CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 17974/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 16498-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica deipropri difensori come in atti , rappresent a ta e dife sa dagli [OSCURATO:PERSONA] PERES, Massimo FABIANI e Francesca MASSO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco e l egale rappresentante“pro tempore”, con domicilio elett o in Roma, via G. Antonelli 49, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliato “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti,rappresentato e difes o da gli A vvocat i Massimo COLARIZI ed Elisabetta BOUSERIER; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. - Rinvio in pubblica udienza R.G.N.16498/2024 Cron. Rep. Ud.12/2/2025 Adunanza camerale -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona dell’amministratore delegato e l egale r appresentante “ pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studiodagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] S. MUSUMECI, Ivan UGLIO e Alberto MARENGO, ma domiciliato “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti,rappresentato e difes o dagli [OSCURATO:PERSONA] S. MUSUMECI, Ivan UGLIO e Alberto MARENGO; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, VialeBruno Buozzi 68, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliati“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti,rappresentati e difes i da gli A vvocat i Carlo PIGNATTA e Luca ZANACCHI; -controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensor e come in atti, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] MICHIELETTO; -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] MIRABILE e Roberto LONGHIN; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avversola sentenza n. 2111/2024, di questa Corte di Cassazione, depositata in data 19/01/2024; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; rilevato – che l a società Stellantis N.V. (già [OSCURATO:PERSONA] N.V., d’ora in poi, “FCA”) ricorre, sulla base di due motivi, per la revocazione, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della sentenza di questa Corte n. 2111/24, del 19 gennaio 2024; –che detta pronuncia, in particolare, ne ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 1649/19, del 10 ottobre 2019, della Corte d’appello di Torino, che a propria volta ne aveva respinto il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 1628/18, del 5 aprile 2018, con cui ilTribunale della stessa città – nell’ambito di un giudizio per rimborso di spese di bonifica ambientale, nel quale FCA era stata convenuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. – aveva respinto le domande proposte dalla convenuta nei confronti dei terzi da essa chiamati in giudizio, Comuni di Moncalieri e di Nichelino, nonché Marco e [OSCURATO:PERSONA] (quali asseriti eredi di [OSCURATO:PERSONA]), nonché dichiarato inammissibili le domande, ulteriori, contro il Comune di Torino e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., soggetti evocati in giudizio, a loro volta, dai terzi chiamati; – che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente una complessa vicenda,fattuale e processuale; – che essa, i n particolare, deduce che la società Fiat (poi divenuta FCA) ebbe ad acquistare, nel 1967, la porzione di una più vasta area sita nel Comune di Moncalieri ed al confine con quello di Nichelino, in passato già utilizzata da tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali se ne erano serviti – su autorizzazione dei predetti Comuni – anche per interrare, nella cava sottostante a tale area, rifiuti provenienti da diversi enti comunali(neppure escluso quello di Torino); – che , u tilizzata tale area da Fiat per depositare le vetture danneggiate durante l’alluvione di Firenze del 1966, essa aveva, poi, ceduto il terreno in questione – nel 1991 – alla società [OSCURATO:SOCIETA]; –che quest’ultima, nell’effettuare scavi per la costruzione di alcuni fabbricati, ebbe successivamente ad accorgersi della contaminazione del sito, dando inizio ad una procedura di bonifica, durante la quale si verificò la fuoriuscita di biogas, la cui causa l’odierna ricorrente ha sempre sostenuto doversi attribuire alla degradazione dei rifiuti solidi urbani, interrati dai precedenti proprietari; – che ne scaturiva un ampio contenzioso (anche innanzi al giudice amministrativo), nel cui ambito FCA veniva condannata, con pronuncia divenuta definitiva nel 2018, al risarcimento dei danni cagionati a [OSCURATO:SOCIETA] e consistiti, in particolare, nelle spese di bonifica che essa aveva dovuto sostenere a causa dell’inquinamento del sito da rifiuti solidi urbani; – che , per ottenere il rimborso pure delle ulteriori spese sostenute e non coperte dal precedente contenzioso, vale a dire quelle per l’estrazione del biogas, [OSCURATO:SOCIETA] instaurava il presente giudizio, nell’ambito del quale FCA provvedeva ad effettuare le chiamate in causa dei soggetti dei quali si è già detto; –che la controversia così radicata conosceva, pertanto, una divaricazione, giacché l’adito Tribunale torinese, con la già citata sentenza non definitiva n. 1628/18, provvedeva, innanzitutto, a dichiarare prescritto il diritto azionato da FCA verso il Comune di Moncalieri e gli eredi Ricca, rigettando invece la domanda da essa proposta contro il Comune di Nichelino e, infine, escludendo la titolarità in capo alla convenuta –in quanto soggetto (comunque e quandanche in concorso) inquinatore – del diritto di agire nei confronti, oltre che del Comune da ultimo menzionato, anche di tutti gli altri terzi chiamati ex art. 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; – che , c on successiva sentenza definitiva (n. 4362/19), il primo giudice accoglieva, invece, la domanda di [OSCURATO:SOCIETA], condannando FCA a corrisponderle la somma di € 419.585,28, statuizione confermata dal giudice di appello (sentenza n. 1044/21) con decisione poi divenuta definitiva, stante il rigetto del ricorso per cassazione; – che , e sperito gravame avverso la suddetta sentenza parziale, la Corte territoriale provvedeva nei termini di seguito meglio indicati; – che e ssa, innanzitutto, così ricostruiva l’iniziativa processuale assunta da FCA: a) un’azione di regresso ex art. 2055 cod. civ. esperita a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ., verso i condebitori solidali, in relazione agli importi pretesi nel medesimo giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] (ed all’epoca ancora “sub iudice”); b) l’azione di rivalsa ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006; c) la domanda riconvenzionale,sempre verso i medesimi terzi chiamati, volta ad ottenere il ristoro, nuovamente a titolo extracontrattuale, ma in via diretta e non di regresso, dei costi che FCA assumeva di avere sostenuto (o dover sostenere) in proprio,per oneri di bonifica ad essa imposti dalla P.A.; – che , assume l’odierna ricorrente, una volta esclusa dal giudice d’appello la sussistenza della prescrizione in relazione a ciascuna di tali domande,quelle, tra di esse, proposte avverso gli eredi Ricca e i Comuni di Moncalieri e di Nichelino venivano rigettate, sulla scorta di quanto accertato con la sentenza passata in giudicato resa a conclusione del primo giudizio instaurato da [OSCURATO:SOCIETA](relativo al rimborso delle spese di bonifica conseguente all’inquinamento del sito da rifiuti solidi urbani); – che l e domande verso il Comune di Torino e la società [OSCURATO:PERSONA] erano, invece, ritenute inammissibili; – che a vverso la decisione del giudice d’appello FCA proponeva, sulla base di quattordici motivi, ricorso per cassazione; –che con il primo motivo essa denunciava violazione dell’art.2909 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse frainteso la portata del giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]; si assumeva, infatti, che quella decisione avesse espressamente accertato che Fiat era responsabile del solo inquinamento da rifiuti metalmeccanici e non, invece, per il deposito di materiali inquinanti effettuato dai precedenti proprietari; –che il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dolendosi la ricorrente che i giudici di merito avessero illegittimamente ritenuto irrilevanti i documenti sopravvenuti da essa prodotti, omettendone così l’esame, grazie al quale, invece, si sarebbe potuta dimostrare l’estraneità al precedente giudizio (e, dunque , all’accertamento al quale esso aveva messo capo) della circostanza relativa alla presenza di una discarica di rifiuti solidi urbani, imputabile a terzi; –che con il terzo e quarto motivo, parimenti, si denunciava violazione dell’art. 2909 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo, assumendosi che il precedente giudicato non aveva riguardato la responsabilità esclusiva di FCA, né tanto meno la condotta di terzi, ciò che doveva, per conseguenza, consentire l’azione di rivalsa o di regresso della stessa nei confronti dei terzi chiamati; –che con il quinto motivo si denunciava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, nonché dell’articolo 112 cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte d’appello avesse male interpretato la domanda e ne avesse anche ridotto l’effettiva portata, accomunandola per diversi titoli, da valutarsi, invece, distintamente; –che con il sesto motivo si denunciava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, oltre che dell’art. 2909 cod. civ., censurando quella parte della sentenza che aveva ritenuto insussistenti – sempre sulla base del preteso giudicato – i presupposti perché FCA potesse agire in rivalsa, giacché essa, secondo la Corte territoriale, non era (del tutto) incolpevole rispetto all’inquinamento e comunque non aveva provveduto in modo spontaneo alla bonifica, affermazione tacciata di erroneità perché non si sarebbe tenuto conto del fatto che l’inquinamento era stato causato in parte anche da condotte altrui, che FCA non aveva potuto evitare ed i cui costi non potevano, ovviamente, esserle addebitati; –che con il settimo motivo si denunciava violazione degli artt.1362 e 1366 cod. civ., censurandosi il rigetto della domanda di regresso nei confronti del Comune di Nichelino, avendo il giudice d’appello erroneamente ritenuto che quello da esso rilasciato fosse un parere e non un provvedimento di autorizzazione all’uso come discarica del terreno poi acquisito da Fiat, su tali basi escludendo la responsabile dell’Ente suddetto per