CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 29719/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32991/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2909/2019 depositata il 02/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3042/2019, oggetto del presente ricorso, emerge, in fatto, quanto segue: era intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il contratto di appalto pubblico n.4198/2008, nel cui ambito erano stati dati in subappalto, assentito dalla stazione appaltante, lavori a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con atto di cessione notificato al Comune, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ceduto i crediti relativi al contratto di appalto pubblico richiamato a [OSCURATO:SOCIETA].; in data 14.12.2010 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., titolare di un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva notificato al Comune atto di pignoramento presso terzi sui crediti della società debitrice verso l’Ente territoriale; l’atto di pignoramento era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ma non a [OSCURATO:SOCIETA].; in data 24.12.2010 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva formato la dichiarazione ex art.547 c.p.c., evidenziando sia il credito residuo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sia l’avvenuta notificazione della sua cessione a [OSCURATO:SOCIETA].; nella stessa data il Comune aveva informato la cessionaria dell’occorso; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell’Esecuzione aveva pronunciato a favore della creditrice pignorante ordinanza di assegnazione del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fino alla concorrenza dell’importo di € 73.424,79, notificata in forma esecutiva da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Comune aveva provveduto a pagare l’importo richiesto; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto opposizione ex art.619 c.p.c. ma, interrotto il processo per intervenuto fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esso si era estinto per mancata riassunzione. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindi agito avanti al Tribunale di Milano, convenendo in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del residuo credito dovutole in qualità di cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., corrispondente all’importo versato dall’Ente convenuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], costituitosi ritualmente, aveva chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché fosse condannata a pagare il richiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. o per tenere indenne l’Ente da eventuali pagamenti a favore della società attrice. La società chiamata in causa si era costituita instando per il rigetto delle pretese fatte valere nei suoi confronti dal Comune. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda principale, ritenendo che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato bene, ex art.1188 co 1 c.c., alla società subappaltatrice e che [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe dovuta rivolgere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in applicazione analogica dell’art.1189 c.c. La Corte d’Appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per le seguenti ragioni: -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, con la sua dichiarazione ex art.547 c.p.c., l’esistenza di crediti di importo maggiore rispetto al pignorato in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ne ha precisato l’intervenuta cessione a [OSCURATO:SOCIETA].; - nonostante questa specificazione, il Giudice dell’Esecuzione ha assegnato la somma di € 73.242,79, diritto di credito già della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti dell’Ente territoriale, alla creditrice pignorante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ordinanza in data 11.3.2011; - quest’ultimo provvedimento non può essere considerato idoneo a travolgere gli effetti della cessione di diritti di credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. verso il Comune a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che non era parte del processo esecutivo ed era pertanto legittimata all’opposizione ex art.619 c.p.c., né può giustificare il pagamento da parte del Comune, che avrebbe potuto e dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. in ragione della dichiarazione resa, negativa quanto all’esistenza del credito, non contestato nella sua oggettività, in capo alla cedente a causa dell’intervenuta cessione; -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non risulta aver mai formulato, in sede esecutiva, alcuna affermazione circa l’eventuale inesigibilità di tali diritti di credito, avendo sollevato la questione solo in questo giudizio, a pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già avvenuto; comunque, se anche quei diritti di credito fossero stati allora inesigibili, ciò non avrebbe influito sulla titolarità di essi, che sarebbe rimasta in capo alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., ma avrebbe potuto giustificare il rifiuto del Comune di pagare su richiesta di quest’ultima; -rimane quindi il fatto che esiste un diritto di credito di [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non vi è prova di un atto estintivo opponibile all’attrice appellante. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. Solo il Comune ha depositato memorie illustrative delle difese svolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art.360 n.3 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., per mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte avrebbe errato nell’individuare causa petendi e petitum della domanda perché, a fronte della richiesta di pagamento di [OSCURATO:SOCIETA]., si sarebbe limitata a valutare l’idoneità dell’ordinanza di assegnazione quale fatto estintivo dell’obbligazione in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che il primo Giudice non avrebbe parlato di estinzione del credito ma avrebbe applicato analogicamente il disposto dell’art.1189 c.c. In sostanza, il Comune avrebbe secondo il Tribunale di Milano pagato bene, avendo versato l’importo richiesto a mano di chi risultava essere legittimato a pretenderlo sulla base di un provvedimento giudiziario esecutivo. Il motivo di ricorso in esame non è del tutto comprensibile ma, anche superando ni profili di potenziale inammissibilità ex art.366 c.p.c. e valutando la doglianza per quanto è dato capire dall’articolazione del suo contenuto in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, se ne deve affermare comunque l’infondatezza. [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito nei confronti del Comune quale titolare del credito vantato nei confronti dell’Ente territoriale già da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che glielo aveva ceduto con contratto scritto notificato alla parte debitrice; non essendovi questione né sull’esistenza del credito già in capo alla società cedente né sull’intervenuta cessione del credito stesso, notificata al Comune debitore, la Corte di merito -e prima il Tribunale- ha esaminato la domanda di adempimento formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. verificando quale era il valore da riconoscere al pagamento effettuato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., creditrice della società cedente, intervenuto sulla base di un’ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione all’esito del procedimento introdotto dalla subappaltatrice con pignoramento del credito già di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Comune, terzo pignorato. Il Tribunale di Milano prima e la Corte d’Appello poi hanno pertanto correttamente preso in esame l’ordinanza richiamata per valutare in rapporto ad essa la legittimità del pagamento eseguito dal Comune a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi l’idoneità dello stesso ad estinguere la posizione debitoria dell’Ente territoriale, giungendo a conclusioni opposte: secondo il primo Giudice, il Comune deve ormai considerarsi come un debitore liberato, e ciò non già per aver pagato un creditore apparente, bensì il soggetto giuridicamente legittimato alla riscossione in base ad un provvedimento giudiziario (così la sentenza di primo grado, in motivazione, come riportata dallo stesso ricorrente a pag.7 del ricorso: il riferimento è chiaramente al disposto dell’art.1188 c.c., mentre il richiamo all’art.1189 c.c. e alle conseguenze del pagamento al creditore apparente, sottolineato dal ricorrente, è operato dal Tribunale solo per individuare -senza alcun rilievo per il presente procedimento- quella che a suo parere sarebbe stata l’azione più appropriata per permettere ad [OSCURATO:SOCIETA]. il recupero del credito); secondo la Corte di merito invece l’ordinanza di assegnazione non poteva superare il fatto che il credito già di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. con atto notificato al Comune prima della notificazione del pignoramento ad opera di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pignoramento ritenuto non opponibile alla cessionaria che non era stata coinvolta nel procedimento esecutivo. Si deve pertanto escludere che sia stato violato dalla Corte il disposto dell’art.112 c.p.c., perché è stata concretamente vagliata proprio la domanda svolta dalla società cessionaria creditrice ed è stato esaminato il permanere o meno dell’obbligo di pagamento in capo al Comune debitore ceduto, a fronte della corresponsione da parte dell’Ente dell’importo, già dovuto alla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla creditrice pignorante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in base all’ordinanza di assegnazione richiamata: ciò ha comportato proprio la verifica dell’idoneità del pagamento operato dal Comune ad estinguere l’obbligazione verso [OSCURATO:SOCIETA]. quale cessionaria dell’originaria creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non rilevando nei rapporti tra cessionaria e debitrice quali azioni avrebbe potuto esperire la prima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. se fosse risultato correttamente effettuato il pagamento del secondo. 2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 n.5, l’Ente ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo discusso, in concreto non un unico fatto ma una “pluralità di fatti” che la Corte avrebbe omesso di valutare, riguardanti: il comportamento delle parti nell’evoluzione del rapporto obbligatorio; il pagamento non per scelta del Comune ma a seguito dell’ordinanza di assegnazione; il fatto che il Comune non avrebbe potuto pagare [OSCURATO:SOCIETA]. se prima non avesse pagato i subappaltatori, quale appunto era [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la rinuncia di [OSCURATO:SOCIETA] all’opposizione ex art.619 c.p.c., interrotta dopo il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo è inammissibile per più profili. Il ricorrente non esamina separatamente le diverse circostanze di fatto ritenute omesse evidenziandone, per ognuna, la decisività ma le enuncia affermando che la Corte di merito non ne avrebbe tenuto conto, mentre invece esse risultano essere state considerate nella motivazione della sentenza ma non valorizzate nel senso che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto. Ora, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie -cfr., in tal senso, Cass. n. 17005/2024 - ; l’omesso esame nemmeno può riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, nonfa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certofatto o di una determinata situazione giuridica - cfr. Cass.n.2961/2025-. In conclusione, attraverso il motivo in esame, che non rispetta i criteri di formulazione richiesti dall’art.360 co 1 n.5 c.p.c., il Comune vorrebbe in sostanza provocare, inammissibilmente in sede di legittimità, una diversa interpretazione e valorizzazione delle circostanze di fatto evidenziate, coincidente con le proprie tesi difensive. 3. Con il terzo motivo di doglianza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] richiama il disposto dell’art.360 n.3 c.p.c. prospettando la violazione degli art.1175 e 1227 c.c.: secondo il ricorrente il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato improntato a slealtà perché la società non avrebbe tenuto conto della comunicazione inviatale dal Comune sulla ricevuta notificazione del pignoramento presso terzi su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non avrebbe coltivato l’opposizione ex art.619 c.p.c.; questi elementi avrebbero dovuto essere valorizzati quantomeno ex art.1227 c.c. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, quale rilevante ex art.360 n.4 c.p.c., l’omissione della motivazione, o comunque la sua apparenza e/o il suo essere perplessa. La Corte di merito imputerebbe al Comune di non aver proposto opposizione ex art.617 c.p.c. nei confronti dell’ordinanza di assegnazione ma si tratterebbe di un’affermazione apodittica e astratta, perché priva di riferimenti alla concreta situazione venutasi a creare; la situazione di fatto era articolata, il credito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. trovava origine nello stesso contratto di appalto la cui posizione creditoria dell’appaltatrice verso il Comune era stata ceduta a [OSCURATO:SOCIETA]., il Giudice dell’Esecuzione aveva dato un’interpretazione sulla titolarità del credito e aveva emesso un provvedimento immediatamente esecutivo nei confronti del Comune debitore, il quale non avrebbe potuto pagare comunque alla cessionaria in applicazione dell’art.118 d.lgs. n.163/2006. 5. Il quinto motivo è articolato come rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 n.5 c.p.c. ed evidenzia l’omesso esame di un fatto decisivo discusso: nell’affermare l’asserito obbligo di opposizione ex art.617 c.p.c. a carico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito avrebbe omesso di valutare che era stato introdotto da [OSCURATO:SOCIETA] il procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione ex art.619 c.p.c., procedimento che non era stato coltivato dalla cessionaria che aveva in tal modo prestato acquiescenza all’ordinanza di assegnazione. 6. Con il sesto motivo il Comune ricorrente richiama il disposto dell’art.360 n.3 c.p.c. e prospetta la violazione ed erronea applicazione dell’art.118 d. lgs. n.163/2006: la Corte afferma che l’inesigibilità del credito avrebbe potuto essere fatta valere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., senza rendersi conto che è proprio ciò che è stato fatto nel caso di specie. Su questo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. rileva che si tratterebbe di un’eccezione non formulata tempestivamente, perché non sarebbe mai stato allegato, in sede esecutiva e poi nella fase introduttiva del presente giudizio, che ricorressero i presupposti per la sospensione del pagamento. I motivi dal numero tre al numero sei si esaminano congiuntamente perché richiamano le stesse circostanze di fatto che erano state evidenziate nell’articolazione del secondo motivo di ricorso per valorizzarle individualmente sotto il profilo della violazione di legge rilevante ex art.360 n.3 o n.4 c.p.c. o nuovamente sotto il profilo dell’omissione di fatto decisivo discusso, rilevante ex art.360 n.5 c.p.c., per aspetti diversi da quelli indicati nel secondo motivo di ricorso: le quattro critiche in esame pongono questioni correlate, meglio affrontate attraverso una valutazione unitaria. l motivi in esame sono infondati. Quanto al comportamento della società, che non sarebbe stato valorizzato dalla Corte di merito e che il Comune afferma improntato a slealtà e quindi non rispettoso del disposto dell’art.1175 c.c., si osserva che, pacificamente, [OSCURATO:SOCIETA]. non era parte del procedimento di pignoramento presso terzi, perché il pignoramento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] è stato effettuato sul presupposto che questi fosse terzo debitore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] poi, nella dichiarazione ex art.547 c.p.c. (nel testo all’epoca vigente), aveva evidenziato l’intervenuta cessione del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]., notificata al debitore prima dell’atto di pignoramento, e quindi la circostanza si doveva ritenere nota al Giudice dell’Esecuzione e al creditore pignorante. L’unico strumento di tutela che, rispetto alla procedura di pignoramento presso terzi, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva era la proposizione dell’opposizione di terzo, ex art.619 c.p.c., che la società effettivamente introdusse contro il provvedimento di assegnazione comunque pronunciato dal Giudice dell’Esecuzione - cfr., al riguardo, Cass. n.14639 del 27.6.2014, che, con riferimento alle norme vigenti all’epoca di introduzione del pignoramento presso terzi da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., evidenzia come In tema di espropriazione presso terzi, il terzo cessionario, diverso dal terzo pignorato, che contesti la non appartenenza del credito all'esecutato in ragione dell'anteriorità, rispetto alla notificazione del pignoramento, della notificazione della cessione al debitore ceduto (ovvero l'accettazione di questa), è tenuto a far valere l'illegittimità dell'espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., senza poter proporre, in quanto soggetto estraneo al processo esecutivo, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., neppure ove rivolta contro l'ordinanza di assegnazione del credito ; è conforme Cass. n.2868 del 6.2.2020-. Quanto alla prospettata violazione del disposto dell’art.1227 c.c., genericamente richiamato dal ricorrente senza distinzione tra il primo e il secondo comma si osserva prima di tutto che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. non è di risarcimento del danno ma di adempimento; ne consegue che il richiamo normativo non è pertinente, sia se si considera il richiamo della norma come riferito al primo comma (rilevabile anche d’ufficio) che prevede l’ipotesi di concorso del creditore nel cagionare il danno, sia se si considera il richiamo rivolto al secondo comma (rilevabile su eccezione di parte, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe dovuto precisare dove fosse stata sollevata, come fosse stata coltivata e come fosse stata provata), relativo ai danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza; non si controverte infatti del danno da inadempimento e del suo manifestarsi o aggravarsi, in teoria, per il concorso del fatto colposo del creditore - cfr. per spunti di riflessione sull’argomento Cass. n.10995/2003, relativa ad una controversia in materia di appalto, nel cui ambito si era ipotizzata una responsabilità concorrente del creditore della prestazione per non aver provveduto all’adempimento in luogo del debitore; Cass.n.25775/2013-. In ogni caso, dalla stessa ricostruzione dei fatti effettuata dal Comune ricorrente nel ricorso per cassazione emerge che l’ordinanza di assegnazione del credito, del 14.3.2011, fu notificata in data 1.4.2011 al Comune, che il 14.4.2011 provvide a pagare; l’opposizione ex art.619 c.p.c. fu tempestivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento che non fu esaminata perché, a causa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel frattempo intervenuto, la fase cautelare introdotta fu dichiarata improcedibile. E’ vero che [OSCURATO:SOCIETA]. non riassunse nel termine assegnato per l’introduzione della causa di merito il procedimento di opposizione ma, essendo già intervenuto il pagamento da parte del Comune sulla base del provvedimento di assegnazione, la società cessionaria del credito pagato ad un terzo creditore della sua cedente aveva diritto di verificare quale azione apparisse più opportuno esperire per far valere le proprie ragioni, scegliendo infine di non coltivare l’opposizione ex art.619 c.p.c. e di introdurre il presente giudizio. La mancata valorizzazione da parte della Corte di merito degli elementi di fatto sopra evidenziati, pur considerati dalla stessa nello sviluppo logico della motivazione, sotto il profilo di una prospettata scarsa diligenza nel comportamento tenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. e di una carente valorizzazione dello stesso anche ai sensi dell’art.1227 c.c. non comporta pertanto alcuna violazione di legge. Le doglianze del Comune ricorrente mirano, in concreto, a rimettere in discussione l’interpretazione e la valutazione degli elementi di fatto emersi all’esito dell’istruttoria documentale, attività tipicamente meritale e insuscettibile di essere riesaminata in sede di legittimità ove sorretta, come nel caso di specie, da motivazione esistente e logicamente ricostruibile senza contraddizioni. Le questioni pertanto sono e rimangono quelle di verificare: se, a fronte dell’ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione senza tenere conto dell’intervenuta cessione del credito in epoca antecedente alla notificazione del pignoramento, il Comune, debitore ceduto pignorato, avesse o meno la possibilità di opporsi al pagamento a favore del creditore del cedente; se, in applicazione dell’art.118 d. lgs. n.163/2006, l’esposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -appaltatore nell’ambito di un contratto di appalto pubblico- nei confronti del subappaltatore - incaricato con il consenso della stazione appaltante-, antecedente alla cessione del credito, comportasse l’inesigibilità del credito ad opera del creditore principale - e quindi del cessionario - e la legittimità del pagamento a favore del subappaltatore da parte della stazione appaltante, a prescindere dall’aver quest’ultima esplicitato la situazione di inesigibilità nella dichiarazione ex art.547 c.p.c. resa nell’ambito della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi. In proposito si osserva quanto segue. Il procedimento di espropriazione presso terzi introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto e concluso prima dell’entrata in vigore della riforma dell’art.549 c.p.c. introdotta dalla legge n.228/2012: nel testo all’epoca vigente della norma richiamata l’inesistenza della dichiarazione o le contestazioni nei confronti di essa dovevano essere risolte con lo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, ad istanza di parte (e quindi non su iniziativa del terzo pignorato). Già in quel contesto normativo si riteneva ammissibile l’opposizione ex art.617 c.p.c. all’ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. da parte del terzo pignorato: in particolare, detta ordinanza,costituendo l'atto esecutivo che chiude il processo per espropriazione presso terzi, poteva essere impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le più recenti,Cass.n.16232/03, n. 11360 /06, n. 4505 /11, n. 5529 /11), rimedio esperibile anche quando si assumeva che l'assegnazione fosse stata disposta nonostante che la dichiarazione del terzo avesse contenuto negativo, invece che positivo come ritenuto dal giudice dell'esecuzione (cfr.Cass. n. 10180 /05, n. 4212 /07, n. 4578 /08, n.20310/12), e anche da parte del terzo pignorato, quanto meno previa delibazione del suo interesse ad evitare che venga a formarsi invalidamente od irregolarmente un titolo esecutivo nei suoi confronti, quale è l'ordinanza di assegnazione. Pertanto, […], si è riconosciuta la legittimazione al terzo pignorato sia a proporre opposizione agli atti esecutivi, in generale (cfr.Cass. n. 7170 /97, n.7710/03, n. 11976 /03), sia specificamente avverso l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato (cfr.Cass. n. 8370 /90, n.2926/97, n. 19652 /05 - così, in motivazione, Cass. n.14639 del 27.6.2014, che esamina proprio una fattispecie in cui il terzo pignorato aveva evidenziato nella dichiarazione ex art.547 c.p.c. l’intervenuta cessione del credito pignorato, notificata prima del pignoramento-. L’ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. non opposta, inoltre, pur costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo debitore pignorato, non era idonea al giudicato anche secondo le disposizioni processuali vigenti all’epoca in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo -così Cass. n.22050 del 17.10.2014-. Alla luce delle considerazioni svolte appare rispettoso delle norme all’epoca vigenti, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, il ragionamento della Corte di merito, che ha sottolineato come il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una dichiarazione ex art.547 c.p.c. da considerarsi negativa proprio per l’esplicitazione dell’intervenuta cessione del credito notificata prima della notificazione del pignoramento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (è la stessa situazione che si era verificata nella fattispecie esaminata da Cass. n.14639/2014), avrebbe potuto e dovuto proporre -avendo interesse a pagare bene- opposizione ex art.617 c.p.c. all’ordinanza di assegnazione del credito, che aveva un contenuto in contrasto con l’intervenuta cessione anteriore dello stesso e che, pur costituendo titolo esecutivo, non era idonea alla formazione di un giudicato opponibile al creditore cessionario. Ciò a prescindere dalla proposizione di opposizione di terzo, ex art.619 c.p.c., da parte del creditore cessionario e dall’andamento di detto giudizio -il cui abbandono non può essere letto come accettazione del contenuto dell’ordinanza di assegnazione, non coinvolgente [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto sopra detto-, e a prescindere pure dall’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione stante la sua inidoneità al giudicato, rappresentando comunque l’iniziativa ex art.617 c.p.c. il modo per il terzo debitore pignorato per evitare di pagare ad un soggetto, pur munito di titolo esecutivo, non individuabile come effettivo destinatario della prestazione -per non essere più, in concreto, il credito pignorato nella titolarità del debitore esecutato da epoca precedente al pignoramento-. Il ricorrente lamenta ancora che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell’inesigibilità del credito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., come avrebbe invece dovuto in applicazione del disposto dell’art.118 d. lgs. n.163/2006, inesigibilità derivante proprio dall’esistenza di un subappaltatore non pagato dall’appaltatore subcommittente del cui credito verso la stazione appaltante [OSCURATO:SOCIETA]. era cessionaria: l’evidenza della situazione rendeva inoltre, per il ricorrente, poco rilevante che essa non fosse stata specificamente denunciata. Anche questo profilo di critica deve essere respinto. Nel testo all’epoca vigente, l’art.118 comma 3 d. lgs. n.163/2006 prevedeva che Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. . Essendo pacifico che, nel caso di specie, non era stato previsto a monte il pagamento diretto alla subappaltatrice, la stazione appaltante doveva sospendere i pagamenti all’impresa appaltatrice fino a dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori, senza poter effettuare alcun pagamento diretto - in totale assenza, all’epoca, di disposizioni che le riconoscessero tale possibilità-. Questa norma non disciplinava con la sospensione del pagamento una condizione sospensiva ma costituiva un’applicazione dell’art.1460 c.c. e, in quanto tale, presupponeva la vigenza del rapporto di appalto: ad essa faceva da riscontro l’inesigibilità del credito da parte dell’appaltatrice subcommittente -cfr., per una ricostruzione delle posizioni in materia, esaminate nell’ottica delle procedure concorsuali e della loro incidenza sulla prosecuzione del rapporto contrattuale, Cass. SU n.5685/2020-. La eventuale sospensione del pagamento disposta dalla stazione appaltante non poteva avere alcuna incidenza sulla possibilità di cessione del credito, perché essa riguardava solo la temporanea inesigibilità del credito, con inibizione della riscossione verso l’appaltante, e non poteva essere perciò solo di ostacolo alla circolazione del credito stesso con lo strumento della cessione, ex art.1260 e s. c.c. - come, del resto, dimostrava la sua assoggettabilità ad espropriazione ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., incompatibile con l’ipotesi di intrasferibilità perchè il procedimento espropriativo si concludeva anche all’epoca, in esito positivo, con l’assegnazione, avente natura di cessione coattiva del credito: cfr. Cass. n. 4927/2023, in motivazione-, né poteva impedire l’accertamento giudiziale dell’esistenza del credito e la condanna all’adempimento a carico della stazione appaltante -cfr., ancora, Cass. n.4972/2023, che sottolinea come A mente del citato art. 118, la presentazione, ad opera della impresa appaltatrice, delle fatture quietanzate e del DURC, documento unico di regolarità contributiva, integra requisito per procedere al pagamento da parte dell’ente pubblico, nemmeno impedendo nei riguardi di questi l’accertamento dell’esistenza del credito e la condanna all’adempimento a carico della stazione appaltante (così, specificamente, Cass., Sez. U, 16/02/2017, n. 4092, cui si fa rinvio per una diffusa esplicazione su natura e funzione del DURC) -. Da quanto esposto consegue che l’eventuale sospensione -della quale non vi è peraltro traccia documentale- del pagamento, disposta dalla stazione appaltante nei confronti della cedente –o della cessionaria- ai sensi dell’art.118 co 3 cit., anche ammettendone la possibilità nell’ipotesi di rapporto di appalto ormai concluso come nel caso di specie, non poteva incidere sul trasferimento della cessione del credito, effettivamente intervenuta prima del pignoramento notificato dal subappaltatore; essa poteva giustificare la sola temporanea inesigibilità del credito di [OSCURATO:SOCIETA]. -credito comunque accertabile e suscettibile altresì di fondare la condanna al suo pagamento anche in sede giudiziaria-, non la legittimità del pagamento eseguito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla subappaltatrice, nemmeno sulla base dell’ordinanza di assegnazione -la necessità dell’opposizione ex art.617 c.p.c. alla quale diveniva anzi ancora più pretendibile- per le considerazioni svolte sopra al riguardo. La Corte di merito non ha violato il disposto dell’art.118 co 3 d.lgs. n.163/2006 - nel testo all’epoca vigente - , né i criteri interpretativi per esso enucleabili dalla giurisprudenza di legittimità, quando ha affermato che l’eventuale inesigibilità dei crediti all’epoca della procedura di pignoramento presso terzi non avrebbe influito sulla titolarità di essi, perché dei diritti di credito sarebbe stata comunque rimasta titolare la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] cui erano stati trasferiti dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe potuto eventualmente comportare il rifiuto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al soddisfacimento che fosse stato richiesto dalla cessionaria , offrendo una motivazione di rigetto rispetto alle tesi proposte dal Comune ricorrente che deve essere integrata con le considerazioni sopra svolte. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese del giudizio di legittimità si pongono a carico del Comune ricorrente, a solo favore di [OSCURATO:SOCIETA]. non avendo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. partecipato al giudizio. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese d