CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecisivo, la ricorrente non aveva indicato la localizzazione processuale di questo fatto, ossia l'atto del processo in cui il fatto omesso era emerso, né aveva la ricorrente dimostrato che fosse decisivo, vantando crediti del 2007-2008 ed avendo, per contro, depositato documentazione del 2004. 3.- [OSCURATO:PERSONA] per revocazione di quest'ultima sentenza, attribuendole un errore di fatto nell'aver ritenuto che la circostanza di cui si lamentava l'omesso esame non era stata sufficientemente indicata dalla ricorrente quando invece lo era. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, domanda che, revocata la sentenza per errore di fatto, il suo originario ricorso venga deciso nel merito con accoglimento del motivo dichiarato precedentemente inammissibile e dunque con riforma della sentenza della Corte di appello di Roma. Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], la Regione Lazio e l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] la cui difesa e però sostanzialmente adesiva ai motivi di ricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] La ratio della decisione impugnata. 4.- [OSCURATO:PERSONA], nel precedente ricorso per Cassazione, aveva osservato che la cessione del credito a suo favore era opponibile sia alla Regione che alla Asl, in quanto, al momento della cessione, i crediti ceduti non erano ancora stati soddisfatti. Ciò dipendeva da un particolare criterio di imputazione dei pagamenti che la stessa Regione Lazio si era imposta, con il decreto della Giunta regionale n. 602 del 2004, in base al quale il pagamento dei crediti non era riferibile a quelli maturati quel mese stesso, ma era semmai riferibile ai crediti sorti nei quattro mesi precedenti con la conseguenza che, ad esempio, il pagamento effettuato ad ottobre del 2007 non era relativo al credito maturato in quel mese, ma era relativo al credito maturato a giugno dello stesso anno e con l'ulteriore conseguenza che il credito ceduto ad ottobre del 2007 non era ancora estinto, e non lo era certamente con il pagamento di ottobre 2007, in quanto quest'ultimo pagamento era diretto ad estinguere il debito di quattro mesi prima, mentre il credito di ottobre 2007, in ragione del criterio di imputazione dei pagamenti sopra citato, sarebbe stato pagato a Febbraio del 2008. 4.1.- Per far valere questa tesi, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto due motivi di ricorso per Cassazione: il terzo ed il quarto, con i quali aveva prospettato un' omessa pronuncia su tale sua eccezione (il metodo di pagamento era tale che i crediti che aveva comprato al momento della cessione non erano già estinti) e dunque violazione dell'articolo 112 c.p.c. da parte della Corte d'appello di Roma, che non aveva affatto preso in considerazione questo ragionamento, oltre che violazione di legge nella misura in cui la stessa Corte d'appello aveva dato credito alla tesi opposta secondo cui il pagamento dei crediti non era sfasato ma era destinato ad estinguere quelli sorti nel mese stesso del loro pagamento, con la conseguenza che al momento della cessione essi erano stati già soddisfatti. La Corte di Cassazione, nella precedente decisione qui oggetto di revocazione, ha ritenuto inammissibile il terzo motivo poiché non di omessa pronuncia doveva parlarsi ma semmai di omessa motivazione, ed ha altresì ritenuto inammissibile il quarto motivo dopo averlo qualificato non già come rivolto a denunciare una violazione di legge ma semmai l'omesso esame di un fatto controverso e rilevante: l'inammissibilità di quest'ultimo motivo è stato basata in quella decisione sulla circostanza che, avendo allegato [OSCURATO:PERSONA] l'omesso esame di un fatto, non aveva però indicato dove questo fatto era processualmente emerso, né il modo in cui era emerso e soprattutto non aveva dato prova della sua decisività, avendo fatto la ricorrente riferimento a pagamenti o a metodi di pagamento del 2004 quando invece il suo credito era del 2007-2008. La fase rescindente. 5.- Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la precedente pronuncia di questa Corte. La ricorrente prende atto della qualificazione del motivo di ricorso offerta dalla precedente decisione, che come si è detto ha qualificato il quarto motivo non già come contenente censura di violazione di legge bensì come contenente censura di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, e, come conseguenza di tale diversa qualificazione, ha ritenuto non sufficientemente descritto il fatto, o meglio, non indicato il luogo in cui tra gli atti processuali tale fatto era emerso, e soprattutto ha ritenuto non indicata la decisività del fatto stesso ai fini della decisione. 5.1.