CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 33942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26915-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 918/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/10/2022 R.G.N. 185/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.26915/2022 Cron. Rep. Ud22/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 918/2022 della Corte d’appello di Palermo che, accogliendo il gravame dell’INPS e riformando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di condanna del Fondo di garanzia INPS al pagamento della somma maturata a titolo di TFR nel corso del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 131/2015 (in epoca anteriore alla cessione del ramo d’azienda in cui egli prestava servizio, avvenuta con decorrenza dal 1°.1.2015 e con sottoscrizione di accordo ex art. 47 della legge n. 428/1990, in virtù del quale egli aveva rinunciato a chiedere il TFR al cessionario). Resiste INPS con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo (proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001. In sintesi, rileverebbe nella specie la pattuizione collettiva ex artt. 2112 cod. civ. e 47 della legge n. 428/1990, stipulata in data 30.12.2014 tra il Comune di Palermo, la cedente [OSCURATO:SOCIETA]., la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. e le OO.SS., in virtù della quale, essendo la cedente in situazione di crisi aziendale, si era convenuto che i lavoratori interessati dal trasferimento sottoscrivessero un accordo di rinuncia ad agire nei confronti della cessionaria per il TFR maturato alle dipendenze della cedente alla data del trasferimento, atteso che, pur non essendo ancora a tale data la cedente sottoposta a procedura concorsuale, l’art. 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23/CE andrebbe interpretato – giusta da ult. CGUE, 28.4.2022, C-237/20 – nel s enso che il presupposto da esso previsto, secondo cui i precedenti artt. 3 e 4 non si applicano al trasferimento di un’impresa ove il cedente sia stato sottoposto a procedura fallimentare aperta in vista della liquidazione dei beni, sarebbe integrato anche nel caso in cui il trasferimento dell’impresa sia predisposto anteriormente all’apertura della procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni medesimi. Il ricorso non è fondato. La questione è già stata affrontata e risolta con valenza nomofilattica da questa Corte con la sentenza n. 31064/2024 (nonché con la n. 31338/2024), alle cui argomentazioni questo Collegio aderisce, condividendole appieno, e fa richiamo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. A far data da Cass. n. 19277/2018, si è venuto consolidando un orientamento in ordine all’intersecarsi di vicende circolatorie di un’azienda e sottoposizione a procedura concorsuale di alcuno dei datori di lavoro cedenti e/o cessionari, con contestuale richiesta di intervento del Fondo di garanzia, al quale anche in questa sede va data continuità, con le precisazioni che seguono. Va premesso: - che il diritto del lavoratore alla corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (così, ex multis, Cass. n. 3165/2022), che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di una procedura esecutiva; - che la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all’INPS di opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l’esistenza o l’entità del credito in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all’Istituto di contestare i presupposti d’intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale; - che le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all’INPS in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere venga ad esistenza l’obbligo della tutela previdenziale (Cass. n. 38696/2021), ché altrimenti, in considerazione dell’estraneità dell’ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell’ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall’art.24 Cost. (così, espressamente, ancora Cass. n. 19277/2018). D’altra parte, «le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall’art. 2 della legge n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 19277/2018): scopo della direttiva europea è infatti l’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. n. 4897/2021); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell’assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così ancora Cass. n. 19277 del 2018, cit., nonché da ult. Cass.n. 37789 del 2022)» (Cass. n. 31064/2024). Secondo i recenti arresti sopra richiamati, non si traggono argomenti di segno contrario dal fatto che la rinuncia alla solidarietà passiva del cessionario abbia avuto luogo in esecuzione di un accordo sindacale concluso ex art. 47 della legge n. 428/1990: «l’intervento del Fondo di garanzia costituisce infatti adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propria disciplina e non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae (così da ult. Cass. n. 6842 del 2023). Si deve piuttosto aggiungere che non induce a diverse conclusioni la disciplina che, successivamente ai fatti per cui è causa, è stata dettata dal comma 5-bis dell’art. 47, l. n. 428/1990 (per come introdotto dall’art. 368, comma 4, lett. d, d.lgs. n. 14/2019, c.d. codice della crisi d’impresa), secondo cui “nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda” anche da parte “dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente”, tenendo luogo “la data del trasferimento” di quella “della cessazione del rapporto di lavoro”: fermo restando che il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in linea generale, non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore e che le sue norme possono se del caso rappresentare un utile criterio interpretativo degl’istituti della legge fallimentare solo allorché, nello specifico caso considerato, si riscontri una linea di continuità tra il regime vigente e quello a venire (così Cass. S.U. n. 8504 del 2021), è sufficiente nella specie rilevare che il comma 5-bis ha introdotto una previsione in chiara e consapevole discontinuità con il diritto vivente siccome sopra ricostruito, all’evidente scopo di sancire, a determinate condizioni, l’immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell’azienda e di equiparare ad una cessazione del rapporto di lavoro il trasferimento dei lavoratori all’impresa cessionaria; e in disparte la possibilità (già paventata da Cass. n. 6842 del 2023, cit.) che la nuova disciplina possa surrettiziamente mettere capo ad un inammissibile aiuto di Stato, è evidente che da essa non si può ricavare alcun utile spunto ermeneutico per l’interpretazione di quella previgente (cfr. in tal senso Cass. n. 37789 del 2022, già cit.)». Infine, alla stregua delle anzidette considerazioni, irrilevante si appalesa la richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, finalizzato a richiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’interpretazione degli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese o di parti di imprese, e segnatamente se l’art. 5 debba essere inteso nel senso che il presupposto da esso previsto, secondo cui i precedenti artt. 3 e 4 non si applicano al trasferimento di un’impresa ove il cedente sia stato sottoposto a procedura fallimentare aperta in vista della liquidazione dei beni, sarebbe integrato anche nel caso incui il trasferimento dell’impresa sia predisposto anteriormente all’apertura della procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni medesimi: «questa Corte, a far data da Cass. n. 19277 del 2018, più volte cit., ha infatti già chiarito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass. nn. 39698 del 2021 e 1861 del 2022, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell’art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall’assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall’altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE”); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante» (Cass. n. 31064/2024). Il ricorso va, pertanto, respinto ma, considerato che l’orientamento di questa Corte si è consolidato in epoca successiva al deposito del ricorso, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament