CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05879/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28728/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore , do miciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto: Personale scuola assunto a tempo determinato – anzianità di servizio – R.G.N. 28728/2017 Pga.avverso la sentenza n. 1597/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2017 R.G.N. 1690/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bari, pronunciando sull’impugnazione principale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani, confermata la statuizione di illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione scolastica, rigettava la domanda di conversione del rapporto e di riammissione in servizio nonché quella di risarcimento del danno (per essere la [OSCURATO:PERSONA] “entrata nei ruoli nel 2014 ” ) ed inoltre, pronunciando sull’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], “relativa al riconoscimento dell’anzianità di servizio” condannava il MIUR ad inquadrare giuridicamente ed economicamente la [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice scolastica, “secondo l’effettivo servizio prestato a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al pagamento delle differenze retributive da ricostruzione della carriera con la medesima decorrenza”; per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale riteneva che la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio dovesse essere accolta sulla scorta della violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; richiamava i precedenti di questa Corte sulla progressione stipendiale ed in particolare le ragioni indicate da Cass. n. 22558/2016 e riteneva che non potesse essere negato il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato; riteneva non conformi al diritto eurounitario le clausole dei c.c.n.l. del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione secondo fasce di anzianità; aggiungevache anche la disciplina relativa al riconoscimento del servizio pr eruolo, dettata per il personale docente dall’art. 485 e per il personale ATA dall’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 non si sottrae alla disapplicazione in quanto l’anzianità è riconosciuta solo parzialmente; R.G.N. 28728/2017 Pga.escludeva che, nella specie, la disparità di trattamento potesse essere giustificata dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, atteso che non sussisteva alcun elemento di differenziazione; riteneva non maturata alcuna prescrizione; 2. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Miur , la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia,affidato ad un motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con l’unico motivo le Amministrazioni denuncia no , ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione degli artt. 485 e 489, 569 d.lgs. 16/4/1994 n. 297», sostenendo che ha errato il giudice di merito nell’applicare alla fattispecie i medesimi principi affermati da questa Corte in relazione alla differente questione della progressione stipendiale in corso di rapporto a termine; osservano che la clausola europea lascia un cospicuo margine di discrezionalità in capo agli Stati membri e consente espressamente deroghe per ragioni o motivazioni oggettive, che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento, poiché tutti i supplenti assunti ottengono la ricostruzione secondo i medesimi coefficienti e che la norma non poteva essere disapplicata dalla Corte d’appello, tanto più che l’Istituto della ricostruzione della carriera costituisce «un privilegio storico del personale scolastico»; 2. il ricorso è inammissibile, come già ritenuto in fattispecie analoghe (Cass. n. 35228/2021; Cass. n. 11910/2021), in quanto l’unico motivo di censura svolge considerazioni non riferibili all’azione effettivamente esperita e, quindi, prive di specifica necessaria attinenza al decisum; 3. occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché basate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; R.G.N. 28728/2017 Pga.in particolare,per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato; 4. la Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale «a seguito di servizio precario prestato in virtù di plurimi contratti a termine», aveva chiesto, oltre all’«inquadramento secondo l’effettivo servizio prestato» anche la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento dei danni in ragione dell’illegittima reiterazione delle supplenze; nella motivazione, poi, quanto alla fondatezza delle pretese economiche harichiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22558/2016, affermandoche le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza ce le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e d astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro ela distinzione tra impiegato di ruolo e non di ruolo perché la diversità di trattamento può essere solo giustificata da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate; ha aggiunto che in conseguenza va esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi in forza delle quali al «personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo»; 5. oggetto del giudizio, quindi, non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (sebbene risulti dalla sentenza che la [OSCURATO:PERSONA] sia “entrata nei ruoli a settembre del 2014”, va rimarcato che con l’originaria R.G.N. 28728/2017 Pga.domanda era stata chiesta la conversione del rapporto, non compatibile con l’immissione in ruolo che è necessario presupposto della domanda di ricostruzione della carriera in senso tecnico), sicché il riferimento alla necessità di disapplicare anche detta ultima disposizione è stato evidentemente fatto ad abundantiam, posto che, come riferiscono gli stessi ricorrenti, la domanda accolta si riferiva alla perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del corrispondente personale di ruolo in pendenza di rapporti a termine; 6. la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull ’ assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico,fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso; 7. la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanell’affermare che nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, perchè la stessa non spiega influenza sul dispositivo della stessa ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (cfr. fra le tante Cass. n. 8755/2018); 8. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 9. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario i