Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1882/2010
ECLI:EU:C:2010:87
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑172/08
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma)
«[OSCURATO:PERSONA] — Direttiva 1999/31/CE — Art. 10 — Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi — Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta — Costi di gestione di una discarica — Direttiva 2000/35/CE — Interessi di mora»
Massime della sentenza
1.
[OSCURATO:PERSONA] — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Principio «chi inquina paga»
(Direttiva del Consiglio 1999/31, art. 10)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2000/35
— Ambito di applicazione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35, artt. 1, 2, punto 1, e 3)
1.
L’art. 10 della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, dev’essere
interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che
deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie
nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata
da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi
connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle
amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in
ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta
al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti
che essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell’ambito della loro attività di prestatori
di servizi.
(v. punti 38, 41, dispositivo 1)
2.
Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione
locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono
nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto far sì, conformemente all’art. 3
della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile
all’amministrazione locale interessata.
(v. punto 48, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
25 febbraio 2010 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] – Direttiva 1999/31/CE – Art. 10 – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta – Costi di gestione di una discarica –Direttiva 2000/35/CE – Interessi di mora»
Nel procedimento C‑172/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA]
tributaria provinciale di Roma, con decisione 1° aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2008, nella causa
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra C. Toader, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai
sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], dal rag. F. Zadotti, e dall’avv. A. Presutti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. G. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. A. Aresu e dal sig. J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE, dell’art. 10 della
direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), come modificata
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la
«direttiva 1999/31»), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).
2
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la Regione [OSCURATO:PERSONA] in merito a due avvisi di accertamento aventi ad oggetto il tardivo versamento da parte della
[OSCURATO:SOCIETA] del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il terzo e quarto trimestre 2004
nonché l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
Il ventinovesimo ‘considerando’ della direttiva 1999/31 così recita:
«[C]onsiderando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica
coprano l’insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia
finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione
postoperativa».
4
L’art. 1, n. 1, della direttiva 1999/31 prevede:
«Per adempiere i requisiti della direttiva [del Consiglio 15 luglio 1975] 75/442/CEE [relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39),
come modificata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32; in prosieguo: la “direttiva
75/442”)], in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi
e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le
ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo
e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle
discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica».
5
A termini dell’art. 2 della direttiva 1999/31:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
l) “gestore”: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato
membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva
alla chiusura;
(…)
n) “detentore”: chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
(…)».
6
L’art. 10 della direttiva 1999/31 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché,
per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all’articolo
8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno
trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le
disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione
in materia di ambiente [GU L 158, pag. 56], gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell’uso delle
informazioni necessarie in materia di costi».
7
L’art. 3, n. 1, della direttiva 75/442 così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure appropriate per promuovere:
a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione (...) dei rifiuti (...)
(...)».
8
L’art. 1 della direttiva 2000/35 prevede che le disposizioni della direttiva medesima si applichino a tutti i pagamenti effettuati
a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale.
9
A termini dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2000/35, per «transazioni commerciali» si intendono tutti i «contratti tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro
pagamento di un prezzo».
10
Il successivo art. 3, rubricato «Interessi in caso di ritardo di pagamento», impone, segnatamente, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare
che siano esigibili interessi in caso di mora che possano essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi
contrattuali e legali e che non abbia ricevuto il corrispettivo dovuto alla scadenza prevista, salvo che il ritardo non sia
imputabile al debitore.
La normativa nazionale
11
Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti nonché il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, l’art. 3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario
alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge n. 549/95»), ha istituito un tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi.
12
A termini dell’art. 3, comma 25, della legge n. 549/95, il fatto generatore dell’imposta è il deposito in discarica dei rifiuti
solidi.
13
Dal successivo comma 26 dello stesso articolo 3 emerge che il soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio
definitivo il quale è obbligato a ripercuotere il tributo medesimo sull’ente che effettua il conferimento.
14
Il successivo comma 27 del medesimo art. 3 dispone che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
è dovuto alle Regioni.
15
Ai sensi dei successivi commi 28 e 29, la somma da versare viene determinata moltiplicando l’importo del tributo per il volume
di rifiuti depositati in discarica espresso in chilogrammi nonché per un coefficiente correttore in funzione del peso specifico,
della natura e delle modalità di deposito in discarica dei rifiuti.
16
Il successivo comma 31 prevede una sanzione pecuniaria in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo,
la quale può raggiungere il 400% dell’importo del tributo relativo all’operazione effettuata.
17
Gli artt. 1, primo comma, e 2, lett. a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva
2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GURI n. 249 del 23 ottobre 2002,
pag. 16), riprendono, sostanzialmente, il tenore degli artt. 1 e 2, punto 1, della detta direttiva.
La causa principale e la domanda di rinvio pregiudiziale
18
[OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. La sua attività consiste,
segnatamente, nel ricevere in apposita discarica i rifiuti solidi di diversi comuni della Regione [OSCURATO:PERSONA], al fine di effettuare
il loro stoccaggio, il loro trattamento ai fini della produzione dei derivati e di compost, nonché della loro riduzione volumetrica.
19
In base alla legge n. 549/95 ed alla relativa legge regionale di esecuzione, la [OSCURATO:SOCIETA] è soggetta al pagamento trimestrale,
alla Regione [OSCURATO:PERSONA], del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, il quale dev’essere versato entro
e non oltre il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a ripercuotere tale tributo sui comuni che depositano i loro rifiuti nella discarica.
20
Detta società versava in ritardo l’importo relativo al terzo ed al quarto trimestre del 2004, ragion per cui le autorità competenti
della Regione [OSCURATO:PERSONA] le notificavano, nell’ottobre del 2006, due avvisi di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni
pecuniarie previste dall’art. 3, comma 31, della legge n. 549/95.
21
Il 4 gennaio 2007, la [OSCURATO:SOCIETA] adiva la [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma con domanda di annullamento dei
provvedimenti adottati dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].
22
[OSCURATO:PERSONA] contestava le disposizioni della legge n. 549/95 nella parte in cui individuano nel gestore della discarica
il soggetto passivo del tributo di cui trattasi. Detta società contestava parimenti le sanzioni inflittele per il ritardo
nel pagamento del tributo alla Regione [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale ritardo sarebbe stato causato dai comuni interessati. Essa lamentava
il fatto che la corresponsione di detto tributo da parte del gestore della discarica non è subordinata al pagamento, da parte
dei comuni interessati, della prestazione di servizi fornita e che nei confronti dei comuni medesimi non era prevista alcuna
sanzione.
23
[OSCURATO:PERSONA] deduceva, in particolare, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di talune modalità di applicazione
del tributo di cui trattasi relative all’individuazione del suo soggetto passivo ed al sistema sanzionatorio in caso di ritardato
versamento del tributo stesso, e, precisamente, con gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE, 46 CE, con l’art. 10 della direttiva 1999/31
nonché con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/35.
24
Ritenendo eventualmente fondate le censure formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma
decideva quanto segue:
«Tenuto conto del fatto che l’art. 3, commi 26 e 31, della legge n. 549/95 [...] nell’interpretazione datale dall’amministrazione
finanziaria ed alla luce dell’indiscutibile tenore letterale di tali disposizioni, potrebbe risultare in contrasto con gli
artt. 12 [CE], 14 [CE], 43 [CE] e 46 [CE], nonché con l’art. 10 della direttiva 1999/31 [...] nonché con i [settimo, decimo,
sedicesimo e diciannovesimo] ‘considerando’ [...] della direttiva 2000/35 [...], considerato, conseguentemente, che si pone
un problema di compatibilità con l’ordinamento comunitario della menzionata normativa nazionale, sospende il giudizio in corso
e l’esecutività dell’avviso di accertamento e rimette alla Corte […] la risoluzione della questione, nell’ambito delle sue
competenze specifiche».
Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e sulla formulazione dei quesiti
25
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee si interroga sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale atteso che,
da un lato, il giudice del rinvio non ha espressamente formulato quesiti e, dall’altro, la domanda è diretta a far sì che
la Corte si pronunci sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.
26
Il governo italiano e la [OSCURATO:PERSONA] osservano peraltro che la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione che consenta
di comprendere i motivi per i quali la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardi gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE.
27
Si deve rammentare, da un lato, che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, se è pur vero che non spetta alla Corte pronunciarsi
sulla compatibilità di norme del diritto interno con il diritto dell’Unione, essa è tuttavia competente a fornire al giudice
a quo tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto dell’Unione, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità
per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (sentenze 16 luglio 2009, causa C‑254/08, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28, e giurisprudenza ivi richiamata).
