CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21798/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI. FATTO 1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] (exdipendente INPDAI transitato nei ruoli dell’INPS a seguito della soppressione dell’ente, con mansioni di addetto al servizio di portierato degli immobili dell’Istituto e con inquadramento nel livello A3 del CCNL dipendenti da proprietari di fabbricati) ildiritto all’inquadramento nell’area A, posizione economica A1, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici con decorrenza dal 1.12.2008 ed aveva condannato l’INPS al pagamento delle relative differenze di retribuzione, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale rilevava che il licenziamento intimato al Flore con comunicazione del 17.8.2006 era stato dichiarato illegittimo con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 15.7.2008, confermata con sentenza della Corte di Appello diRoma del 22.3.2010 e passata in giudicato; evidenziava che in data 7.10.2008 l’INPS aveva dismesso l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 82 e che il Flore era stato reintegrato nel posto di lavoro con decorrenza dal 1.12.2008 ed assegnato alla portineria dell’immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9. 3. Riteneva legittimo, da parte dell’Istituto, l’utilizzo del Flore come addetto al servizio di portierato presso un altro immobile di sua proprietà non adibito ad attività istituzionali (c.d. immobili a reddito) a seguito della dismissione dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 82, nonché il mantenimento dell’inquadramento del Flore nel livello A3 CCNL dipendenti da proprietari di fabbricati.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 5. L’INPS ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], senza formulare specifici motivi di ricorso riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1418 e 1419 cod. civ., nonché dell’art. 43, comma 19, dellalegge n. 388/2000, dell’art. 42, comma 5 della legge n. 289/2002 e della [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici. Deduce che l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 82 è stato dismesso dall’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la sua reintegrazione nel posto di lavoro (avvenuta in data 25.7.2008), evidenziando di essere stato invitato a riprendere il lavoro nel dicembre 2008 presso altro stabile privo di alloggio nella parte opposta della città, in forza di una “sanzione di riserva” avente carattere ritorsivo. Sostiene che avrebbe dovuto essere considerato alle dipendenze del datore di lavoro dal 15.7.2008 e che pertanto all’epoca della dismissione dello stabile avrebbe dovuto conseguire l’inquadramento nell’area A, posizione economica A1, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici. Lamenta altresì l’erronea applicazione, da parte della Corte territoriale, del Protocollo di intesa del 30.3.2004, che aveva introdotto una norma meno favorevole ai lavoratori rispetto a quella contenuta nell’art. 43,comma 19, della legge n. 388/2000 e recepita dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici. 2. Il ricorso è inammissibile. 3.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23745/2020, hanno infatti chiarito che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(si vedano anche Cass. n. 16700/2020 e Cass. n. 5001/2018). Questa Corte ha in proposito chiarito che, essendo il ricorso per cassazione un rimedio a critica vincolata, esso deve contenere , a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione(Cass. n. 4905/2020; Cass. n. 13066 del 2007 ). Ciò premesso, evidenzia il Collegio che il ricorso non contiene l’enunciazione dei motivi, né raffronta il contenuto precettivo delle norme indicate con le statuizioni della sentenza impugnata. 4. Gli stessi inconvenienti si riscontrano con riguardo a tutte le altre censure proposte nel ricorso, salvo restando che attraverso la richiesta della valutazione delle ragioni per le quali il ricorrente è stato reintegrato in epoca successiva alla dismissione dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 82 (ancorché l’ordine di reintegra fosse anteriore alla dismissione) ed è stato assegnato ad un’altra portineria, il ricorrente sembra tendere ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in questa sede. 5. Per le indicate ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del ci