Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 23777/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nsigliere ORDINANZA sul ricorso 31308/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso; -resistente – avverso la sentenza n. 1041/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereENZO VINCENTI.RITENUTOCHE:

1. -Con ricorso affidato a nove motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 14 marzo 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. - La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine perché, dopo la morte del padre che era membro della setta degli Ogboni, gli altri aderenti gli avevano fatto recapitare una lettera nella quale il padre manifestava la volontà che il figlio, al compimento del venticinquesimo anno di età, prendesse il suo posto nella confraternita e dal quel momento veniva perseguitato dagli aderenti alla setta) in quanto “inverosimile e non verificabile – vd. p. es. i riferimenti alla lettera del padre deceduto, alla stanza segreta di cui solo lui e la moglie conoscevano l’esistenza”, là dove, poi, “in altre situazioni del genere”, i richiedenti forniscono una versione “del tutto diversa”; b) il richiedente non aveva mai fatto cenno alla situazione generale del Paese di origine “quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio” e, in ogni caso, in base a COI del giugno 2018, nella zona di [OSCURATO:PERSONA], di provenienza dell’Ayo, non sussisteva una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza controllo delle autorità; c) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di qualsiasi allegazione idonea “a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.3. - L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

4. –Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 69-72 del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, per contrasto con gli artt. 3, 25, 102, primo comma, 106, secondo comma, e 111 Cost.La causa –già rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale degli anzidetti artt. da 62 a 72, sollevata da questa Corte di cassazione con ordinanza del 9 dicembre 2019– è stata nuovamente fissata per la decisione all’adunanza odierna. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Preliminarmente, va evidenziato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando – 31 ottobre 2025 - non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

La causa va, dunque, decisa nel fondo del ricorso.2. – Con i primi tre motivi, congiuntamente proposti, è dedotta/o: a) motivazione inesistente o meramente apparente sulla ritenuta non credibilità del richiedente (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.); b) violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 14, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007, nonché degli artt. 8, 27 e 35 bisdel d.lgs. n. 25/2008, in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del richiedente e all’omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.); c) omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione alla ritenuta non credibilità della vicenda personale e travisamento della prova(ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.).

2.1. -Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo, che hanno riguardo sempre alla questione concernente la credibilità del richiedente.

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Si ha motivazione apparente allorquando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, omettendone qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (Cass. n. 2067/1998, Cass. n. 9097/2017).

Nella specie (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che”), la valutazione della Corte territoriale –a monte della delibazione sulla domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria di cui alla lett. b) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 – si è limitata a riportare il contenuto del racconto del richiedente, adducendo che fosse “inverosimile e non verificabile” (segnatamente per i riferimenti alla lettera del padre e dell’esistenza di una stanza segreta), senza però fornire contezza alcuna delle ragioni e degli elementi che hanno fondato il proprio convincimento in tal senso, così da contrappore una mera opinione rispetto ai fatti dedotto in giudizio.

3. – Con il quarto mezzo è denunciata violazione e falsa interpretazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 3, 5 e 7 del d.lgs. n. 251/2007, nonché degli artt. 8, 27 e 35 bisdel d.lgs. n. 2572008, in riferimento alla ritenuta irrilevanza della vicenda personale rispetto ai presupposti della protezione di cui alla lett. b) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 a fronte delle minacce di danno grave alla persona provenienti dalla setta degli Ogboni.

3.1. –Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, con motivazione lapidaria, ha escluso, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ogni rilevanza a “situazioni analoghe a quella in discussione, riguardanti le pratiche di culti locali”.

La statuizione è in contrasto con il principio per cui, in tema di protezione sussidiaria, le minacce di morte da parte di una setta religiosa (quale situazione differente da quella delle liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari) integrano gli estremi del danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicché l'adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l'effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass. n. 3758/2018).

4. – Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., mera apparenza di motivazione in relazione alla domanda di protezione sussidiaria exart. 14, lett. c), del d.lgs. n. 25172007, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

4.1. –Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha operato l’accertamento officioso sulla situazione generale della zona di provenienza del richiedente ([OSCURATO:PERSONA]), in base a COI aggiornate e attendibili (Report del [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite del giugno 2018), escludendo che potessero ravvisarsi le condizioni richieste dal citato art. 14, lett. c).

Un tale accertamento è sorretto da motivazione sintetica, ma intelligibile e idonea a palesare quale sia stato il percorso argomentativo che sorregge il convincimento del giudice del merito (dunque non integrante motivazione apparente: cfr. quanto evidenziato al §

1.1. che precede).

5. –Con il sesto e il settimo motivo, congiuntamente proposti, è, rispettivamente, denunciata violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’errata applicazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 rispetto alla situazione di generale insicurezza della Nigeria, nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti in riferimento alla pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria.

5.1. –I motivi sono fondati.

In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine (verificando la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili), in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019, Cass. n. 14548/2020).

Nella specie, la Corte territoriale si è limitata ad evidenziare la mancanza di allegazioni sulla “durata dell’esposizione a rischio” del richiedente, incentrando la propria valutazione su un elemento – quello temporale dell’esposizione a rischio –che non consente, però, di pretermettere, di per sé, la valutazione comparativa innanzi descritta.

6. – Con l’ottavo e il nono motivo, proposti congiuntamente, è, rispettivamente, prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., erronea applicazione degli artt. 74, 122, 126 e 136 del d.P.R. n. 11572002, nonché dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato.

6.1. – I motivi sono assorbiti dall’accoglimento di quelli che precedono, ciò comportando la cassazione della sentenza impugnata che, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., si estende anche al provvedimento, dipendente, della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

