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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04775/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16818/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 171/2021depositata il 10/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione del 23 marzo 2011, emessa ai sensi del R.D. n 639/1910 dall’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi con cui le era stato intimato il pagamento, nella sua qualità di agente marittimo raccomandatario rappresentante della compagnia armatoriale della m/n [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 18.980,45, oltre interessi e spese.

La società opponente, già [OSCURATO:PERSONA] della compagnia armatoriale italiana [OSCURATO:PERSONA], proprietaria della m/n [OSCURATO:PERSONA], deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il mandatario marittimo rappresenta processualmente l’armatore solo nei limiti dei poteri di rappresentanza sostanziale allo stesso conferito con il mandato; deduceva, anche, l’assenza della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto raccomandataria di una società armatoriale italiana, con conseguente esclusione della ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 5, co. 3, n. 135/1977.

Chiedeva, inoltre, la declaratoria della propria legittimazione attiva a contestare le pretese dell’ [OSCURATO:PERSONA] e a chiedere la ripetizione di somme illegittimamente versate; nel merito, sosteneva l’illegittimità dell’ingiunzione opposta e la nullità e irregolarità delle fatture emesse dall’autorità portuale assumendo l’omessa indicazione dei servizi per i quali veniva richiesto il pagamento dei corrispettivi.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1043/2017, annullava l’atto di ingiunzione oggetto di opposizione e rigettava le domande.

Avverso tale pronuncia, interponeva gravame l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi).

Ha proposto autonomo atto di appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA].

2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 171/2020 del 10 febbraio 2021, ha rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ha accolto l’appello l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che l’atto di ingiunzione, oggetto di opposizione, contiene la specifica indicazione delle fatture e delle somme portate indette fatture relative ai servizi resi in favore della m/n [OSCURATO:PERSONA].

Fatture che non sono state oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a provare l’entità del proprio credito.

3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. p ropone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati damemoria.

3.1. R esiste con controricorso l’ Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo la r icorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 5, 3° comma, L. n. 135/1977.

Si duole non essersi considerato che la norma di cui all’art. 5, 3° comma, L. n. 135/1977 prevede un vincolo di solidarietà solo tra raccomandatario e armatore straniero.

4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’onere della prova (art. 360, comma 1 n. 3), per avere la Corte d’appello ritenuto non contestate le fatture e non rilevato che era onere dell’opposta depositare in giudizio.

4.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice del gravame dichiarato l’inesistenza o la nullità della notifica dell’appello, compiuta, dall’[OSCURATO:PERSONA], al precedente difensore della [OSCURATO:SOCIETA] e per aver affermato che, comunque, ogni vizio sarebbe stato sanato dalla difesa nel merito svolta da tale società.

4.4. Con il quarto motivo denuncia la nullità della decisione impugnata per aver deciso ultrapetita in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Si duole non essersi dichiarata la inesistenza o nullità della notifica dell’atto di citazione in appello del 15/11/2017 da parte dell’Autorità portuale. 4.5.Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 552 e 558 cod. nav., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte territoriale non abbia rilevato d’ufficio la decadenza dal privilegio di cui in cui è incorsa l’[OSCURATO:PERSONA] per non aver fatto valere il preteso credito nel termine di un anno, non potendo essa agirenei confronti del raccomandatario.

5. I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

In primo luogo, perché la relativa formulazione si infrange contro il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio previsto dall’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c. dev’essere dedotto osservando l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, 1° comma n. 4, c.p.c. invero, il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione, pur non essendo espressamente previsto (a differenza di quanto accade per l’appello: art. 342 c.p.c.) deve considerarsi esistente, in quanto è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchino dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.).

Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.

Il requisito di specificità concerne anche la deduzione di un "error in procedendo".

Invero, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito e dovendo giudicare il fato processuale, debba procedere ad esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica.

L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione, cioè individuando come e perché il vizio di violazione di norma del procedimento sia stato denunciato e lo sia stato tempestivamente (art. 157 c.p.c.) e come e perché sia rimasto “vivo” sì da poter essere dedotto in Cassazione (Cass. n 6184/2009; Cass. n. 5244/2006).

Onere che non può ritenersi assolto dalla mera indicazione delle norme che si assumono violate, dovendo il ricorrente, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, motivatamente dimostrare l’errore del giudizio di diritto, attraverso l’esame del contenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata.

In tale iter, deve indicare perché le statuizioni sarebbero in contrasto con il precetto normativo.

Ove ciò non avvenga, questa corte regolatrice non può adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. civ., Sez.

II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1918; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 12 gennaio 2024, n. 1346; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 19 dicembre 2023, n. 35425; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 21 novembre 2023, n. 32320; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 20 ottobre 2023, n. 29237; Cass. civ. Sez.

I, Ord., 12 luglio 2023, n. 19822, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 20 dicembre 2022, n. 37257; Cass. civ., SS.

UU., 28 ottobre 2020, n. 23745).

Il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate, come fatto da [OSCURATO:SOCIETA], ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. Cass.

SS.UU. n. 23745/2020; Cass. n. 24819/2020; Cass. n. 21798/2023; Cass. n. 12954/2023; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez.

VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003).Nel caso di specie la [OSCURATO:SOCIETA] si è limitata a contestare in modo generico e con affermazione apodittiche.

In secondo luogo, i motivi sono stati formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione.

E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v.

Cass. civ., Sez.

III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez.

V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS.

UU., 27/12/2019, n. 34469). 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore dell a controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16818/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 171/2021depositata il 10/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione del 23 marzo 2011, emessa ai sensi del R.D. n 639/1910 dall’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi con cui le era stato intimato il pagamento, nella sua qualità di agente marittimo raccomandatario rappresentante della compagnia armatoriale della m/n [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 18.980,45, oltre interessi e spese. La società opponente, già [OSCURATO:PERSONA] della compagnia armatoriale italiana [OSCURATO:PERSONA], proprietaria della m/n [OSCURATO:PERSONA], deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il mandatario marittimo rappresenta processualmente l’armatore solo nei limiti dei poteri di rappresentanza sostanziale allo stesso conferito con il mandato; deduceva, anche, l’assenza della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto raccomandataria di una società armatoriale italiana, con conseguente esclusione della ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 5, co. 3, n. 135/1977. Chiedeva, inoltre, la declaratoria della propria legittimazione attiva a contestare le pretese dell’ [OSCURATO:PERSONA] e a chiedere la ripetizione di somme illegittimamente versate; nel merito, sosteneva l’illegittimità dell’ingiunzione opposta e la nullità e irregolarità delle fatture emesse dall’autorità portuale assumendo l’omessa indicazione dei servizi per i quali veniva richiesto il pagamento dei corrispettivi. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1043/2017, annullava l’atto di ingiunzione oggetto di opposizione e rigettava le domande. Avverso tale pronuncia, interponeva gravame l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi). Ha proposto autonomo atto di appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 171/2020 del 10 febbraio 2021, ha rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ha accolto l’appello l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che l’atto di ingiunzione, oggetto di opposizione, contiene la specifica indicazione delle fatture e delle somme portate indette fatture relative ai servizi resi in favore della m/n [OSCURATO:PERSONA]. Fatture che non sono state oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a provare l’entità del proprio credito. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. p ropone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati damemoria. 3.1. R esiste con controricorso l’ Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo la r icorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 5, 3° comma, L. n. 135/1977. Si duole non essersi considerato che la norma di cui all’art. 5, 3° comma, L. n. 135/1977 prevede un vincolo di solidarietà solo tra raccomandatario e armatore straniero. 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’onere della prova (art. 360, comma 1 n. 3), per avere la Corte d’appello ritenuto non contestate le fatture e non rilevato che era onere dell’opposta depositare in giudizio. 4.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice del gravame dichiarato l’inesistenza o la nullità della notifica dell’appello, compiuta, dall’[OSCURATO:PERSONA], al precedente difensore della [OSCURATO:SOCIETA] e per aver affermato che, comunque, ogni vizio sarebbe stato sanato dalla difesa nel merito svolta da tale società. 4.4. Con il quarto motivo denuncia la nullità della decisione impugnata per aver deciso ultrapetita in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Si duole non essersi dichiarata la inesistenza o nullità della notifica dell’atto di citazione in appello del 15/11/2017 da parte dell’Autorità portuale. 4.5.Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 552 e 558 cod. nav., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c. Si duole che la corte territoriale non abbia rilevato d’ufficio la decadenza dal privilegio di cui in cui è incorsa l’[OSCURATO:PERSONA] per non aver fatto valere il preteso credito nel termine di un anno, non potendo essa agirenei confronti del raccomandatario. 5. I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili. In primo luogo, perché la relativa formulazione si infrange contro il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio previsto dall’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c. dev’essere dedotto osservando l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, 1° comma n. 4, c.p.c. invero, il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione, pur non essendo espressamente previsto (a differenza di quanto accade per l’appello: art. 342 c.p.c.) deve considerarsi esistente, in quanto è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchino dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. Il requisito di specificità concerne anche la deduzione di un "error in procedendo". Invero, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito e dovendo giudicare il fato processuale, debba procedere ad esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione, cioè individuando come e perché il vizio di violazione di norma del procedimento sia stato denunciato e lo sia stato tempestivamente (art. 157 c.p.c.) e come e perché sia rimasto “vivo” sì da poter essere dedotto in Cassazione (Cass. n 6184/2009; Cass. n. 5244/2006). Onere che non può ritenersi assolto dalla mera indicazione delle norme che si assumono violate, dovendo il ricorrente, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, motivatamente dimostrare l’errore del giudizio di diritto, attraverso l’esame del contenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata. In tale iter, deve indicare perché le statuizioni sarebbero in contrasto con il precetto normativo. Ove ciò non avvenga, questa corte regolatrice non può adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1918; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 12 gennaio 2024, n. 1346; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 dicembre 2023, n. 35425; Cass. civ., Sez. II, Ord., 21 novembre 2023, n. 32320; Cass. civ., Sez. II, Ord., 20 ottobre 2023, n. 29237; Cass. civ. Sez. I, Ord., 12 luglio 2023, n. 19822, Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 dicembre 2022, n. 37257; Cass. civ., SS. UU., 28 ottobre 2020, n. 23745). Il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c., deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate, come fatto da [OSCURATO:SOCIETA], ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. Cass. SS.UU. n. 23745/2020; Cass. n. 24819/2020; Cass. n. 21798/2023; Cass. n. 12954/2023; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003).Nel caso di specie la [OSCURATO:SOCIETA] si è limitata a contestare in modo generico e con affermazione apodittiche. In secondo luogo, i motivi sono stati formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469). 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore dell a controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co