CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22316/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Concordataria dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alMonte Calvario (già in concordato preventivo), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), consede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 104, in persona del Liquidatoregiudiziale, Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal prof.avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 69E02 L219R; indirizzodi [OSCURATO:PERSONA]: stefanoambrosini @ordineavvocatiroma.org), come da autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] indata 5 gennaio 2022 (che si allega), elettivamente domiciliata presso loStudio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 19 casella di PostaElettronica Certificata stefanoambrosini @ ordineavvocatiroma.org, conrichiesta di comunicazioni e notificazioni al predetto indirizzo di PostaElettronica Certificata (comunicato all’Ordine ai sensi della l. 2/2009), inforza di procura depositata unitamente al ricorso.Ricorrente in RG 4717Intimata in RG 7529controNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Regione Lazio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro –tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63P44 C352B), giusta procura speciale rilasciata su foglioseparato da intendersi parte integrante del controricorso, elettivamentedomiciliata presso la medesima nella sede dell’Avvocatura dell’Ente inRoma - via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 che dichiara di voler ricevere lenotificazioni e/o le comunicazioni riguardanti il presente giudizio alseguente indirizzo di posta elettronica certificata ritasanto @ordineavvocatiroma.org.Controricorrente e ricorrente incidentale in RG 4717Ricorrente in RG 7529controAzienda [OSCURATO:PERSONA] 1 (già [OSCURATO:PERSONA] E) in persona delCommissario Straordinario e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Dott.[OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, [OSCURATO:PARTITA_IVA], succeduta a titolo universale alle pregresse AziendeSanitarie [OSCURATO:PERSONA] “A” e Roma “E” in forza della L.R. n. 17 del31/12/2015 e del D.C.A. n. U00606 del 30/12/2015, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 60C02 C034O), PEC g.desantis@ pec.dsbpartners.com, fax 06 / 32.23.494 e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 52C42 G535K), PEC avv.russovalentini @ordineavvocatibopec.it, fax 06 / 68.21.00.61 ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, alla Via di S.[OSCURATO:PERSONA] n. 96 (già [OSCURATO:PERSONA] n. 6), giusta procura speciale in calceal controricorso.Controricorrente e ricorrente incidentale in RG 4717Ricorrente in RG 7529nonchéIstituto Figlie di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 104, inNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026persona della procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] (c.f. PRCMLD 65L60 I170N), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 64C05 F205S – PEC robertogerosa @ ordineavvocatiroma.org –[OSCURATO:TELEFONO]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 71E2179250167) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio (GerosaSollima e Associati) sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, giusta procuraspeciale rilasciata in calce ai controricorsi avverso la sentenza nondefinitiva della Corte d’appello di Roma n° 5121 depositata il 13 luglio2021 e avverso la sentenza definitiva della stessa Corte n° 6302depositata il 4 ottobre 2023.Controricorrente e ricorrente incidentale in RG 4717Controricorrente in RG 7529avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Roma n° 5152depositata il 13 luglio 2021 e avverso la sentenza definitiva della Corted’appello di Roma n° 6302 depositata il 4 ottobre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ricorso ex art. 702-bis del cod. proc. civ., l’[OSCURATO:PERSONA] di NostraSignora del [OSCURATO:PERSONA] (IFNSMC), gestore dell’Ospedale classificatoCristo Re, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la RegioneLazio e l’Azienda sanitaria locale Roma 1, onde ottenerne la condannasolidale al pagamento di complessivi euro 60.613.692,12, di cui: (a) euro36.229.279,71 per prestazioni sanitarie rese nel periodo 1996-2006, i cuicrediti erano stati in parte (per euro 19.177.974,20) ceduti ad Inps inpagamento di contributi previdenziali; (b) euro 11.248.188,02 per ulterioriprestazioni relative al periodo 2004-2012; (c) euro 13.136.224,39 perinteressi.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Precisava, quanto ai crediti ceduti ad Inps, che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevaagito per conto dell’Istituto previdenziale per il recupero del creditoprevidenziale, sul presupposto che le cessioni non si fossero perfezionate.2.- A seguito della costituzione di Asl e Regione, il Tribunale disponeva ilmutamento del rito da sommario a ordinario.In corso di causa interveniva la [OSCURATO:PERSONA] dell’IstitutoAll’esito, il Tribunale con sentenza n° 8837/2016 (nella cui intestazionel’attore era indicato come “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al MonteCalvario in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale”)rigettava totalmente la domanda.Osservava anzitutto che vi era carenza di legittimazione passiva dell’Aslper i crediti successivi alla Delibera della [OSCURATO:PERSONA] (DGR) Lazio n°602/2004, essendo debitrice la Regione.Escludeva, contrariamente a quanto dedotto dall’attore, che lacomunicazione 18 marzo 2010 inviata dall’Asl contenesse unriconoscimento del debito.Dichiarava prescritti tutti i crediti vantati dall’Istituto verso l’Asl sino al 20dicembre 2010.Per le prestazioni 2004-2011 la Regione aveva eccepito di aver corrispostol’intero tetto di spesa e il ricorrente non aveva dato prova che leConvenzioni stipulate con l’ente territoriale nulla prescrivessero in terminidi svolgimento contingentato dell’attività.Quanto ai crediti anteriori al 2004, il ricorrente era privo di legittimazionel’inefficacia di tali cessioni fosse stata dichiarata dalle sentenze dellaSezione Lavoro del Tribunale di Roma n° 7428/2012 e n° 7431/2012.Infine, riguardo al credito di euro 19.177.974,20 il ricorrente avevamancato di specificare le relative fatture che lo componevano.