CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:EMAIL] – CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorapp.ta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE])e nei confronti diLiquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA] n.q. di gestore della crisi ai sensi dell’art. 270comma 2 lett. b) CCII indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] –lcdbp282024@pec-gestorecrisi.it- intimati -Numero registro generale 22091/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 20174/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza n. 5132/25 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data17/09/25, non notificata, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i duegravami azionati dal ricorrente e rubricati ai numeri RG. 293/25 ed RG.519/25;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 508/2024, ha dichiarato aperta laprocedura di liquidazione controllata dei beni di [OSCURATO:PERSONA] all'esito delprocedimento ex art. 283 C.C.I.I.2. [OSCURATO:PERSONA] contro detta pronuncia ha proposto reclamo indirizzato allaCorte d’Appello di Roma, ma erroneamente iscritto a ruolo telematico delTribunale Civile di Roma.3. Con decreto dell’8 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha dichiaratoinammissibile il reclamo, senza indicare un termine per la riassunzionedinanzi alla Corte d’appello.3.1 Nei confronti della detta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha esperito due rimedi:(i) ha proposto appello (rubricato al RG. n. 519/2025) contro il decreto diinammissibilità del Tribunale Civile di Roma sottolineando che tale statuizionenon poteva essere emessa dal momento che il Collegio del tribunale capitolinodoveva limitarsi a concedere un termine per riassumere il giudizio innanzi allaCorte capitolina ove era stato, peraltro, originariamente intestato l’atto diappello; (ii) ha depositato, in data 20/01/25, un’istanza ex art. 289 c.p.c.innanzi al Tribunale Civile di Roma al fine di fare emendare la statuizione diinammissibilità del tribunale capitolino con una ordinanza in forza della qualepoter riassumere il reclamo innanzi alla Corte di appello di Roma.3.2 Il Tribunale di Roma con ordinanza del 24/02/25 ha acclarato che non eranecessario richiedere un provvedimento integrativo di una statuizione diinammissibilità di un appello iscritto erroneamente davanti allo stesso Giudiceche aveva emesso la sentenza, dal momento che (per pacifico arresto delleSS.U.U Cass. n. 18121/16) tale fattispecie non provoca l’inammissibilitàNumero registro generale 22091/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 20174/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’appello e non impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processualedal momento che lo stesso può proseguire davanti al Giudice competente,purché il gravame venga riassunto nel termine di legge quando lo stesso nonè stato fissato diversamente dal Giudice che ha statuito l’inammissibilità.4. Sulla scorta di tale istanza, l’odierno ricorrente ha riassunto il reclamo indata 20/01/25 innanzi alla Corte di appello di Roma e detta riassunzione hapreso il n. RG. 293/25.4.1 I due gravami sono stati riuniti dalla Corte di appello che ne ha dichiaratol’inammissibilità sulla base delle seguenti argomentazioni.4.2 In ordine all’appello (proc. n. 519/2025), avente ad oggetto il decreto colquale il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro lasentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni di Paola DeBenedictis, la Corte territoriale ha ricordato che l’appello è ammesso dall’art.339 c.p.c. solo contro le sentenze e che il decreto andava impugnato, invero,col regolamento di competenza (così richiamando: Cass. civ., sez. VI,21/07/2020, n. 15463). Ha dunque dichiarato l’inammissibilità del gravame,con la puntualizzazione che “Il principio secondo il quale la proposizione delgravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenzadall'impugnazione non trova applicazione quando sia stato esperito unrimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per Cassazioneinvece dell'appello (Cass. civ., sez. VI, 20/07/2020, n. 15395)”.4.4 In ordine al reclamo (proc. n. 293/2025), che era stato introdotto comericorso “in riassunzione”, sul presupposto che la riassunzione stessa fosseammessa anche laddove il giudice non avesse fissato il relativo termine, laCorte di appello ha osservato che era stata al riguardo citata unagiurisprudenza (Cass. 17860/2011) relativa alle opposizioni in materiaesecutiva e che, tuttavia, non veniva in considerazione l’art. 50 c.p.c. che lostesso ricorrente aveva invocato a sostegno della translatio del reclamo. Sene ricavava - aggiungevano i giudici del gravame - una disciplina circa i tempidella riassunzione nel senso che essa dovesse avvenire: a) nel termine fissatonell’ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente; b) nel termine di tremesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento di competenza o inalternativa dell’ordinanza che dichiara “l’incompetenza”.Numero registro generale 22091/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 20174/2026Data pubblicazione 16/06/20264.5 La Corte distrettuale ha tuttavia osservato che, nella fattispecie, si era,invece, al cospetto di un decreto che aveva dichiarato l’inammissibilità delreclamo, perché iscritto a ruolo in tribunale anziché in Corte d’Appello. Haaggiunto che una fattispecie del tutto analoga aveva costituito occasione perla pronuncia di Cass. civ. Sez. Un., 14/09/2016, n.18121 che aveva esteso latranslatio iudicii all’ipotesi dell’impugnazione indirizzata ad un giudiceincompetente (per territorio o grado). Ma proprio quella pronuncia dimostravache il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità del gravameerroneamente pronunciato - a motivo dell’incompetenza del giudice adito -doveva essere aggredito e rimosso con gli opportuni strumenti impugnatoriper poi schiudere la via alla translatio. Non era, invece, ammesso, che la partesuperasse, in autonomia, la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione,ben diversa dalla pronuncia dell’incompetenza contemplata dall’art. 50 c.p.c.(Cass. civ., sez. VI, 05/03/2018, n. 5092).5. La sentenza, pubblicata il 17/09/25, è stata impugnata da TOZZI ENRICOcon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] PAOLAha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] n.q. di gestore della crisi, intimato, non hasvolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e341 cod. proc. civ.1.1 Osserva il ricorrente che il Giudice di seconde cure non avrebbeconsiderato che l’appellante non aveva iscritto a ruolo l’appello innanzi ad unGiudice territorialmente o per valore incompetente, ma aveva depositato lostesso innanzi ad una curia competente sia per grado (l’appello/reclamo erastato ritualmente formalizzato innanzi la Corte di Appello di Roma, maerroneamente iscritto telematicamente innanzi al tribunale) che per territorio(l’appello/reclamo era stato proposto nell’ambito del distretto di Roma e nongià in altro distretto). Per tal motivo non si verteva nell’ipotesi in cui una parteavesse proposto ed iscritto a ruolo un gravame in altro distretto di Corted’appello rispetto a quello competente ope legis e, pertanto, ben potevaNumero registro generale 22091/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 20174/2026Data pubblicazione 16/06/2026riassumere il reclamo (erroneamente iscritto in via “informatica” innanzi allastessa curia che lo aveva emesso ma ritualmente proposto innanzi alla Cortedi appello di Roma) innanzi alla Corte capitolina.1.2. Aggiunge che i suoi assunti trovavano conforto nel noto arresto a SS.UU.portato dalla sentenza Cass. n. 18121/16.1.3 Il primo motivo è infondato.Sul punto giova ricordare che, secondo i principi espressi da questa Corte dilegittimità (cfr. Sez. Un., sentenza n. 18121 del 14/09/2016), l'appelloproposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quelloindicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilitàdell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale,suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso ilmeccanismo della "translatio iudicii" (cfr. anche Cass. n. 11969/2025).Orbene, risulta circostanza incontestata quella secondo cui il reclamo avversola sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata era statoincardinato erroneamente innanzi al Tribunale di Roma, anziché innanzi allaCorte di appello, e ciò in ragione di una erronea attivazione della proceduradi iscrizione telematica del reclamo.Ne consegue che, sulla base dei principi sopra ricordati, il Tribunale di Romanon avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della così propostaimpugnazione, ma, diversamente, avrebbe dovuto concedere un termine perla riassunzione della causa innanzi al giudice funzionalmente competente.Ciò posto, la sentenza qui impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma,non sbaglia tuttavia laddove afferma che la predetta (ed erronea)dichiarazione di inammissibilità avrebbe dovuto essere impugnata con lostrumento del regolamento necessario di competenza, trattandosi, nellasostanza, proprio di un provvedimento sulla competenza.Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito espressamenteche “l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anchenell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile,in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale,suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso ilmeccanismo della "translatio iudicii"; ne consegue che, avverso ilNumero registro generale 22091/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 20174/2026provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilitàData pubblicazione 16/06/2026dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario dicompetenza” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15463 del 21/07/2020).Ciò detto, colgono invece nel segno le doglianze sollevate dalla partericorrente nel secondo motivo di ricorso, stante l’evidente contraddittorietàche contraddistingue la seconda parte della sentenza impugnata.2. Con il secondo mezzo si deduce, infatti, “violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc riguardo agli artt. 50, 111, 112,115, 116, 132, 163, 164 e 168 cpc; art. 24 Cost.”2.1 Ricorda il ricorrente che la Corte di appello, previa riunione, avevarespinto entrambe le domande in quanto, da un lato, aveva ritenuto cheavverso il decreto di inammissibilità del reclamo (decreto di inammissibilitàn. cronol. 78/2025 del 16/01/2025 RG n. 40684/2024 Trib. Roma) l’istanteavrebbe dovuto proporre regolamento di competenza e, da un altro, avevaritenuto che la riassunzione fosse inammissibile perché non trattavasi diquestione riconducibile all’art. 50 c.p.c.2.2 Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe “duplicemente”errata.Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo in quanto era stato“iscritto” presso un [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale) diverso da quello indicato(Corte di appello) nell’intestazione dell’atto. Con la conseguenza – aggiungeil ricorrente – che l’indicazione della Curia (Corte di Appello) contenutanell’intestazione dell’atto era da ritenersi corretta e che si era trattato solo diun errore nella “selezione” dell’[OSCURATO:PERSONA] al momento dell’iscrizionetelematica, che il Tribunale aveva sanzionato con una pronuncia diinammissibilità.2.3 Detta “errata iscrizione”, tuttavia, ancora prima della pronuncia diinammissibilità, avrebbe dovuto condurre ad un tempestivo “rifiuto dell’atto”da parte della cancelleria, al fine di consentire all’istante la reiscrizione pertempo (del reclamo) presso l’[OSCURATO:PERSONA] competente (Corte diAppello), trattandosi di errore evincibile dal tenore letterale dell’atto stesso.2.4 Da ciò deduce il ricorrente che l’assenza di una pronuncia sullacompetenza, nel provvedimento di inammissibilità del Tribunale, non soloNumero registro generale 22091/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 20174/2026Data pubblicazione 16/06/2026emergeva dal tenore letterale della pronuncia e dalla omessa indicazione diun termine per la riassunzione, ma sarebbe stata connessa anche alla naturadell’errore nella scelta dell’Ufficio giudiziario. Detto errore, infatti, nonsarebbe stata la conseguenza di un’inesatta indicazione del Giudice nell’atto(reclamo), quanto invece l’effetto di un’errata indicazione dell’UfficioGiudiziario nella nota di iscrizione telematica. Con l’ulteriore corollariosecondo cui la competenza costituiva una questione connessa al solocontenuto dell’atto processuale (nel caso di specie alla scelta del giudice exart. 163 c.p.c.) e non poteva riconnettersi ad un errore nella nota di iscrizionea ruolo che, invece, rappresenta un atto che può esser compiuto o dall'attoreo dal convenuto, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causache dovrà trattare.Sostiene dunque il ricorrente che, considerato anche il tenore letterale dellapronuncia di inammissibilità del Tribunale, doveva ritenersi che la decisionein parola non avesse implicato alcuna valutazione della competenza delgiudice adito nell’atto processuale (pure corretta) ma avesse censurato solol’errata iscrizione al ruolo di esso con la conseguenza che la sua impugnabilitàera avulsa dal rimedio del regolamento di competenza ma eccepibile inappello.2.5 Deduce infine il ricorrente la “contraddittorieta’ della pronuncia”, con“violazione art. 24 Cost.”. Nella parte riferita al “reclamo”, la Corte Capitolinaaveva, infatti, ritenuto che la riassunzione “autonoma” non fosse ammissibiletrattandosi di mera pronuncia di inammissibilità e come tale non “attinente aipoteri cognitivi dell’organo giudicante”.2.6 Il secondo motivo di ricorso – come già premesso – è fondato, con leprecisazioni che seguono.Non può infatti la Corte di appello, per un verso, ritenere il provvedimentoreso dal Tribunale un provvedimento “nella sostanza” dichiarativo dellapropria incompetenza a conoscere del reclamo avverso la sentenzadichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata (e dunque impugnabilesolo attraverso lo strumento del regolamento necessario di competenza), ma,nello stesso tempo, negare la possibilità, in assenza di un terminegiudizialmente fissato, di attivare lo strumento processuale della riassunzioneNumero registro generale 22091/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 20174/2026Data pubblicazione 16/06/2026ex art. 50 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio sol perché il provvedimentoreso dal Tribunale di Roma era stato licenziato “formalmente” comeprovvedimento di “inammissibilità”.Diversamente ragionando, si creerebbe un intollerabile “corto circuito” delsistema, con la negazione del diritto processuale della parte all’accesso allafase di impugnazione.Con la conseguenza che, essendo stato il processo di reclamo riassunto dallaparte oggi ricorrente nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c. (tre mesi), laCorte di appello avrebbe dovuto decidere il reclamo.Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata per lacelebrazione del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello di Roma, inaccoglimento del secondo motivo che determina l’assorbimento invece delterzo motivo di ricorso per cassazione, con il quale si censurava ilprovvedimento impugnato per “violazione e falsa applicazione delle norme didiritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 34, 50 e 294 cpc; art. 1362cc e ss.”, sul rilievo che l’errata accettazione da parte dell’Ufficio del ruolodell’atto di reclamo avrebbe dovuto essere ovviato dal giudice con unarimessione nei termini per la riassunzione. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo e dichiaraassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appellodi Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro