedente fallito, nonostante l'attività prestata in favore di altro datore in bonis cessionario, nell'inesigibilità del suddetto credito fino al momento di cessazione del rapporto di lavoro e per la solidale responsabilità, a norma dell'art. 2112 c.c., del cessionario (unico motivo);

2. in via di premessa, occorre ribadire il principio di inopponibilità delle risultanze dello stato passivo del fallimento all'Inps, in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale (quale l'esigibilità del credito per T.f.r., al momento di cessazione del rapporto, presupposto di erogazione della prestazione RG 3645/2019 previdenziale del Fondo) e non alla natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione (Cass. 19277/18, p.to 18 in motivazione; 29363/18, pto. 11 ivi; 30804/18, p.to 9 ivi);

3. l'art. 2

I. 297/1982 e l'art. 2 d.lg. 80/1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che sia tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo sia proposta; inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, non operando quindi ancora la garanzia dell'art. 2

I. 297/1982 (Cass. 23 febbraio 2021, n. 4897, di cassazione della decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2

I. 297/1982, benché il fallimento del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario);

4. è allora irrilevante, nel caso di specie in cui il rapporto di lavoro è cessato (e il credito per T.f.r. divenuto esigibile) alle dipendenze della società cessionaria dell'azienda e non della datrice cedente insolvente, l'accertamento dell'avvenuta cessazione con il primo, ai sensi dell'art. 2112 c.c., nel mese di agosto 2011 (secondo la documentazione dimessa dall'Inps: così in base alla sentenza di primo grado, secondo quanto riportato dall'ultimo alinea di pg. 4 ai primi tre di pg. 5 della sentenza impugnata), prima della dichiarazione di fallimento della società datrice cedente (dichiarato il 25 ottobre 2011);

5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione; RG 3645/2019 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre e 12 ottobre 2021 Il Presidente (dott.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA WI:LEI£1e12 sul ricorso 3645-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 'f I I, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 163/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 03645 sez. ML ud. 15-09-2021 -2- RG 3645/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 20 luglio 2018, la Corte d'appello di Venezia rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna al pagamento della somma di C 9.091,60 oltre accessori, a titolo di T.f.r. in favore del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto credito ammesso allo stato passivo del Fallimento della datrice [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; 2. essa ciò riteneva per essere stato il predetto dipendente della società fallita fino al 21 marzo 2011 e poi transitato, per effetto di trasferimento del ramo d'azienda cui era addetto, alle dipendenze della cessionaria SAE D Group s.r.I.: pertanto gli emolumenti dovevano ritenersi a carico del Fondo di Garanzia, sull'assunto della responsabilità, a norma dell'art. 2112 c.c., del datore cedente, per la quota di T.f.r. maturata dal dipendente fino al trasferimento del ramo, non essendo contestabili dall'Inps le risultanze dello stato passivo fallimentare; 3. con atto notificato il 17 (22) gennaio 2019, l'Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo, secondo, quarto, quinto, settimo e ottavo comma I. 297/82 in riferimento all'art. 2112 c.c., per erroneo riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti del datore di lavoro cedente fallito, nonostante l'attività prestata in favore di altro datore in bonis cessionario, nell'inesigibilità del suddetto credito fino al momento di cessazione del rapporto di lavoro e per la solidale responsabilità, a norma dell'art. 2112 c.c., del cessionario (unico motivo); 2. in via di premessa, occorre ribadire il principio di inopponibilità delle risultanze dello stato passivo del fallimento all'Inps, in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale (quale l'esigibilità del credito per T.f.r., al momento di cessazione del rapporto, presupposto di erogazione della prestazione RG 3645/2019 previdenziale del Fondo) e non alla natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione (Cass. 19277/18, p.to 18 in motivazione; 29363/18, pto. 11 ivi; 30804/18, p.to 9 ivi); 3. l'art. 2 I. 297/1982 e l'art. 2 d.lg. 80/1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che sia tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo sia proposta; inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, non operando quindi ancora la garanzia dell'art. 2 I. 297/1982 (Cass. 23 febbraio 2021, n. 4897, di cassazione della decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 I. 297/1982, benché il fallimento del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario); 4. è allora irrilevante, nel caso di specie in cui il rapporto di lavoro è cessato (e il credito per T.f.r. divenuto esigibile) alle dipendenze della società cessionaria dell'azienda e non della datrice cedente insolvente, l'accertamento dell'avvenuta cessazione con il primo, ai sensi dell'art. 2112 c.c., nel mese di agosto 2011 (secondo la documentazione dimessa dall'Inps: così in base alla sentenza di primo grado, secondo quanto riportato dall'ultimo alinea di pg. 4 ai primi tre di pg. 5 della sentenza impugnata), prima della dichiarazione di fallimento della società datrice cedente (dichiarato il 25 ottobre 2011); 5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione; RG 3645/2019 P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre e 12 ottobre 2021 Il Presidente (dott.
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