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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:42
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003CC0459_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. Con il presente procedimento per infrazione viene chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi per la prima volta sulla presunta violazione degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA] da parte di uno Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], sottoponendo la controversia esistente con un altro Stato membro (il [OSCURATO:PERSONA]) ad un tribunale arbitrale costituito ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), sia venuta meno alle predette disposizioni, nonché agli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA].

2. A termini dell’art. 292 CE, ricalcato con identico tenore letterale dall’art. 193 [OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA] membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso».

Al fine di accertare se tali disposizioni siano state, o meno, violate, la Corte dovrà stabilire se le questioni sottoposte al Tribunale arbitrale dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ricadano nella sfera di applicazione del diritto comunitario.

I – I fatti e la fase precontenziosa del procedimento

3. Il procedimento de quo è scaturito da una controversia sorta tra la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla messa in funzione di uno stabilimento MOX ubicato a Sellafield, nel nord-est dell’Inghilterra, sulla costa del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA].

Lo stabilimento è stato concepito per riciclare il plutonio contenuto nel carburante nucleare combusto, tramite miscelazione del biossido di plutonio con biossido di uranio impoverito e riconversione in MOX (mixed oxide fuel, plutonio combustibile riutilizzabile), utilizzabile come fonte energetica in centrali nucleari.

4. [OSCURATO:PERSONA] rilasciava alla [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «BNFL») l’autorizzazione alla realizzazione dello stabilimento MOX in seguito ad uno studio di valutazione sull’impatto ambientale pubblicato dalla BNFL nel 1993.

Lo stabilimento veniva ultimato nel 1996.

Il 3 ottobre 2001, dopo aver condotto cinque indagini pubbliche sulle giustificazioni economiche del medesimo, il [OSCURATO:PERSONA] rilasciava a BNFL l’autorizzazione alla messa in funzione dello stabilimento, nonché alla produzione di MOX.

5. Il 25 ottobre 2001, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], eccependo varie violazioni delle disposizioni [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], avviava nei confronti del medesimo un procedimento di risoluzione delle controversie, relativamente allo stabilimento MOX, dinanzi al tribunale arbitrale costituito conformemente all’Allegato [OSCURATO:PERSONA] (2) .

6. Il 20 giugno 2002 si teneva un incontro tra la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla controversia insorta in merito allo stabilimento MOX (3) .

Il 15 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera di diffida alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], a termini della quale l’[OSCURATO:PERSONA], avendo promosso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] un’azione ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe venuta meno ai propri obblighi ai sensi degli artt. 10 CE e 292 CE, nonché ai sensi degli artt. 192 e 193 [OSCURATO:PERSONA].

7. Con lettera del 15 luglio 2003, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] esprimeva il proprio dissenso dal parere espresso dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il 19 agosto seguente, la [OSCURATO:PERSONA] notificava alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in ordine all’azione promossa contro il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al detto tribunale arbitrale, relativamente allo stabilimento MOX.

Il 16 settembre 2003 l’[OSCURATO:PERSONA] replicava, affermando di non ritenere persuasivi gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte il 15 ottobre seguente.

II – Sul merito

8. La Corte è stata raramente chiamata a pronunciarsi su di una controversia tra due [OSCURATO:PERSONA] membri (4) .

Purtuttavia, in virtù del combinato disposto degli artt. 220 e 227 CE e degli artt. 136 e 142 [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente all’applicazione o all’interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] CE o del [OSCURATO:PERSONA] (5) .

9. A termini degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA], tale giurisdizione è esclusiva.

Il combinato disposto dei suddetti articoli costituisce il fondamento del cosiddetto «monopolio giurisdizionale» della Corte di giustizia in materia di controversie tra [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’applicazione e l’interpretazione del diritto comunitario (6) .

10. La competenza giurisdizionale esclusiva della Corte a conoscere delle controversie tra [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti il diritto comunitario rappresenta un mezzo per garantire l’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario (7), facendo sí che in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri non sorgano obblighi di diritto internazionale privato che possano porsi in conflitto con i rispettivi obblighi di diritto comunitario.

Gli artt. 292 EC e 193 [OSCURATO:PERSONA] costituiscono essenzialmente espressione del dovere di lealtà nei confronti del sistema giurisdizionale istituito dai trattati comunitari. [OSCURATO:PERSONA] membri si sono impegnati a comporre le controversie secondo le modalità previste dai Trattati, astenendosi dall’applicare modalità di composizione diverse alle controversie relative ai trattati stessi (8) .

11. [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] una violazione di tale principio per aver sottoposto la controversia con il [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo stabilimento MOX all’arbitrato del tribunale istituito in base alla [OSCURATO:PERSONA].

La questione essenziale sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi è se la detta controversia riguardi il diritto comunitario.

La Corte è tenuta ad esaminare e porre a raffronto, da un lato, la portata della propria competenza giurisdizionale e, dall’altro, il merito della controversia sottoposta al tribunale arbitrale.

12. Dinanzi al tribunale arbitrale la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] la violazione di un triplice ordine di obblighi.

In primo luogo, l’obbligo di procedere ad un corretto accertamento dei potenziali effetti sull’ambiente marino del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] conseguenti all’autorizzazione di uno stabilimento MOX, richiamandosi, a tal riguardo, all’art. 206 [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, l’obbligo di cooperazione con la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], stato costiero del mare semichiuso d’[OSCURATO:PERSONA], al fine di varare i necessari provvedimenti volti a salvaguardare il relativo ambiente marino.

L’[OSCURATO:PERSONA] invoca in merito gli artt. 123 e 197 [OSCURATO:PERSONA].

In terzo luogo, l’obbligo di prendere tutte le misure del caso per proteggere e salvaguardare l’ambiente marino del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA].

A tale riguardo l’[OSCURATO:PERSONA] si richiama agli artt. 192, 193, 194, 207, 211, 213 e 217 [OSCURATO:PERSONA].

13. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si schierano su posizioni diametralmente opposte in merito alla portata della competenza giurisdizionale della Corte in ordine controversia relativa allo stabilimento MOX.

Secondo la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], nessuna delle questioni controverse rientrerebbe nella giurisdizione della Corte.

A parere della [OSCURATO:PERSONA], invece, la Corte sarebbe competente a conoscere dalla controversia in toto.

Ai fini del presente procedimento non è, tuttavia, necessario stabilire se la controversia relativa allo stabilimento MOX ricada interamente nella competenza giurisdizionale della Corte.

È sufficiente accertare se, quanto meno, parte del merito della controversia sia disciplinata dal diritto comunitario, nel quale caso risulterebbe acclarata la violazione dell’art. 292 CE ovvero dell’art. 193 [OSCURATO:PERSONA].

14. Con ciò non si intende affermare che la giurisdizione della Corte abbracci l’intera controversia semplicemente perché parte di essa è disciplinata dal diritto comunitario.

È possibile che una controversia ricada in gran parte o prevalentemente al di fuori della competenza giurisdizionale della Corte e che solamente una o alcune delle questioni controverse rientrino nella sua giurisdizione.

In tale ipotesi, l’art. 292 CE – ovvero l’art. 193 [OSCURATO:PERSONA] – preclude, tuttavia, che l’intera controversia, inclusi gli elementi che rientrano nell’ambito del diritto comunitario, venga assoggettata a modalità di composizione diverse da quelle previste dai trattati comunitari.

In definitiva, le norme che stabiliscono il monopolio giurisdizionale della Corte non prevedono soglie minime. [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comporre le rispettive controversie nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] (9) .

15. [OSCURATO:PERSONA] articola il proprio ricorso su un triplice ordine di motivi.

In primo luogo, sostiene che le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] invocate dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale arbitrale costituiscano parte integrante del diritto comunitario e ricadano, pertanto, nella giurisdizione esclusiva della Corte a conoscere delle controversie tra [OSCURATO:PERSONA] membri.

Di conseguenza, il fatto di avviare nei confronti di altro Stato membro la procedura d’arbitrato ai sensi delle menzionate disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] costituirebbe violazione dell’art. 292 CE.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], avendo chiesto al tribunale arbitrale di applicare le disposizioni di talune direttive comunitarie, abbia violato gli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA].

In terzo luogo, sostiene che, l’[OSCURATO:PERSONA] avviando tale procedura, sia venuta meno all’obbligo di leale cooperazione risultante dagli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA].

16. Valuterò in successione i tre suddetti motivi. III – La competenza giurisdizionale della Corte in merito alle disposizioni [OSCURATO:PERSONA]

17. La [OSCURATO:PERSONA] rappresenta un accordo misto.

All’epoca in cui la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] si rivolse al tribunale arbitrale, relativamente alla lite insorta con il [OSCURATO:PERSONA], aderivano alla [OSCURATO:PERSONA], oltre alla [OSCURATO:PERSONA] europea, anche 14 degli allora [OSCURATO:PERSONA] membri (10) . [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri contraenti della [OSCURATO:PERSONA] incombevano, all’epoca di cui è causa, gli obblighi assunti in forza della [OSCURATO:PERSONA] nelle rispettive sfere di competenza (11) . [OSCURATO:PERSONA] incombevano, ad esempio, gli obblighi in materia di conservazione e gestione delle risorse alieutiche, mentre agli [OSCURATO:PERSONA] membri incombono gli obblighi in materia di delimitazione dei confini marittimi (12) .

18. A parere della [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] invocate dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] ricadrebbero nella giurisdizione della Corte, rientrando nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] ed essendo state emanate dalla medesima. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, al riguardo, che la tutela dell’ambiente rappresenta un preciso obiettivo della [OSCURATO:PERSONA], per il quale la [OSCURATO:PERSONA] stessa dispone di competenza esterna. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che la decisione del Consiglio del 23 marzo 1998, 98/392/CE, concernente la conclusione da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, si fonda anch’essa sull’art. 130, lett. s), del [OSCURATO:PERSONA] CE (ora art. 175 CE).

19. Per contro, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che non ci sia stato alcun trasferimento di competenze dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle materie per cui l’[OSCURATO:PERSONA] chiama in causa il [OSCURATO:PERSONA].

L’[OSCURATO:PERSONA] deduce, al riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe parte contraente alla [OSCURATO:PERSONA] solo per quanto riguarda i settori ricompresi nella sua competenza esterna esclusiva.

Laddove esistano strumenti comunitari per le questioni oggetto della controversia relativa allo stabilimento MOX, tali strumenti fisserebbero prescrizioni minime e non sarebbero interessate dalle disposizioni [OSCURATO:PERSONA].

La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, pertanto, che le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] non siano state incorporate nel diritto comunitario e che la Corte non sia pertanto competente a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in base alla [OSCURATO:PERSONA].

20. Prima di procedere all’esame di tali argomenti, ritengo opportuno richiamare brevemente la giurisprudenza attinente alla portata della competenza giurisdizionale della Corte in tema di accordi misti.

21. La Corte ha ripetutamente affermato che la propria giurisdizione abbraccia le disposizioni degli accordi misti (13) .

In particolare, nella sentenza Haegeman la Corte ha dichiarato che le disposizioni ivi in questione costituivano parte integrante dell’ordinamento comunitario (14) .

La Corte è pertanto competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla interpretazione di tali disposizioni, nonché a dichiarare l’eventuale inadempimento di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle disposizioni medesime (15) .

Dall’esame della giurisprudenza non è tuttavia possibile trarre la conclusione che la Corte sia automaticamente competente a pronunciarsi su tutte le disposizioni degli accordi misti.

L’impostazione seguita della Corte è più complessa.

Essa ha affermato che «gli accordi misti conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA], dai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri e da paesi terzi hanno nell’ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] » (16) .

22. Laddove la [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto obblighi in virtù di un accordo misto, le norme che vincolano la [OSCURATO:PERSONA] divengono parte del diritto comunitario (17) .

In tale guisa, esse diventano vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA] e per i rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri (18), e rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte (19) .

È indubbio che la [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto obblighi in forza di una disposizione di un accordo misto, laddove tale disposizione riguardi fattispecie di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] – come nel caso delle disposizioni sul commercio oggetto della sentenza Haegeman .

Per contro, laddove la disposizione riguardi unicamente settori di competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri, gli obblighi assunti in virtù di siffatta disposizione incombono agli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alla [OSCURATO:PERSONA] (20) .

23. La questione si complica nei casi in cui la disposizione di un accordo misto disciplini settori di competenza concorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Va ricordato che in materia di politica ambientale, area per la quale il [OSCURATO:PERSONA] prevede una competenza concorrente (21) sia la [OSCURATO:PERSONA] che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno facoltà di contrarre individualmente obblighi con stati terzi.

Tuttavia, laddove la [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto obblighi di tal genere o adottato provvedimenti interni, agli [OSCURATO:PERSONA] membri è precluso contrarre obblighi che possano incidere sulle norme comuni così sancite (22) .

24. Sia la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sia il governo svedese deducono al riguardo che con la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] europea avrebbe esercitato la propria competenza esterna esclusiva solo nell’area della tutela dell’ambiente marino.

La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, le disposizioni pertinenti nella controversia relativa allo stabilimento MOX non rientrerebbero nella sfera di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], in quanto stabilirebbero mere prescrizioni minime che, in quanto tali, non inciderebbero sulle norme comuni comunitarie (23) .

A sostegno di tale tesi, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rimanda alla Dichiarazione sulla competenza, resa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della ratifica della [OSCURATO:PERSONA] (24) .

25. Qualora la tesi della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe meramente esercitato la sua competenza esterna esclusiva, risultasse corretta, la Corte dovrebbe invero procedere ad un attento esame della portata di siffatta competenza – analogamente a quanto operato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (25) – al fine di accertare se le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] de quibus soggiacciano alla competenza giurisdizionale della Corte in quanto parte integrante dell’ordinamento comunitario.

26. Ritengo tuttavia errata la premessa secondo cui, all’atto della conclusione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito meramente nell’ambito della propria competenza esclusiva.

27. La [OSCURATO:PERSONA] è stata conclusa per conto della [OSCURATO:PERSONA] europea per mezzo della decisione del Consiglio 98/392 (26) .

Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fondamento normativo di tale decisione è costituito, inter alia, dall’art. 130, lett. s), del [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, per quanto attiene alle disposizioni [OSCURATO:PERSONA] attinenti alla tutela dell’ambiente marino, all’atto dell’adesione all’[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbe aver esercitato nel settore della tutela ambientale sia la propria competenza esterna esclusiva, sia la propria competenza esterna non esclusiva.

28. Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che, all’atto della conclusione della [OSCURATO:PERSONA], esisteva già una larga gamma di provvedimenti comunitari in materia.

29. [OSCURATO:PERSONA] ritiene al riguardo possibile tracciare un’analogia con due precedenti procedimenti per inadempimento concernenti accordi misti: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (27), causa C-13/00, e la sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese, causa C-239/03 (28) .

In entrambe le cause, la Corte ha affermato la propria giurisdizione, rilevando che, nella specie, gli accordi disciplinavano «un settore ampiamente rientrante nella competenza comunitaria» (29) .Orbene, l’analogia formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] non appare del tutto convincente.

A mio avviso, un parallelo può essere operato con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese, ma non con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].

30. Nella menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], causa C-13/00, la Corte ha affrontato la questione della sussistenza della sua giurisdizione in un procedimento per inadempimento afferente la mancata adesione dell’[OSCURATO:PERSONA], nel termine prescritto, alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi).

La Corte ha affermato la propria giurisdizione sulla base del rilievo che la convenzione di Berna disciplina una materia che «rientra ampiamente nella competenza comunitaria» (30) .

Tale affermazione deve essere tuttavia considerata a fronte della particolare circostanza che la causa concerneva il mancato adempimento dell’obbligo di aderire alla convenzione di Berna (31) .

Come osservato dall’Avvocato generale Mischo, ancorché la convenzione di Berna non ricada in toto nella competenza comunitaria, gli obblighi sanciti dalla medesima sono indivisibili, ragion per cui uno Stato non può aderirvi solo in parte.

Allo stesso modo, è pertanto indivisibile l’obbligo previsto dalla normativa comunitaria di aderire alla convenzione di Berna (32) .

31. La causa [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese, d’altra parte, non verteva sull’obbligo di aderire ad un accordo internazionale.

Essa riguardava un ricorso per inadempimento proposto nei confronti della Francia per aver mancato di adempiere agli obblighi ad essa incombenti in virtù di talune disposizioni della convenzione per la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento, nonché di un protocollo della convenzione medesima.

La Corte ha ivi affermato che «poiché il ricorso per inadempimento può avere ad oggetto solamente l’inosservanza di obblighi derivanti dal diritto comunitario, prima di pronunciarsi sull’esistenza materiale dell’inadempimento è necessario verificare se gli obblighi gravanti sulla Francia, che sono oggetto del ricorso, facciano parte del diritto comunitario» (33) .

La Corte, osservando che Convenzione e protocollo coincidevano, nel merito, «ampiamente» con diversi atti legislativi promulgati dalla [OSCURATO:PERSONA], ha concluso affermando la sussistenza di «un interesse comunitario a che la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino gli impegni assunti in forza [della convenzione e del protocollo]» (34) .

La Corte ha quindi affermato la propria giurisdizione, ancorché il ricorso per inadempimento nella specie concernesse lo scarico di acqua dolce e sedimenti in ambiente marino e, pertanto, una materia non ancora oggetto di una disciplina comunitaria interna (35) .

32. La causa [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese, analogamente a quella ora in esame, riguardava un accordo internazionale stipulato congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri.

Inoltre, nella causa [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese gli [OSCURATO:PERSONA] membri convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione della Corte, atteso che gli obblighi de quibus non ricadevano nella competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha respinto tale eccezione, interpretando la portata della propria competenza alla luce dell’interesse di proteggere l’integrità dell’ordinamento comunitario esistente.

33. Il rilievo formulato dalla Corte al punto 27 della sentenza, secondo cui le disposizioni ivi in questione ricadevano in «un settore ampiamente rientrante nella competenza comunitaria» (36), può essere facilmente frainteso nel senso che la Corte si sia pronunciata su un ricorso per inadempimento vertente su obblighi sorti al di fuori della sfera di applicazione del diritto comunitario.

Certamente ciò non può essere avvenuto (37) .

Interpreto la sentenza nel senso che la Corte abbia ritenuto che, nel settore dello scarico di acque dolci e sedimenti in ambiente marino, la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato, con la conclusione dell’accordo, la propria competenza non esclusiva.

In altre parole, la conclusione di un accordo internazionale può costituire di per sé una forma di esercizio di una competenza non esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla previa adozione di normative comunitarie interne.

Come nella causa ora in esame, ciò significa che, con la conclusione dell’accordo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato tale competenza, nella misura in cui sussistesse un fondamento normativo che ne fondasse la competenza esterna, in settori tanto di competenza esclusiva quanto di competenza non esclusiva (38) . [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto assunto obblighi internazionali nei detti settori, obblighi che, di conseguenza, ricadono nella competenza giurisdizionale della Corte, quali obblighi fondati sul diritto comunitario (39) .

34. Contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione «sulle competenze della [OSCURATO:PERSONA] europea per quanto riguarda le materie che rientrano nella convenzione» non consente di giungere conclusioni differenti.

35. Nella sezione intitolata «Settori di competenza congiunta della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri» la dichiarazione così recita: «Per quanto riguarda le disposizioni relative al trasporto marittimo, alla sicurezza del traffico marittimo e alla prevenzione dell’inquinamento marino (...), la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una competenza esclusiva soltanto nella misura in cui le disposizioni della convenzione o gli strumenti giuridici adottati per applicarla concernono norme comunitarie esistenti.

Nel caso in cui esistano norme comunitarie, ma queste non siano interessate in maniera diretta, segnatamente nel caso di norme comunitarie minime, la competenza è condivisa tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Negli altri casi, la competenza appartiene a questi ultimi.

L’appendice riporta un elenco degli atti comunitari pertinenti.

L’entità delle competenze comunitarie derivante dai testi citati deve essere valutata rispetto alle disposizioni precise del contenuto e, in particolare, alla misura in cui queste disposizioni stabiliscono norme comuni».

36. A mio parere, tale formulazione cerca di rispecchiare la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare quella contenuta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (ERTA) nonché nel parere della Corte 19 marzo 1993, n. 2/91.

Il testo può essere forse considerato poco elegante e poco chiaro, ma non consente di avvalorare l’interpretazione secondo cui, nel settore della tutela dell’ambiente marino, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato unicamente la propria competenza esterna esclusiva.

37. [OSCURATO:PERSONA] afferma pertanto correttamente che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha invocato delle disposizioni [OSCURATO:PERSONA] divenute parte integrante del diritto comunitario e, conseguentemente, ricomprese nella competenza giurisdizionale della Corte.

38. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ove risultasse confermata l’esclusività della competenza giurisdizionale della Corte per le materie disciplinate dalla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] verrebbe privata di un adeguato rimedio giurisdizionale ai sensi della detta convenzione.

39. Non concordo con tale affermazione.

Occorre fare nuovamente riferimento alla procedura prevista all’art. 227 CE ed alla possibilità di disporre provvedimenti provvisori ex art. 243 CE.

Appare utile rilevare, inoltre, che l’art. 282 [OSCURATO:PERSONA] autorizza espressamente il ricorso ad altre forme di composizione oltre a quelle previste dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (40) .

Inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, anche a fronte di reali difficoltà, non sono autorizzati ad agire fuori dal contesto comunitario semplicemente in virtù del fatto che tale corso d’azione sembri essere loro più adeguato (41) .

40. In subordine, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rileva che, laddove le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] fossero state incorporate nel diritto comunitario, lo sarebbero anche le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] attinenti alla composizione delle controversie.

Le modalità di composizione previste dall’[OSCURATO:PERSONA] costituirebbero pertanto modalità di composizione previste nel «presente trattato», nel senso di cui all’art. 292 CE.

41. Non condivido la tesi secondo cui il regime di composizione delle controversie [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incorporato nell’ordinamento giuridico comunitario, modificandolo di conseguenza.

L’art. 292 CE esclude l’attribuzione della giurisdizione esclusiva della Corte ad un altro giudice per effetto di un accordo internazionale (42) .

Non è pertanto possibile che la conclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia implicato il trasferimento della competenza giurisdizionale della Corte in ordine alla composizione delle controversie sorte tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] e concernenti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario ad un giudice costituito ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA].

42. Per tali motivi suggerisco alla Corte di dichiarare che, avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie contro il [OSCURATO:PERSONA], relativamente allo stabilimento MOX, dinanzi al tribunale arbitrale di cui all’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 292 CE.

43. Non essendo l’[OSCURATO:PERSONA] parte contraente alla [OSCURATO:PERSONA], il predetto ragionamento non può condurre alle medesime conclusioni con riguardo all’art. 193 [OSCURATO:PERSONA].

Allo scopo di valutare la censura secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe mancato di osservare gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 193 [OSCURATO:PERSONA], occorre esaminare il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].

IV – Il riferimento dell’[OSCURATO:PERSONA] al diritto comunitario dinanzi al tribunale arbitrale

44. A parere della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], demandando ad un giudice non comunitario l’interpretazione e l’applicazione di strumenti di diritto comunitario sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] concorda con tale tesi. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] osservano che, negli argomenti dedotti dinanzi al tribunale arbitrale, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] si richiama alle direttive 85/337/EEC (43), 90/313/EEC (44), 80/836/[OSCURATO:PERSONA] (45), 92/3/[OSCURATO:PERSONA] (46) e 96/29/[OSCURATO:PERSONA] (47), nonché a disposizioni della convenzione OSPAR (48) .

45. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver chiesto al detto tribunale di applicare la normativa comunitaria, bensì di aver fatto riferimento alle direttive come mero ausilio interpretativo degli obblighi [OSCURATO:PERSONA].

Il detto Stato membro rileva, peraltro, di essersi solennemente impegnato, nella lettera 16 settembre 2003 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], a continuare a fare riferimento agli strumenti normativi comunitari al solo scopo di agevolare l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], astenendosi dal chiedere al tribunale medesimo di verificare l’eventuale inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di qualsivoglia norma o strumento di diritto comunitario.

La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver agito in violazione degli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 292 CE o 193 [OSCURATO:PERSONA], in quanto non contesta al [OSCURATO:PERSONA] alcun inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza della normativa comunitaria.

46. Non ritengo possibile condividere tale argomento.

47. Dalle osservazioni dedotte dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale arbitrale si evince che i riferimenti agli strumenti di diritto comunitario sono stati fatti alla luce dell’art. 293, par. 1, [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi di tale disposizione, il tribunale arbitrale «applica le disposizioni della presente convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente convenzione».

48. Al paragrafo 3 della propria dichiarazione di ricorso del 25 ottobre 2001, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] indica che «chiederà altresì al tribunale arbitrale di tenere in debito conto le disposizioni di altri strumenti di diritto internazionale, incluse le convenzioni internazionali e le normative della [OSCURATO:PERSONA] europea».

Al successivo paragrafo 34, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] si richiama all’art. 293, par. 1, [OSCURATO:PERSONA], deducendo al riguardo che «le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretate alla luce di altre norme internazionali vincolanti per il [OSCURATO:PERSONA], inclusa la convenzione OSPAR del 1992 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, la direttiva 85/337/CEE e le direttive e 96/239/[OSCURATO:PERSONA]».

49. Per di più, nella memoria presentata al tribunale [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] afferma che «le norme di diritto internazionale che il tribunale istituito in forza dell’allegato VII è chiamato ad applicare (...) sono contenute sia nelle pertinenti disposizioni [OSCURATO:PERSONA], sia nelle «altre norme di diritto internazionale che non sono incompatibili» con la convenzione» (49) .

La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene peraltro che «in tal modo – vale a dire interpretando le disposizioni generali [OSCURATO:PERSONA] alla luce del più ampio corpus del diritto internazionale, e dando applicazione ad altre norme, prescrizioni e prassi internazionali – l’[OSCURATO:PERSONA] assume una funzione coesiva, capace di coniugare norme convenzionali e consuetudinarie, regionali e globali» (50) .

50. Al paragrafo 6.19 della propria memoria, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] osserva che il riferimento alle pertinenti disposizioni di diritto comunitario non viene operato per chiedere al tribunale di darvi applicazione in quanto tali, ma «in quanto mostrano come interpretare ed applicare gli obblighi generali previsti dalla [OSCURATO:PERSONA]».

Tuttavia, in tutti i successivi argomenti dedotti dinanzi al tribunale arbitrale, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] opera numerosi riferimenti alle norme comunitarie sulla scorta dell’art. 293, par. 1, [OSCURATO:PERSONA].

Ad esempio, nella sezione della memoria dell’[OSCURATO:PERSONA] concernente l’obbligo di effettuare un congruo studio di valutazione sull’impatto ambientale, sotto l’intestazione «Fondamento dell’obbligazione», la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, oltre che ad altri strumenti, alla direttiva 85/337, affermando che «tali strumenti hanno rilevanza in quanto possono fungere da guida all’interpretazione degli obblighi previsti dall’art. 206 [OSCURATO:PERSONA], nonché da esempi di [altre norme di diritto internazionale] cui il presente tribunale è tenuto a dare applicazione nella controversia che è chiamato a comporre ai sensi dell’art. 293, par. 1 [OSCURATO:PERSONA]» (51) .

Nella propria comparsa di risposta, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, «in merito a controversie sull’ambiente marino concernenti l’inadempimento di certe norme e prescrizioni internazionali promulgate da organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche competenti», il tribunale arbitrale «è tenuto a considerare, nonché applicare, siffatte norme e prescrizioni internazionali» (52) .

51. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali argomenti, mi è difficile ammettere che l’[OSCURATO:PERSONA] non lamenti l’inosservanza degli obblighi incombenti al [OSCURATO:PERSONA] in virtù del diritto comunitario (53) .

Resta fermo che l’[OSCURATO:PERSONA] chiede al tribunale di dichiarare il mancato adempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], obblighi che, nella stessa interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA], coincidono con quelli previsti dalla normativa comunitaria.

In tal senso, l’[OSCURATO:PERSONA] chiede al tribunale arbitrale di procedere ad un’interpretazione degli obblighi incombenti al [OSCURATO:PERSONA] alla luce della normativa CE e [OSCURATO:PERSONA] (54) .

52. [OSCURATO:PERSONA] luce delle suesposte considerazioni non resta che constatare che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie concernente l’interpretazione e l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CE e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale arbitrale previsto dall’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA].

V – Il dovere di leale cooperazione

53. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, oltre ad essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato gli artt. 10, n. 2, CE e 192, n. 2, [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi gli articoli dispongono che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato». [OSCURATO:PERSONA] adduce due argomenti.

54. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in materia di accordi misti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri soggiacciono ad un dovere di cooperazione in virtù dell’art. 10, n. 2, CE. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adempiuto a tale dovere, avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie relativamente a disposizioni ricomprese nella giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA]; un siffatto modus operanti rischierebbe di ingenerare confusione negli [OSCURATO:PERSONA] terzi in ordine alla rappresentanza esterna e alla coesione interna della [OSCURATO:PERSONA] quale parte contraente, con conseguenze nefaste per l’efficienza e la coerenza dell’azione comunitaria esterna.

55. Non ritengo necessario che la Corte proceda all’esame di tale questione.

L’oggetto della censura della [OSCURATO:PERSONA] coincide sostanzialmente con quello della censura fondata sull’art. 292 CE.

Ritengo che l’art. 292 CE costituisca specifica espressione del principio generale di lealtà sancito dall’art. 10, n. 2, CE (55) .

L’analisi condotta alla luce dell’art. 292 CE è pertanto sufficiente.

56. [OSCURATO:PERSONA] deduce anche un secondo argomento a sostegno della pretesa violazione dell’obbligo di leale cooperazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].

Essa sostiene che, in virtù degli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare e consultarsi con le istituzioni comunitarie preposte prima di avviare un procedimento di composizione delle controversie ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA].

57. Concordo al riguardo con la [OSCURATO:PERSONA].

Gli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA] impongono un reciproco obbligo di leale collaborazione tra le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] e i rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri (56) .

Tale obbligo è di particolare importanza per quanto attiene alle relazioni esterne (57), e tanto più in circostanze in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano assunto congiuntamente degli obblighi nei confronti di stati terzi (58) .

58. Il dovere di leale cooperazione può, in talune circostanze, importare per gli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di consultazione con la [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare un rischio di infrazione delle norme comunitarie o un ostacolo per le politiche comunitarie (59) .

A mio avviso, nelle circostanze del caso in esame, sussiste in capo alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] un siffatto obbligo.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ricorrere avverso un altro Stato membro ai sensi di un accordo internazionale al quale ha aderito anche la [OSCURATO:PERSONA] europea e in merito ad una materia che, possibilmente, è di competenza esclusiva della Corte.

Come fa giustamente rilevare la [OSCURATO:PERSONA], il ricorso a consultazioni avrebbe potuto contribuire a chiarire in quale misura la controversia riguardasse il diritto europeo ed avrebbe peraltro dato la possibilità di esaminare se sarebbe stato possibile avviare un procedimento di inadempimento contro la presunta inadempienza di un accordo internazionale da parte di uno Stato membro.

La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha, invero, chiesto il parere della [OSCURATO:PERSONA] solo dopo aver avviato il procedimento di composizione della controversia.

59. Per tutti i suesposti motivi ritengo che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA]. VI – Sulle spese

60. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della parte soccombente alle spese ed essendo la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] la parte soccombente nella causa a quo, suggerisco di condannare la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] alle spese conformemente a quanto disposto all’art. 69, n. 2 del regolamento di procedura.

VII – Conclusione

61. Suggerisco pertanto alla Corte di: – dichiarare che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie contro il [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo stabilimento MOX ubicato a Sellafield, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA]; – dichiarare che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], avendo avviato il predetto procedimento senza previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA]; – condannare la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. (1) . (2) – Il 9 novembre 2001, ai sensi dell'art. 290, par. 5, [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ricorreva dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] for the Law of the Sea (ITLOS) per ottenere un provvedimento cautelare concernente la sospensione dell’autorizzazione rilasciata allo stabilito MOX, nonché l'arresto di tutti i movimenti internazionali di materiali radioattivi connessi al funzionamento dello stabilimento MOX.

L'ITLOS emanava taluni provvedimenti cautelari, peraltro diversi da quelli richiesti dalla Repubblica d'[OSCURATO:PERSONA]:

V. ITLOS, ordinanza del 3 dicembre 2001 nella sentenza No. 10, The MOX [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]), Provvedimenti cautelari, Reports of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Orders 5 (2001), Parte II, pagg. 51-54. (3) – La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha avviato un relativo procedimento di composizione delle controversie contro il [OSCURATO:PERSONA] in forza della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR).

A parere della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 9 della convenzione OSPAR.

Il tribunale OSPAR respingeva la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA]: Decisione conclusiva del 2 luglio 2003 in merito alla controversia concernente la comunicazione di informazioni ai sensi dell’art. 9 della convenzione OSPAR (Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]).

Il procedimento per inadempimento concerne esclusivamente l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA]. (4) – Ad oggi, sono cinque le controversie analoghe per cui è stata adita la Corte.

In due casi il procedimento si è concluso con sentenza: sentenza del 4 ottobre 1979, causa 141/78 Repubblica francese contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2923) e sentenza del 16 maggio 2000, causa C‑388/95, [OSCURATO:PERSONA] del Belgio contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna (Racc. pag.

I‑3123).

Due cause sono state ritirate e cancellate dal ruolo (ordinanza del 15 febbraio 1977, concernente la causa 58/77 Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica di Francia, non pubblicata; e ordinanza del 27 novembre 1992, concernente la causa C‑349/92 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non pubblicata).

Una causa è attualmente pendente: causa C‑145/04, [OSCURATO:PERSONA] di Spagna contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. (5) – Altre disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE e del [OSCURATO:PERSONA] che consentono di adire direttamente la Corte di giustizia per controversie sorte tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono gli artt. 88, n. 2 CE, 95, n. 9 CE, 239 CE, 298 CE e 154 [OSCURATO:PERSONA]. (6) – Mackel, N., «Article 292 (ex-article 219)», in: Léger, P. (ed.), Commentaire article par article des traités UE et CE , Dalloz/Bruylant, Paris/Bruxelles, 2000, pag. 1874.

Con trattazione analoga: Lasok, K., e Lasok, D., Law and institutions of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag.

371. Il trattato CECA conteneva una disposizione analoga, l'art. 87 CECA.

Sulle differenze di formulazione tra detta disposizione e gli artt. 292 CE/193 [OSCURATO:PERSONA], vedi Herzog, P., «Article 219», in: Smit/Herzog, The law of the [OSCURATO:PERSONA]: a commentary on the EEC Treaty , Bender, [OSCURATO:PERSONA] (1976-), pagine 6-170.1-2. (7) – Parere della Corte 14 dicembre 1991, 1/91 (Racc.

Pag. 6079, punto 35). (8) – [OSCURATO:PERSONA], H.F., «Conflicts between the law of the [OSCURATO:PERSONA] and other rules of international law», 3 [OSCURATO:PERSONA] 420 (1966), pag.

445. (9) – Ciò non significa necessariamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano sempre tenuti ad estrapolare accuratamente gli elementi comunitari dalle controversie pendenti tra gli stessi, adendo la Corte solo per tali elementi e sottoponendo gli altri elementi della controversia a modalità di composizione diverse.

Benché in teoria siffatta soluzione sarebbe in linea con gli artt. 292 CE o 193 [OSCURATO:PERSONA], nella pratica è preferibile adire la Corte anche per «controversie ibride» pendenti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e concernenti tanto materie ricomprese nella competenza giurisdizionale della Corte, quanto materie che esulino in toto dalla stessa, ai sensi degli artt. 239 CE o 154 [OSCURATO:PERSONA]. (10) – Allora, la [OSCURATO:PERSONA] era stata ratificata da ogni Stato membro, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca.

