CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/5/2022 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata per il ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 maggio 2022 la Corte d'appello di Lecce ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 4 marzo 2020 del Tribunale di Lecce, con la quale lo stesso Cantore era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 40.000,00 euro di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (ascrittigli per avere smaltito senza autorizzazione rifiuti non pericolosi, costituiti da materiali provenienti da attività di demolizione di fabbricati e da terre e rocce da scavo, realizzando con gli stessi, in assenza del permesso di costruire, un terrapieno della lunghezza di 14 metri e della larghezza di 37 metri, con altezza media di circa 1 metro; in Fasano, il 3/8/2017); con la medesima sentenza era anche stata respinta la richiesta di ammissione alla oblazione avanzata dall'imputato, era stata disposta la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre che ordinato il dissequestro dell'area e dei materiali ivi esistenti. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'errata applicazione degli artt. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, che sarebbe mancante o, comunque, apparente ,nella parte relativa alla conferma della sussistenza del reato ambientale, che era stata giustificata solamente attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, senza considerare quanto esposto nei motivi d'appello e nella memoria difensiva del 23/5/2022, con cui era stata ribadita l'assenza di elementi da cui desumere che per la realizzazione del terrapieno oggetto della contestazione fossero stati impiegati materiali derivanti da demolizioni piuttosto che solamente terre e rocce da scavo provenienti da una attività di scavo in corso (volta a ottenere delle trincee di stoccaggio per alimentazione animale, a servizio della attività zootecnica), e anche della volontà di abbandonare definitivamente i materiali ammassati al di là del terrapieno, in quanto questi al termine dei lavori avrebbero dovuto essere smaltiti, cosicché avrebbe dovuto essere configurato un legittimo deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 152/2006 e che quindi l'affermazione della configurabilità dell'illecito smaltimento di rifiuti che era stato ravvisato risultava fondato su una considerazione errata degli elementi di prova ed era stato giustificato con motivazione insufficiente. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 162 bis cod. pen. e degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, che sarebbe contraddittoria e fondata su un travisamento delle prove nella parte relativa alla esclusione della ammissibilità alla 2 1..Lau oblazione a causa della mancata eliminazione delle conseguenze negative delle condotte, non essendo stato considerato dalla Corte d'appello che il dissequestro disposto con la sentenza di primo grado non era stato eseguito e aveva dovuto essere sollecitato dall'imputato dopo il deposito della sentenza di secondo grado, proprio allo scopo di provvedere alle operazioni di caratterizzazione dei materiali e, quindi, della loro rimozione e corretto smaltimento, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, e che solo il 15/7/2022 la Corte d'appello aveva parzialmente accolto la richiesta di dissequestro, autorizzando l'imputato al temporaneo accesso all'area in sequestro allo scopo di dare corso alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti ivi presenti; sarebbe, pertanto, errata e frutto di un travisamento dei dati istruttori l'affermazione della Corte d'appello circa la mancata attivazione del ricorrente per provvedere alla eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli della condotta, tenendo anche conto del fatto che gli inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non dovrebbero più essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'art. 183 ter d.lgs. 152/2006. 2.3. Con un terzo motivo ha lamentato l'errata applicazione anche degli artt. 36 e 45 d.P.R. 380/2001, nuovamente degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della configurabilità del reato edilizio e alla esclusione della rilevanza del provvedimento autorizzativo n. 3 del 2018, benché il terrapieno oggetto della contestazione fosse stato realizzato per ridurre l'impatto visivo delle trincee scavate e oggetto del permesso di costruire in sanatoria, il cui elaborato progettuale rappresentava sia la trincea sia il relativo terrapieno di sistemazione esterna della stessa, con la conseguente erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare del permesso di costruire in sanatoria e degli elaborati progettuali allo stesso allegati e delle testimonianze rese sul punto, e, con essa, della esclusione della estinzione del reato urbanistico per intervenuta sanatoria. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità del primo e del terzo motivo, afferenti all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, in quanto ripropositivi di argomenti già valutati dai giudici di merito in maniera conforme nel doppio grado di giudizio, e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso volto a contestare il diniego del beneficio dell'oblazione trattandosi di doglianza generica e priva di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale l'ammissione alla oblazione era stata esclusa sottolineando la gravità del fatto, in quanto le dimensioni del terrapieno realizzato non consentivano di affermare che esso avesse determinato una non trascurabile modifica dell'assetto del territorio.4. Con memoria del 16 giugno 2023 il ricorrente ha dato atto dell'avvenuto integrale ripristino dello stato dei luoghi e della conseguente sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla oblazione, oltre che per la dichiarazione di non punibilità per la particolare tenuità dei fatti ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, riproduttivo dei primi tre motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello di Lecce, è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, relativo alla configurabilità di un illecito smaltimento di rifiuti, per essere state utilizzate solamente terre e rocce da scavo per realizzare il terrapieno oggetto della contestazione e per essere stati depositati temporaneamente gli altri materiali ammassati al di là del medesimo terrapieno, è inammissibile, sia perché è volto a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, sia in ordine alla qualificabilità come rifiuto di quanto utilizzato per il riempimento del terrapieno, sia quando alla temporaneità del deposito dei beni presenti nei pressi dello stesso; sia perché è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Lecce, nel