CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20738/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Libia n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – ACCERTAMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – OPPONIBILITA’ r.g. n. 20738/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 325/2020 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 12 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 4 dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di pignoramento notificato nel maggio 201 1 , la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (creditrice) promosse innanzi il Tribunale di Bari espropriazione di crediti in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore) e nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (in appresso, per brevità: ASL) e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (terzi pignorati). L’ASL dichiaròche in forza di contratto di appalto del gennaio 2008 l’ATI [OSCURATO:SOCIETA]-De PanizzaImpianti (di cui la [OSCURATO:SOCIETA] era mandataria) aveva maturato un credito di euro 301.294,21, oltre IVA; precisò tuttavia di aver sospeso in via cautelativa, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ogni pagamento in favore della appaltatrice per inadempimenti contrattual i , ravvisat i nella mancata trasmissione delle fatture dei subappaltatori e dei subfornitori e nella mancata presentazione del DURC. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,a sua volta, dichiarò che, per atto pubblico del maggio 2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva ceduto, in forza di contratto di factoring, i crediti, presenti e futuri, nascenti dall’esecuzione del menzionato contratto di appalto, atto di cessione notificatoall’ASL e da quest’ultima accettatosempre nel maggio 2009. A seguito di contestazione del creditore procedente, il giudice dell’esecuzione sospeseil procedimento. 2. Intrapreso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nelle forme del processo a cognizione piena ed esauriente prescritte dal codice di rito prima delle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, la domanda della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. r.g. n. 20738/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quanto qui ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto che la sospensione dei pagamenti ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, afferendo alla sola fase di riscossione del credito, non ha «alcun effetto impeditivo in ordine all’esistenza del credito», sorto in data anteriore al pignoramento (e, precisamente, nel luglio 2010, epoca di emissione dello stato di avanzamento finale dei lavori e del relativo certificato di pagamento) e ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in modo opponibile al creditore pignorante. 3.Ricorre per cassazione la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non svolgono difese in grado di legittimità l’ASL e la [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, non occorre verificare il perfezionamento della notifica del libello introduttivo alla [OSCURATO:SOCIETA] (non risultano versati nel fascicolo gli avvisi di ricevimento dell’atto notificato a mezzo del servizio postale presso la sede della società ed al liquidatore della stessa), stante il rigettodel ricorso per quanto in appresso esplicato. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dallastruttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere r.g. n. 20738/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso (come nel caso il debitore esecutato, parte necessaria nelle controversie di opposizioni esecutive: Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass.12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316), atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazionesenza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106). 2. Il primo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione «degli artt. 117 e 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, in connessione agli artt.1260, 1264, 1265 e 1460 cod. civ.». Ad avviso del ricorrente, il provvedimento amministrativo di sospensione deipagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell’inadempimentodell’appaltatrice agli obblighi previsti dal l’ art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, costituisceimpedimento al trasferimento ed alla cessione del correlato credito. 2.1. La censura è infondata. A mente del citato art. 118, la presentazione, ad opera della impresa appaltatrice, delle fatture quietanzate e del DURC, documento unico di regolarità contributiva, integra requisito per procedere al pagamento da parte dell’ente pubblico, nemmeno impedendo nei riguardi di questi l’accertamento giudiziale dell’esistenza del credito e la condanna all’adempimento (così, specificamente, Cass., Sez. U, 16/02/2017, n. 4092, cui si fa rinvio per una diffusa esplicazione su r.g. n. 20738/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] natura e funzione del DURC): in altri termini, una mera condizione di esigibilità del credito, che inibisce la riscossione verso l’appaltante. Orbene, per scolastica nozione, in ius positum riconducibile alle previsioni degli artt. 1260 e seguenti del codice civile, la (temporanea) inesigibilità del credito (nella specie, per l’inottemperanza agli obblighi gravanti sull’appaltatore) non è di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione (la quale ben può avere ad oggetto anche crediti meramente futuri): d’altro canto, a confutare l’assunto del ricorrente, si osservi come la (asserita) intrasferibilità del credito ne importerebbe la non assoggettabilità ad espropriazione ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., dacchéquesta si conclude, in esito positivo, con l’assegnazione, avente natura di cessione coattiva del credito. 3. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2914 cod. civ. e dell’art. 5, primo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché nullità del procedimento per violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. L’impugnante assume che la cessione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla banca [OSCURATO:SOCIETA]. dei crediti sorti o sorgenti dal contratto di appalto non era opponibile al creditore pignorante,mancando la prova del pagamento, con atto di data certa anteriore al pignoramento, dell’importo della cessione, anzi risultando accertato, con statuizione resa dal giudice di prime cure e non impugnata, l’omesso versamento del corrispettivo della cessione: invoca, al riguardo, il disposto dell’art. 5, primo comma, lett. b), della legge n. 52 del 1991. 3.1. Il motivo è infondato: la statuizione resa dal punto dal giudice territoriale è conforme a diritto, pur occorrendo integrare, se del caso in tal senso intendendola così corretta, la succinta motivazione svolta a suffragio della conclusione. r.g. n. 20738/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.2. La questione sollevata con il motivo in esame concerne le condizioni di efficacia verso i terzi della cessione in massa dei crediti, operata mediante il contratto di factoring, qualora esso sia intervenuto tra parti qualificabili, da una parte, come imprenditore - produttore di beni (cedente il credito) e, dall’altra, come banca o intermediario finanziario (cessionario del credito) che offra la prestazione di un complesso servizio di gestione del credito d’impresa mediante contratto di factoring, indicato nel proprio oggetto sociale. La disciplina positiva della vicenda è dettata dall’art. 5 della legge n. 52 del 1991, il quale, per quanto qui specificamente interessa, prevede, al primo comma, che: «Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: […] b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento»; al secondo comma, aggiunge che: «È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile». All’individuazione della corretta esegesi del trascritto ordito normativo, un recente arresto del giudice della nomofilachia (Cass.15/02/2021, n. 3784), sviluppando spunti argomentativi offerti da alcuni precedenti (in specie, da Cass. 28/02/2020, n. 5616e da Cass.28/07/2014, n. 17054), ha dedicato una diffusa ed esaustiva disamina, di cui giova riprodurre i passaggi fondamentali. Nella citata pronuncia, questa Corte ha ritenuto che, con riguardo alle cessioni dei crediti originate da contratti di factoring, la legge n. 52 del 1991 «ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore […]: il nuovo criterio di opponibilità non ha modificato o integrato quello previsto dagliartt. 1265 e 2914 cod. civ. - che a suo tempo adottò lo strumento r.g. n. 20738/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della notificazione al debitore in alternativa all'accettazione del debitore con atto di data certa - ma sì è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo. Con ciò ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l’accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 cod. civ., che attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo. […] Il nuovo criterio, difatti, si distingue da quello di diritto comune non solo per l'adozione di un differente strumento di opponibilità, rappresentato dal pagamento di data certa del “corrispettivo della cessione”, ma soprattutto per la sua maggiore idoneità a facilitare l’opponibilità delle cessioni di crediti d’impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri». La ratio giustificante l’istituto è stata ravvisata nella «intenzione del legislatore di favorire gli interessi del cessionario, sia agevolandogli l’esercizio dell’attività di finanziamento del cedente mediante la previsione della cedibilità di crediti anche futuri in massa, prima molto discussa; sia accordandogli la possibilità di ricollegare l’opponibilità delle cessioni al pagamento del corrispettivo di data certa, ossia ad un fatto interno alla fattispecie della cessione coincidente con la monetizzazione dei crediti ceduti; sia, infine, consentendogli di ottenere l’opponibilità della cessione per l’intero importo dei crediti ceduti, pagando soltanto una parte del corrispettivo». La conclusione del ragionamento è compendiata dal l’assunto per cui « la legge sul factoring indica in maniera del tutto distinta due modalità alternative di perfezionamento della cessione ai fini della sua opponibilità ai terzi, che possono esprimersi o, exart. 5, comma 1, con la dimostrazione del pagamento, anche solo parziale, del trasferimento di un credito esistente o futuro o, ex art. 5, comma 2, con la dimostrazione della notifica o accettazione del trasferimento alla parte r.g. n. 20738/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] debitrice, secondo la disciplina generale ex artt. 1264-1265 cod. civ.»; da ciò discende che «per i crediti che sianorelativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure l’accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro,che tale contesto documentale comprenda l'identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili». 3.3. Sulla scorta di tali princìpi, cui si intende dare espressa e convinta continuità, erra dunque il ricorrente nel sostenere la necessità del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa di crediti, quale unica modalità per l’opponibilità ai terzi della cessione stessa, potendo invece essa anche derivare, secondo le regole di diritto comune espressamente fatte salve dall’art. 5, secondo comma, della legge n. 52 del 1991, dalla notifica dell’atto di cessione al debitore o dalla sua accettazione in epoca anteriore alpignoramento. Ed è quanto riscontrato - con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se ed in quanto, come nella specie, scevro da evidenti vizi logici -dal giudice di merito: nella sentenza impugnata si acclara l’avvenuta cessione da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dei crediti, presenti e futuri, nascenti dal contratto di appalto stipulato con l’ASL Bari, cessione conclusa con scrittura privata autenticata del 6 maggio 2009, atto notificato (in data 7 maggio 2009) all’ente debitore ceduto e da quest’ultimo accettato il successivo 25 maggio 2009. Al lume di quanto sopra, non è pertanto discutibile l’opponibilità di siffatta cessione all’odierno ricorrente, per aver egli intrapreso l’azione esecutiva con atto di pignoramento notificato nel maggio 2011. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza. r.g. n. 20738/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a tit olo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da par