- Osserva, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] che in realtà nel ricorso per Cassazione era chiaramente indicato l'atto del processo da cui questo fatto risultava, e tale atto era per l'esattezza l'atto di appello della Asl, nonché il prospetto dei pagamenti a quell'atto di appello allegato. Vale a dire che UBI Factor aveva, a fronte dell' atto di appello della Asl e dei prospetti di pagamento allegati, eccepito che quei pagamenti non erano estintivi del credito ma erano riferiti ai crediti maturati quattro mesi prima, ed aveva pertanto illustrato di conseguenza il criterio regionale sopracitato di imputazione dei pagamenti a favore delle strutture accreditate: inoltre la stessa [OSCURATO:PERSONA] allega che nel ricorso per Cassazione precedente, ed esattamente a pagina 28, si era riferita ai pagamenti del 2007 e del 2008, per dire che essi, in base al criterio stabilito nel 2004, non erano tali da aver estinto i crediti ceduti al momento della loro cessione. Il motivo è fondato. 6.- Innanzitutto, la ricorrente denuncia correttamente un errore di fatto e non già di valutazione giuridica in quanto attribuisce alla decisione precedente di questa Corte di non essersi accorta che il fatto, del cui omesso esame ci si occupava, era in realtà indicato nella sua collocazione processuale nel precedente ricorso per Cassazione: non si attribuisce alla decisione precedente di avere erroneamente valutato o qualificato il fatto stesso, ma di non essersi avveduta che quel fatto, contrariamente a quanto assunto, era stato "localizzato" tra gli atti processuali di appello. 6.1.- Inoltre, dalle pagine 14 e seguenti del ricorso, risulta chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato l'atto processuale da cui emergeva quel fatto, e precisamente l'aveva indicato nell'atto di appello della Asl. In secondo luogo, da quella stessa esposizione risulta altresì che anche la decisività del fatto emergeva dal precedente ricorso: l'esposizione del ricorrente mirava, attraverso il deposito dei documenti relativi all'anno 2004, che altro non erano se non i provvedimenti regionali che stabilivano il criterio di pagamento dei crediti come sfasato, ossia come riferito non già a quelli maturati in quel mese bensì a quelli dei quattro mesi precedenti, a dimostrare che questo sistema di imputazione valeva anche negli anni 2007 2008 in cui erano maturati i crediti ceduti e dunque oggetto di giudizio. Con la conseguenza dunque che avendo, nel ricorso precedente, indicato l'atto processuale da cui il fatto controverso emergeva (atto di appello della ASL), ed avendo altresì descritto la decisività di tale fatto (il criterio di pagamento indicato nella delibera del 2004 rendeva i crediti del 2007 e 2008 ancora non soddisfatti), la statuizione contenuta nella precedente decisione di questa Corte, secondo cui invece quelle indicazioni mancavano, costituisce errore di fatto che giustifica la revocazione. La fase rescissoria. 7.- La revocazione per errore di fatto della precedente decisione di questa Corte impone, poiché v'è espressa domanda da parte del ricorrente, di pronunciare dunque nel merito del ricorso dichiarato inammissibile che viene qui riproposto con due motivi l'uno subordinato all'altro: con il primo la ricorrente censura la decisione di appello per omesso esame di un fatto rilevante, ed in ciò si adegua alla qualificazione della originaria censura fatta dalla precedente decisione della Corte e di conseguenza assume che di quel fatto la Corte d'appello non ha fatto esame alcuno. In via subordinata, con il secondo motivo, qualora si dovesse disattendere la qualificazione della censura come fatta dalla precedente Corte, e ritenerla come censura invece di violazione di legge anziché di omesso esame, la società ricorrente assume che la decisione della Corte d'appello di Roma è viziata per violazione degli articoli 1193 e 1362 codice civile, ed assume che la delibera della Regione sul criterio di imputazione del pagamento avrebbe dovuto essere intesa come una dichiarazione fatta dal debitore ai sensi dell'articolo 1193 c.c., per l'appunto, ossia una dichiarazione circa l'ordine dei debiti da estinguere, qualificazione che invece la Corte di Appello ha disatteso. Il primo dei due motivi è fondato e comporta l'assorbimento del secondo. Infatti, ove si ritenga che, a differenza di quanto ritenuto dalla precedente decisione di questa Corte, nel grado di appello la società ricorrente aveva indicato un preciso fatto da cui risultava che i crediti azionati non erano affatto estinti al momento della cessione, e dunque erano opponibili al debitore ceduto, e ove si ritenga, come è necessario che sia, che quel fatto introduceva un tema di decisione, perlomeno sotto forma di eccezione, ne deve derivare che occorreva una pronuncia motivata su tale questione: invece, nella sentenza di appello non v'è riferimento alcuno a tale fatto, cosicché, alternativamente, la censura di omesso esame o quella di difetto assoluto di motivazione, entrambe contenute alternativamente nel primo dei due suddetti motivi del giudizio rescissorio, deve ritenersi fondata. P.Q.M. La Corte revoca la sentenza n. 32505/ 2019 di questa Corte, del 3-12 ottobre 2019, ed esaminato l'originario ricorso, accoglie il prim