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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 27303/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTA' di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] LIDIAGIORGIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, conadempimenti ex 626 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazionea quattro ipotesi di reato di cui all’art. 318 cod. pen., in virtù di ordinanza del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Latina del 17/10/2025, confermata dal Tribunale del riesamedi Roma, la cui decisione è stata annullata con rinvio dalla sesta sezione penale di questa Cortedi Cassazione in data 4/3/2026.2.

Nelle more, la difesa chiedeva l’autorizzazione alle visite della madre ottuagenaria delricorrente, ed il Giudice per le indagini preliminari con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettatol’istanza per esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento della prova.3.

In data 3/3/2026 veniva emesso decreto di giudizio immediato ed il Tribunale del riesame,con ordinanza del 26/03/2026, ha accolto l’appello della difesa avverso l’ordinanza del GIP,espressamente rilevando che “non si evince un concreto pericolo di inquinamento probatorioricollegato al rapporto madre-figlio… (omissis)… dovendosi dunque escludere che il [OSCURATO:PERSONA] siservirebbe dell’anziana madre al fine di inquinare il compendio indiziario già acquisito” ed haautorizzato l’indagato ad avere contatti con la madre, limitandoli però a tre giorni la settimana,per due ore ogni incontro.4.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ricorre per cassazione la difesa, deducendoil vizio di motivazione e la violazione di legge per essere irragionevole la limitazione apposta allevisite della madre del ricorrente.5.

Il ricorso è fondatoVa premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le restrizioni checontribuiscono ad inasprire il grado di afflittività della misura cautelare, debbono essereconsiderate esse stesse restrizioni alla libertà personale e, come tali, suscettibili di autonomocontrollo giurisdizionale anche di secondo grado e, poi, di legittimità (cfr., Sez.

U, n. 24 del03/12/1996, , Rv. 206465 - 01; Sez. 6, n. 17950 del 04/04/2013, Rv. 255136 – 01, Sez. 6, n.17950 del 04/04/2013, Rv. 255136 - 01).

Conseguentemente, deve rilevarsi che anche il divietodi comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitivadegli arresti domiciliari, ha una sua propria autonomia, trattandosi non di mera modalitàaccessoria, ma di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva che, cometale, è suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale anche in sede di legittimità (Sez. 4, n.20380 del 07/03/2017, Rv. 270026 - 01; Sez. 6, n. 21296 del 12/05/2009, Pozzi, Rv. 243678 -01; Sez. 3, n. 51573 del 06/12/2023, Lamberti, Rv. 285629 - 01).Tanto premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata ha espressamente riconosciutoche, essendosi ormai concluse le indagini ed emesso decreto di giudizio immediato, “non sievince un concreto pericolo di inquinamento probatorio ricollegato al rapporto madre-figlio”, nonessendo mai emersa dalle indagini la figura della madre del ricorrente e dovendosi escludere“che il [OSCURATO:PERSONA] si servirebbe dell’anziana madre al fine di inquinare il compendio indiziario giàacquisito”.Non si conciliano, pertanto, con tali affermazioni in ordine all’insussistenza di alcun pericolodi inquinamento probatorio, le limitazioni – “tre giorni a settimana, da concordare con la P.G.preposta ai controlli, per la durata di due ore per ogni incontro” – poste dal dispositivo dellasentenza impugnata, peraltro senza alcuna giustificazione nella parte motiva.6.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla sezioneper il riesame del Tribunale di Roma per una nuova valutazione sul punto.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competenteai sensi dell’art. 309 co. 7 cod. proc. pen.Così deciso il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] LIDIAGIORGIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, conadempimenti ex 626 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazionea quattro ipotesi di reato di cui all’art. 318 cod. pen., in virtù di ordinanza del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Latina del 17/10/2025, confermata dal Tribunale del riesamedi Roma, la cui decisione è stata annullata con rinvio dalla sesta sezione penale di questa Cortedi Cassazione in data 4/3/2026.2. Nelle more, la difesa chiedeva l’autorizzazione alle visite della madre ottuagenaria delricorrente, ed il Giudice per le indagini preliminari con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettatol’istanza per esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento della prova.3. In data 3/3/2026 veniva emesso decreto di giudizio immediato ed il Tribunale del riesame,con ordinanza del 26/03/2026, ha accolto l’appello della difesa avverso l’ordinanza del GIP,espressamente rilevando che “non si evince un concreto pericolo di inquinamento probatorioricollegato al rapporto madre-figlio… (omissis)… dovendosi dunque escludere che il [OSCURATO:PERSONA] siservirebbe dell’anziana madre al fine di inquinare il compendio indiziario già acquisito” ed haautorizzato l’indagato ad avere contatti con la madre, limitandoli però a tre giorni la settimana,per due ore ogni incontro.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ricorre per cassazione la difesa, deducendoil vizio di motivazione e la violazione di legge per essere irragionevole la limitazione apposta allevisite della madre del ricorrente.5. Il ricorso è fondatoVa premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le restrizioni checontribuiscono ad inasprire il grado di afflittività della misura cautelare, debbono essereconsiderate esse stesse restrizioni alla libertà personale e, come tali, suscettibili di autonomocontrollo giurisdizionale anche di secondo grado e, poi, di legittimità (cfr., Sez. U, n. 24 del03/12/1996, , Rv. 206465 - 01; Sez. 6, n. 17950 del 04/04/2013, Rv. 255136 – 01, Sez. 6, n.17950 del 04/04/2013, Rv. 255136 - 01). Conseguentemente, deve rilevarsi che anche il divietodi comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitivadegli arresti domiciliari, ha una sua propria autonomia, trattandosi non di mera modalitàaccessoria, ma di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva che, cometale, è suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale anche in sede di legittimità (Sez. 4, n.20380 del 07/03/2017, Rv. 270026 - 01; Sez. 6, n. 21296 del 12/05/2009, Pozzi, Rv. 243678 -01; Sez. 3, n. 51573 del 06/12/2023, Lamberti, Rv. 285629 - 01).Tanto premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata ha espressamente riconosciutoche, essendosi ormai concluse le indagini ed emesso decreto di giudizio immediato, “non sievince un concreto pericolo di inquinamento probatorio ricollegato al rapporto madre-figlio”, nonessendo mai emersa dalle indagini la figura della madre del ricorrente e dovendosi escludere“che il [OSCURATO:PERSONA] si servirebbe dell’anziana madre al fine di inquinare il compendio indiziario giàacquisito”.Non si conciliano, pertanto, con tali affermazioni in ordine all’insussistenza di alcun pericolodi inquinamento probatorio, le limitazioni – “tre giorni a settimana, da concordare con la P.G.preposta ai controlli, per la durata di due ore per ogni incontro” – poste dal dispositivo dellasentenza impugnata, peraltro senza alcuna giustificazione nella parte motiva.6. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla sezioneper il riesame del Tribunale di Roma per una nuova valutazione sul punto. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competenteai sensi dell’art. 309 co. 7 cod. proc. pen.Così deciso il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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