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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 11969/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25231/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).

Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587).

Controricorrente avverso la sentenza n. 3601/2023 emessa dalla Corte d’appello di Milano il 23/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 800 ,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25231/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587). Controricorrente avverso la sentenza n. 3601/2023 emessa dalla Corte d’appello di Milano il 23/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 800 ,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così de
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