CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ottavio,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 86/2020 depositata il4.2.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] con citazione notificata il 31.5.2004 chiese alGiudice di Pace di Massa di condannare gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeD’Ottavio al pagamento dell’importo di euro 1.192,91, a titolo di onorariresidui, da lui maturati e non ancora pagati in relazione all’attivitàNumero registro generale 14125/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 25868/2026Data pubblicazione 28/09/2026professionale prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., su incarico deiconvenuti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.5261/2002RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara.Costituitisi in giudizio, i convenuti D’Ottavio chiesero la chiamata ingaranzia di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante protempore di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sia per essere dallo stesso manlevati, siacome terzo responsabile; nel merito, chiesero il rigetto delle avversepretese, non contestando le prestazioni eseguite dall'attore, madeducendo che l’incarico professionale relativo al giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo era stato conferito all’attore e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]D’Ottavio direttamente da [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.; solonelle note conclusive, inoltre, i D'Ottavio sollevarono eccezione diincompetenza per connessione con il procedimento n. 606/2004 R.G.,precedentemente da loro promosso anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’accertamento negativo deldebito in questione.Con la sentenza n. 12/2011, il Giudice di Pace di Massa, che non avevaautorizzato la chiamata in causa di terzo, ritenne tardiva e comunqueanche infondata l'eccezione d'incompetenza per connessione sollevata daiD'Ottavio e accolse la domanda attorea.Interposero appello gli avvocati D’Ottavio, sostenendo anchel’incompetenza per continenza a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],reiterando l'istanza di chiamata in causa di terzo e ribadendo che nonerano stati loro a conferire l'incarico professionale all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Nella resistenza di quest'ultimo, con la sentenza n. 86/2020 del 4.2.2020,per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale di Massa ha confermato lapronuncia impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’eccezione di mancataintegrazione del contraddittorio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], non versandosiin un’ipotesi di litisconsorzio necessario e risultando provato per tabulasche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il mandato difensivoNumero registro generale 14125/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 25868/2026Data pubblicazione 28/09/2026era stato conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] direttamente dagli appellanti; harespinto anche l’eccezione di continenza, atteso che nel giudizio n.606/2004 R.G. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato riconosciuto il difetto di competenza in ordine alledomande di accertamento negativo spiegate in quella sede dall’avvocatoGabriele D’Ottavio nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], inibendo in talemaniera l’operatività dell’istituto della continenza.Nel merito, il Tribunale di Massa ha dichiarato obbligati al pagamento deglionorari gli avvocati D’Ottavio, avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolto leprestazioni professionali esclusivamente sulla scorta dell’incarico degliappellanti, e non anche di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dellaImeffe Marmi, con il quale l’originario attore non aveva avuto contatti dialcun tipo.2. Avverso tale sentenza gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a quattro censure, e l’avvocatoDavide [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti hanno depositatomemorie e all’esito della camera di consiglio del 23.9.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il secondo motivo, esaminato per primo in quanto pone questionedi competenza, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1°, numeri 2)e 4) c.p.c. in relazione agli articoli 39 e 40 c.p.c., nonché agli articoli 132c.p.c. e 111 Cost. Il Tribunale di Massa avrebbe omesso di esaminare insecondo grado le argomentazioni rese dagli odierni ricorrenti a supportodell’erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui era stataaffermata la competenza territoriale del Giudice di Pace di Massa, aditodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso professionale daparte dei D'Ottavio, e avrebbe altresì travisato il contenuto dell’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in precedenza adito daiNumero registro generale 14125/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 25868/2026Data pubblicazione 28/09/2026D'Ottavio per l'accertamento negativo del medesimo credito, ritenendoerroneamente che con essa detto giudice avesse dichiarato la propriaincompetenza.1.1. Tale motivo è inammissibile nella parte in cui ripropone la questionedi competenza per connessione in quanto, come già rilevato nellasentenza del Giudice di Pace di Massa e come direttamente riscontrabiledalla Corte - trattandosi di questione processuale -, l'eccezioned'incompetenza per connessione non è stata sollevata dai convenuti insede di costituzione nel giudizio di primo grado e neppure la questione èstata rilevata d'ufficio entro la prima udienza del 29.7.2004. Taleeccezione è stata sollevata dai D'Ottavio, per la prima volta, nelle noteconclusive del giudizio di primo grado del 16.3.2005; quindi tardivamente,stante l’espressa previsione dell'art. 40 comma 2° c.p.c., secondo la qualela connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficiodopo la prima udienza, con la conseguente inammissibilità per tardivitàdell’eccezione medesima.In ordine all’eccepita continenza, oggetto di eccezione in senso lato (Cass.n. 8170/2013) e quindi non soggetta alla previsione dell’art. 40 comma 2°c.p.c., il motivo è infondato, per la ragione – esposta dal controricorrentee assorbente rispetto a ogni altra - che il giudice preventivamente aditodel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non risulta competente con riguardo allacausa proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli avvocatiD’Ottavio; nessun criterio di collegamento individuava il Tribunale di ViboValentia come competente a decidere la domanda avente titolo nelcontratto intercorso tra gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D’Ottavio, oggetto dellapresente causa, in quanto quel Tribunale era stato adito quale luogo diresidenza di [OSCURATO:PERSONA], convenuto in quel giudizio e non in quello avantiil Giudice di Pace di Massa. Quindi, non sussisteva il requisito, richiestodall’art. 39 comma 2° c.p.c. affinché il giudice di merito potesse dichiararela continenza, riferito al fatto che il giudice preventivamente adito fosseNumero registro generale 14125/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 25868/2026Data pubblicazione 28/09/2026competente anche per la causa proposta successivamente (si vedanoCass. n. 10584/2016 e Cass. n. 29570/2008, per tutte, in ordine allanecessità, per il giudice che ravvisi la continenza, di verificare lacompetenza, anche per territorio, del giudice preventivamente adito, inprimo luogo con riguardo alla causa da rimettergli).2. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1°, numeri 3) e 4)c.p.c., in relazione agli articoli 111 e 24 Cost., nonché agli articoli 106,112 e 132 c.p.c. Il Tribunale adito avrebbe erroneamente ritenutolegittima l’omessa pronuncia del Giudice di pace in ordine all’istanza dichiamata in causa del terzo, ossia della ditta patrocinata [OSCURATO:PERSONA], poidivenuta [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., e per essa, del titolare poi legalerapppresentante [OSCURATO:PERSONA], a fini di manleva rispetto alla pretesa disaldo del compenso professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, per nonavere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della dittaImeffe Marmi, che secondo i D’Ottavio era il soggetto che aveva conferitoprocura all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed era effettivamente obbligato acorrispondergli il saldo del compenso professionale preteso; in tal modo,ledendo il loro diritto di difesa senza fornire una motivazione, o conmotivazione meramente apparente.2.1. Il motivo non può essere accolto.Va anzitutto evidenziato che sia la domanda di garanzia impropria, chequella volta all'accertamento della responsabilità asseritamente sostitutivadi quella del convenuto da quest'ultimo avanzate non comportanolitisconsorzio necessario, ma solo litisconsorzio facoltativo nei confronti delterzo; ciò in quanto la necessità dell’integrazione del contraddittorio è davalutare in base al contenuto delle domande proposte dall'attore, il qualenon ha ritenuto il terzo responsabile dell'obbligazione fatta valere ingiudizio contro il convenuto. Non si può attribuire rilievo alla circostanzache, per giurisprudenza consolidata, una volta autorizzata ed effettuata laNumero registro generale 14125/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 25868/2026Data pubblicazione 28/09/2026chiamata in causa del terzo responsabile, la domanda dell'originario attoresi estenda automaticamente al terzo chiamato e si venga a determinareuna situazione di litisconsorzio necessario processuale.Quindi, si impone il rilievo che la decisione sulla chiamata in causa delterzo in caso di litisconsorzio facoltativo coinvolge valutazioniassolutamente discrezionali del giudice di primo grado che, come tali, nonpossono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass. n.2331/2022; Cass. n. 9570/2015; Cass. n. 25676/2014; Cass., Sez. Un.,n. 4309/2010); ciò preclude alla Corte qualsiasi ulteriore disamina.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c., nonché agli articoli115 e 116 c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado fondato il proprioconvincimento sulla scorta di indizi privi dei requisiti di gravità, precisionee concordanza, omettendo di compararli con la procura alle liti rilasciatacongiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e [OSCURATO:PERSONA] dallaMarmo [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale si sarebbe dovuto evincere unconferimento diretto dell’incarico all’originario attore.3.1. Il motivo è inammissibile perché, pur richiamando le violazioni dellenorme sulla prova presuntiva e sugli articoli 115 e 116 c.p.c., punta inrealtà a ottenere, in sede di legittimità, una diversa valutazione delmateriale istruttorio, che conduca a riconoscere in fatto il conferimentodiretto dell’incarico professionale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte della dittaImeffe Marmi, anziché da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ottavio eGiuseppe D’Ottavio; ciò, senza considerare che la Suprema Corte è giudicedi legittimità e non del fatto e che la valutazione delle risultanze istruttoriee di quelle alle quali attribuire maggior peso ai fini della decisione èriservata al libero convincimento dei giudici di merito.La violazione ipotizzata degli articoli 115 e 116 c.p.c., secondo lagiurisprudenza consolidata di questa Corte, presuppone il mancatorispetto delle regole di formazione delle prove, ed è configurabile quando ilNumero registro generale 14125/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 25868/2026Data pubblicazione 28/09/2026giudice utilizzi prove non acquisite in atti, o valuti le prove secondo uncriterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legalesecondo prudente apprezzamento, o un elemento di prova liberamentevalutabile come prova legale, e non quando semplicemente si assuma cheil giudice abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova(Cass.,Sez.Un.,n.20867/2020;Cass. n.23940/2017; Cass. n.27000/2016).Quanto alla violazione dell’art. 2729 c.c., il ricorso che la faccia valere puòessere accolto solo quando è dimostrato che il giudice di merito abbiabasato il ragionamento presuntivo su fatti storici privi dei requisiti digravità, precisione e concordanza, e non quando la critica sia basata suuna diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o sull’alternativainferenza probabilistica (Cass. n. 27307/2025, non massimata, da pag.4;Cass. n. 26987/2025, non massimata, da pag.5; Cass. n. 9054/2022).A ciò va aggiunto che nella specie il conferimento dell’incaricoprofessionale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da parte dei ricorrenti è stato desuntoda prova documentale, rappresentata dalla nota di trasmissione dallostudio legale D’Ottavio all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; non soltanto daelementi presuntivi, quali l’accollo del debito relativo al compenso per laprestazione professionale da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nell’atto di transazione,presupponente l’originaria altruità dell’obbligazione, e quali il pagamentoda parte degli attuali ricorrenti di un acconto su quel compensoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] senza contestazioni dei D’Ottavio alle sue successiverichieste di saldo. Tali elementi sono stati utilizzati solo per rafforzare ilconvincimento, desunto da una vera e propria prova documentale.Va altresì rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,l’accertamento compiuto dal giudice di merito per stabilire, in concreto, seil mandato di patrocinio sia stato conferito direttamente dalla parterappresentata in giudizio, ovvero dall’avvocato che abbia contattato di suainiziativa il legale del foro dinanzi al quale si è svolto poi il giudizio, integrauna questione di fatto, sottratta a ogni possibile vaglio in sede diNumero registro generale 14125/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 25868/2026Data pubblicazione 28/09/2026legittimità quando sia stata decisa con una motivazione che integra ilminimo costituzionale richiesto dall’art. 111 comma 6° c.p.c. (Cass.n.29590/2017, non massimata, pag. 5; Cass. n. 405/2000; Cass. n.6631/1988; Cass. n.579/1981).Infine, non dovendosi confondere il contratto di patrocinio che intercorretra il professionista e il soggetto che lo incarichi della difesa, con laprocura che conferisce al legale lo ius postulandi a favore del cliente (siveda in tal senso, ex multis, Cass. n. 32997/2025), a quest’ultima nonpuò essere attribuita un’efficacia probatoria vincolante ai finidell’individuazione del soggetto che, avendo conferito il mandatoprofessionale, debba pagare il relativo compenso.4. Con il quarto motivo, subordinato al mancato accoglimento del terzo, sidenunzia la violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., in relazioneagli articoli 75, 77, 82, 83, 100, 180 e 182 c.p.c., giacché con la procuraalle liti di cui alla precedente censura la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. avrebbeconcesso all'avvocato D'Ottavio la facoltà di nominare sostituti e delegarealtri avvocati, di talché, anche ove si ritenesse che l’incarico professionalefosse stato conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ottavio,tale incarico sarebbe stato comunque da ricondurre alla cliente [OSCURATO:SOCIETA]4.1. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto pone una questionenuova, che non è minimamente trattata dall’impugnata sentenza, per cui iricorrenti, per non incorrere nell’inammissibilità, avrebbero dovutoindicare con quale atto e quando (si vedano, in tal senso, Cass. n.18018/2024; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 15430/2018) avrebberosostenuto la tesi che la ditta [OSCURATO:PERSONA] avesse dato mandato agliavvocati D’Ottavio con facoltà di nominare sostituti e delegare altriavvocati; invece, non l’hanno fatto.Ulteriormente si osserva come la circostanza che nella procura alle litiMarmo [OSCURATO:SOCIETA]. avesse conferito al difensore la facoltà di nominareNumero registro generale 14125/2021Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 25868/2026Data pubblicazione 28/09/2026sostituti non escludeva in sé la conclusione dell'accordo professionale tral'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e gli avvocati D'Ottavio; la circostanza neppurecomportava automaticamente l'esistenza di un rapporto diretto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l'avvocato nominato in sostituzione, potendosi porre solosul piano delle attività per le quali il difensore aveva diritto al rimborso daparte del cliente. Quindi la questione, se anche fosse statatempestivamente allegata dai ricorrenti, non sarebbe risultata decisiva.5. In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in base al principiodella soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio dilegittimità, liquidate in dispositivo.Si esclude che ricorrano i presupposti per la condanna dei ricorrenti ex art.96 comma 3° c.p.c. chiesta dal controricorrente.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e GiuseppeD’Ottavio in solido al pagamento in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per spese ed euro1.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2026La PresidenteLinalisa Cavallino