CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 05659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34952/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 831/2019 depositata il20/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la associazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in materia di Tarsu, relativi ai periodi di imposta degli anni 2009 e 2010, per occupazione di area demaniale destinata ad "ormeggio natanti" in località Talamone-Porto, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune medesimo nonché l'assenza di disposizione regolamentare relativa alla categoria tariffaria da applicarsi a spazi acquei e ormeggi. La CTP di Grosseto ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'associazione. Ha ritenuto che sussistesse la legittimazione attiva all'imposizione, in materia di Tarsu, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'ente territoriale comunale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti solo ove si tratti di area portuale nella quale è istituita una Autorità portuale mentre per il Porto di Talamone, rientrante nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non vi è stata istituzione dell'Autorità portuale e non rileva che vi sia una autorità marittima non rientrando tra i compiti assegnati dalla legge 84/1994 a quest'ultima la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 2. la associazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi, illustrati anche con successiva memoria; resiste con controricorso l'ente territoriale; considerato che: 1. con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per non essere stata istituita, per il Porto di Talamone, l'Autorità portuale. Deduce la ricorrente che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo. Secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti. Rileva la ricorrente come l'art. 2, lett. i) , del d.lgs. n. 182/2003, cit., preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto della controversia, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 2. con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e all'art. 112 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia della CTR in ordine alla eccepita violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993 (adozione del Regolamento comunale in materia di TARSU e dei relativi criteri), per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo avente ad oggetto l'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi e l'illegittima commisurazione della tassa in base alla tariffa inerente la categoria dei campeggi e distributori dei carburanti; 3. la questione oggetto del primo motivo di ricorso è relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune, della presenza nel porto, non dell'Autorità portuale ma dell'Autorità marittima. 3.1. Va preliminarmente ricordato che ri 4di 195di 19 4.1. Giustamente la CTR ha ritenuto che tali richiami si riferiscono a “diverse tipologie di rifiuti” e sono pertanto inconferenti. L'art.2. (Definizioni) stabilisce: 1. Al fine del presente decreto, si intende per: a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché' le unità di cui alle lettere f) e g); b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662; c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78; d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite; e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico; f) peschereccio ...; g) imbarcazione da diporto ...; h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto; i) Autorità competente: l’Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima. 2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni”. L'art. 3 (Ambito di applicazione) stabilisce che “1. Il presente decreto si applica: a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a)”. 4.2. La normativa attiene non al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani prodotti sulle aree portuali -servizio in relazione al cui espletamento il comune di [OSCURATO:PERSONA] chiede il pagamento della tassa- ma al diverso servizio di smaltimento, tramite un apposito “impianto portuale di raccolta”, e a fronte di una specifica tariffa determinata dalla Autorità competente (secondo l'allegato IV del d.lgs. 182/2003) dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, come sopra definiti, per il quale -è da evidenziare- i Comuni non ha nno alcuna competenza né potestà impositiva. 5. In conclusione va affermato che in riferimento ai rifiuti urbani o assimilati prodotti su un'area portuale, mentre se esiste una autorità portuale viene meno la privativa del Comune in materia di raccolta e smaltimento di tali rifiuti e quindi il diritto del Comune a chiedere il pagamento del tributo per il servizio espletato, la privativa e il diritto a chiedere il pagamento del relativo tributo non vengono meno in ragione dell'esistenza di una autorità marittima atteso che quest’ultima, a differenza della autorità portuale, non ha alcuna competenza in riferimento a quei rifiuti; E’ infatti applicabile la statuizione di questa Suprema Corte per cui "alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto" (Cass. 8339/2020; Cass. 13134/2019; Cass. 161 71/12017). d.lgs. n.507 del 1993). scoperte” si devono intendere “tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto - solido o liquido - di cui l'estensione stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo - terrestre o navale - utilizzato per fruire di quella estensione (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3829, che ha reputato legittimo l'avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto). Difatti, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (né limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d'individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane (Cass 2013 nr 3773). Il legislatore nell'utilizzare l'espressione "aree scoperte", per delimitare il luogo di imposizione della tassa, perseguiva la finalità pubblica di tutela dell'igiene e salubrità attraverso l'eliminazione di tutti i rifiuti solidi (definibili "urbani") prodotti da insediamenti, permanenti e/o provvisori, di comunità umane” (v. Cass. 17092/21). 6.4.3. La legge definisce, “di massima”, i criteri ai quali i comuni devono attenersi per la determinazione delle tariffe, indicando categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti delle imbarcazioni, del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Rilevato che: 1.la associazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in materia di Tarsu, relativi ai periodi di imposta degli anni 2009 e 2010, per occupazione di area demaniale destinata ad "ormeggio natanti" in località Talamone-Porto, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune medesimo nonché l'assenza di disposizione regolamentare relativa alla categoria tariffaria da applicarsi a spazi acquei e ormeggi. La CTP di Grosseto ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'associazione. Ha ritenuto che sussistesse la legittimazione attiva all'imposizione, in materia di Tarsu, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'ente territoriale comunale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti solo ove si tratti di area portuale nella quale è istituita una Autorità portuale mentre per il Porto di Talamone, rientrante nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non vi è stata istituzione dell'Autorità portuale e non rileva che vi sia una autorità marittima non rientrando tra i compiti assegnati dalla legge 84/1994 a quest'ultima la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 2. la associazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi, illustrati anche con successiva memoria; resiste con controricorso l'ente territoriale; considerato che: 1. con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per non essere stata istituita, per il Porto di Talamone, l'Autorità portuale. Deduce la ricorrente che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo. Secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella diraccolta e smaltimento rifiuti. Rileva la ricorrente come l'art. 2, lett. i) , del d.lgs. n. 182/2003, cit., preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto della controversia, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 2. con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e all'art. 112cod. proc. civ., l'omessa pronuncia della CTR in ordine alla eccepita violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993 (adozione del Regolamento comunale in materia di TARSU e dei relativi criteri), per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo avente ad oggetto l'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi e l'illegittima commisurazione della tassa in base alla tariffa inerente la categoria dei campeggi e distributori dei carburanti; 3. la questione oggetto del primo motivo di ricorso è relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune, della presenza nel porto, non dell'Autorità portuale ma dell'Autorità marittima. 3.1. Va preliminarmente ricordato che ri 13di 1914di 19 4.1. Giustamente la CTR ha ritenuto che tali richiami si riferiscono a “diverse tipologie di rifiuti” e sono pertanto inconferenti. L'art.2. (Definizioni) stabilisce: 1. Al fine del presente decreto, si intende per: a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché' le unità di cui alle lettere f) e g); b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662; c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78; d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite; e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico; f)peschereccio ...; g) imbarcazione da diporto ...; h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto; i) Autorità competente: l’Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima. 2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni”. L'art. 3 (Ambito di applicazione) stabilisce che “1. Il presente decreto si applica: a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a)”. 4.2. La normativa attiene non al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani prodotti sulle aree portuali -servizio in relazione al cui espletamento il comune di [OSCURATO:PERSONA] chiede il pagamento della tassa- ma al diverso servizio di smaltimento, tramite un apposito “impianto portuale di raccolta”, e a fronte di una specifica tariffa determinata dalla Autorità competente (secondo l'allegato IV del d.lgs. 182/2003) dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, come sopra definiti, per il quale -è da evidenziare- i Comuni no n hanno alcuna competenza né potestà impositiva. 5. In conclusione va affermato che in riferimento ai rifiuti urbani o assimilati prodotti su un'area portuale, mentre se esiste una autorità portuale viene meno la privativa del Comune in materia di raccolta e smaltimento di tali rifiuti e quindi il diritto del Comune a chiedere il pagamento del tributo per il servizio espletato, la privativa e il diritto a chiedere il pagamento del relativo tributo non vengono meno in ragione dell'esistenza di una autorità marittima atteso che quest’ultima, a differenza della autorità portuale, non ha alcuna competenza in riferimento a quei rifiuti; E’ infatti applicabile la statuizione di questa Suprema Corte per cui "alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto" (Cass. 8339/2020; Cass. 13134/2019; Cass. 161 71/12017). d.lgs. n.507 del 1993). scoperte” si devono intendere “tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto - solido o liquido - di cui l'estensione st essa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo - terrestre o navale - utilizzato per fruire di quella estensione (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3829, che ha reputato legittimo l'avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto). Difatti, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (né limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d'individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane (Cass 2013 nr 3773). Il legislatore nell'utilizzare l'espressione "aree scoperte", per delimitare il luogo di imposizione della tassa, perseguiva la finalità pubblica di tutela dell'igiene e salubrità attraverso l'eliminazione di tutti i rifiuti solidi (definibili "urbani") prodotti da insediamenti, permanenti e/o provvisori, di comunità umane” (v. Cass. 17092/21). 6.4.3. La legge definisce, “di massima”, i criteri ai quali i comuni devono attenersi per la determinazione delle tariffe, indicando categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti delle imbarcazioni, del giudizio di legittimità che si liquida