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/20263.- Avverso tale decisione proponevano un unico appello l’[OSCURATO:PERSONA] diNostra Signora al [OSCURATO:PERSONA] e la Liquidazione giudiziale concordatariadell’Istituto predetto.Regione e Asl formulavano appello incidentale.Nel corso del secondo giudizio la Corte pronunciava la sentenza nondefinitiva indicata in intestazione e con separata ordinanza rimetteva lacausa sul ruolo per l’espletamento di c.t.u. in ordine all’ammontare deicrediti successivi al 10 marzo 2000.In via preliminare la Corte rilevava l’inammissibilità dell’appello propostodalla Liquidazione concordataria, “posto che l’art. 167 Lf attribuisce al suoCommissario Giudiziale meri poteri di coordinamento e vigilanzasull’imprenditore, che a sua volta conserva la titolarità e i pieni poterigestori dell’azienda”.Confermava la prima sentenza in punto di legittimazione passiva della solaRegione.I crediti successivi alla DGR 9 luglio 2004 n° 602 non erano prescritti inquanto il ricorso introduttivo era stato notificato il 18 marzo 2013, mentreper quelli anteriori alla predetta data vi era interruzione in virtù di unmessaggio di posta elettronica del 10 marzo 2010.Non era provato il pagamento dei crediti da parte della Regione per leprestazioni dal 2004 al 2011.Quanto al limite di spesa, il Tribunale aveva fatto malgoverno dell’onereprobatorio, in quanto la Regione non ne aveva dimostrato l’importo, comele imponeva l’art. 2697 cod. civ.Le due sentenze n° 7428/2012 e 7431/2012 della Sezione Lavoro delTribunale di Roma non avevano effetto di giudicato nel giudizio in corso,avendo esse accertato l’inefficacia delle cessioni di credito dall’Istitutoall’Inps solo in via incidentale.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il controcredito che la Regione Lazio intendeva porre in compensazionenon era liquido ed esigibile, essendo ancora oggetto di verifica davanti allastessa Corte d’appello di Roma in sede di rinvio.In conclusione, la Corte “non definitivamente pronunciando” dichiaravainammissibile l’appello principale riferibile alla Liquidazione concordataria;dichiarava l’Asl “responsabile” per i crediti tra il 22 maggio 2002 ed il 9luglio 2004 e la Regione Lazio per tutti i crediti maturati successivamente;“definitivamente pronunciando”, rigettava l’appello incidentale dellaRegione.4.- All’esito della c.t.u. disposta, la Corte pronunciava quindi la sentenzadefinitiva indicata in intestazione, con la quale, aderendo ai risultaticontabili della c.t.u., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] 1 e Regione Lazio a pagareall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente euro19.799.171,00 ed euro 13.405.558,00, oltre interessi legali dalladomanda.5.- Avverso la sentenza non definitiva ha interposto ricorso per cassazionela Liquidazione concordataria, affidandolo a tre motivi illustrati damemoria (RG 4717/22).L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ha proposto separatoricorso per cassazione in base ad un mezzo illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] e l’Asl hanno proposto distinti ricorsi incidentali affidati,ciascuno, a tre motivi illustrati da memoria.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in AdunanzaCamerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.6.- Avverso la sentenza definitiva ha proposto ricorso per cassazione l’Aslsulla base di tre motivi illustrati da memoria (RG 7529/24).Anche la Regione Lazio ha formulato ricorso per cassazione sulla scorta ditre mezzi illustrati da memoria.L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] resiste con duecontroricorsi avverso le impugnazioni proposte da Regione ed Asl.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026La Liquidazione giudiziale del concordato preventivo è rimasta meramenteintimata nel ricorso sub RG 7529/24.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- I ricorsi principali ed incidentali, essendo diretti contro la sentenza nondefinitiva e definitiva emesse nella stessa causa, vanno riuniti, inapplicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ.6.- Col primo motivo di ricorso principale avverso la sentenza nondefinitiva la Liquidazione concordataria dell’[OSCURATO:PERSONA] di NostraSignora al [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omesso esame di un fatto decisivo (art.360 n° 5 cod. proc. civ.).La Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dallaLiquidazione concordataria, era partita dal presupposto che l’appellantefosse il Commissario giudiziale del concordato preventivo, quando, invece,quest’ultimo non aveva mai agito, né mai era intervenuto in causa.Era, per contro, il Liquidatore del concordato ad essere intervenuto concontroversia con l’Asl e la Regione Lazio era destinato ad incidere sulleoperazioni di liquidazione e riparto.Col secondo motivo di ricorso principale avverso la sentenza nondefinitiva la Liquidazione concordataria deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 167 e 182 del r.d. 16 marzo 1942 n° 267 (l. fall.).La Corte avrebbe dichiarato inammissibile l’appello fondando taledecisione sull’art. 167 della l. fall., mentre l’intervento in causa trovavagiustificazione nell’art. 182.Col terzo motivo di ricorso principale avverso la sentenza nondefinitiva la Liquidazione concordataria si duole della violazione e dellafalsa applicazione dell’art. 105, secondo comma, del cod. proc. civ.La Corte aveva supposto che l’appello fosse autonomo.In realtà l’IFNSMC ed il Liquidatore concordatario avevano formulatoun’unica citazione in appello, ma ciò non toglieva che l’impugnazioneNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026principale dovesse considerarsi quella dell’Istituto, mentre quella delLiquidatore avesse carattere adesivo.7.