28
Dall'altro, si deve rilevare che sebbene il giudice del rinvio non abbia espressamente formulato quesiti, egli ha tuttavia
fornito sufficienti indicazioni, riguardo tanto agli elementi di fatto quanto agli elementi di diritto che caratterizzano
la causa principale, per consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della domanda di rinvio e fornirgli un’interpretazione
delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione che possano risultare utili alla soluzione di tale controversia.
29
Ciò vale per quanto riguarda l’art. 10 della direttiva 1999/31 e la direttiva 2000/35. La decisione di rinvio non fornisce
invece alcuna spiegazione quanto alla pertinenza della domanda di pronuncia pregiudiziale per quanto riguarda gli artt. 12 CE,
14 CE, 43 CE e 46 CE. In particolare, detto giudice non precisa sotto quale profilo i menzionati articoli potrebbero risultare
applicabili alla fattispecie da esso descritta e che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 35‑38 delle conclusioni,
appare puramente interna ad un solo Stato membro, senza presentare alcun elemento di collegamento con una situazione transfrontaliera.
30
Ciò premesso, si deve rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile, salvo per la parte riguardante gli
articoli 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE.
31
Dalle indicazioni fornite dal giudice a quo si può dedurre che la domanda pregiudiziale verte sulle seguenti questioni:
1) Se l’art. 10 della direttiva 1999/31 debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, come quella
oggetto della causa principale, che assoggetti il gestore della discarica ad un tributo speciale per il deposito in discarica
di rifiuti solidi che debba poi essergli rimborsato dall’amministrazione che abbia effettuato il deposito dei rifiuti e preveda
sanzioni pecuniarie a carico del gestore medesimo in caso di tardivo pagamento di tale tributo, senza tuttavia esigere che
l’amministrazione stessa rimborsi l’importo del tributo al gestore entro un determinato termine e sopporti, in caso di rimborso
tardivo, tutti i costi derivati dal ritardo ivi compreso l’importo delle sanzioni pecuniarie inflitte al gestore stesso.
2) Se la direttiva 2000/35 debba essere interpretata nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte dell’amministrazione
che abbia ivi depositato rifiuti, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadano nella sfera di applicazione
della direttiva medesima e se gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano pertanto tenuti, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, a far
sì che siano esigibili interessi in caso di ritardo nel pagamento delle dette somme.
Nel merito
Sulla prima questione
32
A termini dell’art. 10 della direttiva 1999/31, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto
e dall’esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti
nella discarica medesima.
33
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle conclusioni, l’art. 10 della direttiva 1999/31 non impone agli
[OSCURATO:PERSONA] membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche. Conseguentemente, allo
stato attuale del diritto dell’Unione, considerato che non esiste nessuna normativa adottata sulla base dell’art. 175 CE che
imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri un metodo specifico per quanto riguarda il finanziamento di tali costi, tale finanziamento può,
a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra
modalità (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 48).
34
Ne consegue che l’art. 10 della direttiva 1999/31 non osta a che uno Stato membro istituisca un tributo sul deposito di rifiuti
la cui corresponsione gravi sui gestori delle discariche e che venga poi ripercossa sul detentore dei rifiuti che li deposita
in discarica. Detto articolo non osta nemmeno alla comminazione di sanzioni a carico del gestore che versi il tributo con
ritardo, atteso che la previsione di tale sanzione, al pari dell’individuazione del soggetto passivo di un tributo di tal
genere, ricade nella sfera di competenza dei soli [OSCURATO:PERSONA] membri.
35
L’art. 10 della direttiva 1999/31 esige tuttavia, come emerge parimenti dal ventinovesimo ‘considerando’ della direttiva medesima,
l’adozione di misure da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti
mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi connessi all’impianto e alla gestione
delle discariche.
36
Tale esigenza costituisce espressione del principio «chi inquina paga» il quale implica, come la Corte ha già avuto modo di
affermare nel contesto della direttiva 75/442 e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE,
relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che il costo dello smaltimento dei rifiuti deve gravare sui loro detentori (v. sentenze
7 settembre 2004, causa C‑1/03, Van de Walle e a., Racc. pag. I‑7613, punto 57; 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune de
Mesquer, Racc. pag. I‑4501, punto 71, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi richiamata).
Tale esigenza è insita nell’oggetto della direttiva 1999/31 che, a termini dell’art. 1, n. 1, della medesima, è volta ad adempiere
i requisiti della direttiva 75/442 e, in particolare, del suo art. 3 il quale, inter alia, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare
idonee misure per promuovere la prevenzione o la riduzione della produzione dei rifiuti.
37
Ne risulta, in particolare, che, a prescindere dalle normative nazionali che disciplinano le discariche, tali normative devono
garantire che tutti i costi di gestione delle discariche stesse gravino effettivamente sui detentori dei rifiuti che li depongono
nelle discariche ai fini del loro smaltimento.
38
Conseguentemente, se uno Stato membro può istituire un tributo sui rifiuti a carico dei gestori delle discariche che debba
essere rimborsato ai medesimi dalle amministrazioni che depositano i rifiuti in discarica, ciò è subordinato alla condizione
che tale sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente
e a breve termine al fine di non far gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di gestione eccessivi derivanti da
ritardi nei pagamenti da parte delle dette amministrazioni, pregiudicando in tal modo il principio «chi inquina paga». In
effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti
che essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell’ambito della loro attività di prestatori
di servizi.
39
In ogni caso, così come un tributo come quello oggetto della causa principale, calcolato sul volume di rifiuti depositati
in discarica, costituisce un costo di gestione, ai sensi dell’art. 10 della direttiva 1999/31, che deve essere incluso nel
prezzo da corrispondere ai gestori delle discariche da parte dei detentori che depongano ivi rifiuti, allo stesso modo tutti
i costi connessi al recupero delle somme dovute a tal titolo dai detentori di rifiuti ai gestori e, in particolare, i costi
connessi al ritardo nel versamento di tali somme, tra cui gli eventuali costi sopportati al fine di evitare sanzioni pecuniarie,
devono essere ripercossi in tale prezzo per poter soddisfare i requisiti sanciti dall’art. 10 della direttiva 1999/31.
40
Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie inflitte ai gestori delle discariche a causa del ritardo
nel pagamento del tributo di cui trattasi, qualora tale ritardo derivi dal ritardo del detentore dei rifiuti nel rimborso
delle somme dovute a titolo del tributo stesso, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.
41
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 10 della direttiva
1999/31 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale,
che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano
rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo,
a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo
avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal
ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni
pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni
stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
Sulla seconda questione
42
La direttiva 2000/35, dopo aver affermato, all’art. 1, che le sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, definisce, al successivo art. 2, punto 1, le «transazioni commerciali»
come «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione
di servizi, contro pagamento di un prezzo».
43
Tali disposizioni sono state trasposte in termini analoghi nell’ordinamento giuridico italiano per mezzo del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231.
44
Nella specie, atteso che la causa principale verte sui rapporti tra il gestore di una discarica e l’amministrazione che vi
depone rifiuti, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio emerge che tale gestore fornisce all’amministrazione
un servizio, vale a dire lo smaltimento dei rifiuti depositati nella discarica, a fronte del quale l’amministrazione stessa
gli versa un corrispettivo comprendente, conformemente all’art. 3, comma 26, della legge n. 549/95, l’importo del tributo
speciale da questi versato.
45
Emerge quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, il rapporto tra il gestore di un discarica e l’amministrazione
che vi depone rifiuti costituisce un contratto tra un’impresa e una pubblica amministrazione che comporta una prestazione
di servizi a fronte di un corrispettivo e, conseguentemente, una transazione commerciale ai sensi dell’art. 2, punto 1, della
direttiva 2000/35.
46
Conseguentemente, i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito di una siffatta transazione ricadono nella
sfera di applicazione della direttiva 2000/35.
47
Ne consegue che, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono far sì che, conformemente
all’art. 3 della direttiva 2000/35, siano esigibili interessi in caso di ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute
dall’ente locale che deponga rifiuti nella discarica al gestore della discarica medesima, somme eventualmente comprendenti,
come già rilevato supra al punto 38, l’importo del tributo corrisposto dal detto gestore e che deve essere rimborsato dall’amministrazione
locale che abbia depositato tali rifiuti nella discarica.
48
Dalle suesposte considerazioni risulta che la seconda questione pregiudiziale dev’essere risolta affermando che gli artt. 1,
2, punto 1, e 3 della direttiva 2000/35 devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica
da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di
rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto
far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento
delle dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev’essere interpretato nel senso che
non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche
ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede
sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale
normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve
termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme
a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte
a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere
ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
2)
Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute
al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come
quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli
[OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi
in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.