l’inquinamento; – che c on l’ottavo motivo si denunciava violazione dell’art.2697 cod. civ., quanto alla reiezione della domanda di regresso svolta nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], giacché tale esito –motivato dalla Corte territoriale sul rilievo dell’assenza di prova dell’effettiva corrispondenza tra costui e il soggetto gestore della discarica – sarebbe derivato dall’omesso esame di documenti, comprovanti, invece, tale circostanza; – che c on il nono motivo si denunciava violazione dell’art.2041 cod. civ. per censurare il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in subordine contro il Comune di Moncalieri, non avendo il giudice d’appello considerato che tale Ente aveva evitato un esborso proprio in ragione del pagamento che FCA aveva fatto a [OSCURATO:SOCIETA], consentendo a quest’ultima di provvedere alla bonifica dell’area; –che con il decimo motivo si denunciava violazione degli artt.2050 e 2051 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurandosi la decisione della Corte territoriale di escludere la responsabilità del Comune di Moncalieri per aver autorizzato la gestione dell’area come discarica di rifiuti solidi urbani, giacché la duplice motivazione sui cui tale decisione si è fondata– l’impossibilità sia di considerare l’autorizzazione come “attività pericolosa”, sia di configurare alcun ra pporto di disponibilità dell’Ente municipale con il bene, idoneo a configurare il rapporto di custodia –non terrebbe conto del fatto che, prima dell’acquisto del terreno da parte di Fiat, esso era nella disponibilità del Comune, che ne aveva assentito l’utilizzazione come discarica; –che con l’undicesimo motivo si lamentava violazione dell’art. 253 della legge n. 152 del 2006, per avere la Corte d’appello subordinato l’obbligo di rimborso delle spese di bonifica alla condizione dell’illegittimità dell’attività di autorizzazione della discarica, giacché altrettanto si sarebbe dovuto dire per la stessa FCA, che nulla aveva fatto di illegittimo; –che c on il dodicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 167, 269 e 106 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili le domande verso il Comune di Torino e la società [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposte non già alla prima udienza di comparizione, ma con il deposito della prima memoria istruttoria, avendo ritenuto il giudice d’appello trattarsi di domande di garanzia impropria. Sosteneva, per contro, la ricorrente che il titolo della chiamata in causa di tali soggetti fosse lo stesso della domanda principale, nel senso che, così come la domanda principale mirava a ritenere FCA tenuta al rimborso delle spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA], la chiamata in causa mirava a far sì che di tale spesa rispondessero i terzi chiamati; –che c on il tredicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 166, 183, 189, 112 e 61 cod. proc. civ., censurando la decisione del giudice d’appello di ritenere inammissibili le richieste di prova formulate da FCA, giacché proposte solo in primo grado senza impugnare la statuizione con cui il primo giudice le aveva rigettate, non essendosi, però, avveduta la Corte territoriale –in ragione di un travisamento del dato processuale –che il Tribunale, sul punto, non si era affatto pronunciato; – che , i nfine, con il quattordicesimo motivo si denunciava violazione degli artt. 2909 e 2043 cod. civ., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e ciò perché – sebbene FCA, in primo grado, avesse svolto domande riconvenzionali sia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], attore principale, che di tutti i terzi chiamati in causa, per il rimborso delle spese sostenute per ottemperare agli ordini di bonifica –tali domande erano state respinte dal giudice d’appello sull’assunto che l’odierna ricorrente non avesse fornito alcuna prova degli esborsi subiti per la bonifica, ignorando, però, che la domanda aveva ad oggetto il rimborso delle spese future per poter ottemperare agli ordini impartiti dalla P.A.; – che i l ricorso per cassazione , tuttavia, veniva rigettato da questa Corte, la quale –sul presupposto che la domanda di rivalsa verso i terzi, ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, fosse stata ritenuta dal giudice d’appello preclusa “per via dell’influenza del precedente giudicato”, mentre ogni altra domanda di danno fosse stata da esso dichiarata prescritta –riteneva non fondato il primo motivo e , con esso , il quattordicesimo, dichiarando , invece, assorbiti tutti gli altri; –che avverso la sentenza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione Stellantis, sulla base – come detto – di due motivi; –che il primo motivo denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato, nello scrutinare il primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale “aveva dichiarato prescritta l’azione di regresso «ordinaria» promossa da FCA contro i chiamati in causa”, mentre il giudice d’appello– sottolinea Stellantis – “aveva incontrovertibilmente affermato che l’azione extracontrattuale non era prescritta”; –che a sostegno della censura la ricorrente pone a confronto il testo delle due sentenze, nonché richiama il ricorso incidentale condizionato