Attualmente, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ratificata da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. (11) –

V. artt. 4 e 5 dell’Allegato IX della [OSCURATO:PERSONA]; e la Dichiarazione del 1° aprile 1998, rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea ai sensi dell’art. 5, par. 1 dell’Allegato [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 4, par. 4, dell’accordo concernente l’interpretazione della Parte [OSCURATO:PERSONA].

La dichiarazione sarà trattata infra ai paragrafi 35 e

36. (12) – Tutte le dette materie ricadono, in definitiva, nella competenza esclusiva rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (13) – Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro 13 novembre 1997, nella causa C‑53/96, Hermès/FHT (Racc. pag.

I‑3603, paragrafo 8). (14) – Nella sentenza Haegeman era stato chiesto alla Corte, con domanda di pronuncia pregiudiziale, di interpretare talune clausole commerciali contenute nell'accordo di associazione concluso con la Grecia.

In merito alla questione della propria competenza giurisdizionale, la Corte ha affermato: «Le disposizioni [dell'accordo] formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell’ordinamento comunitario.

La Corte è perciò competente, nell’ambito del suddetto ordinamento, a pronunziarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’accordo». [Sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman (Racc. pag. 449, punti 5 e 6)].

V. anche sentenza 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, (Racc. pag. 3641, punto 13); e parere della Corte 14 dicembre 1991, 1/91 (Racc. pag. 6079, punti 37 e 38.) (15) – Parere 1/91, punto 38, cit. supra. (16) – Sentenza 7 ottobre 2004, causa C‑239/03, [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese [Racc. pag.

I‑9325, punto 25 (il corsivo è mio)].

V. anche la sentenza 19 marzo 2002, causa C‑13/00, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2943, punto 14); e, sempre in merito, la sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 9). (17) – Sentenza 14 dicembre 2000, causa C‑300/98, Dior e a. (Racc. pag.

I‑11307, punto 33).

V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Reischl nella causa 65/77, Razanatsimba [Racc. pag. 2229, at 2243: «The only condition (for the [OSCURATO:PERSONA] of Justice to have jurisdiction to deal with the questions which have been raised)] is that the [OSCURATO:PERSONA] must be bound by the agreement in question and that it must also be bound by the provision whose interpretation is requested». (18) – In merito, v. la sentenza 19 novembre 1975, causa 38/75 [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1450, punto 16). (19) – In virtù degli artt. 300, n. 2 CE e 220 CE.

Vedi anche: Schermers, H.G., e Waelbroeck, D.F., Judicial protection in the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/London/[OSCURATO:PERSONA], 2001, pagg. 296-297. (20) – In tal caso, la relativa disposizione esula dalla competenza giurisdizionale della Corte (v., in proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Hermès/FHT, cit. supra, paragrafo 19).

Non è, purtuttavia, da escludere che una disposizione di un accordo misto possa altresì valere tanto per fattispecie ricompresa nella sfera di applicazione dell'ordinamento nazionale quanto per fattispecie ricomprese nella sfera di applicazione dell'ordinamento comunitario.

Va rilevato che, in tal caso, la Corte è competente ad interpretare tale disposizione nel contesto di una pronuncia pregiudiziale, anche in merito a fattispecie che ricadano nell'ambito di applicazione dell'ordinamento nazionale (Hermès/FHT, cit. supra, punti 32-33); v. anche la sentenza del 13 settembre 2001, causa C‑89/99, Schieving-Nijstad e a. (Racc. pag.

I‑5851, punto 30).

Il fondamento per questo aspetto della competenza della Corte risiede nell’obbligo di leale cooperazione sussistente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a. (Racc. pag.

I‑11307, punto 38).

Su tale argomento vedi Heliskoski, J., «[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] of Justice to [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]», [2000] 4 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] 395-412; Koutrakos, P., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] under the [OSCURATO:PERSONA]», [2002] 7 [OSCURATO:PERSONA] 25-52. (21) – Titolo XIX del [OSCURATO:PERSONA].

La competenza della [OSCURATO:PERSONA] a concludere accordi con soggetti terzi è espressamente sancita dall’art. 174, n. 4 CE. (22) – Sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio (Racc. pag. 263, punto 17).

Vedi anche la sentenza 5 novembre 2002, causa C‑466/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑9427); sentenza 5 novembre 2002, causa C‑467/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (Racc. pag.

I‑9519); sentenza 5 novembre 2002, causa C‑468/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di Svezia (Racc. pag.

I‑9575); sentenza 5 novembre 2002, causa C‑472/98, [OSCURATO:PERSONA]/Granducato del Lussemburgo (Racc. pag.

I‑9741); sentenza 5 novembre 2002, causa C‑475/98, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica d’Austria (Racc. pag.

I‑9797; e sentenza 5 novembre 2002, causa C‑476/98, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica federale di Germania (Racc. pag.

I‑9855). (23) – Nel merito, l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama al parere della Corte del 19 marzo 1993, 2/91 (Racc. pag.

I‑1061) e segnatamente al punto 18 dello stesso. (24) – Dichiarazione del 1° aprile 1998 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea ai sensi dell’art. 5, par. 1, dell’Allegato [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 4, par. 4, dell’Accordo sull’interpretazione della Parte [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Dichiarazione»). (25) – Cit. supra, nota

22. (26) – Decisione del Consiglio del 23 marzo 1998, 98/392/CE, concernente la conclusione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU 1998, L 179, pag. 1). (27) – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra. (28) – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese, cit. supra. (29) – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese, cit. supra, punto 27; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto

16. (30) – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto

16. (31) – V., in particolare, i punti 19 e 23 della sentenza. (32) – Conclusioni dell’avvocato generale Mischo del 27 novembre 2001, causa C‑13/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], paragrafo

52. (33) – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese, cit. supra, punto

23. (34) – Punto 29 della sentenza. (35) – Punti 30 e 31 della sentenza.

V. anche la pronuncia pregiudiziale della Corte (sentenza 15 luglio 2004) nella causa C‑213/03, Pêcheurs de l’étang de Berre (Racc. pag.

I‑7357), concernente la medesima convenzione.

La Corte, senza peraltro esaminare espressamente la questione della propria giurisdizione in merito alle disposizioni della convenzione e del protocollo, si è pronunciata sulle questioni sottoposte dal giudice nazionale. (36) – Il corsivo è mio. (37) – Al punto 23 della sentenza la Corte ha affermato che un ricorso per inadempimento «può avere ad oggetto solamente l'inosservanza di obblighi derivanti dal diritto comunitario» e ha proceduto pertanto a verificare «se gli obblighi gravanti sulla Francia, che sono oggetto del ricorso, fanno parte del diritto comunitario».

È certamente possibile che, soprattutto per quanto concerne gli accordi misti, la mancata osservanza da parte di uno Stato membro di un obbligo ad esso incombente in virtù dell’accordo, ma che esuli dalla competenza della [OSCURATO:PERSONA], possa compromettere il raggiungimento delle finalità comunitarie, nonché pregiudicare gli interessi comunitari.

In tali situazioni, la Corte è competente a pronunciarsi sul ricorso per inadempimento.

Il ricorso per inadempimento non può tuttavia essere proposto direttamente per l’inosservanza degli obblighi posti in essere dall’accordo misto.

Il ricorso deve invece essere proposto a fronte della mancata osservanza dell'obbligo comunitario sancito dall'art. 10 CE.

Vedi anche Hillion, C., The evolving system of [OSCURATO:PERSONA] external relations as evidenced in the EU Partnerships with Russia and Ukraine , thesis, Leyden 2005, pag.

130. (38) – La convenzione per la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall'inquinamento e il protocollo relativo alla protezione del mare [OSCURATO:PERSONA] dall'inquinamento di origine tellurica sono stati adottati, rispettivamente, in forza della decisione del Consiglio 25 luglio 1977, 77/585/CE e della decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CE, emanate entrambe sulla base dell’art. 235 del [OSCURATO:PERSONA] CE (ora art. 308 CE). (39) – Dior e a., punto 33.

V. anche supra, nota

22. (40) – L’art. 282 [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali», così recita: «Se gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, che sono parti in una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, hanno concordato, nell’ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale o in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti». (41) – V., per analogia, sentenza 25 settembre 1979, causa 232/78, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese (Racc. pag. 2729, punti 7-9). (42) – Parere 1/91, cit. supra, punto

35. (43) – Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU 1997, L 73, pag. 5).

La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (GU 2003, L 156, pag. 17). (44) – Direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU 1990, L 158, pag. 56). (45) – Direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/[OSCURATO:PERSONA], che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU 1980, L 246, pag. 1). (46) – Direttiva del Consiglio 3 febbraio 1992, 92/3/[OSCURATO:PERSONA], relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e di quelle verso la [OSCURATO:PERSONA] e fuori da essa (GU 1992, L 35, pag. 24). (47) – Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/[OSCURATO:PERSONA], che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU 1996, L 159, pag. 1) (48) – Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale conclusa per conto delle [OSCURATO:PERSONA] con l’adozione della decisione del Consiglio 7 ottobre 1997, 98/249/CE (GU 1998, L 104, pag. 1). (49) – Punto 6.1 della memoria della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA].

Corsivo nell’originale. (50) – Punto 6.7 della memoria della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]. (51) – Punto 7.6 della memoria della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]. (52) – Replica della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], punto 5.14.

V. anche il punto 5.36: «Il tribunale costituito ai sensi dell'allegato VII ha il compito di accertare, alla luce di ragioni obiettive, la portata degli obblighi che incombono ad uno stato in forza della [OSCURATO:PERSONA].

Tale accertamento obbliga il tribunale a valutare se, ad esempio, uno stato abbia, o meno, adottato le misure necessarie per dare attuazione alle norme e prescrizioni internazionali applicabili, cui la [OSCURATO:PERSONA] rinvia. [OSCURATO:PERSONA], aderendo all'[OSCURATO:PERSONA], ha espresso il proprio consenso a che il tribunale di cui all'Allegato VII proceda a tale accertamento». (53) – Come rilevato peraltro anche da uno dei membri del tribunale arbitrale.

V.: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], page 44 in fine (quesiti posti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al Prof. [OSCURATO:PERSONA], consulente legale per la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]). (54) – V., ad esempio, l’argomento dedotto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’obbligo incombente al [OSCURATO:PERSONA] in virtù della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337, ai punti 7.28, 8.102 e 8.114 della memoria dell’[OSCURATO:PERSONA]. (55) –

V. la nota 10 supra. (56) – V., ad esempio, sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento europeo (Racc. pag. 255, punto 37); sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C‑36/97 e C‑37/97, Kellinghusen e Kelsen (Racc. pag.

I‑6337, punto 30); sentenza 4 marzo 2004, causa C‑344/01, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑2081, punto 79; e sentenza 13 luglio 2004, causa C‑82/03, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica italiana (Racc. pag.

I‑6635, punto 15). (57) – V., ad esempio, la sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (ERTA), cit. supra, punti 21 e 22; sentenza 14 luglio 1976, cause riunite 3/76, 4/76 e 6/76, Kramer (Racc. pag. 1279, punti dal 42 al 45); deliberazione della Corte 14 novembre 1978, 1/78 (Racc. pag. 2151, punto 33); sentenza 12 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, cit. supra, al punto 13; e sentenza 2 giugno 2005, causa C‑266/03, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (Racc. pag.

I‑4805, punti 57-66). (58) – Nel merito: parere della Corte 19 marzo 1993, 2/91 cit. supra, punto 36; parere della Corte 15 novembre 1994, 1/94 (Racc. pag.

I‑5267, punto 108); sentenza 19 marzo 1996, causa C‑25/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag.

I‑1469, punto 48). (59) – In merito ad esempi in cui la Corte ha stabilito che l'art. 10 CE implica un obbligo di consultazione con la [OSCURATO:PERSONA], v. sentenza 4 ottobre 1979, causa 141/78, Repubblica francese/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punti 8 e 9; sentenza 5 maggio 1981, causa 804/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1045, punto 31); sentenza 7 maggio 1987, causa 186/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] del Belgio (Racc. pag. 2029, punto 40); sentenza 2 giugno 2005, causa C‑266/03, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, cit. supra, punti 61-66; e sentenza 14 luglio 2005, causa C‑433/03, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag.

