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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 febbraio 2019

Cassazione n. 17105/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23813-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], già Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC d e ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 72/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/02/2019 R.G.N. 458/2018; [OSCURATO:PERSONA] docente assunto a tempo determinato Principio di non discriminazione Clausola di salvaguardia R.G.N.23813/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova e in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha «dichiarato il diritto dell’appellante alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto a tal fine dell’anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio» e ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito, a corrispondere le conseguenti differenze retributive;

2. la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che la disparità di trattamento può essere giustificata solo da ragioni oggettive che devono riguardare «elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego» sicché non possono rilevare esigenze di contenimento della spesa, con la conseguenza che all’assunto a tempo determinato deve essere assicurato il medesimo trattamento retributivo riconosciuto al personale immesso definitivamente nei ruoli dell’amministrazione scolastica;

3. il giudice d’appello ha precisato che, in assenza di ragioni obiettive, ai lavoratori a termine va applicata anche la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 3, del CCNL del 2011, con la quale nel rimodulare le fasce stipendiali, è stato previsto che «il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “ 0-2 anni” conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia il valore retributivo della preesistente fascia stipendiali “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni»;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di tre motivi,ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto scuola nonché degli artt. 1362-1364 cod. civ. e rileva che il contratto nazionale è in parte qua frutto di un bilanciamento di interessi in quanto i vincoli di spesa hanno imposto di ricercare un equilibrio tra l’esigenza di ampliare la platea dei lavoratori precari da immettere in ruolo, con rinuncia da parte degli stessi ad una fascia stipendiale, e l’opposta esigenza di mantenere invariato per tutti il trattamento retributivo, con conseguente impossibilità di estendere il numero delle assunzioni a tempo indeterminato; di queste esigenze si è fatta carico la contrattazione collettiva che, appunto, ha con chiarezza limitato l’applicazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010;2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 2 del CCNL citato, degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, dell’art. 2697 cod. civ. per avere disapplicato anche la normativa speciale dettata in tema di ricostruzione della carriera, in mancanza di una norma specifica dell’ordinamento eurounitario idonea a far sorgere il diritto alla ricostruzione medesima; il Ministero ribadisce, poi, la ratiodella clausola di salvaguardia già illustrata nel primo motivo e richiama il principio di invarianza della spesa posto a fondamento della stessa;

3. infine con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ravvisato nella mancata considerazione della discontinuità del servizio di insegnamento;

4. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; inconferenti sono le deduzioni relative alla ricostruzione della carriera ed alla contestata disapplicazione degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, disposizioni, queste, che non vengono in rilievo nella fattispecie, poiché la Pastorino ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate in pendenza di rapporto a tempo determinato, non già per rivendicare, per il periodo successivo all’immissione in ruolo, l’integrale riconoscimento, a fini giuridici e economici, dell’anzianità di servizio antecedente all’assunzione a tempo indeterminato;

4.1. questa Corte ha già chiarito in plurime pronunce (cfr. fra le tante Cass. 7463/2023; Cass. 5879/2023; Cass. n. 23914/2022) che l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), e perché non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. ( cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato; nella fattispecie non viene in rilievo l’istituto della ricostruzione della carriera sicché tutte le deduzioni che si leggono al riguardo nel ricorso sono inammissibili in quanto nel giudizio di cassazione la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass.n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007);

5. il primo motivo di ricorso, che contesta l’operata disapplicazione della clausola di salvaguardia nella parte in cui individua come destinatari i soli assunti a tempo indeterminato, è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., nell’interpretazione datane da Cass.

S.U. n. 7155/2017, perché il motivo, che si limita a fare leva sulle ragioni di carattere finanziario che giustificherebbero la diversità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non prospetta argomenti che possano indurre a mutare l’orientamento da tempo espresso, in relazione al personale della scuola, circa l’incidenza della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, alla luce della quale sono state ritenute non giustificate da ragioni obiettive disparità di trattamento economico fra personale di ruolo e supplenti, che svolgono le medesime mansioni in quanto assicurano l’esercizio dellafunzione docente senza sostanziali diversità ( cfr. Cass. n. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce); quegli stessi principi, enunciati alla luce di plurime decisioni della Corte di Giustizia UE, sono stati posti alla base dell’orientamento, egualmente consolidato, secondo cui «viola la richiamata clausola 4 anche l'art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato»(Cass. n. 2924/2020 e successive conformi);

6. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

7. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23813-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], già Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC d e ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 72/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/02/2019 R.G.N. 458/2018; [OSCURATO:PERSONA] docente assunto a tempo determinato Principio di non discriminazione Clausola di salvaguardia R.G.N.23813/2019 Cron. Rep. Ud.18/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova e in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha «dichiarato il diritto dell’appellante alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto a tal fine dell’anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio» e ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito, a corrispondere le conseguenti differenze retributive; 2. la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che la disparità di trattamento può essere giustificata solo da ragioni oggettive che devono riguardare «elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego» sicché non possono rilevare esigenze di contenimento della spesa, con la conseguenza che all’assunto a tempo determinato deve essere assicurato il medesimo trattamento retributivo riconosciuto al personale immesso definitivamente nei ruoli dell’amministrazione scolastica; 3. il giudice d’appello ha precisato che, in assenza di ragioni obiettive, ai lavoratori a termine va applicata anche la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 3, del CCNL del 2011, con la quale nel rimodulare le fasce stipendiali, è stato previsto che «il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “ 0-2 anni” conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia il valore retributivo della preesistente fascia stipendiali “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni»; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di tre motivi,ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto scuola nonché degli artt. 1362-1364 cod. civ. e rileva che il contratto nazionale è in parte qua frutto di un bilanciamento di interessi in quanto i vincoli di spesa hanno imposto di ricercare un equilibrio tra l’esigenza di ampliare la platea dei lavoratori precari da immettere in ruolo, con rinuncia da parte degli stessi ad una fascia stipendiale, e l’opposta esigenza di mantenere invariato per tutti il trattamento retributivo, con conseguente impossibilità di estendere il numero delle assunzioni a tempo indeterminato; di queste esigenze si è fatta carico la contrattazione collettiva che, appunto, ha con chiarezza limitato l’applicazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010;2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 2 del CCNL citato, degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, dell’art. 2697 cod. civ. per avere disapplicato anche la normativa speciale dettata in tema di ricostruzione della carriera, in mancanza di una norma specifica dell’ordinamento eurounitario idonea a far sorgere il diritto alla ricostruzione medesima; il Ministero ribadisce, poi, la ratiodella clausola di salvaguardia già illustrata nel primo motivo e richiama il principio di invarianza della spesa posto a fondamento della stessa; 3. infine con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ravvisato nella mancata considerazione della discontinuità del servizio di insegnamento; 4. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; inconferenti sono le deduzioni relative alla ricostruzione della carriera ed alla contestata disapplicazione degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, disposizioni, queste, che non vengono in rilievo nella fattispecie, poiché la Pastorino ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate in pendenza di rapporto a tempo determinato, non già per rivendicare, per il periodo successivo all’immissione in ruolo, l’integrale riconoscimento, a fini giuridici e economici, dell’anzianità di servizio antecedente all’assunzione a tempo indeterminato; 4.1. questa Corte ha già chiarito in plurime pronunce (cfr. fra le tante Cass. 7463/2023; Cass. 5879/2023; Cass. n. 23914/2022) che l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), e perché non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. ( cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato; nella fattispecie non viene in rilievo l’istituto della ricostruzione della carriera sicché tutte le deduzioni che si leggono al riguardo nel ricorso sono inammissibili in quanto nel giudizio di cassazione la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass.n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 5. il primo motivo di ricorso, che contesta l’operata disapplicazione della clausola di salvaguardia nella parte in cui individua come destinatari i soli assunti a tempo indeterminato, è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., nell’interpretazione datane da Cass. S.U. n. 7155/2017, perché il motivo, che si limita a fare leva sulle ragioni di carattere finanziario che giustificherebbero la diversità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non prospetta argomenti che possano indurre a mutare l’orientamento da tempo espresso, in relazione al personale della scuola, circa l’incidenza della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, alla luce della quale sono state ritenute non giustificate da ragioni obiettive disparità di trattamento economico fra personale di ruolo e supplenti, che svolgono le medesime mansioni in quanto assicurano l’esercizio dellafunzione docente senza sostanziali diversità ( cfr. Cass. n. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce); quegli stessi principi, enunciati alla luce di plurime decisioni della Corte di Giustizia UE, sono stati posti alla base dell’orientamento, egualmente consolidato, secondo cui «viola la richiamata clausola 4 anche l'art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato»(Cass. n. 2924/2020 e successive conformi); 6. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 7. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per comp