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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 07463/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26933/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA]. 73 presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ROBERTO D’ADDABBO dai quali sono rappresentate e difese -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 1334/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 3478/2012; [OSCURATO:PERSONA] della scuola assunto a tempo determinato Parita’ di trattamento retributivo Riconoscimento anzianita’ di servizio R.G.N.26933/2017 Cron.

Rep.

Ud.02/02/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato i ricorsi, poi riuniti, volti ad ottenere: a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; b) la conversione in rapporto a tempo indeterminato; c) la condanna al risarcimento del danno subito per l’illegittima reiterazione del contratto a termine; d) la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai fini della progressione stipendiale spettante agli assunti a tempo indeterminato;

2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che “il diritto dei precari della scuola a fruire di una perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti” non poteva essere negato, per le ragioni indicate da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016,ed ha aggiunto che anche nella fattispecie gli appellati avevano fatto leva su circostanze non inerenti alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, come tali inidonee a legittimare la disparità;

3. il giudice d’appello ha poi rilevato che anche la disciplina relativa al riconoscimento del servizio preruolo, dettata per il personale docente dall’art. 485 e per il personale ATA dall’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicata per le medesime ragioni in quanto l’anzianitàè riconosciuta solo parzialmente;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto di fese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA];

5. le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/1994 nonché della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/ CE e addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente disapplicato la normativa nazionale richiamata in rubricala quale, in realtà, non realizza alcuna discriminazione in danno del docente precario;

2. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa delle controricorrenti; il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso con le ordinanze nn. 35229 e 35232 del 2021 che, in fattispecie analoghe se non sovrapponibili, hanno ritenuto inammissibili le censure perché non riferibili all’azione effettivamente esperita e, quindi, prive di specifica necessaria attinenza al decisum;

3. occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;

3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;

3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);

3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;4. la Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande proposte dagli originari ricorrenti, i quali avevano domandato, oltre alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento dei danni in ragione dell’illegittima reiterazione delle supplenze, anche l’accertamento del «diritto al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo»;

4.1. nella motivazione, poi, quanto alle pretese economiche,si richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22558/2016, si afferma la fondatezza della pretesa alla «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti», si disapplicano le clausole dei contratti collettivi in forza delle quali al «personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo»;

5. oggetto del giudizio, quindi, non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (con l’originaria domanda era stata chiesta la conversione del rapporto e, come sottolineano le controricorrenti, al momento del deposito del ricorso nessuna di loro era stata immessa nei ruoli del personale della scuola), sicché il riferimento alla necessità di disapplicare anche detta ultima disposizione è stato evidentemente fatto ad abundantiam, posto che la domanda accolta si riferiva alla «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del corrispondente personale di ruolo» in pendenza di rapporti a termine;

6. la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso;

7. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta adabundantiam, perchè la stessa non spiega influenza sul dispositivo della stessa ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (cfr. fra le tante Cass. n. 8755/2018);

8. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo

9. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26933/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA]. 73 presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ROBERTO D’ADDABBO dai quali sono rappresentate e difese -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 1334/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 3478/2012; [OSCURATO:PERSONA] della scuola assunto a tempo determinato Parita’ di trattamento retributivo Riconoscimento anzianita’ di servizio R.G.N.26933/2017 Cron. Rep. Ud.02/02/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato i ricorsi, poi riuniti, volti ad ottenere: a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; b) la conversione in rapporto a tempo indeterminato; c) la condanna al risarcimento del danno subito per l’illegittima reiterazione del contratto a termine; d) la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai fini della progressione stipendiale spettante agli assunti a tempo indeterminato; 2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che “il diritto dei precari della scuola a fruire di una perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti” non poteva essere negato, per le ragioni indicate da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016,ed ha aggiunto che anche nella fattispecie gli appellati avevano fatto leva su circostanze non inerenti alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, come tali inidonee a legittimare la disparità; 3. il giudice d’appello ha poi rilevato che anche la disciplina relativa al riconoscimento del servizio preruolo, dettata per il personale docente dall’art. 485 e per il personale ATA dall’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicata per le medesime ragioni in quanto l’anzianitàè riconosciuta solo parzialmente; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto di fese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]; 5. le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/1994 nonché della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/ CE e addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente disapplicato la normativa nazionale richiamata in rubricala quale, in realtà, non realizza alcuna discriminazione in danno del docente precario; 2. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa delle controricorrenti; il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso con le ordinanze nn. 35229 e 35232 del 2021 che, in fattispecie analoghe se non sovrapponibili, hanno ritenuto inammissibili le censure perché non riferibili all’azione effettivamente esperita e, quindi, prive di specifica necessaria attinenza al decisum; 3. occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; 3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; 3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); 3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;4. la Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande proposte dagli originari ricorrenti, i quali avevano domandato, oltre alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento dei danni in ragione dell’illegittima reiterazione delle supplenze, anche l’accertamento del «diritto al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo»; 4.1. nella motivazione, poi, quanto alle pretese economiche,si richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22558/2016, si afferma la fondatezza della pretesa alla «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti», si disapplicano le clausole dei contratti collettivi in forza delle quali al «personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo»; 5. oggetto del giudizio, quindi, non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (con l’originaria domanda era stata chiesta la conversione del rapporto e, come sottolineano le controricorrenti, al momento del deposito del ricorso nessuna di loro era stata immessa nei ruoli del personale della scuola), sicché il riferimento alla necessità di disapplicare anche detta ultima disposizione è stato evidentemente fatto ad abundantiam, posto che la domanda accolta si riferiva alla «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del corrispondente personale di ruolo» in pendenza di rapporti a termine; 6. la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso; 7. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta adabundantiam, perchè la stessa non spiega influenza sul dispositivo della stessa ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (cfr. fra le tante Cass. n. 8755/2018); 8. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo 9. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2
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