I‑6985, punti 68-73).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CC0459_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. Con il presente procedimento per infrazione viene chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi per la prima volta sulla presunta violazione degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA] da parte di uno Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], sottoponendo la controversia esistente con un altro Stato membro (il [OSCURATO:PERSONA]) ad un tribunale arbitrale costituito ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), sia venuta meno alle predette disposizioni, nonché agli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA]. 2. A termini dell’art. 292 CE, ricalcato con identico tenore letterale dall’art. 193 [OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA] membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso». Al fine di accertare se tali disposizioni siano state, o meno, violate, la Corte dovrà stabilire se le questioni sottoposte al Tribunale arbitrale dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ricadano nella sfera di applicazione del diritto comunitario. I – I fatti e la fase precontenziosa del procedimento 3. Il procedimento de quo è scaturito da una controversia sorta tra la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla messa in funzione di uno stabilimento MOX ubicato a Sellafield, nel nord-est dell’Inghilterra, sulla costa del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA]. Lo stabilimento è stato concepito per riciclare il plutonio contenuto nel carburante nucleare combusto, tramite miscelazione del biossido di plutonio con biossido di uranio impoverito e riconversione in MOX (mixed oxide fuel, plutonio combustibile riutilizzabile), utilizzabile come fonte energetica in centrali nucleari. 4. [OSCURATO:PERSONA] rilasciava alla [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «BNFL») l’autorizzazione alla realizzazione dello stabilimento MOX in seguito ad uno studio di valutazione sull’impatto ambientale pubblicato dalla BNFL nel 1993. Lo stabilimento veniva ultimato nel 1996. Il 3 ottobre 2001, dopo aver condotto cinque indagini pubbliche sulle giustificazioni economiche del medesimo, il [OSCURATO:PERSONA] rilasciava a BNFL l’autorizzazione alla messa in funzione dello stabilimento, nonché alla produzione di MOX. 5. Il 25 ottobre 2001, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], eccependo varie violazioni delle disposizioni [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], avviava nei confronti del medesimo un procedimento di risoluzione delle controversie, relativamente allo stabilimento MOX, dinanzi al tribunale arbitrale costituito conformemente all’Allegato [OSCURATO:PERSONA] (2) . 6. Il 20 giugno 2002 si teneva un incontro tra la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla controversia insorta in merito allo stabilimento MOX (3) . Il 15 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera di diffida alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], a termini della quale l’[OSCURATO:PERSONA], avendo promosso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] un’azione ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe venuta meno ai propri obblighi ai sensi degli artt. 10 CE e 292 CE, nonché ai sensi degli artt. 192 e 193 [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con lettera del 15 luglio 2003, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] esprimeva il proprio dissenso dal parere espresso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il 19 agosto seguente, la [OSCURATO:PERSONA] notificava alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in ordine all’azione promossa contro il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al detto tribunale arbitrale, relativamente allo stabilimento MOX. Il 16 settembre 2003 l’[OSCURATO:PERSONA] replicava, affermando di non ritenere persuasivi gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte il 15 ottobre seguente. II – Sul merito 8. La Corte è stata raramente chiamata a pronunciarsi su di una controversia tra due [OSCURATO:PERSONA] membri (4) . Purtuttavia, in virtù del combinato disposto degli artt. 220 e 227 CE e degli artt. 136 e 142 [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente all’applicazione o all’interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] CE o del [OSCURATO:PERSONA] (5) . 9. A termini degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA], tale giurisdizione è esclusiva. Il combinato disposto dei suddetti articoli costituisce il fondamento del cosiddetto «monopolio giurisdizionale» della Corte di giustizia in materia di controversie tra [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’applicazione e l’interpretazione del diritto comunitario (6) . 10. La competenza giurisdizionale esclusiva della Corte a conoscere delle controversie tra [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti il diritto comunitario rappresenta un mezzo per garantire l’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario (7), facendo sí che in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri non sorgano obblighi di diritto internazionale privato che possano porsi in conflitto con i rispettivi obblighi di diritto comunitario. Gli artt. 292 EC e 193 [OSCURATO:PERSONA] costituiscono essenzialmente espressione del dovere di lealtà nei confronti del sistema giurisdizionale istituito dai trattati comunitari. [OSCURATO:PERSONA] membri si sono impegnati a comporre le controversie secondo le modalità previste dai Trattati, astenendosi dall’applicare modalità di composizione diverse alle controversie relative ai trattati stessi (8) . 11. [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] una violazione di tale principio per aver sottoposto la controversia con il [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo stabilimento MOX all’arbitrato del tribunale istituito in base alla [OSCURATO:PERSONA]. La questione essenziale sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi è se la detta controversia riguardi il diritto comunitario. La Corte è tenuta ad esaminare e porre a raffronto, da un lato, la portata della propria competenza giurisdizionale e, dall’altro, il merito della controversia sottoposta al tribunale arbitrale. 12. Dinanzi al tribunale arbitrale la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] la violazione di un triplice ordine di obblighi. In primo luogo, l’obbligo di procedere ad un corretto accertamento dei potenziali effetti sull’ambiente marino del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] conseguenti all’autorizzazione di uno stabilimento MOX, richiamandosi, a tal riguardo, all’art. 206 [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, l’obbligo di cooperazione con la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], stato costiero del mare semichiuso d’[OSCURATO:PERSONA], al fine di varare i necessari provvedimenti volti a salvaguardare il relativo ambiente marino. L’[OSCURATO:PERSONA] invoca in merito gli artt. 123 e 197 [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, l’obbligo di prendere tutte le misure del caso per proteggere e salvaguardare l’ambiente marino del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo l’[OSCURATO:PERSONA] si richiama agli artt. 192, 193, 194, 207, 211, 213 e 217 [OSCURATO:PERSONA]. 13. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si schierano su posizioni diametralmente opposte in merito alla portata della competenza giurisdizionale della Corte in ordine controversia relativa allo stabilimento MOX. Secondo la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], nessuna delle questioni controverse rientrerebbe nella giurisdizione della Corte. A parere della [OSCURATO:PERSONA], invece, la Corte sarebbe competente a conoscere dalla controversia in toto. Ai fini del presente procedimento non è, tuttavia, necessario stabilire se la controversia relativa allo stabilimento MOX ricada interamente nella competenza giurisdizionale della Corte. È sufficiente accertare se, quanto meno, parte del merito della controversia sia disciplinata dal diritto comunitario, nel quale caso risulterebbe acclarata la violazione dell’art. 292 CE ovvero dell’art. 193 [OSCURATO:PERSONA]. 14. Con ciò non si intende affermare che la giurisdizione della Corte abbracci l’intera controversia semplicemente perché parte di essa è disciplinata dal diritto comunitario. È possibile che una controversia ricada in gran parte o prevalentemente al di fuori della competenza giurisdizionale della Corte e che solamente una o alcune delle questioni controverse rientrino nella sua giurisdizione. In tale ipotesi, l’art. 292 CE – ovvero l’art. 193 [OSCURATO:PERSONA] – preclude, tuttavia, che l’intera controversia, inclusi gli elementi che rientrano nell’ambito del diritto comunitario, venga assoggettata a modalità di composizione diverse da quelle previste dai trattati comunitari. In definitiva, le norme che stabiliscono il monopolio giurisdizionale della Corte non prevedono soglie minime. [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comporre le rispettive controversie nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] (9) . 15. [OSCURATO:PERSONA] articola il proprio ricorso su un triplice ordine di motivi. In primo luogo, sostiene che le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] invocate dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale arbitrale costituiscano parte integrante del diritto comunitario e ricadano, pertanto, nella giurisdizione esclusiva della Corte a conoscere delle controversie tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Di conseguenza, il fatto di avviare nei confronti di altro Stato membro la procedura d’arbitrato ai sensi delle menzionate disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] costituirebbe violazione dell’art. 292 CE. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], avendo chiesto al tribunale arbitrale di applicare le disposizioni di talune direttive comunitarie, abbia violato gli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, sostiene che, l’[OSCURATO:PERSONA] avviando tale procedura, sia venuta meno all’obbligo di leale cooperazione risultante dagli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA]. 16. Valuterò in successione i tre suddetti motivi. III – La competenza giurisdizionale della Corte in merito alle disposizioni [OSCURATO:PERSONA] 17. La [OSCURATO:PERSONA] rappresenta un accordo misto. All’epoca in cui la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] si rivolse al tribunale arbitrale, relativamente alla lite insorta con il [OSCURATO:PERSONA], aderivano alla [OSCURATO:PERSONA], oltre alla [OSCURATO:PERSONA] europea, anche 14 degli allora [OSCURATO:PERSONA] membri (10) . [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri contraenti della [OSCURATO:PERSONA] incombevano, all’epoca di cui è causa, gli obblighi assunti in forza della [OSCURATO:PERSONA] nelle rispettive sfere di competenza (11) . [OSCURATO:PERSONA] incombevano, ad esempio, gli obblighi in materia di conservazione e gestione delle risorse alieutiche, mentre agli [OSCURATO:PERSONA] membri incombono gli obblighi in materia di delimitazione dei confini marittimi (12) . 18. A parere della [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] invocate dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] ricadrebbero nella giurisdizione della Corte, rientrando nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] ed essendo state emanate dalla medesima. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, al riguardo, che la tutela dell’ambiente rappresenta un preciso obiettivo della [OSCURATO:PERSONA], per il quale la [OSCURATO:PERSONA] stessa dispone di competenza esterna. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che la decisione del Consiglio del 23 marzo 1998, 98/392/CE, concernente la conclusione da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, si fonda anch’essa sull’art. 130, lett. s), del [OSCURATO:PERSONA] CE (ora art. 175 CE). 19. Per contro, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che non ci sia stato alcun trasferimento di competenze dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle materie per cui l’[OSCURATO:PERSONA] chiama in causa il [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] deduce, al riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe parte contraente alla [OSCURATO:PERSONA] solo per quanto riguarda i settori ricompresi nella sua competenza esterna esclusiva. Laddove esistano strumenti comunitari per le questioni oggetto della controversia relativa allo stabilimento MOX, tali strumenti fisserebbero prescrizioni minime e non sarebbero interessate dalle disposizioni [OSCURATO:PERSONA]. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, pertanto, che le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] non siano state incorporate nel diritto comunitario e che la Corte non sia pertanto competente a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in base alla [OSCURATO:PERSONA]. 20. Prima di procedere all’esame di tali argomenti, ritengo opportuno richiamare brevemente la giurisprudenza attinente alla portata della competenza giurisdizionale della Corte in tema di accordi misti. 21. La Corte ha ripetutamente affermato che la propria giurisdizione abbraccia le disposizioni degli accordi misti (13) . In particolare, nella sentenza Haegeman la Corte ha dichiarato che le disposizioni ivi in questione costituivano parte integrante dell’ordinamento comunitario (14) . La Corte è pertanto competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla interpretazione di tali disposizioni, nonché a dichiarare l’eventuale inadempimento di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle disposizioni medesime (15) . Dall’esame della giurisprudenza non è tuttavia possibile trarre la conclusione che la Corte sia automaticamente competente a pronunciarsi su tutte le disposizioni degli accordi misti. L’impostazione seguita della Corte è più complessa. Essa ha affermato che «gli accordi misti conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA], dai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri e da paesi terzi hanno nell’ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] » (16) . 22. Laddove la [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto obblighi in virtù di un accordo misto, le norme che vincolano la [OSCURATO:PERSONA] divengono parte del diritto comunitario (17) . In tale guisa, esse diventano vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA] e per i rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri (18), e rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte (19) . È indubbio che la [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto obblighi in forza di una disposizione di un accordo misto, laddove tale disposizione riguardi fattispecie di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] – come nel caso delle disposizioni sul commercio oggetto della sentenza Haegeman . Per contro, laddove la disposizione riguardi unicamente settori di competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri, gli obblighi assunti in virtù di siffatta disposizione incombono agli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alla [OSCURATO:PERSONA] (20) . 23. La questione si complica nei casi in cui la disposizione di un accordo misto disciplini settori di competenza concorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Va ricordato che in materia di politica ambientale, area per la quale il [OSCURATO:PERSONA] prevede una competenza concorrente (21) sia la [OSCURATO:PERSONA] che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno facoltà di contrarre individualmente obblighi con stati terzi. Tuttavia, laddove la [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto obblighi di tal genere o adottato provvedimenti interni, agli [OSCURATO:PERSONA] membri è precluso contrarre obblighi che possano incidere sulle norme comuni così sancite (22) . 24. Sia la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sia il governo svedese deducono al riguardo che con la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] europea avrebbe esercitato la propria competenza esterna esclusiva solo nell’area della tutela dell’ambiente marino. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, le disposizioni pertinenti nella controversia relativa allo stabilimento MOX non rientrerebbero nella sfera di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], in quanto stabilirebbero mere prescrizioni minime che, in quanto tali, non inciderebbero sulle norme comuni comunitarie (23) . A sostegno di tale tesi, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rimanda alla Dichiarazione sulla competenza, resa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della ratifica della [OSCURATO:PERSONA] (24) . 25. Qualora la tesi della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe meramente esercitato la sua competenza esterna esclusiva, risultasse corretta, la Corte dovrebbe invero procedere ad un attento esame della portata di siffatta competenza – analogamente a quanto operato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (25) – al fine di accertare se le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] de quibus soggiacciano alla competenza giurisdizionale della Corte in quanto parte integrante dell’ordinamento comunitario. 26. Ritengo tuttavia errata la premessa secondo cui, all’atto della conclusione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito meramente nell’ambito della propria competenza esclusiva. 27. La [OSCURATO:PERSONA] è stata conclusa per conto della [OSCURATO:PERSONA] europea per mezzo della decisione del Consiglio 98/392 (26) . Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fondamento normativo di tale decisione è costituito, inter alia, dall’art. 130, lett. s), del [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, per quanto attiene alle disposizioni [OSCURATO:PERSONA] attinenti alla tutela dell’ambiente marino, all’atto dell’adesione all’[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbe aver esercitato nel settore della tutela ambientale sia la propria competenza esterna esclusiva, sia la propria competenza esterna non esclusiva. 28. Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che, all’atto della conclusione della [OSCURATO:PERSONA], esisteva già una larga gamma di provvedimenti comunitari in materia. 29. [OSCURATO:PERSONA] ritiene al riguardo possibile tracciare un’analogia con due precedenti procedimenti per inadempimento concernenti accordi misti: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (27), causa C-13/00, e la sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese, causa C-239/03 (28) . In entrambe le cause, la Corte ha affermato la propria giurisdizione, rilevando che, nella specie, gli accordi disciplinavano «un settore ampiamente rientrante nella competenza comunitaria» (29) .Orbene, l’analogia formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] non appare del tutto convincente. A mio avviso, un parallelo può essere operato con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese, ma non con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 30. Nella menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], causa C-13/00, la Corte ha affrontato la questione della sussistenza della sua giurisdizione in un procedimento per inadempimento afferente la mancata adesione dell’[OSCURATO:PERSONA], nel termine prescritto, alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi). La Corte ha affermato la propria giurisdizione sulla base del rilievo che la convenzione di Berna disciplina una materia che «rientra ampiamente nella competenza comunitaria» (30) . Tale affermazione deve essere tuttavia considerata a fronte della particolare circostanza che la causa concerneva il mancato adempimento dell’obbligo di aderire alla convenzione di Berna (31) . Come osservato dall’Avvocato generale Mischo, ancorché la convenzione di Berna non ricada in toto nella competenza comunitaria, gli obblighi sanciti dalla medesima sono indivisibili, ragion per cui uno Stato non può aderirvi solo in parte. Allo stesso modo, è pertanto indivisibile l’obbligo previsto dalla normativa comunitaria di aderire alla convenzione di Berna (32) . 31. La causa [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese, d’altra parte, non verteva sull’obbligo di aderire ad un accordo internazionale. Essa riguardava un ricorso per inadempimento proposto nei confronti della Francia per aver mancato di adempiere agli obblighi ad essa incombenti in virtù di talune disposizioni della convenzione per la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento, nonché di un protocollo della convenzione medesima. La Corte ha ivi affermato che «poiché il ricorso per inadempimento può avere ad oggetto solamente l’inosservanza di obblighi derivanti dal diritto comunitario, prima di pronunciarsi sull’esistenza materiale dell’inadempimento è necessario verificare se gli obblighi gravanti sulla Francia, che sono oggetto del ricorso, facciano parte del diritto comunitario» (33) . La Corte, osservando che Convenzione e protocollo coincidevano, nel merito, «ampiamente» con diversi atti legislativi promulgati dalla [OSCURATO:PERSONA], ha concluso affermando la sussistenza di «un interesse comunitario a che la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino gli impegni assunti in forza [della convenzione e del protocollo]» (34) . La Corte ha quindi affermato la propria giurisdizione, ancorché il ricorso per inadempimento nella specie concernesse lo scarico di acqua dolce e sedimenti in ambiente marino e, pertanto, una materia non ancora oggetto di una disciplina comunitaria interna (35) . 32. La causa [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese, analogamente a quella ora in esame, riguardava un accordo internazionale stipulato congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri. Inoltre, nella causa [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese gli [OSCURATO:PERSONA] membri convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione della Corte, atteso che gli obblighi de quibus non ricadevano nella competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha respinto tale eccezione, interpretando la portata della propria competenza alla luce dell’interesse di proteggere l’integrità dell’ordinamento comunitario esistente. 33. Il rilievo formulato dalla Corte al punto 27 della sentenza, secondo cui le disposizioni ivi in questione ricadevano in «un settore ampiamente rientrante nella competenza comunitaria» (36), può essere facilmente frainteso nel senso che la Corte si sia pronunciata su un ricorso per inadempimento vertente su obblighi sorti al di fuori della sfera di applicazione del diritto comunitario. Certamente ciò non può essere avvenuto (37) . Interpreto la sentenza nel senso che la Corte abbia ritenuto che, nel settore dello scarico di acque dolci e sedimenti in ambiente marino, la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato, con la conclusione dell’accordo, la propria competenza non esclusiva. In altre parole, la conclusione di un accordo internazionale può costituire di per sé una forma di esercizio di una competenza non esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla previa adozione di normative comunitarie interne. Come nella causa ora in esame, ciò significa che, con la conclusione dell’accordo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato tale competenza, nella misura in cui sussistesse un fondamento normativo che ne fondasse la competenza esterna, in settori tanto di competenza esclusiva quanto di competenza non esclusiva (38) . [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto assunto obblighi internazionali nei detti settori, obblighi che, di conseguenza, ricadono nella competenza giurisdizionale della Corte, quali obblighi fondati sul diritto comunitario (39) . 34. Contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione «sulle competenze della [OSCURATO:PERSONA] europea per quanto riguarda le materie che rientrano nella convenzione» non consente di giungere conclusioni differenti. 35. Nella sezione intitolata «Settori di competenza congiunta della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri» la dichiarazione così recita: «Per quanto riguarda le disposizioni relative al trasporto marittimo, alla sicurezza del traffico marittimo e alla prevenzione dell’inquinamento marino (...), la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una competenza esclusiva soltanto nella misura in cui le disposizioni della convenzione o gli strumenti giuridici adottati per applicarla concernono norme comunitarie esistenti. Nel caso in cui esistano norme comunitarie, ma queste non siano interessate in maniera diretta, segnatamente nel caso di norme comunitarie minime, la competenza è condivisa tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Negli altri casi, la competenza appartiene a questi ultimi. L’appendice riporta un elenco degli atti comunitari pertinenti. L’entità delle competenze comunitarie derivante dai testi citati deve essere valutata rispetto alle disposizioni precise del contenuto e, in particolare, alla misura in cui queste disposizioni stabiliscono norme comuni». 36. A mio parere, tale formulazione cerca di rispecchiare la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare quella contenuta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (ERTA) nonché nel parere della Corte 19 marzo 1993, n. 2/91. Il testo può essere forse considerato poco elegante e poco chiaro, ma non consente di avvalorare l’interpretazione secondo cui, nel settore della tutela dell’ambiente marino, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato unicamente la propria competenza esterna esclusiva. 37. [OSCURATO:PERSONA] afferma pertanto correttamente che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha invocato delle disposizioni [OSCURATO:PERSONA] divenute parte integrante del diritto comunitario e, conseguentemente, ricomprese nella competenza giurisdizionale della Corte. 38. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ove risultasse confermata l’esclusività della competenza giurisdizionale della Corte per le materie disciplinate dalla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] verrebbe privata di un adeguato rimedio giurisdizionale ai sensi della detta convenzione. 39. Non concordo con tale affermazione. Occorre fare nuovamente riferimento alla procedura prevista all’art. 227 CE ed alla possibilità di disporre provvedimenti provvisori ex art. 243 CE. Appare utile rilevare, inoltre, che l’art. 282 [OSCURATO:PERSONA] autorizza espressamente il ricorso ad altre forme di composizione oltre a quelle previste dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (40) . Inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, anche a fronte di reali difficoltà, non sono autorizzati ad agire fuori dal contesto comunitario semplicemente in virtù del fatto che tale corso d’azione sembri essere loro più adeguato (41) . 40. In subordine, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] rileva che, laddove le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] fossero state incorporate nel diritto comunitario, lo sarebbero anche le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] attinenti alla composizione delle controversie. Le modalità di composizione previste dall’[OSCURATO:PERSONA] costituirebbero pertanto modalità di composizione previste nel «presente trattato», nel senso di cui all’art. 292 CE. 41. Non condivido la tesi secondo cui il regime di composizione delle controversie [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incorporato nell’ordinamento giuridico comunitario, modificandolo di conseguenza. L’art. 292 CE esclude l’attribuzione della giurisdizione esclusiva della Corte ad un altro giudice per effetto di un accordo internazionale (42) . Non è pertanto possibile che la conclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia implicato il trasferimento della competenza giurisdizionale della Corte in ordine alla composizione delle controversie sorte tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] e concernenti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario ad un giudice costituito ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA]. 42. Per tali motivi suggerisco alla Corte di dichiarare che, avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie contro il [OSCURATO:PERSONA], relativamente allo stabilimento MOX, dinanzi al tribunale arbitrale di cui all’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 292 CE. 43. Non essendo l’[OSCURATO:PERSONA] parte contraente alla [OSCURATO:PERSONA], il predetto ragionamento non può condurre alle medesime conclusioni con riguardo all’art. 193 [OSCURATO:PERSONA]. Allo scopo di valutare la censura secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe mancato di osservare gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 193 [OSCURATO:PERSONA], occorre esaminare il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. IV – Il riferimento dell’[OSCURATO:PERSONA] al diritto comunitario dinanzi al tribunale arbitrale 44. A parere della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], demandando ad un giudice non comunitario l’interpretazione e l’applicazione di strumenti di diritto comunitario sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] concorda con tale tesi. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] osservano che, negli argomenti dedotti dinanzi al tribunale arbitrale, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] si richiama alle direttive 85/337/EEC (43), 90/313/EEC (44), 80/836/[OSCURATO:PERSONA] (45), 92/3/[OSCURATO:PERSONA] (46) e 96/29/[OSCURATO:PERSONA] (47), nonché a disposizioni della convenzione OSPAR (48) . 45. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver chiesto al detto tribunale di applicare la normativa comunitaria, bensì di aver fatto riferimento alle direttive come mero ausilio interpretativo degli obblighi [OSCURATO:PERSONA]. Il detto Stato membro rileva, peraltro, di essersi solennemente impegnato, nella lettera 16 settembre 2003 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], a continuare a fare riferimento agli strumenti normativi comunitari al solo scopo di agevolare l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], astenendosi dal chiedere al tribunale medesimo di verificare l’eventuale inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di qualsivoglia norma o strumento di diritto comunitario. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver agito in violazione degli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 292 CE o 193 [OSCURATO:PERSONA], in quanto non contesta al [OSCURATO:PERSONA] alcun inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza della normativa comunitaria. 46. Non ritengo possibile condividere tale argomento. 47. Dalle osservazioni dedotte dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale arbitrale si evince che i riferimenti agli strumenti di diritto comunitario sono stati fatti alla luce dell’art. 293, par. 1, [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di tale disposizione, il tribunale arbitrale «applica le disposizioni della presente convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente convenzione». 48. Al paragrafo 3 della propria dichiarazione di ricorso del 25 ottobre 2001, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] indica che «chiederà altresì al tribunale arbitrale di tenere in debito conto le disposizioni di altri strumenti di diritto internazionale, incluse le convenzioni internazionali e le normative della [OSCURATO:PERSONA] europea». Al successivo paragrafo 34, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] si richiama all’art. 293, par. 1, [OSCURATO:PERSONA], deducendo al riguardo che «le disposizioni [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretate alla luce di altre norme internazionali vincolanti per il [OSCURATO:PERSONA], inclusa la convenzione OSPAR del 1992 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, la direttiva 85/337/CEE e le direttive e 96/239/[OSCURATO:PERSONA]». 49. Per di più, nella memoria presentata al tribunale [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] afferma che «le norme di diritto internazionale che il tribunale istituito in forza dell’allegato VII è chiamato ad applicare (...) sono contenute sia nelle pertinenti disposizioni [OSCURATO:PERSONA], sia nelle «altre norme di diritto internazionale che non sono incompatibili» con la convenzione» (49) . La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene peraltro che «in tal modo – vale a dire interpretando le disposizioni generali [OSCURATO:PERSONA] alla luce del più ampio corpus del diritto internazionale, e dando applicazione ad altre norme, prescrizioni e prassi internazionali – l’[OSCURATO:PERSONA] assume una funzione coesiva, capace di coniugare norme convenzionali e consuetudinarie, regionali e globali» (50) . 50. Al paragrafo 6.19 della propria memoria, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] osserva che il riferimento alle pertinenti disposizioni di diritto comunitario non viene operato per chiedere al tribunale di darvi applicazione in quanto tali, ma «in quanto mostrano come interpretare ed applicare gli obblighi generali previsti dalla [OSCURATO:PERSONA]». Tuttavia, in tutti i successivi argomenti dedotti dinanzi al tribunale arbitrale, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] opera numerosi riferimenti alle norme comunitarie sulla scorta dell’art. 293, par. 1, [OSCURATO:PERSONA]. Ad esempio, nella sezione della memoria dell’[OSCURATO:PERSONA] concernente l’obbligo di effettuare un congruo studio di valutazione sull’impatto ambientale, sotto l’intestazione «Fondamento dell’obbligazione», la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, oltre che ad altri strumenti, alla direttiva 85/337, affermando che «tali strumenti hanno rilevanza in quanto possono fungere da guida all’interpretazione degli obblighi previsti dall’art. 206 [OSCURATO:PERSONA], nonché da esempi di [altre norme di diritto internazionale] cui il presente tribunale è tenuto a dare applicazione nella controversia che è chiamato a comporre ai sensi dell’art. 293, par. 1 [OSCURATO:PERSONA]» (51) . Nella propria comparsa di risposta, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, «in merito a controversie sull’ambiente marino concernenti l’inadempimento di certe norme e prescrizioni internazionali promulgate da organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche competenti», il tribunale arbitrale «è tenuto a considerare, nonché applicare, siffatte norme e prescrizioni internazionali» (52) . 51. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali argomenti, mi è difficile ammettere che l’[OSCURATO:PERSONA] non lamenti l’inosservanza degli obblighi incombenti al [OSCURATO:PERSONA] in virtù del diritto comunitario (53) . Resta fermo che l’[OSCURATO:PERSONA] chiede al tribunale di dichiarare il mancato adempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], obblighi che, nella stessa interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA], coincidono con quelli previsti dalla normativa comunitaria. In tal senso, l’[OSCURATO:PERSONA] chiede al tribunale arbitrale di procedere ad un’interpretazione degli obblighi incombenti al [OSCURATO:PERSONA] alla luce della normativa CE e [OSCURATO:PERSONA] (54) . 52. [OSCURATO:PERSONA] luce delle suesposte considerazioni non resta che constatare che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie concernente l’interpretazione e l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CE e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale arbitrale previsto dall’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA]. V – Il dovere di leale cooperazione 53. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, oltre ad essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato gli artt. 10, n. 2, CE e 192, n. 2, [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi gli articoli dispongono che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato». [OSCURATO:PERSONA] adduce due argomenti. 54. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in materia di accordi misti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri soggiacciono ad un dovere di cooperazione in virtù dell’art. 10, n. 2, CE. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adempiuto a tale dovere, avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie relativamente a disposizioni ricomprese nella giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA]; un siffatto modus operanti rischierebbe di ingenerare confusione negli [OSCURATO:PERSONA] terzi in ordine alla rappresentanza esterna e alla coesione interna della [OSCURATO:PERSONA] quale parte contraente, con conseguenze nefaste per l’efficienza e la coerenza dell’azione comunitaria esterna. 55. Non ritengo necessario che la Corte proceda all’esame di tale questione. L’oggetto della censura della [OSCURATO:PERSONA] coincide sostanzialmente con quello della censura fondata sull’art. 292 CE. Ritengo che l’art. 292 CE costituisca specifica espressione del principio generale di lealtà sancito dall’art. 10, n. 2, CE (55) . L’analisi condotta alla luce dell’art. 292 CE è pertanto sufficiente. 56. [OSCURATO:PERSONA] deduce anche un secondo argomento a sostegno della pretesa violazione dell’obbligo di leale cooperazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene che, in virtù degli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare e consultarsi con le istituzioni comunitarie preposte prima di avviare un procedimento di composizione delle controversie ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA]. 57. Concordo al riguardo con la [OSCURATO:PERSONA]. Gli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA] impongono un reciproco obbligo di leale collaborazione tra le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] e i rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri (56) . Tale obbligo è di particolare importanza per quanto attiene alle relazioni esterne (57), e tanto più in circostanze in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano assunto congiuntamente degli obblighi nei confronti di stati terzi (58) . 58. Il dovere di leale cooperazione può, in talune circostanze, importare per gli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di consultazione con la [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare un rischio di infrazione delle norme comunitarie o un ostacolo per le politiche comunitarie (59) . A mio avviso, nelle circostanze del caso in esame, sussiste in capo alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] un siffatto obbligo. L’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ricorrere avverso un altro Stato membro ai sensi di un accordo internazionale al quale ha aderito anche la [OSCURATO:PERSONA] europea e in merito ad una materia che, possibilmente, è di competenza esclusiva della Corte. Come fa giustamente rilevare la [OSCURATO:PERSONA], il ricorso a consultazioni avrebbe potuto contribuire a chiarire in quale misura la controversia riguardasse il diritto europeo ed avrebbe peraltro dato la possibilità di esaminare se sarebbe stato possibile avviare un procedimento di inadempimento contro la presunta inadempienza di un accordo internazionale da parte di uno Stato membro. La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha, invero, chiesto il parere della [OSCURATO:PERSONA] solo dopo aver avviato il procedimento di composizione della controversia. 59. Per tutti i suesposti motivi ritengo che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA]. VI – Sulle spese 60. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della parte soccombente alle spese ed essendo la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] la parte soccombente nella causa a quo, suggerisco di condannare la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] alle spese conformemente a quanto disposto all’art. 69, n. 2 del regolamento di procedura. VII – Conclusione 61. Suggerisco pertanto alla Corte di: – dichiarare che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], avendo avviato un procedimento di risoluzione delle controversie contro il [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo stabilimento MOX ubicato a Sellafield, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 292 CE e 193 [OSCURATO:PERSONA]; – dichiarare che la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], avendo avviato il predetto procedimento senza previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 192 [OSCURATO:PERSONA]; – condannare la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. (1) . (2)  – Il 9 novembre 2001, ai sensi dell'art. 290, par. 5, [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ricorreva dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] for the Law of the Sea (ITLOS) per ottenere un provvedimento cautelare concernente la sospensione dell’autorizzazione rilasciata allo stabilito MOX, nonché l'arresto di tutti i movimenti internazionali di materiali radioattivi connessi al funzionamento dello stabilimento MOX. L'ITLOS emanava taluni provvedimenti cautelari, peraltro diversi da quelli richiesti dalla Repubblica d'[OSCURATO:PERSONA]: V. ITLOS, ordinanza del 3 dicembre 2001 nella sentenza No. 10, The MOX [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]), Provvedimenti cautelari, Reports of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Orders 5 (2001), Parte II, pagg. 51-54. (3)  – La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha avviato un relativo procedimento di composizione delle controversie contro il [OSCURATO:PERSONA] in forza della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR). A parere della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 9 della convenzione OSPAR. Il tribunale OSPAR respingeva la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA]: Decisione conclusiva del 2 luglio 2003 in merito alla controversia concernente la comunicazione di informazioni ai sensi dell’art. 9 della convenzione OSPAR (Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]). Il procedimento per inadempimento concerne esclusivamente l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA]. (4)  – Ad oggi, sono cinque le controversie analoghe per cui è stata adita la Corte. In due casi il procedimento si è concluso con sentenza: sentenza del 4 ottobre 1979, causa 141/78 Repubblica francese contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2923) e sentenza del 16 maggio 2000, causa C‑388/95, [OSCURATO:PERSONA] del Belgio contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna (Racc. pag. I‑3123). Due cause sono state ritirate e cancellate dal ruolo (ordinanza del 15 febbraio 1977, concernente la causa 58/77 Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica di Francia, non pubblicata; e ordinanza del 27 novembre 1992, concernente la causa C‑349/92 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non pubblicata). Una causa è attualmente pendente: causa C‑145/04, [OSCURATO:PERSONA] di Spagna contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. (5)  – Altre disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE e del [OSCURATO:PERSONA] che consentono di adire direttamente la Corte di giustizia per controversie sorte tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono gli artt. 88, n. 2 CE, 95, n. 9 CE, 239 CE, 298 CE e 154 [OSCURATO:PERSONA]. (6)  – Mackel, N., «Article 292 (ex-article 219)», in: Léger, P. (ed.), Commentaire article par article des traités UE et CE , Dalloz/Bruylant, Paris/Bruxelles, 2000, pag. 1874. Con trattazione analoga: Lasok, K., e Lasok, D., Law and institutions of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag. 371. Il trattato CECA conteneva una disposizione analoga, l'art. 87 CECA. Sulle differenze di formulazione tra detta disposizione e gli artt. 292 CE/193 [OSCURATO:PERSONA], vedi Herzog, P., «Article 219», in: Smit/Herzog, The law of the [OSCURATO:PERSONA]: a commentary on the EEC Treaty , Bender, [OSCURATO:PERSONA] (1976-), pagine 6-170.1-2. (7)  – Parere della Corte 14 dicembre 1991, 1/91 (Racc. Pag. 6079, punto 35). (8)  – [OSCURATO:PERSONA], H.F., «Conflicts between the law of the [OSCURATO:PERSONA] and other rules of international law», 3 [OSCURATO:PERSONA] 420 (1966), pag. 445. (9)  – Ciò non significa necessariamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano sempre tenuti ad estrapolare accuratamente gli elementi comunitari dalle controversie pendenti tra gli stessi, adendo la Corte solo per tali elementi e sottoponendo gli altri elementi della controversia a modalità di composizione diverse. Benché in teoria siffatta soluzione sarebbe in linea con gli artt. 292 CE o 193 [OSCURATO:PERSONA], nella pratica è preferibile adire la Corte anche per «controversie ibride» pendenti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e concernenti tanto materie ricomprese nella competenza giurisdizionale della Corte, quanto materie che esulino in toto dalla stessa, ai sensi degli artt. 239 CE o 154 [OSCURATO:PERSONA]. (10)  – Allora, la [OSCURATO:PERSONA] era stata ratificata da ogni Stato membro, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. Attualmente, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ratificata da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. (11)  – V. artt. 4 e 5 dell’Allegato IX della [OSCURATO:PERSONA]; e la Dichiarazione del 1° aprile 1998, rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea ai sensi dell’art. 5, par. 1 dell’Allegato [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 4, par. 4, dell’accordo concernente l’interpretazione della Parte [OSCURATO:PERSONA]. La dichiarazione sarà trattata infra ai paragrafi 35 e 36. (12)  – Tutte le dette materie ricadono, in definitiva, nella competenza esclusiva rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (13)  – Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro 13 novembre 1997, nella causa C‑53/96, Hermès/FHT (Racc. pag.  I‑3603, paragrafo 8). (14)  – Nella sentenza Haegeman era stato chiesto alla Corte, con domanda di pronuncia pregiudiziale, di interpretare talune clausole commerciali contenute nell'accordo di associazione concluso con la Grecia. In merito alla questione della propria competenza giurisdizionale, la Corte ha affermato: «Le disposizioni [dell'accordo] formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell’ordinamento comunitario. La Corte è perciò competente, nell’ambito del suddetto ordinamento, a pronunziarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’accordo». [Sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman (Racc. pag. 449, punti 5 e 6)]. V. anche sentenza 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, (Racc. pag. 3641, punto 13); e parere della Corte 14 dicembre 1991, 1/91 (Racc. pag.  6079, punti 37 e 38.) (15)  – Parere 1/91, punto 38, cit. supra. (16)  – Sentenza 7 ottobre 2004, causa C‑239/03, [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica francese [Racc. pag. I‑9325, punto 25 (il corsivo è mio)]. V. anche la sentenza 19 marzo 2002, causa C‑13/00, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.  2943, punto 14); e, sempre in merito, la sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 9). (17)  – Sentenza 14 dicembre 2000, causa C‑300/98, Dior e a. (Racc. pag. I‑11307, punto 33). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Reischl nella causa 65/77, Razanatsimba [Racc. pag. 2229, at 2243: «The only condition (for the [OSCURATO:PERSONA] of Justice to have jurisdiction to deal with the questions which have been raised)] is that the [OSCURATO:PERSONA] must be bound by the agreement in question and that it must also be bound by the provision whose interpretation is requested». (18)  – In merito, v. la sentenza 19 novembre 1975, causa 38/75 [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1450, punto 16). (19)  – In virtù degli artt. 300, n. 2 CE e 220 CE. Vedi anche: Schermers, H.G., e Waelbroeck, D.F., Judicial protection in the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/London/[OSCURATO:PERSONA], 2001, pagg. 296-297. (20)  – In tal caso, la relativa disposizione esula dalla competenza giurisdizionale della Corte (v., in proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Hermès/FHT, cit. supra, paragrafo 19). Non è, purtuttavia, da escludere che una disposizione di un accordo misto possa altresì valere tanto per fattispecie ricompresa nella sfera di applicazione dell'ordinamento nazionale quanto per fattispecie ricomprese nella sfera di applicazione dell'ordinamento comunitario. Va rilevato che, in tal caso, la Corte è competente ad interpretare tale disposizione nel contesto di una pronuncia pregiudiziale, anche in merito a fattispecie che ricadano nell'ambito di applicazione dell'ordinamento nazionale (Hermès/FHT, cit. supra, punti 32-33); v. anche la sentenza del 13 settembre 2001, causa C‑89/99, Schieving-Nijstad e a. (Racc. pag. I‑5851, punto 30). Il fondamento per questo aspetto della competenza della Corte risiede nell’obbligo di leale cooperazione sussistente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a. (Racc. pag. I‑11307, punto 38). Su tale argomento vedi Heliskoski, J., «[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] of Justice to [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]», [2000] 4 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] 395-412; Koutrakos, P., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] under the [OSCURATO:PERSONA]», [2002] 7 [OSCURATO:PERSONA] 25-52. (21)  – Titolo XIX del [OSCURATO:PERSONA]. La competenza della [OSCURATO:PERSONA] a concludere accordi con soggetti terzi è espressamente sancita dall’art. 174, n. 4 CE. (22)  – Sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio (Racc. pag.  263, punto 17). Vedi anche la sentenza 5 novembre 2002, causa C‑466/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9427); sentenza 5 novembre 2002, causa C‑467/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (Racc. pag. I‑9519); sentenza 5 novembre 2002, causa C‑468/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di Svezia (Racc. pag. I‑9575); sentenza 5 novembre 2002, causa C‑472/98, [OSCURATO:PERSONA]/Granducato del Lussemburgo (Racc. pag. I‑9741); sentenza 5 novembre 2002, causa C‑475/98, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica d’Austria (Racc. pag. I‑9797; e sentenza 5 novembre 2002, causa C‑476/98, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica federale di Germania (Racc. pag. I‑9855). (23)  – Nel merito, l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama al parere della Corte del 19 marzo 1993, 2/91 (Racc. pag. I‑1061) e segnatamente al punto 18 dello stesso. (24)  – Dichiarazione del 1° aprile 1998 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea ai sensi dell’art. 5, par. 1, dell’Allegato [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 4, par. 4, dell’Accordo sull’interpretazione della Parte [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Dichiarazione»). (25)  – Cit. supra, nota 22. (26)  – Decisione del Consiglio del 23 marzo 1998, 98/392/CE, concernente la conclusione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU 1998, L 179, pag. 1). (27)  – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra. (28)  – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese, cit. supra. (29)  – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese, cit. supra, punto 27; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 16. (30)  – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 16. (31)  – V., in particolare, i punti 19 e 23 della sentenza. (32)  – Conclusioni dell’avvocato generale Mischo del 27 novembre 2001, causa C‑13/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], paragrafo 52. (33)  – Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese, cit. supra, punto 23. (34)  – Punto 29 della sentenza. (35)  – Punti 30 e 31 della sentenza. V. anche la pronuncia pregiudiziale della Corte (sentenza 15 luglio 2004) nella causa C‑213/03, Pêcheurs de l’étang de Berre (Racc. pag. I‑7357), concernente la medesima convenzione. La Corte, senza peraltro esaminare espressamente la questione della propria giurisdizione in merito alle disposizioni della convenzione e del protocollo, si è pronunciata sulle questioni sottoposte dal giudice nazionale. (36)  – Il corsivo è mio. (37)  – Al punto 23 della sentenza la Corte ha affermato che un ricorso per inadempimento «può avere ad oggetto solamente l'inosservanza di obblighi derivanti dal diritto comunitario» e ha proceduto pertanto a verificare «se gli obblighi gravanti sulla Francia, che sono oggetto del ricorso, fanno parte del diritto comunitario». È certamente possibile che, soprattutto per quanto concerne gli accordi misti, la mancata osservanza da parte di uno Stato membro di un obbligo ad esso incombente in virtù dell’accordo, ma che esuli dalla competenza della [OSCURATO:PERSONA], possa compromettere il raggiungimento delle finalità comunitarie, nonché pregiudicare gli interessi comunitari. In tali situazioni, la Corte è competente a pronunciarsi sul ricorso per inadempimento. Il ricorso per inadempimento non può tuttavia essere proposto direttamente per l’inosservanza degli obblighi posti in essere dall’accordo misto. Il ricorso deve invece essere proposto a fronte della mancata osservanza dell'obbligo comunitario sancito dall'art. 10 CE. Vedi anche Hillion, C., The evolving system of [OSCURATO:PERSONA] external relations as evidenced in the EU Partnerships with Russia and Ukraine , thesis, Leyden 2005, pag. 130. (38)  – La convenzione per la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall'inquinamento e il protocollo relativo alla protezione del mare [OSCURATO:PERSONA] dall'inquinamento di origine tellurica sono stati adottati, rispettivamente, in forza della decisione del Consiglio 25 luglio 1977, 77/585/CE e della decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CE, emanate entrambe sulla base dell’art. 235 del [OSCURATO:PERSONA] CE (ora art. 308 CE). (39)  – Dior e a., punto 33. V. anche supra, nota 22. (40)  – L’art. 282 [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali», così recita: «Se gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, che sono parti in una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, hanno concordato, nell’ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale o in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti». (41)  – V., per analogia, sentenza 25 settembre 1979, causa 232/78, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica francese (Racc. pag. 2729, punti 7-9). (42)  – Parere 1/91, cit. supra, punto 35. (43)  – Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU 1997, L 73, pag. 5). La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (GU 2003, L 156, pag. 17). (44)  – Direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU 1990, L 158, pag. 56). (45)  – Direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/[OSCURATO:PERSONA], che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU 1980, L 246, pag. 1). (46)  – Direttiva del Consiglio 3 febbraio 1992, 92/3/[OSCURATO:PERSONA], relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e di quelle verso la [OSCURATO:PERSONA] e fuori da essa (GU 1992, L 35, pag. 24). (47)  – Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/[OSCURATO:PERSONA], che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU 1996, L 159, pag. 1) (48)  – Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale conclusa per conto delle [OSCURATO:PERSONA] con l’adozione della decisione del Consiglio 7 ottobre 1997, 98/249/CE (GU 1998, L 104, pag. 1). (49)  – Punto 6.1 della memoria della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]. Corsivo nell’originale. (50)  – Punto 6.7 della memoria della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]. (51)  – Punto 7.6 della memoria della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]. (52)  – Replica della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], punto 5.14. V. anche il punto 5.36: «Il tribunale costituito ai sensi dell'allegato VII ha il compito di accertare, alla luce di ragioni obiettive, la portata degli obblighi che incombono ad uno stato in forza della [OSCURATO:PERSONA]. Tale accertamento obbliga il tribunale a valutare se, ad esempio, uno stato abbia, o meno, adottato le misure necessarie per dare attuazione alle norme e prescrizioni internazionali applicabili, cui la [OSCURATO:PERSONA] rinvia. [OSCURATO:PERSONA], aderendo all'[OSCURATO:PERSONA], ha espresso il proprio consenso a che il tribunale di cui all'Allegato VII proceda a tale accertamento». (53)  – Come rilevato peraltro anche da uno dei membri del tribunale arbitrale. V.: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], page 44 in fine (quesiti posti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al Prof. [OSCURATO:PERSONA], consulente legale per la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]). (54)  – V., ad esempio, l’argomento dedotto dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] in merito all’obbligo incombente al [OSCURATO:PERSONA] in virtù della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337, ai punti 7.28, 8.102 e 8.114 della memoria dell’[OSCURATO:PERSONA]. (55)  – V. la nota 10 supra. (56)  – V., ad esempio, sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento europeo (Racc. pag.  255, punto 37); sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C‑36/97 e C‑37/97, Kellinghusen e Kelsen (Racc. pag. I‑6337, punto 30); sentenza 4 marzo 2004, causa C‑344/01, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2081, punto 79; e sentenza 13 luglio 2004, causa C‑82/03, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica italiana (Racc. pag. I‑6635, punto 15). (57)  – V., ad esempio, la sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (ERTA), cit. supra, punti 21 e 22; sentenza 14 luglio 1976, cause riunite 3/76, 4/76 e 6/76, Kramer (Racc. pag. 1279, punti dal 42 al 45); deliberazione della Corte 14 novembre 1978, 1/78 (Racc. pag. 2151, punto 33); sentenza 12 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, cit. supra, al punto 13; e sentenza 2 giugno 2005, causa C‑266/03, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (Racc. pag. I‑4805, punti 57-66). (58)  – Nel merito: parere della Corte 19 marzo 1993, 2/91 cit. supra, punto 36; parere della Corte 15 novembre 1994, 1/94 (Racc. pag. I‑5267, punto 108); sentenza 19 marzo 1996, causa C‑25/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑1469, punto 48). (59)  – In merito ad esempi in cui la Corte ha stabilito che l'art. 10 CE implica un obbligo di consultazione con la [OSCURATO:PERSONA], v. sentenza 4 ottobre 1979, causa 141/78, Repubblica francese/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punti 8 e 9; sentenza 5 maggio 1981, causa 804/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1045, punto 31); sentenza 7 maggio 1987, causa 186/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] del Belgio (Racc. pag. 2029, punto 40); sentenza 2 giugno 2005, causa C‑266/03, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, cit. supra, punti 61-66; e sentenza 14 luglio 2005, causa C‑433/03, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6985, punti 68-73).