7. – Vanno, dunque, accolti il primo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, rigettato il quinto motivo e dichiarati assorbiti i restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà, nella delibazione del gravame, ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie ilprimo, il quarto , il sesto e il settimo motivo , rigetta il quinto motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione aimotivi accolt i e rinvia la causa alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 31308/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso; -resistente – avverso la sentenza n. 1041/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereENZO VINCENTI.RITENUTOCHE: 1. -Con ricorso affidato a nove motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 14 marzo 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine perché, dopo la morte del padre che era membro della setta degli Ogboni, gli altri aderenti gli avevano fatto recapitare una lettera nella quale il padre manifestava la volontà che il figlio, al compimento del venticinquesimo anno di età, prendesse il suo posto nella confraternita e dal quel momento veniva perseguitato dagli aderenti alla setta) in quanto “inverosimile e non verificabile – vd. p. es. i riferimenti alla lettera del padre deceduto, alla stanza segreta di cui solo lui e la moglie conoscevano l’esistenza”, là dove, poi, “in altre situazioni del genere”, i richiedenti forniscono una versione “del tutto diversa”; b) il richiedente non aveva mai fatto cenno alla situazione generale del Paese di origine “quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio” e, in ogni caso, in base a COI del giugno 2018, nella zona di [OSCURATO:PERSONA], di provenienza dell’Ayo, non sussisteva una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza controllo delle autorità; c) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di qualsiasi allegazione idonea “a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.3. - L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione. 4. –Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 69-72 del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, per contrasto con gli artt. 3, 25, 102, primo comma, 106, secondo comma, e 111 Cost.La causa –già rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale degli anzidetti artt. da 62 a 72, sollevata da questa Corte di cassazione con ordinanza del 9 dicembre 2019– è stata nuovamente fissata per la decisione all’adunanza odierna. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Preliminarmente, va evidenziato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando – 31 ottobre 2025 - non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). La causa va, dunque, decisa nel fondo del ricorso.2. – Con i primi tre motivi, congiuntamente proposti, è dedotta/o: a) motivazione inesistente o meramente apparente sulla ritenuta non credibilità del richiedente (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.); b) violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 14, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007, nonché degli artt. 8, 27 e 35 bisdel d.lgs. n. 25/2008, in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del richiedente e all’omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.); c) omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione alla ritenuta non credibilità della vicenda personale e travisamento della prova(ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.). 2.1. -Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo, che hanno riguardo sempre alla questione concernente la credibilità del richiedente. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014). Si ha motivazione apparente allorquando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, omettendone qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (Cass. n. 2067/1998, Cass. n. 9097/2017). Nella specie (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che”), la valutazione della Corte territoriale –a monte della delibazione sulla domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria di cui alla lett. b) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 – si è limitata a riportare il contenuto del racconto del richiedente, adducendo che fosse “inverosimile e non verificabile” (segnatamente per i riferimenti alla lettera del padre e dell’esistenza di una stanza segreta), senza però fornire contezza alcuna delle ragioni e degli elementi che hanno fondato il proprio convincimento in tal senso, così da contrappore una mera opinione rispetto ai fatti dedotto in giudizio. 3. – Con il quarto mezzo è denunciata violazione e falsa interpretazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 3, 5 e 7 del d.lgs. n. 251/2007, nonché degli artt. 8, 27 e 35 bisdel d.lgs. n. 2572008, in riferimento alla ritenuta irrilevanza della vicenda personale rispetto ai presupposti della protezione di cui alla lett. b) dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 a fronte delle minacce di danno grave alla persona provenienti dalla setta degli Ogboni. 3.1. –Il motivo è fondato. La Corte territoriale, con motivazione lapidaria, ha escluso, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ogni rilevanza a “situazioni analoghe a quella in discussione, riguardanti le pratiche di culti locali”. La statuizione è in contrasto con il principio per cui, in tema di protezione sussidiaria, le minacce di morte da parte di una setta religiosa (quale situazione differente da quella delle liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari) integrano gli estremi del danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicché l'adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l'effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass. n. 3758/2018). 4. – Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., mera apparenza di motivazione in relazione alla domanda di protezione sussidiaria exart. 14, lett. c), del d.lgs. n. 25172007, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 4.1. –Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha operato l’accertamento officioso sulla situazione generale della zona di provenienza del richiedente ([OSCURATO:PERSONA]), in base a COI aggiornate e attendibili (Report del [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite del giugno 2018), escludendo che potessero ravvisarsi le condizioni richieste dal citato art. 14, lett. c). Un tale accertamento è sorretto da motivazione sintetica, ma intelligibile e idonea a palesare quale sia stato il percorso argomentativo che sorregge il convincimento del giudice del merito (dunque non integrante motivazione apparente: cfr. quanto evidenziato al § 1.1. che precede). 5. –Con il sesto e il settimo motivo, congiuntamente proposti, è, rispettivamente, denunciata violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’errata applicazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 rispetto alla situazione di generale insicurezza della Nigeria, nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti in riferimento alla pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria. 5.1. –I motivi sono fondati. In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine (verificando la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili), in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019, Cass. n. 14548/2020). Nella specie, la Corte territoriale si è limitata ad evidenziare la mancanza di allegazioni sulla “durata dell’esposizione a rischio” del richiedente, incentrando la propria valutazione su un elemento – quello temporale dell’esposizione a rischio –che non consente, però, di pretermettere, di per sé, la valutazione comparativa innanzi descritta. 6. – Con l’ottavo e il nono motivo, proposti congiuntamente, è, rispettivamente, prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., erronea applicazione degli artt. 74, 122, 126 e 136 del d.P.R. n. 11572002, nonché dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato. 6.1. – I motivi sono assorbiti dall’accoglimento di quelli che precedono, ciò comportando la cassazione della sentenza impugnata che, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., si estende anche al provvedimento, dipendente, della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 7. – Vanno, dunque, accolti il primo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, rigettato il quinto motivo e dichiarati assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà, nella delibazione del gravame, ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie ilprimo, il quarto , il sesto e il settimo motivo , rigetta il quinto motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione aimotivi accolt i e rinvia la causa alla Corte di appello di