- I motivi – scrutinabili congiuntamente in ragione della loro evidenteconnessione – sono manifestamente fondati.È noto, infatti (per tutte: Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n° 24040, conmenzione di numerosi precedenti), che il concordato preventivo,soprattutto dopo le modifiche alla legge fallimentare introdotte col d.lgs. 9gennaio 2006 n° 5 (a decorrere dal 16 luglio 2006) produce solo unospossessamento attenuato del patrimonio del debitore, il quale continuaad essere titolare delle posizioni giuridiche attive e passive, conservandola legittimazione ad agire e resistere in giudizio per la loro tutela.Tale situazione non muta a seguito dell’omologazione del concordato, inquanto, sebbene il debitore rimanga, anche in tale fase, titolare dei dirittie degli obblighi facenti parte del suo patrimonio (tanto che la procedura insenso stretto si chiude con l’omologa: art. 181 l. fall.), al Liquidatore sonotrasferiti i poteri di gestione e liquidazione, come previsto dall’art. 182 l.fall.Sicché la legittimazione attiva e passiva nelle controversie aventi adoggetto l'accertamento di crediti e il pagamento di debiti spetta aldebitore, e non già al liquidatore, il quale, però, ove insorga unacontroversia che abbia ad oggetto rapporti attinenti alla fase liquidatoria odistributiva, è legittimato ad intervenire in giudizio, avendo tuttol’interesse a garantire che le operazioni di liquidazione (che comprendonoanche l’esito della lite) si svolgano in conformità al piano concordatario.Questa situazione non muta ove il concordato sia (non meramenteliquidatorio, ma) in continuità aziendale, ovviamente ove la propostapreveda la nomina di un Liquidatore per la parte di beni “non funzionaliall’esercizio dell’impresa” (art. 186-bis, primo comma, del r.d. 16 marzo1942 n° 267) per i quali, dunque, l’organo nominato conserva poterigestori.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Non merita, dunque, adesione la decisione della Corte romana, che sipone in contrasto con l’interpretazione dell’art. 182 l. fall. sopra esposta.La Corte, infatti, ha pronunciato l’inammissibilità dell’appello formulatodalla Liquidazione concordataria sul rilievo che “l’art. 167 Lf attribuisce alsuo [OSCURATO:PERSONA] meri poteri di coordinamento e vigilanzasull’imprenditore”, mentre l’imprenditore conserverebbe (oltre allatitolarità dei suoi beni, anche) “i pieni poteri gestori dell’azienda”:conclusioni che, per quanto detto, non sono assolutamente condivisibili.Alla luce delle considerazioni che precedono va esaminata l’eccezioneavanzata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepisce (controricorsopagine 5-9) che la Liquidazione concordataria era mero interventoreadesivo dipendente e, come tale, privo del potere di impugnazione dellasentenza in via principale.E poiché l’appello era stato formulato congiuntamente ed indistintamentedall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dallaLiquidazione, l’impugnazione di quest’ultima, da considerare a titoloprincipale, sarebbe inammissibile.L’eccezione è infondata.Benché possa fondatamente dubitarsi della qualità di interventore adesivodipendente del Liquidatore del concordato preventivo, in quanto aquest’ultimo – come sopra detto – sono attribuiti poteri di gestione eliquidazione dei beni ceduti, sicché egli non è un soggetto titolare di unmero interesse di fatto, estraneo allo specifico rapporto sub iudice(situazione che caratterizza ogni autentico interventore adesivodipendente ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.: Cass., sez. un.,17 aprile 2012, n° 5992), è la stessa predetta parte processuale chequalifica così il suo atto di intervento (ricorso pagina 8, paragrafo 5, ememoria illustrativa, pagina 4, paragrafo 3).Ciononostante, l’eccezione dell’Asl rimane infondata.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026È, infatti, sicuramente corretto che tale interventore non possa impugnareautonomamente la decisione resa nel primo grado di giudizio, ma è anchevero che questa preclusione viene costantemente predicata dallagiurisprudenza di legittimità nel solo caso in cui la sentenza non sia stataimpugnata dalla parte adiuvata (Cass., sez. un., cit. e più recentementeCass., sez. I, 6 febbraio 2018, n° 2818).Ora, come già detto nella precedente parte narrativa, la sentenza di primogrado venne impugnata sia dall’IFNSMC, sia dalla Liquidazioneconcordataria, con la conseguenza che, come quest’ultima aveva aderitoin primo grado alla domanda attorea, così in sede di gravame avrebbedovuto essere considerata aderente all’impugnazione principale formulatadalla parte già adiuvata davanti al Tribunale.A ciò si aggiunga che l’interventore adesivo dipendente rimane pur sempreun litisconsorte necessario nelle fasi di gravame, sebbene la sua mancatapartecipazione al giudizio di secondo grado non lo legittimi a proporrericorso per cassazione (avverso una sentenza alla quale è, per l’appunto,rimasto estraneo), ma gli consenta comunque di proporre opposizione diterzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (Cass.,sez. III, 28 settembre 2012, n° 16534).In conclusione, l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’ASLè infondata.8.