proposto – avverso la pronuncia resa dalla Corte territoriale –dal Comune di Torino, diretto proprio a censurare la decisione del giudice di appello di escludere, diversamente dal da quello di prime cure, l’intervenuta prescrizione; – che ad avviso dell’odierna ricorrente, “poiché l’azione extracontrattuale non era stata dichiarata prescritta e Stellantis aveva impugnato la pronuncia di appello nelle parti in cui la domanda era stata respinta nel merito, la negazione della prescrizione” – quale ipotizzata conseguenza dell’accoglimento della revocazione, all’esito della fase “rescindente” del presente giudizio –dovrebbe condurre , si sostiene, al riesame non solo del primo motivo, ma anche “a ritenere non assorbiti i motivi espressamente ritenuti tali dalla conclusione viziata da errore percettivo”,ovvero quelli sub 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 12 e 13) del ricorso ex art. 360 cod. proc. civ., che, difatti, “si ripropongono” per la fase rescissoria del giudizio (cfr. pag. 25 del presente ricorsoper revocazione); – che i l secondo motivo denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l’ottavo motivo di ricorso (quello relativo alla qualifica di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), avendo questo giudice di legittimità ritenuto “che la Corte territoriale avesse comunque valutato il fatto storico e gli elementi istruttori, pur non dando conto di tutte le relative risultanze”; –che, invero, pur avendo questa Corte dichiarato assorbito l’ottavo motivo di ricorso , essa afferma – “ quasi come un obiter dictum”, secondo Stellantis– che, in ogni caso, lo stesso sarebbe stato inammissibile, nella parte in cui era stata contestata l’omessa valutazione,da parte della Corte d’appello, di documenti rilevanti ai fini del decidere, in quanto diretti a comprovare che fosse proprio [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, il dante causa di Marco e [OSCURATO:PERSONA]) il gestore della discarica; –che, d ifatti, secondo la sentenza oggi impugnata, il giudice d’appello, ancorché non avesse riportato in sentenza i singoli elementi istruttori su cui ha svolto la valutazione, ebbe comunque ad esaminare il “fatto storico”, ovvero se dai documenti e dalle prove emergesse che [OSCURATO:PERSONA] fosse, o meno, il soggetto gestore della discarica; –che l’errore percettivo addebitato a questa Corte sarebbe, secondo il ricorrente, “in re ipsa”, là dove è citato, a supporto della raggiunta conclusione, quel passaggio della sentenza d’appello secondo cui, a fronte dell’eccezione dei fratelli Ricca in ordine alla sussistenza del difetto di prova della corrispondenza tra il loro padre e quel [OSCURATO:PERSONA] “accusato di aver sversato rifiuti solidi urbani”, l’allora appellante, “a tale eccezione non ha mai risposto alcunché, e benché riproposta ex art. 346 cod. proc. civ. in appello, non l’ha trattata in alcun modo, non ha preso posizione sul punto e dunque non ha indicato da quali atti o documenti si desumerebbe la qualità di eredi di quello specifico soggetto in capo agli appellanti”; – che il giudice d’appello , dunque, avrebbe tutt’altro che esaminato quel fatto storico (come, invece, affermato da questa Corte), sul quale insistevano i documenti prodotti da FCA; – che h anno resistito all’avversaria impugnazione, con tre distinti controricorsi, il Comune di Torino, la società [OSCURATO:PERSONA], nonché Marco e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; –che ha resistito al ricorso per revocazione pure il Comune di Nichelino, che ha proposto, con il medesimo atto, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia anch’esso errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., censurando la sentenza di questa Corte per aver confuso l’autorizzazione che competeva al Comune di Moncalieri col parere, invece, espresso da esso Comune di Nichelino, così assimilando indebitamente le posizioni dei due Enti; – che h a resistito al ricorso principale pure il Comune di Moncalieri, che ha proposto, con il medesimo atto, ricorso incidentale condizionato, sebbene al solo scopo di riproporre l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato già dichiarato assorbito da questa Corte; –che esso, in particolare, denunciava – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 133, comma 1, lettera a) , n. 2, f) e p), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ritenendo sussistere giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo; –che è rimasta intimata la società [OSCURATO:SOCIETA] ; –che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; –che la ricorrente principale ha depositato memoria (con la quale ha anche eccepito la tardività del deposito del controricorso del Comune di Torino), al pari del ricorrente incidentale Comune di Moncalieri e del controricorrente Comune di Torino; – che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato –che la questione oggetto, in particolare, del primo motivo del ricorso per revocazione esperito da Stellantis presenta rilievo nomofilattico, pure in relazione alla configurabilità o meno di un errore percettivo - suscettibile di revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. -in una fattispecie come quella prospettata, tale da ric