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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 23914/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9617-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 310/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Torino ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che, secondo quanto lioe6 .2.2_ si legge nella sentenza qui impugnata, aveva ritenuto non proposta dalle ricorrenti la domanda «diretta alla ricostruzione di carriera»;

2. il giudice d'appello ha richiamato la motivazione di Cass. n. 31149/2019 ed ha rilevato che con ordinanza del 28 gennaio 2020 le appellanti erano state invitate a depositare conteggi sulla base del solo servizio effettivo prestato negli anni oggetto di giudizio, ordinanza alla quale non era stato dato seguito dalle originarie ricorrenti, sicché la Corte non era stata posta in condizione di accertare se l'anzianità calcolata ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994 fosse inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il Ministero dell'Istruzione, rimasto intimato;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con unico motivo di ricorso le ricorrenti denunciano «difetto di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; interpretazione art. 11 comma 14 della legge 124 del 3 maggio 1999; interpretazione del considerando n. 16, dell'art. 2, della Direttiva del Consiglio 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché del preambolo (commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7,10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera B), della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1), dell'[OSCURATO:PERSONA] CES - UNICE - CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva 1999/70/CE - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,4,5 ( commi 4 e 4 bis) 10,11 del d.lgs. n. 368/2001, anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge 4 giugno 1999 n. 124);

1.1. richiamati nelle premesse il principio di non discriminazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia, le ricorrenti sostengono che il giudice d'appello ha errato nel rigettare l'appello, perché l'azione era finalizzata ad ottenere, non il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera, bensì gli incrementi stipendiali che dovevano maturare in pendenza dei rapporti a termine, a seguito dell'applicazione, Ric. 2021 n. 09617 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -2- negata dal Ministero, della medesima progressione riconosciuta agli assunti a tempo indeterminato;

1.2. argomentano, poi, sulla natura discriminatoria della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del CCNL 2011 per il personale del comparto della scuola ed aggiungono che la discriminazione che si verifica in pendenza del rapporto a termine non viene meno a seguito dell'immissione in ruolo perché non ha efficacia retroattiva;

2. il ricorso è inammissibile innanzitutto perché privo del requisito imposto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ.; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 21517, 20943, 19334 del 2021) secondo cui il richiamato requisito risponde ad un'esigenza non di mero formalismo, in quanto finalizzato a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di intendere il significato e la portata delle censure e di valutare la rilevanza della questione giuridica prospettata rispetto alla fattispecie concreta;

3.1. stante tale funzione, si è evidenziato che per soddisfare il requisito è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;

3.2. si è precisato che la valutazione sulla completezza dell'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare e contemperando l'esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della doverosa sinteticità degli atti processuali ( Cass. n. 18723/2016) sicché, se, da un lato, non sono necessari né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali né che «si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata» ( così in motivazione Cass.

S.U. 11.4.2012 n. 5698), dall'altro è indispensabile porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente tutti i poteri/doveri di cui all'art. 384 cod. proc. civ.;

4. il ricorso, oltre a non riportare nessun dato relativo alla storia lavorativa delle ricorrenti (durata dei contratti a termine, appartenenza al personale Ric. 2021 n. 09617 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -3- docente o ATA della scuola), non desumibile neppure dalla motivazione della sentenza impugnata, non indica le ragioni per le quali le domande erano state rigettate dal Tribunale, non sintetizza i motivi dell'appello proposto avverso la prima pronuncia di rigetto ed è tutto incentrato su argomenti che attengono alla fondatezza della domanda di progressione in pendenza di rapporto a tempo determinato, muovendo dall'assunto, indimostrato, che questa sarebbe stata la domanda proposta e non quella di ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo;

4.1. nella sentenza di appello, invece, si legge che il Tribunale aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di ruolo, «in quanto esse non hanno presentato domanda diretta alla ricostruzione di carriera» e che questo capo della decisione era stato oggetto di censura, il che si pone in stridente contrasto con quanto sostenuto in questa sede sulla natura dell'azione proposta;

4.2. in tale contesto, pertanto, era onere delle ricorrenti ripercorrere la vicenda processuale, quantomeno nei passaggi essenziali, e fornire alla Corte tutti i dati relativi alla storia lavorativa anche al fine di valutare la rilevanza della questione inerente all'invocata applicazione della clausola di salvaguardia dettata dall'art. 2 del CCNL 2011;

5. a detto profilo di inammissibilità, che sarebbe già assorbente, si deve aggiungere che, in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 35/2022), questa Corte ha osservato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;

5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;

5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel Ric. 2021 n. 09617 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -4- ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);

5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;

5.4. nel caso di specie, come riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero domandato, a seguito dell'avvenuta immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera ed ha respinto la domanda perché le ricorrenti non avevano ottemperato all'ordinanza del 28 gennaio 2020 e non avevano dimostrato di aver subito l'allegata discriminazione;

5.1. le ricorrenti, pur asserendo che il giudice d'appello sarebbe incorso in errore quanto all'interpretazione ed alla qualificazione della domanda, con la quale, a loro dire, la ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo non sarebbe stata domandata (affermazione, questa, che contrasta con le conclusioni riportate nell'atto che, invece, fanno riferimento alla «integrale valorizzazione della progressione così acquisita anche successivamente all'immissione in ruolo») non individuano né denunciano l'error in procedendo commesso dalla Corte territoriale, non eccepiscono la nullità della sentenza impugnata né deducono la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed argomentano solo sulle ragioni per le quali la diversa domanda, a loro dire effettivamente proposta, doveva essere accolta;

5. questa Corte ha già affermato, ed al principio deve essere data continuità, che, ove dall'errata interpretazione della domanda sia derivato un vizio attinente all'individuazione del petitum e della causa petendi, si verifica una violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato che deve essere prospettato, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., come vizio di nullità Ric. 2021 n. 09617 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -5- processuale ( Cass. n. 11103/2020) e, pertanto, così come accade per l'omessa pronuncia, che egualmente comporta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall'errata interpretazione, non potendo, invece, il ricorrente argomentare sulla fondatezza della diversa domanda non esaminata in quanto dette censure risultano prive della specifica attinenza al decisum, riferibile ad altra domanda ( cfr. sulle modalità di deduzione del vizio di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in caso di omessa pronuncia Cass.

S.U. n. 17931/2013);

6. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissbile e, di conseguenza, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228;

7. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero non si è costituito in giudizio, rimanendo intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9617-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 310/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Torino ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che, secondo quanto lioe6 .2.2_ si legge nella sentenza qui impugnata, aveva ritenuto non proposta dalle ricorrenti la domanda «diretta alla ricostruzione di carriera»; 2. il giudice d'appello ha richiamato la motivazione di Cass. n. 31149/2019 ed ha rilevato che con ordinanza del 28 gennaio 2020 le appellanti erano state invitate a depositare conteggi sulla base del solo servizio effettivo prestato negli anni oggetto di giudizio, ordinanza alla quale non era stato dato seguito dalle originarie ricorrenti, sicché la Corte non era stata posta in condizione di accertare se l'anzianità calcolata ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994 fosse inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il Ministero dell'Istruzione, rimasto intimato; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con unico motivo di ricorso le ricorrenti denunciano «difetto di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; interpretazione art. 11 comma 14 della legge 124 del 3 maggio 1999; interpretazione del considerando n. 16, dell'art. 2, della Direttiva del Consiglio 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché del preambolo (commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7,10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera B), della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1), dell'[OSCURATO:PERSONA] CES - UNICE - CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva 1999/70/CE - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,4,5 ( commi 4 e 4 bis) 10,11 del d.lgs. n. 368/2001, anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge 4 giugno 1999 n. 124); 1.1. richiamati nelle premesse il principio di non discriminazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia, le ricorrenti sostengono che il giudice d'appello ha errato nel rigettare l'appello, perché l'azione era finalizzata ad ottenere, non il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera, bensì gli incrementi stipendiali che dovevano maturare in pendenza dei rapporti a termine, a seguito dell'applicazione, Ric. 2021 n. 09617 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- negata dal Ministero, della medesima progressione riconosciuta agli assunti a tempo indeterminato; 1.2. argomentano, poi, sulla natura discriminatoria della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del CCNL 2011 per il personale del comparto della scuola ed aggiungono che la discriminazione che si verifica in pendenza del rapporto a termine non viene meno a seguito dell'immissione in ruolo perché non ha efficacia retroattiva; 2. il ricorso è inammissibile innanzitutto perché privo del requisito imposto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ.; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 21517, 20943, 19334 del 2021) secondo cui il richiamato requisito risponde ad un'esigenza non di mero formalismo, in quanto finalizzato a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di intendere il significato e la portata delle censure e di valutare la rilevanza della questione giuridica prospettata rispetto alla fattispecie concreta; 3.1. stante tale funzione, si è evidenziato che per soddisfare il requisito è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; 3.2. si è precisato che la valutazione sulla completezza dell'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare e contemperando l'esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della doverosa sinteticità degli atti processuali ( Cass. n. 18723/2016) sicché, se, da un lato, non sono necessari né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali né che «si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata» ( così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), dall'altro è indispensabile porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente tutti i poteri/doveri di cui all'art. 384 cod. proc. civ.; 4. il ricorso, oltre a non riportare nessun dato relativo alla storia lavorativa delle ricorrenti (durata dei contratti a termine, appartenenza al personale Ric. 2021 n. 09617 sez. ML - ud. 13-04-2022 -3- docente o ATA della scuola), non desumibile neppure dalla motivazione della sentenza impugnata, non indica le ragioni per le quali le domande erano state rigettate dal Tribunale, non sintetizza i motivi dell'appello proposto avverso la prima pronuncia di rigetto ed è tutto incentrato su argomenti che attengono alla fondatezza della domanda di progressione in pendenza di rapporto a tempo determinato, muovendo dall'assunto, indimostrato, che questa sarebbe stata la domanda proposta e non quella di ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo; 4.1. nella sentenza di appello, invece, si legge che il Tribunale aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di ruolo, «in quanto esse non hanno presentato domanda diretta alla ricostruzione di carriera» e che questo capo della decisione era stato oggetto di censura, il che si pone in stridente contrasto con quanto sostenuto in questa sede sulla natura dell'azione proposta; 4.2. in tale contesto, pertanto, era onere delle ricorrenti ripercorrere la vicenda processuale, quantomeno nei passaggi essenziali, e fornire alla Corte tutti i dati relativi alla storia lavorativa anche al fine di valutare la rilevanza della questione inerente all'invocata applicazione della clausola di salvaguardia dettata dall'art. 2 del CCNL 2011; 5. a detto profilo di inammissibilità, che sarebbe già assorbente, si deve aggiungere che, in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 35/2022), questa Corte ha osservato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; 5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; 5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel Ric. 2021 n. 09617 sez. ML - ud. 13-04-2022 -4- ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); 5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato; 5.4. nel caso di specie, come riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero domandato, a seguito dell'avvenuta immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera ed ha respinto la domanda perché le ricorrenti non avevano ottemperato all'ordinanza del 28 gennaio 2020 e non avevano dimostrato di aver subito l'allegata discriminazione; 5.1. le ricorrenti, pur asserendo che il giudice d'appello sarebbe incorso in errore quanto all'interpretazione ed alla qualificazione della domanda, con la quale, a loro dire, la ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo non sarebbe stata domandata (affermazione, questa, che contrasta con le conclusioni riportate nell'atto che, invece, fanno riferimento alla «integrale valorizzazione della progressione così acquisita anche successivamente all'immissione in ruolo») non individuano né denunciano l'error in procedendo commesso dalla Corte territoriale, non eccepiscono la nullità della sentenza impugnata né deducono la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed argomentano solo sulle ragioni per le quali la diversa domanda, a loro dire effettivamente proposta, doveva essere accolta; 5. questa Corte ha già affermato, ed al principio deve essere data continuità, che, ove dall'errata interpretazione della domanda sia derivato un vizio attinente all'individuazione del petitum e della causa petendi, si verifica una violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato che deve essere prospettato, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., come vizio di nullità Ric. 2021 n. 09617 sez. ML - ud. 13-04-2022 -5- processuale ( Cass. n. 11103/2020) e, pertanto, così come accade per l'omessa pronuncia, che egualmente comporta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall'errata interpretazione, non potendo, invece, il ricorrente argomentare sulla fondatezza della diversa domanda non esaminata in quanto dette censure risultano prive della specifica attinenza al decisum, riferibile ad altra domanda ( cfr. sulle modalità di deduzione del vizio di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in caso di omessa pronuncia Cass. S.U. n. 17931/2013); 6. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissbile e, di conseguenza, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228; 7. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero non si è costituito in giudizio, rimanendo intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore import
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