- Si passa, dunque, all’esame degli altri ricorsi incidentali formulatidall’Istituto, dalla Regione Lazio e dall’Azienda sanitaria.Con l’unico motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza nondefinitiva l’Istituto deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2937 cod. civ.La Corte, pur qualificando il messaggio di posta elettronica inviato dall’Aslin data 18 marzo 2010, con i relativi allegati, come riconoscimento deldebito e, dunque, come atto idoneo ad interrompere la prescrizione, nonaveva attribuito al predetto messaggio ed alle successive correlateNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026comunicazioni del 17 gennaio e del 22 febbraio 2011, anche l’effetto dirinuncia alla prescrizione, già compiuta, dei crediti anteriori al 18 marzo2000.9.- Il motivo è inammissibile.Il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in sensoproprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazionedell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essadi un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione),alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro unanorma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, siriferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la suapur corretta interpretazione.Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va, invece, tenutanettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecieconcreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca aldi fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma dilegge.Il discrimine tra le due ipotesi — violazione di legge in senso proprio acausa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovveroerronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (su tali principi, per tutte, si vedaCass., sez. I, 2 aprile 2024, n° 8635).Nel caso di specie, la censura non si confronta con il significato e laportata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma consiste nellacritica alla valutazione del materiale istruttorio svolta dalla Corteterritoriale, oltretutto formulata proponendo una diversa interpretazionedel materiale documentale rispetto a quella, del tutto plausibile, data dallaNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Corte d’appello: censura veicolabile solo deducendo un difettomotivazionale che non superi il minimo costituzionalmente garantito e nonuna violazione di norme sostanziali.10.- Si passa ora all’esame dei motivi di ricorso formulati dall’Asl.Col primo motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza nondefinitiva, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., l’Asllamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ.La corte avrebbe attribuito efficacia interruttiva della prescrizione almessaggio di posta elettronica del 18 marzo 2010 (erroneamente indicatoin sentenza come del 10 marzo 2010), nonostante la mail, atto interno traenti pubblici e funzionale alla individuazione dei termini di una transazionemai raggiunta, fosse stata inviata da una dipendente dell’Aziendasanitaria, tale [OSCURATO:PERSONA], a due distinti destinatari (probabilmentedipendenti della Regione Lazio), tutti privi di potere rappresentativo, e noncontenesse alcun elemento dal quale desumere la volontà di riconoscere ildebito: con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto accertare (comecorrettamente fatto dal primo giudice) che il primo atto interruttivo versol’Asl era costituito dalla diffida ad adempiere del 20 dicembre 2010 e,dunque, ritenere prescritti tutti i crediti anteriori al 20 dicembre 2000 percomplessivi euro 18.657.762,77.11.- Il mezzo – debitamente epurato da quelle critiche di caratteremeritale (come quella sulla mancanza di una manifestazione di volontà diriconoscimento) o che vertono su questioni che non risultano dallasentenza impugnata (come quella del difetto di rappresentanza deisoggetti che inviarono e ricevettero la mail) – è nel resto fondato.La Corte ha ritenuto che “la mail in questione s’inseriva nel contesto ditrattative, peraltro non andate e buon fine, volte a una soluzionetransattiva tra l’Inps e l’[OSCURATO:PERSONA] stessa” (sentenza pagina 7).Partendo da tale premessa la Corte ha poi osservato che non vi eranoelementi per ritenere che l’Asl avesse contestato l’an della pretesaNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026creditoria (“nulla conforta l’assunto che, con la comunicazione in parola,quest’ultima avesse mosso una qualche contestazione in merito allasussistenza delle proprie pendenze debitorie”) e che, dunque, le trattativeavevano avuto ad oggetto solo la liquidazione del quantum e che sifossero “svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissionedel diritto stesso”.Non è censurato dalla ricorrente il percorso motivazionale del secondogiudice (basato su presunzioni prive dei requisiti dall’art. 2729, primocomma, cod. civ.), ma il motivo mette comunque in risalto che la Cortenon si confronta con l’interpretazione dell’art. 2944 cod. civ. data dallagiurisprudenza di legittimità, a mente della quale l’atto di riconoscimento(oltre a provenire da soggetto capace di disporre del diritto, o dal suorappresentante che ne abbia i poteri) deve esprimere la inequivocavolontà di riconoscere il diritto altrui (Cass., sez. II, 18 giugno 2020, n°11803, con menzione di altri precedenti).La stessa giurisprudenza afferma, inoltre, che tale riconoscimento èescluso laddove l’atto che si assume contenerlo abbia funzioni meramenteinterne (Cass., sez. L, 15 giugno 2018, n° 15893) e non sia destinato altitolare del diritto o, quantomeno, ad un terzo (Cass. sez. III, 19 maggio2021, n° 13606, con menzione di altri precedenti), purché in tal ultimocaso la volontà di riconoscimento abbia tenore inequivoco.Ora, dalla stessa sentenza emerge che la mail in questione venne speditanel corso di trattative volte alla “soluzione transattiva tra l’Inps e l’AziendaSanitaria” (sentenza pagina 7), che nemmeno andarono a buon fine: colche è escluso, a tacer d’altro, che esso potesse avere l’effetto ricognitorioriconosciutole dalla Corte.12.- Col secondo motivo di ricorso incidentale avverso la sentenzanon definitiva l’Asl deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dal definitivoNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026accertamento di una porzione del credito opposto in compensazione dallaAsl e dalla Regione, pari ad euro 17.776.364,91.Tra gli odierni litiganti era insorta una precedente controversia a seguitodell’iniziativa di Ubi factor s.p.a., cessionaria dei crediti dell’Istituto, cheaveva agito contro la Regione e contro l’Asl onde ottenerne il pagamento.Tale lite era stata definita con sentenza del Tribunale di Roma n°15929/2012, riformata dalla Corte di Appello della stessa città consentenza n° 3917/2017, cassata dalla sentenza della Corte di Cassazionen° 32505/2019, a sua volta revocata in parte da Cass. n° 2152/2022.Nel giudizio di rinvio, a seguito di Cass. 32505/2019, davanti alla Corted’appello di Roma (RG 1760/2020) si discuterebbe solo del criterio dicalcolo degli interessi, ma non del credito restitutorio in linea capitale chel’Asl aveva azionato contro l’Istituto e che trovava causa nel doppiopagamento effettuato dall’Asl delle fatture azionate: una prima volta infavore dell’Istituto, tramite acconti mensili erogati dalla Regione sulleprestazioni, e una seconda volta in favore del cessionario Ubi factor s.p.a.in forza della sentenza del Tribunale di Roma n 15929/2012 (sopra citata).La Corte d’appello, con la sentenza qui gravata, avrebbe escluso lacompensazione sull’erroneo rilievo che il controcredito vantato incompensazione difetterebbe di certezza e liquidità, in quanto ancora subiudice a seguito del rinvio da Cass. 32505/2019, senza considerare,invece, che il controcredito oggetto del giudizio di rinvio davanti alla Corteromana (RG 1760/2020) era stato definitivamente fissato in euro17.776.364,91, ossia 27.795.727,10, di cui alla condanna di appello,meno euro 10.019.362,19 per “extra budget” non dovuto.13.- Il motivo è inammissibile.L’effetto finale delle sentenze n° 15929/2012 del Tribunale di Roma, n°3917/2017 della Corte d’appello e n° 32505/2019 di questa Corte – che,si ricorda, sono state emesse in un giudizio iniziato da UBI factor s.p.a.per crediti cedutile ed hanno avuto, pertanto, ad oggetto tali crediti – èNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026che, a fronte delle prestazioni rese dall’Istituto, il debitore è la RegioneLazio, la quale deve pagare al cessionario UBI l’importo riconosciuto dalTribunale, pari ad euro 27.795.727,10, da cui detrarre euro10.019.362,19 per sforamenti del budget ed euro 9.906.933,44 percessioni non perfezionate.La questione dell’ammontare di queste ultime cessioni è, poi, tornato subiudice a seguito della sentenza n° 2152/2022 di questa Corte, con cui laprecedente sentenza Cass. 32505/2019 venne in parte qua revocata.Ora, il controcredito indicato nel motivo (pari, secondo l’Asl, ad euro17.776.364,91: controricorso pagina 39) è in realtà quello che verràaccertato nel quantum dalla Corte d’appello in sede di rinvio a seguito diCass. 32505/2019 e di Cass. 2152/2022 (contenzioso derivantedall’azione di UBI factor).Esso è, in sostanza, il credito che UBI avrebbe diritto di ottenere dallaRegione all’esito di quel diverso giudizio: sicché non è dato, anzitutto,comprendere perché l’Asl rivendichi la titolarità di tale credito da opporrein compensazione all’Istituto in questa ulteriore causa.Sul punto il ricorso manca, dunque, di chiarezza (art. 366 n° 4 cod. proc.civ.).In ogni modo, è evidente – per quanto sopra detto – che la statuizionedella sentenza qui gravata, secondo la quale il controcredito opposto incompensazione non sarebbe certo, né liquido (pagina 9), non è errata, inquanto c’è un giudizio di rinvio in corso (RG 1760/2020) e, per effetto diCass. 2152/2022, la discussione è aperta anche sul credito di euro9.906.933,44, relativo a cessioni opponibili per effetto del sistema dipagamento previsto dall’allegato n° 9, punto 9.2, della DGR Lazio 9 luglio2004 n° 602.Vi è, poi, un ulteriore elemento di scarsa chiarezza del mezzo.Infatti, qualora tale credito dovesse essere identificato con le somme chel’Asl ebbe a pagare in esecuzione della sentenza n° 15929/2012 delNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Tribunale di Roma – come parrebbe desumersi dalla stringata allegazionedel controricorso a pagina 34 (e come pare anche dal tenore del ricorsodella Liquidazione giudiziale) – allora anche tale pretesa avrebbe dovutoessere fatta valere nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d’appello subRG 1760/2020, ai sensi dell’art. 389 del cod. proc. civ.Nella presente sede, inoltre, tale domanda sarebbe priva diautosufficienza, dato che l’Asl non enuncia nemmeno con chiarezza di averpagato somme in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n°15929/2012.14.- Col terzo motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza nondefinitiva, formulato in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la Asldeduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 del codice dirito, avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi su alcune eccezionisollevate dalla Asl, non esaminate dal Tribunale (in quanto assorbite dalrigetto totale della domanda dell’Istituto), ma riproposte in appello aisensi dell’art. 346 cod. proc. civ., come si desumeva dalle stesseconclusioni trascritte nella sentenza gravata.In particolare, l’Asl aveva dedotto che crediti per euro 400.584,80 eranostati ceduti a Inps; che euro 263.052,83 erano stati stornati con note dicredito dell’Istituto; che euro 216.374,56 non erano stati liquidati dall’Asl,senza alcuna contestazione da parte dell’Istituto; che euro 2.977.245,61erano già stati pagati; che euro 6.364.656,71 erano portati da fatture nonriconosciute ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] n° 3341/12; che l’Aslvantava un controcredito di euro 2.355.372,12, oltre interessi, perforniture di emoderivati, da compensare con quanto eventualmentericonosciuto in favore dell’attore.La Corte aveva omesso qualunque statuizione su tali eccezioni.Col primo motivo di ricorso principale avverso la sentenzadefinitiva l’Asl censura tale sentenza, ai sensi dell’art. 360 n° 4 cod.proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 132 n° 4 del codice di rito,Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026ribadendo che le eccezioni indicate nel terzo motivo di ricorso incidentaleavverso la sentenza non definitiva erano rimaste senza risposta.Aggiunge inoltre che risulterebbe del tutto inesistente qualsivogliastatuizione sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’Istitutoreligioso in considerazione del fatto che tutte le fatture azionate eranostate cedute all’INPS e che non vi era stata alcuna pronuncia di inefficaciadi tali cessioni.Tale eccezione sarebbe stata parzialmente accolta dal Tribunale, cheaveva ritenuto l’Istituto religioso titolare di crediti per euro 19.177.974,20,escludendo tale titolarità per i rimanenti crediti.Anche su tale eccezione la Corte avrebbe completamente taciuto.15.- I due motivi – esaminabili congiuntamente in ragione della loroevidente connessione – sono fondati.In effetti, l’Asl aveva eccepito sin dal primo grado che il creditodall’Istituto religioso andava ridotto per le ragioni analiticamente espostenei motivi sopra riassunti ed ha opportunamente compendiato gli attiprocessuali con i quali tali eccezioni sono state riproposte nel gradosuccessivo, senza tuttavia ricevere alcun esame da parte della Corte,tant’è che sia la sentenza non definitiva, sia quella definitiva non ne fannocenno.A medesima conclusione deve giungersi per il motivo che lamental’omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva derivante dallacessione totale dei crediti all’Inps.In effetti, il Tribunale rigettò integralmente la domanda dell’Istitutoosservando, quanto ai crediti ceduti pari ad euro 19.177.974,20, che nonvi fosse prova dell’inefficacia delle cessioni a favore dell’Inps e che,comunque, parte attrice per questa parte di crediti era incorsa in undifetto di allegazione (sentenza pagina 16).Il punto venne censurato dall’Istituto col sesto motivo di appello al qualel’Asl si oppose.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ora, la Corte con la sentenza non definitiva ritenne (pagina 9) chel’accertamento contenuto nelle due sentenze del Tribunale di Roma,sezione lavoro, venne fatto in quei giudizi “esclusivamente quale mezzo alfine di accogliere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto afondamento dell’opposizione avverso le cartelle esattoriali”, dunque senzaefficacia di giudicato.Tale statuizione ha avuto l’effetto di confermare la statuizione del primogiudice (sentenza del Tribunale n° 8837/2016), secondo la quale i creditidi complessivi euro 19.177.974,20 dovevano considerarsi in titolarità diInps (sentenza pagina 16).Di tale statuizione la sentenza definitiva non sembra tenere alcun conto,nonostante essa non fosse modificabile: è noto, infatti, che nel caso disentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio perl'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dallapronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite,sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario delprosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione conla sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabiled'ufficio (così Cass., sez. III, 11 luglio 2024 n° 19145).16.- Col secondo motivo di ricorso principale avverso la sentenzadefinitiva l’Asl deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ., l’omessoesame di un fatto decisivo.Nel condannare la Regione e l’Asl ai rispettivi importi sulla base delletabelle elaborate dalla c.t.u., la Corte non avrebbe tenuto conto chel’importo di euro 3.009.824,03 era stato erroneamente posto a caricodell’Asl, trattandosi di crediti sorti successivamente alla DGR n° 602/2004.Col terzo motivo di ricorso principale avverso la sentenza definitival’Asl si duole, in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., della violazione degliartt. 115 e 116 del codice di rito “e/o per insanabile contraddittorietà conNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026quanto statuito nel dispositivo della sentenza non definitiva n. 5152/2021e/o per violazione dell’art. 278 c.p.c.”.La condanna dell’Asl al pagamento di crediti successivi al 9 luglio 2004 perl’importo di euro 3.009.824,03 comporterebbe anche il travisamento dellac.t.u., nonché la contraddittorietà tra la sentenza non definitiva e quelladefinitiva.17.- Anche questi motivi – esaminabili congiuntamente in ragione dellaloro stretta connessione – sono fondati.L’Asl ha ben trascritto le risultanze della c.t.u. ai sensi dell’art. 366 n° 6cod. proc. civ. ed ha, dunque, correttamente allegato che l’importopredetto, derivante da crediti successivi al 9 luglio 2004, è stato posto acarico dell’Asl (oltre che, contraddittoriamente, a carico della Regione).Il rilievo è, pertanto corretto, dato che la statuizione della sentenza diprimo grado, secondo la quale era debitrice la Regione per i creditisuccessivi al 9 luglio 2004, è stata confermata dalla sentenza d’appellonon definitiva, sicché quella definitiva – come già sopra chiarito – nonpoteva rimettere in discussione tale principio.Di tali errori dà atto anche l’Istituto (controricorso contro [OSCURATO:PERSONA], pagina 18-19), sebbene per ridurne la gravità.18.- Si passa ora all’esame dei ricorsi della Regione.Col primo motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza nondefinitiva, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., laRegione lamenta la violazione degli artt. 99 e 163, terzo comma, numero4), cod. proc. civ.L’Istituto nell’atto introduttivo del giudizio non avrebbe assolto all’onere diallegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, essendosi limitato arichiamare, a sostegno della domanda, la copiosa documentazioneprodotta e ad indicare solo le cifre dei crediti che sarebbero maturati neglianni 1994-2011, senza menzionarne la causa.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Tale onere non sarebbe stato assolto nemmeno nelle memorie ex art. 183,sesto comma, cod. proc. civ.19.- Il motivo è inammissibile in quanto censura una nullità dell’attointroduttivo del giudizio e non un vizio della sentenza di secondo grado.Peraltro, è noto (ex multis: Cass., sez. III, 15 maggio 2013, n° 11751)che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod.proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti leragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc.civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione dacompiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazionedella causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insiemedelle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad essoallegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezzadelle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratricenell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni diapprestare adeguate e puntuali difese.Ora, da un lato la ricorrente non trascrive neppure in parte il contenutodel ricorso introduttivo del giudizio (come invece richiede l’art. 366 n° 6cod. proc. civ.), il che rende il mezzo privo di autosufficienza; dall’altro, ilricorrente non si perita nemmeno di indicare se tale questione vennesollevata nel giudizio di secondo grado, il che costituisce un ulterioreprofilo di inammissibilità.Da ultimo, come prevede l’indirizzo di legittimità or ora citato,l’accertamento della insufficiente (o mancante) allegazione dei fatticostitutivi del diritto azionato, va compiuto caso per caso, con laconseguenza che tale verifica involge pur sempre, entro certi limiti, unaquestione di interpretazione degli atti processuali, che, com’è noto, èrimessa al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se nondeducendo la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguentidel cod. civ. (ex multis: Cass., sez. I, 2 agosto 2016, n° 16057).Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/202620.- Col secondo motivo di ricorso incidentale avverso la sentenzanon definitiva, formulato in base all’art. 360 n° 5 cod. proc. civ., laRegione si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.La Corte aveva ritenuto che la Regione non avesse assolto al proprioonere di provare il superamento dei tetti di spesa, ma senza esaminare ladocumentazione prodotta comprovante l’erogazione dell’intero budgetmesso a bilancio per la produzione sanitaria.Col primo motivo di ricorso principale avverso la sentenzadefinitiva la Regione replica la doglianza già formulata col secondomotivo di ricorso incidentale avverso la sentenza non definitiva, dolendosi,ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ., dell’omesso esame dei propridocumenti n° 5-8 e del documento n° 31 dell’Asl, i quali, sebbene ignoratidalla relazione peritale, comproverebbero nondimeno, in modo decisivo, ipagamenti effettuati per gli anni in contestazione in favore dell’Istituto edei suoi cessionari entro i limiti del budget.Nel corpo dei due motivi, inoltre, la ricorrente dedica un paragrafo (pagine14-17 e pagine 9-13) in cui deduce che anche gli ospedali classificatisarebbero soggetti ai limiti di spesa fissati dalla Regione.21.- I due mezzi – esaminabili congiuntamente in ragione dei comuni temiche pongono – sono fondati.Va premesso che i due mezzi formulano nella sostanza un travisamentodella prova per omissione, veicolabile col n° 5 dell’art. 360, purché ilmezzo illustri trascriva la prova pretermessa o almeno “l’illustrazione delcontenuto rilevante” di essa (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).La Regione ha debitamente illustrato il contenuto dei documenti nonesaminati, i quali, dunque, proverebbero che con Delibera dirigenzialedella Regione n° 8596 del 2009 sarebbe stato assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] E(ora Roma 1) un fondo complessivo di euro 78.870.425,90, per poiprevedere in un “prospetto esplicativo” allegato la situazione dell’Istitutoreligioso con riferimento alle fatture emesse fino al 31 dicembre 2007 eNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026cedute alla Unicredit factoring, con indicazione degli estremi delle fatture,del loro importo, dell’importo certificato e del cessionario.Ora, la Corte d’appello nella sentenza non definitiva – pur dichiarando diaderire all’orientamento di legittimità già da tempo seguito (per tutte:Cass., sez. I, 13 febbraio 2023, n° 4375), a mente del quale grava sullaPA la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore maimpeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitariaaccreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa – haconcluso (pagina 8) nel senso che la Regione non avrebbe chiarito néquale fosse l’effettivo ammontare del limite di spesa nei confrontidell’operatore, né