disattendere le analoghe censure sollevate dall'imputato con l'atto d'appello, ha evidenziato che il materiale utilizzato dal ricorrente per realizzare il terrapieno oggetto della contestazione è costituito anche da materiale derivante da demolizione e costruzione e non solo da terre e rocce scavo, con la conseguente configurabilità di un illecito smaltimento, in quanto eseguito in assenza delle prescritte autorizzazioni, di tali rifiuti, stante la evidente volontà di non riutilizzarli. Di tali rilievi, idonei a giustificare la affermazione della configurabilità dell'illecito smaltimento di rifiuti non pericolosi contestato, il ricorrente ha proposto una riconsiderazione fondata su una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, volta a escludere l'utilizzo di materiali diversi dalle terre e rocce da scavo per realizzare il terrapieno e a sostenere la temporaneità del deposito degli altri rifiuti, in tal modo proponendo censure non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 4 Ì 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massímata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Detti rilievi sono, inoltre, manifestamente infondati, in quanto il ricorrente si è limitato, genericamente, a invocare l'applicabilità della disciplina relativa alle terre e rocce da scavo, di cui è consentito, dall'art. 186 d.lgs. n. 152 del 2006, il riutilizzo, quali sottoprodotti, per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, ma alle specifiche condizioni previste dal primo comma di detta disposizione, e cioè che: "a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata". La sussistenza di tali condizioni non è in alcun modo stata prospettata dal ricorrente, con la conseguente corretta esclusione della applicabilità ai materiali utilizzati per realizzare il terrapieno contestato della disciplina delle terre e rocce da scavo e della correttezza della qualificazione di detti materiali come rifiuti. Altrettanto manifestamente infondata risulta l'affermazione, anch'essa generica, della configurabilità di un deposito temporaneo dei rifiuti ammassati al di là di detto terrapieno, anch'essa volta a censurare accertamenti di fatto, posto che della presenza di tali rifiuti nei pressi del terrapieno non v'è menzione nella sentenza impugnata e che, comunque, non sono, anche a questo proposito, in alcun modo state allegate le condizioni necessarie per poter ravvisare un deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb ), d.lgs. 152/2016, costituite dal raggruppamento dei rifiuti e dal loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965). Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, non sussistendo i presupposti per poter applicare la disciplina relativa alle terre e rocce e scavo o per poter ritenere configurabile un deposito temporaneo di rifiuti. 3. Il terzo motivo, da esaminare, in ordine logico, prima del secondo, che presuppone la configurabilità dei reati, è anch'esso inammissibile, perché è volto, anch'esso, a conseguire una rivisitazione e rivalutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alla intervenuta sanatoria non solo delle trincee di stoccaggio per alimentazione animale a servizio della attività zootecnica, ma anche del terrapieno oggetto della contestazione. Al riguardo la Corte d'appello ha escluso qualsiasi sanatoria delle opere abusive, cioè il suddetto terrapieno, della lunghezza di 14 metri e della larghezza di 37 metri e altezza media di circa 1 metro, escludendo l'idoneità del provvedimento autorizzativo prodotto dal ricorrente a sanarlo e sottolineando, comunque, l'esclusione da tale provvedimento del terrapieno in questione, riportando quanto riferito in proposito dall'[OSCURATO:PERSONA] che lo rilasciò, che ha chiaramente e senza esitazioni escluso che il terrapieno sia compreso in tale provvedimento di sanatoria. Anche di tali considerazioni il ricorrente ha proposto una rivisitazione fondata su una rivalutazione di aspetti di fatto, e cioè l'estraneità o meno del terrapieno dalla sanatoria, non consentita in presenza di motivazione adeguata e fondata su una valutazione logica dei dati probatori, non certamente travisati dai giudici di merito, che hanno correttamente riportato le dichiarazioni chiarificatrici dell'[OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente pretende una diversa lettura, unitamente alla relazione tecnica e agli elaborati progettuali allegati al ricorso, che non è consentita nel giudizio di legittimità, tantomeno nel caso, come quello in esame, in cui si sia in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, evenienza, come chiarito, non sussistente nel caso di specie, con la conseguente manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ricorso. 4. Il secondo motivo, relativo al diniego della ammissione alla oblazione, è anch'esso manifestamente infondato. Il ricorrente si duole della mancata considerazione della mancata restituzione dell'area interessata dalla realizzazione delle opere abusive, che avrebbe impedito la eliminazione delle conseguenze dannose dei reati, ritenuta ostativa alla ammissione alla oblazione. In realtà la Corte d'appello ha correttamente evidenziato la colpevole inerzia dell'imputato, che nonostante il dissequestro dell'area e dei materiali di cui all'imputazione disposto con la sentenza di primo grado, dunque dal 4/3/2020, con la quale era anche stato disposto lo smaltimento dei rifiuti a cura dell'imputato, sotto il controllo e la vigilanza del Sindaco del Comune di Fasano, rimase inerte, non attivandosi in alcun modo per provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, benché impostogli con la sentenza di condanna e consentitogli dal provvedimento di dissequestro, per la cui attuazione il ricorrente si è attivato solamente dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, con l'istanza avanzata alla Corte d'appello di Lecce in data 8/7/2022 (sulla quale la Corte d'appello ha provveduto con ordinanza del 15/7/2022, autorizzando l'imputato all'accesso all'area in sequestro allo scopo di dare corso alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti). Ne consegue la correttezza del rilievo ostativo attribuito dalla Corte d'appello, oltre che alla gravità della condotta e delle relative conseguenze, alla luce delle dimensioni del terrapieno e dei rifiuti ivi illecitamente smaltiti, alla mancata eliminazione delle conseguenze dannose della condotta, cui l'imputato avrebbe potuto provvedere attivandosi tempestivamente, con la conseguente manifesta infondatezza dei rilievi sollevati sul punto. La richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. è, poi, inammissibile, essendo stata avanza per la prima volta con il ricorso per cassazione. 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi de