CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ater DPR 115102 SENTENZA sul ricorso 16155-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - (2. avverso la sentenza n. 1496/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di parziale inammissibilità, nonché comunque per il rigetto, del ricorso; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1496/2017 della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 10 aprile 2017. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi. Con citazione dell'8 ottobre 2010, l'architetto [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Como per ottenere il pagamento della somma di C 165.896,82 oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni professionali (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza) prestate in favore dei convenuti in relazione ad un fabbricato residenziale unifamiliare con annessa autorimessa, in Laglio, località [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti eccepirono la carenza di legittimazione passiva ed attiva in capo all'attore, asserendo di aver dato incarico per le attività dedotte in lite alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in forza di contratto d'appalto "globale", essendo perciò la società appaltatrice tenuta al pagamento dei compensi P.c. 2017 n. 16155 sez. 52 - ud. 24-11-2021 -2- professionali richiesti. [OSCURATO:PERSONA] provvide così alla chiamata in causa, ai sensi dell' art. 183 comma 5 c.p.c., della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., precisando di volersi surrogare alla medesima ex art. 2900 c.c. Il Tribunale di Como, con sentenza del 9 novembre 2015, ritenendo che l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori fosse stato conferito dai convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla sola [OSCURATO:SOCIETA]. (come risultante dal contratto del 16 maggio 2005 e come peraltro accertato nella sentenza n. 829/2014 resa dal medesimo Tribunale), dopo aver escluso la fondatezza dell'azione ex art. 2900 c.c. proposta dal Somaini, dichiarò che quest'ultimo aveva diritto ad ottenere il compenso professionale dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che perciò condannò al pagamento della somma di C 92.628,00 oltre accessori, condannando altresì la società chiamata in causa a rifondere le spese processuali all'attore Somaini e quest'ultimo a rifondere le spese processuali ai convenuti. Proposero gravame in via principale la [OSCURATO:SOCIETA]. ed in via incidentale l'architetto [OSCURATO:PERSONA], entrambi lamentando l'erroneità della statuizione circa il conferimento dell'incarico professionale dedotto in lite, piuttosto proveniente dai convenuti in forza di accordo risalente al luglio 2003. La Corte d'appello di Milano, accogliendo tale doglianza, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere il compenso professionale all'architetto Somaini ed anche a rimborsare le spese di lite sia alla [OSCURATO:SOCIETA]. che al medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. Ric. 2017 n. 16155 sez. 52 - ud. 24-11-2021 -3- 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale formulata dai ricorrenti. Il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di parziale inammissibilità, nonché comunque il rigetto, del ricorso. I ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memorie, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato "nota scritta" per riferire che il Tribunale di Como, con sentenza del 23 luglio 2018, ha dichiarato il fallimento della stessa società. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che l'intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I non comporta comunque l'interruzione del giudizio di cassazione, neppure in considerazione della modifica dell'art. 43 I.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 (cfr. tra le tante Cass. Sez. 1, 15/11/2017, n. 27143). 1.Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] viene fatta valere la violazione degli artt. 183 comma 5, 106 e 269 c.p.c. I ricorrenti reiterano la doglianza inerente alla irritualità della chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. effettuata dall'attore Somaini in primo grado; in particolare asseriscono che, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa di un terzo è consentita all'attore solo nel caso in cui tale esigenza sia "sorta delle difese del convenuto", mentre, nel caso in esame, essi avevano contestato l'assenza di ogni rapporto contrattuale del professionista già con raccomandata del 30 settembre 2009. Dal che l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le domande spiegate dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., così come dei proposti appelli. Ric. 2017 n. 16155 sez. 52 - ud. 24-11-2021 -4- Il secondo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché dell'art. 2907 c.c. I ricorrenti lamentano che nel giudizio di primo grado l'attore avesse manifestato la propria intenzione (dichiarazione nel verbale d'udienza del 26 febbraio 2010) di volersi surrogare alla [OSCURATO:SOCIETA]. ex art.2900 c.c. La Corte d'appello, invece, accogliendo il motivo di impugnazione avente ad oggetto il diretto conferimento dell'incarico all'architetto Somaini, e dunque postulando un credito del professionista vantato direttamente nei confronti dei signori Sinigaglia e Soro, avrebbe ecceduto dai limiti imposti dall'art. 112 c.p.c. 2.11 primo motivo di ricorso è totalmente infondato. L'art. 183, comma 5, c.p.c., disponendo che l'attore può chiamare in causa un terzo, su autorizzazione del giudice, ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, "se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto", consente che lo stesso possa instare per la chiamata del terzo, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa "in iure" o "in facto" di quest'ultimo che contesti la propria legittimazione passiva, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato. Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge, poi, valutazioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. 1, 13/03/2013, n. 6208; Cass. Sez. 2, 19/01/2006, n. 984; Cass. Sez. L, 04/12/2014, n. 25676; Cass. Sez. L, 28/08/2004, n. 17218). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è del tutto privo di fondamento. [OSCURATO:PERSONA] propose la propria originaria domanda di pagamento del compenso professionale nei Ric. 2017 n. 16155 sez. 52 - ud. 24-11-2021 -5- confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], individuati in citazione quali debitori; solo dopo che venne chiamata in causa la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indicata nelle difese dei convenuti quale soggetto effettivamente da loro incaricato per l'esecuzione delle opere, l'attore dichiarò altresì in via subordinata di volersi surrogare ex art. 2900 c.c. nell'eventuale diritto di credito spettante alla società verso i committenti. Ancora in appello, il Somaini domandò di accertare il proprio diritto al compenso nei confronti dei soli signori Sinigaglia e Soro, e solo in via subordinata chiese la condanna altresì della [OSCURATO:SOCIETA]. Nello stesso giudizio ben possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili (nella specie, l'una fondata sulla asserita titolarità del rapporto sostanziale di credito in capo all'attore nei confronti dei convenuti, l'altra fondata su una legittimazione sostitutiva all'esercizio del medesimo credito, prospettato come spettante ad un terzo surrogato), senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel "petitum" (arg. da Cass. Sez. 1, 19/07/2010, n. 16876; Cass. Sez. 2, 11/08/1980, n. 4921; Cass. Sez. 1, 18/04/1978, n. 1835; ma anche Cass. Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310). D'altro canto, ove, a seguito della contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, venga chiamato in causa il terzo indicato quale soggetto effettivamente legittimato, la proposizione di una nuova domanda, Ric. 2017 n. 16155 sez. 52 - ud. 24-11-2021 -6- soggettivamente alternativa, nei confronti di quest'ultimo ad opera dell'attore non determina alcuna presunzione di rinuncia alla pretesa principale. 4. Il ricorso in esame va perciò rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore di ciascuno dei due controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] negli importi liquidati in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che liquida in complessivi C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonché al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 7.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2017 n. 16155 sez. 52 - ud. 24-11-2021 -7- Così deciso in Roma, nella camera