la misura dell’esorbitanza della pretesa avversaria, ma èpervenuta a tale conclusione senza minimamente menzionare i documenticitati nei due motivi, dai quali, invece, risulterebbero il tetto assegnato edi pagamenti eseguiti entro tale limite.Del pari, neppure nella sentenza definitiva si trova un cenno ai predettidocumenti ed anche lo snodo motivazionale secondo il quale “a frontedella non contestazione delle prestazioni sottese alle fatture emesse, eraonere probatorio a carico degli appellati dimostrare l’estinzione del debitosottesa a ciascuna di esse” – e che, secondo l’Istituto, comproverebbe chela Corte aveva esaminato i predetti documenti (controricorso contro ilRicorso della Regione, pagina 12-13) – anche a tacere della sua scarsachiarezza, non dimostra affatto che la Corte tenne in considerazione idocumenti comprovanti i pagamenti entro il tetto di spesa.Ne deriva che la Corte dovrà procedere all’esame dei predetti documenti(n° 5-8 della Regione, n° 31 dell’Asl) e prendere posizione sugli stessi,accertando se effettivamente essi siano idonei a provare i pagamenti ed illimite di spesa prescritto all’Ospedale, salvo poi stabilire, ove tale budgetrisultasse superato, se esso potesse essere legittimamente imposto ad unospedale classificato nel periodo anteriore al 2008: questione di diritto,Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026dunque rivedibile, rimasta indecisa in sede d’appello (sentenza nondefinitiva pagina 8).Da ultimo, la circostanza che il presente contenzioso riguardi i crediticeduti all’Inps, mentre i crediti ceduti ad UBI sono stati oggetto della litedefinita da Tribunale Roma 15929/2012, da Corte d’appello Roma3917/2017, da Cass. 32505/2019 e da Cass. 2152/2022 (così pareprospettare il controricorso dell’Istituto avverso il ricorso della Regione,pagina 16) non appare dirimente nella presente sede, trattandosi di unaccertamento di merito da espletare sui predetti documenti, integralmenterimesso al giudice del fatto.22.- Col terzo mezzo di ricorso incidentale avverso la sentenza nondefinitiva la Regione si duole, ancora una volta, dell’omesso esame di unfatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ.Analogamente al secondo motivo di ricorso incidentale dell’Asl, lamentache la Corte abbia rigettato il suo appello incidentale in punto dicompensazione tra il credito dell’Istituto ed il controcredito, questa voltadella Regione, di euro 17.776.364,91, sul rilievo che “il diritto risultatuttora oggetto di verifica”.23.- Il motivo è inammissibile al pari del secondo motivo incidentaledell’Asl, dove si è chiarito che sul credito di UBI (e, dunque, su quantoopponibile e su quanto pagato da Asl e Regione) è in corso una consulenzadavanti alla Corte d’appello di Roma, giudice del rinvio nella causa RG1760/2020 (contenzioso derivante dall’originaria azione di UBI factor).24.- Col secondo motivo di ricorso principale avverso la sentenzadefinitiva, la Regione, sulla scorta dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ. siduole della violazione dell’art. 116 del codice di rito.Il c.t.u. avrebbe elaborato la relazione senza tenere conto dei documentin° 5-8 della Regione e n° 31 dell’Asl, i quali comproverebbero i pagamentiintervenuti in favore dell’Istituto religioso o dei cessionari: egli, dunque,non avrebbe ben adempiuto all’incarico ricevuto, in quanto avrebbeNumero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026dovuto considerare che, solo ove i pagamenti fossero stati inferiori al tettodi spesa, si sarebbe potuto individuare un credito in favore dell’Ospedale.D’altro canto, la sentenza avrebbe acriticamente recepito le risultanzedella consulenza, donde la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.25.- Il mezzo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorsoincidentale avverso la sentenza non definitiva e del primo motivo diricorso principale avverso quella definitiva.26.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anchealle spese del presente giudizio.Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente dellarepubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA],ove dovuto. P.Q.Mla Corte accoglie i tre motivi di ricorso principale proposti dallaLiquidazione Concordataria dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al MonteCalvario avverso la sentenza non definitiva; il primo ed il terzo motivo diricorso incidentale proposto dall’Azienda sanitaria locale Roma 1 avversola sentenza non definitiva; i tre motivi di ricorso principale propostidall’Azienda sanitaria locale Roma 1 avverso la sentenza definitiva; ilsecondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla Regione Lazio avversola sentenza non definitiva ed il primo motivo di ricorso principale propostodalla Regione Lazio avverso la sentenza definitiva. Dichiara inammissibilil’unico motivo di ricorso incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di NostraSignora del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva, il secondomotivo di ricorso incidentale proposto dall’Azienda sanitaria locale Roma 1avverso la sentenza non definitiva; il primo ed il terzo motivo di ricorsoincidentali proposti dalla Regione Lazio avverso la sentenza non definitiva.Numero registro generale 4717/2022Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 22316/2026Data pubblicazione 29/06/2026Dichiara assorbiti il secondo motivo di ricorso principale proposto dallaRegione Lazio avverso la sentenza definitiva. Cassa e rinvia alla Corted’appello di Roma, medesima sezione e composizione, anche per le spesedel presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente dellarepubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA],ove dovuto.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino