CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32111/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGGIO N'AMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BANNO' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania, [OSCURATO:PERSONA] 16; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6 ENNA, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma„ [OSCURATO:PERSONA] 47; - conton.corrente - avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 233/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Caltanissetta, per quanto qui interessa, ha parzialmente riformato, rigettando anche le domande risarcitorie, la sentenza con cui il Tribunale di Enna aveva disatteso la pretesa di conversione a tempo indeterminato, per insussistenza delle esigenze temporanee in essi indicate, dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra i ricorrenti ed il Consorzio di Bonifica 6 di Enna; 2. la Corte territoriale, ribadito che la stipula dei rapporti a termine al di fuori delle ipotesi previste non ne consentiva la conversione per effetto dei divieti e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato presso i Consorzi di bonifica stabiliti dalla L.R. 45/1995, ritenendo al contempo possibile perseguire l'abusivo ricorso al contratto a tempo determinato secondo le regole generali della responsabilità contrattuale Ric. 2020 n. 32111 sez. ML - ud. 20-1-2022 -2- (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze 5072 e 11374 del 2016; 3. la Corte territoriale sosteneva tuttavia che la domanda risarcitoria non potesse trovare accoglimento per non essere stata azionata, con le domande, una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.; 4. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il Consorzio ha opposto difese notificando controricorso; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene che, anche in ragione dell'esistenza di precedenti di segno contrario rispetto alla proposta avanzata dal relatore, non ricorrano i presupposti per la decisione in questa sede; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza. Roma, così deciso nella camera di consigli