CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 marzo 2020
Cassazione n. 04700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22532/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] N. 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione n.10, presso lo Studio [OSCURATO:PERSONA] e SOCI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] O; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Belloni n. 16. - controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2020 della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il 05.03.2020, N.R.G. 319/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di L'Aquila, per quanto ancora rileva, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 399/2018 proposta dalla ASL n. 4 di Teramo (di seguito: Asl), con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], medico addetto al servizio di continuità assistenziale, delle differenze retributive maturate a titolo di indennità di rischio e di reperibilità, previste rispettivamente dagli artt. 12 e 13 dell'[OSCURATO:PERSONA] (cd. A.I.R.), relativamente al periodo dal giugno 2010 all'aprile 2015, per complessivi € 7.045,80. 2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha osservato che le pur legittime esigenze di contenimento della spesa sanitaria, poste alla base delle previsioni della legge finanziaria del 2005 e successivamente delle delibere della Regione Abruzzo n. 592 del 2008, n. 27 del 2001 e n. 40 del 2012, non autorizzavano la modifica unilaterale degli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva, tanto più che l'intervento unilaterale aveva riguardato il solo corrispettivo, mentre era rimasta immutata, quanto ad impegno qualitativo e quantitativo, la prestazione richiesta al medico convenzionato; 3. nel dettaglio, ha puntualizzato che l'innanzi ricordata delibera n. 592 del 2008 ha fissato i tetti di spesa per le Asl, dettando le linee guida alle quali esse avrebbero dovuto attenersi a tale scopo, specificando però che la riduzione avrebbe dovuto essere attuata attraverso la riapertura dei tavoli di concertazione, in attuazione del principio generale che presidia la vincolatività dei contratti collettivi; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Aquila sulla base di sei motivi, ai quali ha replicato con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, commi 173, 176, 178 e 180 della 1. n. 311 del 2004, dell'art. 6 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dell'art. 1, commi 278 e 2811. n. 266 del 2005, dell'art. 1, comma 796, lett. b). della 1. n. 296 del 2006, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, sotto altro profilo, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt.1339, 1374, 1418 e 1419 c.c., in relazione alle medesime norme di cui al primo mezzo: art. 6, commi 173, 176, 178 e 180 della 1.. n. 311 del 2004, art. 6 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, art. 1, commi 278 e 281 della 1. n.266 del 2005, art. 1, comma 796, lett. b), della 1. n. 296 del 2006, art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; 2.1. il nucleo dei due motivi ruota intorno all'assunto della erroneità della decisione di merito sia nella parte in cui assume che l'Asl di Teramo avrebbe derogato arbitrariamente ed unilateralmente ai termini economici del rapporto intrattenuto con i medici, essendo invece detta riduzione imposta dalle norme inderogabili innanzi richiamate, sia nella parte in cui ha sostenuto che la riduzione dei compensi presupponeva la sottoscrizione di un accordo tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali che, invece, non è stato raggiunto; 2.2. si sostiene che sia le delibere del direttore generale che quelle del commissario ad acta dell'Asl abbiano natura autoritativa ed inderogabile, in quanto adottate in applicazione delle disposizioni di legge innanzi richiamate al punto 1) e 2) che hanno imposto alle Regioni di perseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, e il contenimento della complessiva spesa sanitaria; 2.3. viene quindi dedotto che la sentenza della Corte territoriale è errata perché subordina l'efficacia cogente delle leggi dello Stato e regionali, in materia di contenimento della spesa pubblica alla sottoscrizione di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali, travisando così la portata del rinvio alla concertazione contenuta, tra l'altro, nella D.G.R. n. 592 del 2208; 2.4. si lamenta altresì l'erroneità della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui trae conferma della necessità di una modifica consensuale dell'A.I.R. dai contenuti della delibera di giunta regionale n. 592 del 2008, evidenziando, invece, che in detto atto si fa esclusivamente riferimento alla riapertura dei tavoli di concertazione - peraltro, nella specie avvenuta - e non anche alla necessità che la modifica dell'A.I.R. richieda un nuovo ed indispensabile accordo tra le parti sociali; 2.4.1. si sottolinea che la decisione gravata avrebbe altresì superato senza adeguata motivazione il rilievo che la delibera n. 27 del 2011, successiva a quella n. 592/2008 - che aveva previsto la riapertura di tavoli di concertazione - aveva preso atto del confronto posto in essere dalle parti sociali e ne aveva raccolto gli esiti, facendo salvi i contenimenti di spesa effettuati dalle [OSCURATO:PERSONA] fino a quel momento; 2.5. si insiste nel denunziare la violazione degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. che non consentono a nessuna fonte negoziale (collettiva e/o individuale) di derogare a norme imperative, quali sono le disposizioni che impongono alle Regioni, e quindi alle ASL, il piano di risanamento dei conti; 2.6. si sostiene conclusivamente la violazione delle disposizioni indicate in rubrica perché: a) la riduzione era imposta all'As1 dai piani di rientro; b) il potere di contenimento della spesa si impone inderogabilmente, sicché per operare quei risparmi non occorreva passare per una modifica degli A.I.R.; c) la delibera innanzi richiamata richiede la necessaria concertazione con le parti sociali, che è stata posta in essere, ed è cosa diversa dall'accordo delle parti sociali modificativo degli accordi integrativi regionali. 3. con la terza doglianza, sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 1326 c.c.; 3.1. si deduce che la riduzione aveva interessato prestazioni facoltative, non rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), sicché il medico convenzionato avrebbe potuto decidere di non accettare le nuove condizioni, astenendosi dal rendere le prestazioni accessorie perché non adeguatamente compensate, sicché il diverso e concludente comportamento tenuto dal lavoratore doveva essere valorizzato in quanto sintomatico della conclusione di un nuovo accordo fra le parti; 3.2. si lamenta, insomma, che la sentenza di appello avrebbe omesso di rilevare che il medico convenzionato ha accettato per facta concludentia il regime economico emergenziale comunicatogli dall'ASL, continuando a svolgere per molti anni (oltre 8) dette prestazioni facoltative, senza soluzione di continuità e senza nulla contestare o obiettare 4. il quarto mezzo denuncia, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., comma 1, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del Capo II, dell'A.I.R. della Regione AbSruzzo per i medici di medicina generale del 9 agosto 2006 nonché dell'art. 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] per medici di medicina generale del 27 maggio 2009; 4.1. il ricorrente osserva che i compensi per cui è causa non fanno parte del novero del cd. N.C.P: (nucleo cure primarie); sono compensi dovuti, si sostiene, a fronte dell'esecuzione di prestazioni facoltative, cui il medico non è tenuto obbligatoriamente, sicché, secondo questa prospettazione, i compensi che vengono in rilievo assumono natura incentivante e sono corrisposti a fronte di una forma volontaria e facoltativa di esercizio dell'attività; 4.2. si insiste, quindi, nel rilievo che il medico convenzionato ben avrebbe potuto, trattandosi di prestazioni facoltative, comunicare di non voler più rendere la prestazione o smettere di fatto di provvedervi. 5. con la quinta doglianza è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere nulle le clausole del contratto decentrato comportanti oneri economici non più compatibili con gli strumenti di programmazione economica ed in particolare con l'Accordo sottoscritto il 6 marzo 2007 dalla Regione Abruzzo con il Governo; 5.1. viene altresì dedotto, quanto alla indennità di rischio di cui all'art. 13, comma 1, dell'AIR, che essa è stata prevista, determinata e disciplinata dall'AIR senza attenersi ai limiti imposti dall'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 che disciplina i rapporti tra contrattazione nazionale e decentrata; 5.2. nel dettaglio, si rappresenta che detta indennità, da un lato, si pone in conflitto con la struttura della retribuzione delineata dall'art. 8, comma 2, dell'ACN che non prevede alcun compenso aggiuntivo correlato alla tipologia dell'incarico e, dall'altro, con il carattere omnicomprensivo degli importi del trattamento stabilito dall'art. 72 dell'ACN, in violazione dell'art. 40, d.lgs. n. 165 del 2001; 5.3. conseguentemente si afferma la nullità dell'art. 13, comma 1, cit. nella parte in cui prevede l'indennità di rischio; 6. il sesto motivo imputa alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 - alleg. E - della I. n. 2248 del 1865, in relazione al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. Si evidenzia che erroneamente nella sentenza di appello erano stati disapplicati gli atti amministrativi con i quali la [OSCURATO:PERSONA], intervenendo sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 592 del 2008, aveva, in concreto, realizzato i risparmi di spesa; 6.1. la ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, nello specifico Cass. n. 2244/2015, per sostenere che il potere di disapplicazione può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto amministrativo rappresenti solo un mero antecedente logico del diritto, anziché - com'è nel caso di specie - il fondamento del diritto dedotto in giudizio; 7. in via preliminare, va dato atto che la presente controversia si pone nell'alveo di un ampio contenzioso già deciso da questa Corte (si vedano tra le tante, oltre la prima, Cass. n. 11566/2021, [OSCURATO:PERSONA], le successive, Cass. nn. 15678-15681/2021, Cass. nn. 19327-19328/2021, Cass. nn. 20388- 20389/2021, Cass. n. 22440/2021, Cass. n. 27782/2021, Cass. n. 32509/2021 e ancora le più recenti Cass. n. 21499/2022, Cass. nn. 21317- 21323/2022, Cass. n. 14107/2022), sicché alle pronunzie tutte, innanzi richiamate, il Collegio si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c ed in particolare a Cass. n. 30920/2022, Boghetich, ma anche Cass. 27661/2022, Bellé, quasi del tutto sovrapponibili alla presente controversia anche nella articolazione dei motivi. 8. quanto in« nanzi premesso, va evidenziato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, in quanto nulla vieta che - com'è accaduto nel caso di specie - un quadro normativo e giurisprudenziale sia antepo sto alla formulazione dei motivi, atteso che l'art.366 c.p.c, non impone il rigoroso rispetto di una predeterminata struttura del ricorso, richiedendo semplicemente che l'articolazione delle censure contenga tutti gli elementi indispensabili a comprenderle e valutarne la rilevanza e fondatezza; 8.1. del pari, non determina inammissibilità il lamentato mancato rispetto del protocollo di intesa tra CNF e Corte di Cassazione e la dedotta violazione del principio di necessaria sinteticità degli atti processuali; 8.2. in assenza di una disposizione processuale che sanzioni espressamente l'omesso rispetto del dovere di sinteticità, infatti, l'inammissibilità dell'atto può essere dichiarata solo quando ridondi nella violazione dell'art. 366 c.p.c, dunque quando la violazione dei doveri di sintesi si traduca nella non intellegibilità delle questioni poste, in una oscura esposizione dei fatti di causa, in confuse argomentazioni, evenienze, tutte, che non ricorrono nella fattispecie (nel senso da ultimo illustrato, si veda, tra le altre, Cass. n. 21397/2019); 9. seppure ammissibile, il ricorso è tuttavia infondato perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in conformità ai principi di diritto recentemente enunciati da questa Corte nelle pronunzie già innanzi ricordate al punto n. 8 con le quali si è ritenuta illegittima la riduzione unilaterale dei compensi previsti dalla contrattazione, nazionale e integrativa regionale, operata dall'Asl, seppure finalizzata al rispetto dei tetti di spesa imposti dal Piano di rientro; 9.1. nelle pronunzie richiamate al punto 8, si è infatti affermato che: a) il rapporto convenzionale con il [OSCURATO:PERSONA] dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali; b) la disciplina dettata dall'art. 48 della legge n. 833/1978 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e pertanto le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa regionale; c) le richiamate esigenze, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione; d) l'atto unilaterale di riduzione del compenso non ha natura autoritativa perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata; 10. nello specifico, come già anticipato, richiamandosi integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle motivazioni delle pronunzie tutte innanzi indicate, quanto ai primi due motivi del ricorso qui all'attenzione, con i quali viene sostenuta la prevalenza degli atti discrezionali finalizzati ad assicurare l'attuazione del Piano di rientro, va osservato che l'obbligo di modifica degli atti in precedenza adottati - imposto alle Regioni dalle leggi n. 311/2004, n. 296/2006 e n. 191/2009 - va riferito a quelli normativi ed amministrativi inerenti la programmazione sanitaria, fra i quali non possono essere ricompresi gli accordi stipulati all'esito delle procedure di contrattazione regionale; si è precisato al riguardo che sia la legge n. 311/2004 che la legge n. 191/2009 contengono disposizioni dalle quali si evince con chiarezza che la volontà del legislatore non intendeva in alcun modo derogare al ruolo assegnato alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, anche nel contesto particolare delle Regioni interessate dalla situazione di disavanzo; 10.1. a riprova di quanto innanzi si ricorda, infatti, che: - l'art. 1 della legge n. 311/2004 al comma 178 ha ribadito il principio secondo cui il rapporto fra il [OSCURATO:PERSONA] nazionale ed i medici di medicina generale «è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale»; - l'art. 2, commi 71 e 72 della la legge n. 191/2009, pur imponendo adempimenti finalizzati alla riduzione della spesa complessiva del personale, anche a convenzione, ha richiamato la contrattazione e ha stabilito che l'obiettivo del contenimento della spesa deve essere perseguito, non attraverso l'intervento unilaterale sul trattamento retributivo, bensì per mezzo del «ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa»; 11. sono peraltro estensibili anche al rapporto convenzionale, in ragione di un sistema delle fonti modellato su quello previsto dal d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Corte Cost. n. 157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016), i principi affermati dal giudice di legittimità in tema di pubblico impiego privatizzato, in virtù di tali principi occorre che anche ai rapporti convenzionali sia assicurata la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo e ciò in quanto è la contrattazione che garantisce la parità di trattamento e l'uniformità sull'intero territorio nazionale di cui all'art. 48 della legge n. 833/1978; 11.1. la precisazione compiuta al punto che precede comporta il rigetto anche del terzo motivo di ricorso perché, una volta esclusa la possibilità per la contrattazione individuale di modificare l'assetto stabilito dalla contrattazione nazionale e da quella decentrata, secondo le rispettive sfere di competenza, non può che essere privo di rilievo il comportamento tenuto di fatto dalle parti del singolo rapporto, alle quali non è consentito negoziare il contenuto delle rispettive obbligazioni; 11.2. la quarta censura è del pari infondata alla luce del rilievo che il carattere volontario dell'erogazione di prestazioni non facenti parte del nucleo cure primario (cd. NCP) non può essere certo essere invocato a giustificazione dell'inadempimento dell'Azienda; non può essere escluso, quindi, il diritto dei medici convenzionati a ricevere il corrispettivo stabilito dalla contrattazione regionale per i servizi, seppur di natura facoltativa, resi nel rispetto delle condizioni contrattualmente previste; 12. quanto al quinto motivo del ricorso, si rileva che il potere unilaterale di riduzione dei compensi non può essere nemmeno fondato sull'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, al quale rinvia l'art. 52 della legge n. 289/2002, perché in tutte le versioni succedutesi nel tempo è rimasto immutato il comma 4 del citato art. 40, in virtù del quale «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»; 12.1. quanto alla contrattazione integrativa, poi, il legislatore ne ha previsto la doverosa "disapplicazione" nelle sole ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, espressamente affermata in relazione ai contratti che, al momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con i vincoli imposti dal contratto nazionale o comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (art. 40, comma 3, della versione originaria; art. 40, comma 3 quinquies del testo modificato dal d.lgs. n. 150/2009). La nullità prevista dall'art. 40 è quindi solo quella genetica del contratto, che rende inefficaci le clausole della contrattazione integrativa sin dal momento della loro stipulazione;12.2. il potere unilaterale di intervento sulle materie riservate alla contrattazione integrativa è stato eccezionalmente attribuito al datore di lavoro pubblico dal d.lgs. n. 150/2009, ma solo alle condizioni previste dai commi 3 bis e 3 ter del modificato art. 40, ossia in via provvisoria e alla scadenza del termine fissato per la sessione negoziale in sede decentrata, dopo che le parti, in caso di mancato accordo, abbiano riassunto <de rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione»; 12.3. detto potere unilaterale, lo si ripete eccezionale, è stato pensato dal legislatore, a partire dal d.lgs. n. 150/2009, al dichiarato fine di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa ed è stato disciplinato in termini che non smentiscono, ma confermano il ruolo centrale attribuito alla contrattazione collettiva, sicché non è consentito, in virtù di detta disposizione, ricondurre il potere stesso all'esercizio di potestà autoritativa; 12.4. è poi assorbente rispetto ad ogni altra considerazione il rilievo che l'intervento unilaterale resta circoscritto all'ambito della contrattazione di competenza, sicché lo stesso non può certo essere invocato per incidere su istituti contrattuali la cui disciplina sia riservata ad un altro livello di contrattazione; 12.4.1. a tali considerazioni vanno aggiunte anche, in via ancor più generale, quelle di seguito riportate, riferibili, quindi, non alla sola indennità di rischio, ma più in generale alla questione della nullità; 12.5. quanto alla doglianza pure contenuta nel quinto motivo ed insistita nelle memorie depositate, di nullità dell'art. 13, comrna 1, dell'A.I.R. per le ragioni innanzi dedotte, da cui discenderebbe la non debenza da parte delPASL degli importi pretesi dal medico, deve osservarsi quanto segue; 12.6. in via preliminare, va rilevato che la controversia in primo ed in secondo grado è stata incentrata dalle parti esclusivamente sul quantum debeatur, giammai sull'an; non è mai stata messa in discussione nelle fasi di merito, insomma, la validità della clausola contenuta nell'art. 13, comma 1, innanzi ricordato che prevede l'indennità di rischio, né più in generale la questione della nullità delle previsioni dell'accordo integrativo che rilevano ai fini della decisione della presente controversia e di cui ci si è occupati ai punti da 12 a 12.4 (si veda sul punto sia la sentenza della Corte di Appello, sia lo stesso ricorso per cassazione, nelle parti in cui dà conto di quanto occorso delle precedenti fasi di merito pagg. 4-10); 12.4.1. né la parte ricorrente in cassazione, su cui incombeva detto onere in armonia con il principio di specificità del motivo di cui all'art. 366 c.p.c. ha dedotto, specificando in quale fase, di aver sollevato la questione della nullità, nei giudizi di merito: 12.7. il controricorrente, del resto, era stato pagato dall'Asl per le prestazioni eseguite, quello che lamenta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. è solo il pagamento in maniera incongrua, stante l'unilaterale riduzione dei corrispettivi da parte dell'Asl; 12.8. né in primo, né in secondo grado, lo si ribadisce, è stata sollevata questione relativa alla nullità delle pattuizioni della contrattazione, anzi le pretese avanzate dal medico e le difese dell'Asl nel giudizio di merito avevano quale presupposto proprio la validità della clausola, discutendosi solo della misura del compenso spettante; 12.9. ritiene il Collegio che la censura di nullità sollevata per la prima volta nel giudizio per cassazione sia allora inammissibile, alla luce di quanto enunziato anche di recente dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. infra); 12.10. si è sottolineato, infatti, come il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto, nel caso di specie, di una clausola contrattuale, va sempre contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che la questione della nullità può essere sì rilevata anche in via officiosa dal giudice in ogni stato e grado del processo, ma sempre che sia stata proposta ed abbia costituito oggetto del giudizio di merito (cfr., fra le altre, Cass. n. 11106/2021, rv. 661103-01, ma anche Cass. n. 40896/2021, rv. 663406-01); 12.11. nel caso di specie, invece, la nullità della clausola dell'A.I.R. che prevede l'indennità di rischio, ma anche delle altre clausole - e quindi dell'an delle spettanza - come si è innanzi sottolineato, non è mai stata dedotta in giudizio nei gradi di merito; 12.12. ne consegue, come anticipato, l'inammissibilità del motivo, stante la tardiva deduzione della questione solo in cassazione, essendo tale esito imposto dal principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.; 12.13 tale affermazione non entra in contrasto con quella della rilevabilità anche d'ufficio della causa di nullità in ogni stato e grado (sul quale aspetto si veda Cass. Sez. U. n. 26242/2014), perché, si osserva, detta rilevabilità richiede, in ogni caso, come già anticipato, che la questione sia stata oggetto della domanda nelle fasi di merito; 12.14. a tanto va aggiunto che, nel caso di specie, la doppia conforme sulla debenza delle spettanze per cui è causa - fondata, lo si ricordi, sul presupposto della validità della clausola in discussione e più in generale delle pattuizioni convenzionali che vengono in rilievo ai fini della decisione - comporta altresì che sul diritto del medico ai compensi in applicazione dell'art. 13, comma 1, cit. sia caduto il giudicato, restando in discussione solo l'ammontare degli stessi, per i quali appunto pende ricorso per cassazione; 13. infine, quanto al sesto motivo in cui si deduce la violazione della legge n. 2248/1865, allegato E, artt. 4 e 5, deve rilevarsi che l'atto con il quale la ASL ha unilateralmente ridotto il compenso non è espressione di un potere di supremazia e partecipa della medesima natura privatistica del rapporto che si instaura con il professionista convenzionato; 13.1. nel rapporto di parasubordinazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, l'ente agisce, infatti, su un piano di parità, sicché l'atto con il quale l'Asl datore di lavoro pretende di rideterminare il compenso, inpeius rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva, non è espressione di potestà pubblica e va equiparato a quello con il quale il debitore, privato, rifiuta di adempiere, in loto o parzialmente, l'obbligazione posta a sua carico; 13.2. nella fattispecie in esame, del resto, non è stata posta in discussione la legittimità della delibera n. 592/2008 e del decreto del commissario n. 27/2011, nella parte concernente la fissazione dei tetti di spesa, perché oggetto di contestazione sono solo le modalità con le quali la ASL ha ritenuto di potere perseguire l'obiettivo fissato da quei provvedimenti e, quindi, gli atti unilaterali dei quali è contestata la legittimità non rientrano fra quelli contemplati dagli artt. 4 e 5 dell'allegato E della legge n. 2248/1865 perché non sono espressione di potestà autoritativa; 14. conclusivamente non essendo stati proposte questioni che giustifichino la rimeditazione dei principi già enunciati dal giudice di legittimità, come innanzi richiamati, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ASL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 15. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 1 5 % ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R.