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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10441/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5478/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ROVIGO e per esso in seguito ad atto di fusione ECOAMBIENTE s.r.I., in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2925/2020 depositata il 30.9.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Provincia di Rovigo espropriò in favore del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Bacino di Rovigo (breviter: Consorzio) alcune aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e già sottoposte ad espropriazione immobiliare in forza di atto trascritto il 23.10.2007.

Il proprietario [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d'appello di Venezia che fosse determinata la giusta indennità, evidenziando di aver stipulato un preliminare di cessione, poi non onorato dall'espropriante, per la somma di C 800.000,00, suscettibile di aumento da parte dei nominati periti, e di aver ricevuto un versamento di C 476.800,00.

Comunicata nel frattempo la stima, in ragione di C 583.000,00, il Consorzio propose opposizione avverso la relativa determinazione, assumendo che questa non tenesse conto dei costi necessari per bonificare l'area in questione, ove era stata rinvenuta una discarica abusiva.

Riunite le cause, nel contraddittorio con il custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA], che chiese, in via riconvenzionale, l'aumento della determinazione, la Corte d'appello, dopo aver ritenuto illegittimo il procedimento arbitrale attivato per la determinazione dell'indennità, con sentenza del 29.3.2012, per quanto d'interesse, determinò il dovuto nella somma di C 300.878,86, deducendo dal valore venale del bene, stimato pari ad C 790.000,00, l'importo di C 270.509,20 per i costi della messa in sicurezza del sito e quello di C 218.611,94 per il maggior costo di costruzione, essendo il suolo espropriato risultato inidoneo alla costruzione, e ne ordinò il deposito al Consorzio, beneficiario dell'espropriazione.

2. Per la cassazione di tale sentenza proposero ricorso, in via principale, il custode giudiziario Borgato, con tre motivi, e, in via incidentale, il proprietario espropriato Rampazzo con quattro motivi; il Consorzio resistette con controricorso; la Provincia non svolse difese.

In seguito alla notifica del ricorso incidentale, disposta con ordinanza interlocutoria, il Consorzio resistette con controricorso.

3. Con ordinanza del 28.2.2018 n.4712 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del custode Borgato, a spese compensate, ha rigettato i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], assorbito il primo, e ha invece accolto il quarto motivo proposto dal Rampazzo, cassando in relazione ad esso la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.

Col predetto quarto motivo, l'espropriato aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. 113, 115 e 116 cod.proc.civ.; 834, 1476, 2922 cod.civ.; 17, 21, 24, 32, 37 e 45 del d.P.R. n. 327 del 2001, e aveva lamentato altresì vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale sottratto dal valore venale del bene il costo per la messa in sicurezza dell'area espropriata ed il presunto maggior costo della costruzione realizzata.

A tal specifico riguardo questa Corte ha affermato: «i/ procedimento estimativo attuato dal CTU e fatto proprio dalla Corte territoriale incorre, infatti, nella violazione di legge e nel vizio di motivazione che gli vengono addebitati.

Va premesso che, a seguito delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 e n. 181 del 2011 della Corte cost., nonché della L. 24/12/2007 n. 244, art. 2, co 89, che ha modificato l'art. 37 del TU, l'indennità si identifica col valore venale del bene, che deve esser determinato in relazione alla destinazione urbanistica del bene stesso ed alle sue specifiche caratteristiche alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.

Nella specie, la Corte d'appello lo ha stimato includendo nella media delle acquisite valutazioni quella riferita alla valutazione peritale impugnata e dichiarata nulla, ha detratto dal relativo totale il valore del costo di bonifica, supponendo apoditticamente coincidere col minor valore del sito dovuto alla presenza della discarica, ma, soprattutto ha, incongruamente, sottratto anche il costo cui è andato incontro il Consorzio per dislocare l'opera prevista, che costituisce una posta del tutto estranea al criterio legale anzidetto.»

4. Nella causa riassunta da [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti il Consorzio e la Provincia di Rovigo e ha dispiegato intervento volontario la [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratore di Penelope SPV s.r.I., nella veste dichiarata di creditrice ipotecaria del Rampazzo.

Con sentenza del 10.11.2020 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'intervento di [OSCURATO:SOCIETA]; ha determinato l'indennità di espropriazione in C 581.675,55, ordinandone il deposito al Consorzio, previa decurtazione di quanto già versato e con maggiorazione degli interessi legali dalla data del decreto di esproprio; ha posto le spese di lite di [OSCURATO:PERSONA] a carico del Consorzio per tutti i gradi nella misura del 50%, per il resto compensandole; ha compensato integralmente le spese tra tutte le altre parte costituite.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'intervento volontario nel giudizio di rinvio di un terzo non versante nelle situazioni previste dall'art.404 cod.proc.civ.; ha stimato il valore venale del bene sulla base della media fra la stima del perito in sede di esecuzione immobiliare e il corrispettivo pattuito in sede di cessione volontaria; ha escluso, in ossequio alla decisione della Cassazione, la riduzione dei maggiori costi per le opere eseguite in variante rispetto al progetto originario dell'impianto di fitodepurazione; ha decurtato l'importo della somma di C 270.509,20, pari ai costi di messa in sicurezza del sito, inferiori a quelli, ritenuti esorbitanti, di bonifica, ritenendo che tale onere, gravante ex lege sul proprietario, ancorché non responsabile dell'inquinamento, incidesse sul valore del bene, essendo irrilevanti in tale ottica le pur improbabili possibilità di rivalsa sugli originari proprietari, dopo aver previamente stabilito che in parte qua la cassazione della sentenza fosse avvenuta per vizio motivazionale.

5. Avverso la predetta sentenza, notificata il 14.12.2020 su istanza dei difensori di [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso con atto notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consorzio RSU di Rovigo, nel frattempo fusosi nella [OSCURATO:SOCIETA]. per atto di fusione inversa, svolgendo quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto controricorso e ricorso incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con unico motivo, per la cassazione della sentenza di rinvio della Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA], procuratrice di Penelope SPV s.r.I., con atto notificato il 21.3.2021 ha proposto controricorso e ricorso incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con due motivi, per la cassazione della sentenza di rinvio della Corte di appello di Venezia.

Con controricorsi notificati rispettivamente il 27.4.2021 e il 3.5.2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito ai ricorsi incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente incidentale Intrum hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione con riferimento all'art.324 cod.proc.civ. del giudicato esterno, formale e sostanziale, di cui alla sentenza n.215/2002 del Tribunale di Rovigo, avente per oggetto la risoluzione del contratto di cessione volontaria del terreno, in tema di costo di bonifica del sito inquinato, facente parte del bene espropriato per cui pende il giudizio in punto determinazione dell'indennità espropriativa.

6.1. In particolare, la ricorrente sostiene che farebbe stato fra le parti la statuizione relativa ai costi di bonifica del sito inquinato determinati in quella sede nella misura minima di C 963.675,00 e nella misura massima di C 2.077.650,00.

6.2. Il motivo è inammissibile perché non specifico e pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non affronta e non confuta.

La Corte territoriale non ha affatto affermato che i «costi di bonifica» fossero diversi da quelli ricostruiti nel giudicato invocato da [OSCURATO:SOCIETA] ed anzi (pag.11) ha dato atto che secondo il consulente da essa incaricato tali costi erano «esorbitanti», ma ha ritenuto di dover prendere in considerazione la soluzione alternativa della «messa in sicurezza del sito» e i costi, ben più limitati, da essa comportati per determinare il minor valore di mercato del bene.

7. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 240, 242,244,245,250 e 253 del d.lgs.152/2006 (codice dell'ambiente), in tema di obblighi di bonifica di siti inquinati a carico del proprietario non inquinante, atteso che la sentenza impugnata era stata pronunciata a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione per carenza di motivazione, attesa la necessità di uniformarsi al giudicato esterno della sentenza 215/2002 del Tribunale di Rovigo.

7.1. [OSCURATO:PERSONA] si doveva tener conto dei costi di bonifica del sito, in particolare ex artt. 253 e 250 del d.lgs.152/2006, incombenti sui proprietari non responsabili dell'inquinamento.

La Corte di appello, tuttavia, ha negato rilievo ai costi di bonifica perché il Consorzio non aveva comunque specificamente impugnato la sentenza d'appello del 29.3.2012, nella parte in cui aveva dedotto dal valore venale del bene, pari ad C 790.000,00, l'importo di C 270.509,20 per la messa in sicurezza del sito.

7.2. E' pur vero che tale statuizione era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e che sul punto la sentenza era stata cassata per vizio motivazionale, perché la Corte territoriale aveva fatto coincidere apoditticamente, senza adeguata analisi e motivazione, il costo col minor valore del sito dovuto alla presenza della discarica.

Resta il fatto che il Consorzio non aveva impugnato la sentenza nella parte in cui aveva fatto riferimento ai «costi di messa in sicurezza» e non a quelli di «integrale bonifica del terreno inquinato» e che tale acquiescenza non può essere superata dall'impugnazione vittoriosa del Rampazzo, che aveva ottenuto che fosse rimessa in discussione e rivalutata la coincidenza integrale fra costi di messa in sicurezza e minor valore di mercato.Diverse conclusioni non possono essere raggiunte per il fatto che la sentenza della Cassazione nel riferire il contenuto della decisione allora impugnata abbia fatto improprio riferimento ai costi di «bonifica», poiché è pacifico e indiscusso che la Corte di appello nella prima sentenza di appello aveva detratto proprio i costi di messa in sicurezza, come risulta dalla stessa sentenza 4712/2018, laddove dà conto del contenuto della sentenza di primo e unico grado e del quarto motivo di ricorso incidentale.

7.3. [OSCURATO:SOCIETA] invoca il giudicato del Tribunale di Rovigo, che non entra in gioco per l'estraneità alla ratio decidendi: la Corte del rinvio ha dato rilievo al fatto che per la mancata impugnazione ad opera del Consorzio era lecito discutere solo di costi di messa in sicurezza.

7.4. Del tutto ininfluente poi appare l'argomentazione svolta a pagina 27 del ricorso da [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui solo nel giudizio di rinvio e in seguito alla circolare 1495 del 23.1.2018 del Ministero dell'Ambiente era stato possibile per il Consorzio acquisire piena contezza del proprio obbligo di eseguire la bonifica del sito e non potersi limitare alla messa in sicurezza.

Da un lato, al fine di giustificare l'inerzia processuale, la ricorrente si riferisce a una attività interpretativa da parte del Ministero dell'ambiente - del tutto impropriamente definita «autentica», visto che non proviene dal legislatore - rispetto alle norme di legge preesistenti del Codice dell'ambiente (artt.240.242,244,245, 250 e 253); d'altro canto ignora i fondamentali principi processuali in tema di formazione progressiva del giudicato e di limiti alle nuove deduzioni nel giudizio di rinvio.

8. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto in linea subordinata ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti relativamente ai costi per la messa in sicurezza del sito inquinato da detrarsi dal valore del bene espropriato ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio.8.1.

Più in dettaglio, la ricorrente lamenta che la Corte di appello in sede di rinvio nel riconsiderare i costi per la messa in sicurezza del sito inquinato e la loro incidenza sul minor valore del bene, come impostole dalla sentenza della Cassazione, abbia omesso di avvedersi che nel conteggio effettuato dal Consulente tecnico geom.Tumminello fra i costi di dislocazione dell'opera pubblica era stata inserita anche una posta relativa a «spese per analisi chimico fisiche eseguite dalla ditta Lab-control nel 2008» per C 78.658,28, che atteneva chiaramente ai costi per la messa in sicurezza e in particolare al riscontro dello stesso inquinamento del sito.

8.2. Il nuovo testo dell'art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7.8.2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. un., 7.4.2014, n. 8053; Sez. un., 22.9.2014, n. 19881; Sez. un., 22.6.2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»

8.3. Il motivo è inammissibile poiché la ricorrente, nel dolersi che la Corte di appello non si sia accorta del predetto costo evidenziato dal Consulente, ma collocato impropriamente in altra parte della sua relazione, non indica in alcun modo quando e come abbia sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, come richiede il mezzo di ricorso per vizio motivazionale sopra illustrato, e cioè quando e come abbia richiesto al giudice del rinvio di tener conto anche di tali costi fra quelli relativi alla messa in sicurezza del sito.

9. Con il quarto motivo di ricorso principale, pure proposto in linea subordinata ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti relativamente a uno dei parametri indicati nella sentenza impugnata per il calcolo della media aritmetica del valore del bene espropriato, e cioè la decurtazione del 15% suggerita dal C.t.u.

Tumminello con riferimento alla possibile sussistenza di vizi occulti e imprevisti.

9.1. Più specificamente la Corte di appello, secondo la ricorrente, aveva omesso di considerare che nell'elaborato peritale del geom.

Tumminello uno dei due valori, reputati indicativi, utilizzati, tramite la loro media aritmetica, per il calcolo del valore del bene e cioè la stima compiuta dal perito in sede di esecuzione immobiliare in C 904.369,50, prospettava una decurtazione di C 135.655,43, pari al 15%, sino all'importo posto a base d'asta di C 765.000,00 per tener conto della possibile esistenza di vizi occulti e imprevisti non risultanti e non segnalati in relazione.

Pertanto, secondo la ricorrente, la media avrebbe dovuto essere calcolata fra il valore di C 800.000,00 (corrispettivo pattuito nel contratto di cessione volontaria) e quello di C 765.000,00 (stima del perito dell'esecuzione immobiliare al netto della detrazione per vizi occulti e imprevisti).

9.2. La censura è inammissibile.

Da un lato, anche in questo caso, la ricorrente, nel dolersi che la Corte di appello non si sia accorta di tale detrazione cautelativa, non indica in alcun modo quando e come abbia sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, come richiede il mezzo di ricorso per vizio motivazionale sopra illustrato, e cioè abbia richiesto al giudice del rinvio di tener conto anche di tali elementi per la stima del valore venale del bene.

Per altro verso, la decisività e la stessa rilevanza dell'elemento dì fatto asseritamente trascurato non sussistono, visto che la ricorrente non evidenzia l'esistenza di alcun vizio del bene, tranne quello dell'inquinamento, oggetto di specifica valutazione e quantificazione.

10. Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n. 3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'illegittima detrazione subita rispetto al valore venale del bene e la violazione degli artt.384, comma 2, 112,113,.115, 116 cod.proc.civ., nonché degli artt.2697, 834,1476,2922, cod.civ. 17,21,23,32, 37 e 45 d.p.r. 327/2001.

10.1. Secondo il ricorrente incidentale la Corte territoriale aveva persistito nel medesimo errore stigmatizzato dalla Cassazione con ordinanza n.4712/2018, poiché avrebbe «ignorato e/o disatteso e/o dribblato furbescamente» il vincolo da essa costituito sostituendo l'espressione «costo di bonifica» con quella «costi per la messa in sicurezza del sito inquinato».

10.2. Il motivo è infondato.

Al di là dell'errore materiale sopra ricordato, contenuto nell'ordinanza n. 4712/2018 nell'uso dell'espressione «costo di bonifica» in luogo di quella «costi per la messa in sicurezza del sito inquinato», la Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso per vizio motivazionale quanto alla somma da portare in decurtazione di C 270.509,20, pari ai costi di messa in sicurezza del sito, portati in detrazione dalla prima sentenza della Corte di appello dal valore di mercato del bene senza un'adeguata valutazione dell'incidenza di tale onere, gravante ex lege sul proprietario, ancorché non responsabile dell'inquinamento, sul valore del bene.

Ben poteva e doveva la Corte territoriale procedere, come ha fatto, a rivalutare l'incidenza di tali costi sul valore di mercato del bene, senza alcun automatismo ma alla stregua di una valutazione in concreto, debitamente considerando ma giudicando irrilevanti in tale ottica le improbabili possibilità di rivalsa del proprietario del bene sugli originari proprietari, autori dell'inquinamento.

11. Intrum, quale procuratore di Penelope SPV s.r.I., già rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], nella veste dichiarata di creditrice ipotecaria di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto due motivi di ricorso incidentale.

11.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.344 e 404 cod.proc.civ. e si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l'intervento di [OSCURATO:SOCIETA], avendo omesso di riferire e considerare la domanda formulata in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] di vedersi attribuita e corrisposta direttamente dal Consorzio espropriante l'intera somma corrispondente all'indennità di esproprio, contestata da [OSCURATO:SOCIETA] in tutte le sue difese.

11.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n. 3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.384, comma 2, cod.proc.civ. perché la Corte, in violazione dell'ordinanza 4712/2018 della Cassazione, aveva detratto dal valore del bene i costi di bonifica indicati dal C.t.u.

Tumminello già fatti propri dalla Corte di Venezia nella sentenza cassata 739/2012 e per non aver considerato che la discarica occupa solo un ventesimo del terreno espropriato.

Lamenta inoltre la ricorrente la violazione del d.lgs.152/2006 nella parte in cui prevede che il proprietario non responsabile dell'inquinamento del proprio terreno potrebbe essere tenuto a rimborsare all'autorità che ha provveduto alla bonifica una somma superiore al valore di mercato dell'area inquinata.

11.3. La sentenza del 20.11.2020 è stata notificata il 14.12.2020 e avverso di essa ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con atto notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorso incidentale di Intrum è stato notificato il 21.3.2021 e quindi tardivamente rispetto alla notifica della sentenza impugnata.

E' evidente inoltre che l'interesse di Intrum e della rappresentata Penelope all'impugnazione non è sorto per effetto dell'impugnazione principale, ma chiaramente vi preesisteva, essendo rivolto in principalità a censurare la dichiarata inammissibilità del suo intervento in causa.

11.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). (Sez. 5, n. 17707 del 22.6.2021, Rv. 661757 - 01) L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (Sez. 3, n. 27616 del 29.10.2019, Rv. 655641 - 01; Sez.

L, n. 6156 del 14.3.2018, Rv. 647499 - 01; Sez. 3, n. 12387 del 16.6.2016, Rv. 640322 - 01).12.

In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato; il ricorso incidentale di Intrum va dichiarato inammissibile.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

Nulla in punto spese per la Provincia di Rovigo, intimata non costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA], rigetta il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Intrum e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5478/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ROVIGO e per esso in seguito ad atto di fusione ECOAMBIENTE s.r.I., in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2925/2020 depositata il 30.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Provincia di Rovigo espropriò in favore del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Bacino di Rovigo (breviter: Consorzio) alcune aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e già sottoposte ad espropriazione immobiliare in forza di atto trascritto il 23.10.2007. Il proprietario [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d'appello di Venezia che fosse determinata la giusta indennità, evidenziando di aver stipulato un preliminare di cessione, poi non onorato dall'espropriante, per la somma di C 800.000,00, suscettibile di aumento da parte dei nominati periti, e di aver ricevuto un versamento di C 476.800,00. Comunicata nel frattempo la stima, in ragione di C 583.000,00, il Consorzio propose opposizione avverso la relativa determinazione, assumendo che questa non tenesse conto dei costi necessari per bonificare l'area in questione, ove era stata rinvenuta una discarica abusiva. Riunite le cause, nel contraddittorio con il custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA], che chiese, in via riconvenzionale, l'aumento della determinazione, la Corte d'appello, dopo aver ritenuto illegittimo il procedimento arbitrale attivato per la determinazione dell'indennità, con sentenza del 29.3.2012, per quanto d'interesse, determinò il dovuto nella somma di C 300.878,86, deducendo dal valore venale del bene, stimato pari ad C 790.000,00, l'importo di C 270.509,20 per i costi della messa in sicurezza del sito e quello di C 218.611,94 per il maggior costo di costruzione, essendo il suolo espropriato risultato inidoneo alla costruzione, e ne ordinò il deposito al Consorzio, beneficiario dell'espropriazione. 2. Per la cassazione di tale sentenza proposero ricorso, in via principale, il custode giudiziario Borgato, con tre motivi, e, in via incidentale, il proprietario espropriato Rampazzo con quattro motivi; il Consorzio resistette con controricorso; la Provincia non svolse difese. In seguito alla notifica del ricorso incidentale, disposta con ordinanza interlocutoria, il Consorzio resistette con controricorso. 3. Con ordinanza del 28.2.2018 n.4712 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del custode Borgato, a spese compensate, ha rigettato i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], assorbito il primo, e ha invece accolto il quarto motivo proposto dal Rampazzo, cassando in relazione ad esso la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Col predetto quarto motivo, l'espropriato aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. 113, 115 e 116 cod.proc.civ.; 834, 1476, 2922 cod.civ.; 17, 21, 24, 32, 37 e 45 del d.P.R. n. 327 del 2001, e aveva lamentato altresì vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale sottratto dal valore venale del bene il costo per la messa in sicurezza dell'area espropriata ed il presunto maggior costo della costruzione realizzata. A tal specifico riguardo questa Corte ha affermato: «i/ procedimento estimativo attuato dal CTU e fatto proprio dalla Corte territoriale incorre, infatti, nella violazione di legge e nel vizio di motivazione che gli vengono addebitati. Va premesso che, a seguito delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 e n. 181 del 2011 della Corte cost., nonché della L. 24/12/2007 n. 244, art. 2, co 89, che ha modificato l'art. 37 del TU, l'indennità si identifica col valore venale del bene, che deve esser determinato in relazione alla destinazione urbanistica del bene stesso ed alle sue specifiche caratteristiche alla data dell'emanazione del decreto di esproprio. Nella specie, la Corte d'appello lo ha stimato includendo nella media delle acquisite valutazioni quella riferita alla valutazione peritale impugnata e dichiarata nulla, ha detratto dal relativo totale il valore del costo di bonifica, supponendo apoditticamente coincidere col minor valore del sito dovuto alla presenza della discarica, ma, soprattutto ha, incongruamente, sottratto anche il costo cui è andato incontro il Consorzio per dislocare l'opera prevista, che costituisce una posta del tutto estranea al criterio legale anzidetto.» 4. Nella causa riassunta da [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti il Consorzio e la Provincia di Rovigo e ha dispiegato intervento volontario la [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratore di Penelope SPV s.r.I., nella veste dichiarata di creditrice ipotecaria del Rampazzo. Con sentenza del 10.11.2020 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'intervento di [OSCURATO:SOCIETA]; ha determinato l'indennità di espropriazione in C 581.675,55, ordinandone il deposito al Consorzio, previa decurtazione di quanto già versato e con maggiorazione degli interessi legali dalla data del decreto di esproprio; ha posto le spese di lite di [OSCURATO:PERSONA] a carico del Consorzio per tutti i gradi nella misura del 50%, per il resto compensandole; ha compensato integralmente le spese tra tutte le altre parte costituite. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'intervento volontario nel giudizio di rinvio di un terzo non versante nelle situazioni previste dall'art.404 cod.proc.civ.; ha stimato il valore venale del bene sulla base della media fra la stima del perito in sede di esecuzione immobiliare e il corrispettivo pattuito in sede di cessione volontaria; ha escluso, in ossequio alla decisione della Cassazione, la riduzione dei maggiori costi per le opere eseguite in variante rispetto al progetto originario dell'impianto di fitodepurazione; ha decurtato l'importo della somma di C 270.509,20, pari ai costi di messa in sicurezza del sito, inferiori a quelli, ritenuti esorbitanti, di bonifica, ritenendo che tale onere, gravante ex lege sul proprietario, ancorché non responsabile dell'inquinamento, incidesse sul valore del bene, essendo irrilevanti in tale ottica le pur improbabili possibilità di rivalsa sugli originari proprietari, dopo aver previamente stabilito che in parte qua la cassazione della sentenza fosse avvenuta per vizio motivazionale. 5. Avverso la predetta sentenza, notificata il 14.12.2020 su istanza dei difensori di [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso con atto notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consorzio RSU di Rovigo, nel frattempo fusosi nella [OSCURATO:SOCIETA]. per atto di fusione inversa, svolgendo quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto controricorso e ricorso incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con unico motivo, per la cassazione della sentenza di rinvio della Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA], procuratrice di Penelope SPV s.r.I., con atto notificato il 21.3.2021 ha proposto controricorso e ricorso incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con due motivi, per la cassazione della sentenza di rinvio della Corte di appello di Venezia. Con controricorsi notificati rispettivamente il 27.4.2021 e il 3.5.2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito ai ricorsi incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente incidentale Intrum hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione con riferimento all'art.324 cod.proc.civ. del giudicato esterno, formale e sostanziale, di cui alla sentenza n.215/2002 del Tribunale di Rovigo, avente per oggetto la risoluzione del contratto di cessione volontaria del terreno, in tema di costo di bonifica del sito inquinato, facente parte del bene espropriato per cui pende il giudizio in punto determinazione dell'indennità espropriativa. 6.1. In particolare, la ricorrente sostiene che farebbe stato fra le parti la statuizione relativa ai costi di bonifica del sito inquinato determinati in quella sede nella misura minima di C 963.675,00 e nella misura massima di C 2.077.650,00. 6.2. Il motivo è inammissibile perché non specifico e pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non affronta e non confuta. La Corte territoriale non ha affatto affermato che i «costi di bonifica» fossero diversi da quelli ricostruiti nel giudicato invocato da [OSCURATO:SOCIETA] ed anzi (pag.11) ha dato atto che secondo il consulente da essa incaricato tali costi erano «esorbitanti», ma ha ritenuto di dover prendere in considerazione la soluzione alternativa della «messa in sicurezza del sito» e i costi, ben più limitati, da essa comportati per determinare il minor valore di mercato del bene. 7. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 240, 242,244,245,250 e 253 del d.lgs.152/2006 (codice dell'ambiente), in tema di obblighi di bonifica di siti inquinati a carico del proprietario non inquinante, atteso che la sentenza impugnata era stata pronunciata a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione per carenza di motivazione, attesa la necessità di uniformarsi al giudicato esterno della sentenza 215/2002 del Tribunale di Rovigo. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] si doveva tener conto dei costi di bonifica del sito, in particolare ex artt. 253 e 250 del d.lgs.152/2006, incombenti sui proprietari non responsabili dell'inquinamento. La Corte di appello, tuttavia, ha negato rilievo ai costi di bonifica perché il Consorzio non aveva comunque specificamente impugnato la sentenza d'appello del 29.3.2012, nella parte in cui aveva dedotto dal valore venale del bene, pari ad C 790.000,00, l'importo di C 270.509,20 per la messa in sicurezza del sito. 7.2. E' pur vero che tale statuizione era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e che sul punto la sentenza era stata cassata per vizio motivazionale, perché la Corte territoriale aveva fatto coincidere apoditticamente, senza adeguata analisi e motivazione, il costo col minor valore del sito dovuto alla presenza della discarica. Resta il fatto che il Consorzio non aveva impugnato la sentenza nella parte in cui aveva fatto riferimento ai «costi di messa in sicurezza» e non a quelli di «integrale bonifica del terreno inquinato» e che tale acquiescenza non può essere superata dall'impugnazione vittoriosa del Rampazzo, che aveva ottenuto che fosse rimessa in discussione e rivalutata la coincidenza integrale fra costi di messa in sicurezza e minor valore di mercato.Diverse conclusioni non possono essere raggiunte per il fatto che la sentenza della Cassazione nel riferire il contenuto della decisione allora impugnata abbia fatto improprio riferimento ai costi di «bonifica», poiché è pacifico e indiscusso che la Corte di appello nella prima sentenza di appello aveva detratto proprio i costi di messa in sicurezza, come risulta dalla stessa sentenza 4712/2018, laddove dà conto del contenuto della sentenza di primo e unico grado e del quarto motivo di ricorso incidentale. 7.3. [OSCURATO:SOCIETA] invoca il giudicato del Tribunale di Rovigo, che non entra in gioco per l'estraneità alla ratio decidendi: la Corte del rinvio ha dato rilievo al fatto che per la mancata impugnazione ad opera del Consorzio era lecito discutere solo di costi di messa in sicurezza. 7.4. Del tutto ininfluente poi appare l'argomentazione svolta a pagina 27 del ricorso da [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui solo nel giudizio di rinvio e in seguito alla circolare 1495 del 23.1.2018 del Ministero dell'Ambiente era stato possibile per il Consorzio acquisire piena contezza del proprio obbligo di eseguire la bonifica del sito e non potersi limitare alla messa in sicurezza. Da un lato, al fine di giustificare l'inerzia processuale, la ricorrente si riferisce a una attività interpretativa da parte del Ministero dell'ambiente - del tutto impropriamente definita «autentica», visto che non proviene dal legislatore - rispetto alle norme di legge preesistenti del Codice dell'ambiente (artt.240.242,244,245, 250 e 253); d'altro canto ignora i fondamentali principi processuali in tema di formazione progressiva del giudicato e di limiti alle nuove deduzioni nel giudizio di rinvio. 8. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto in linea subordinata ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti relativamente ai costi per la messa in sicurezza del sito inquinato da detrarsi dal valore del bene espropriato ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio.8.1. Più in dettaglio, la ricorrente lamenta che la Corte di appello in sede di rinvio nel riconsiderare i costi per la messa in sicurezza del sito inquinato e la loro incidenza sul minor valore del bene, come impostole dalla sentenza della Cassazione, abbia omesso di avvedersi che nel conteggio effettuato dal Consulente tecnico geom.Tumminello fra i costi di dislocazione dell'opera pubblica era stata inserita anche una posta relativa a «spese per analisi chimico fisiche eseguite dalla ditta Lab-control nel 2008» per C 78.658,28, che atteneva chiaramente ai costi per la messa in sicurezza e in particolare al riscontro dello stesso inquinamento del sito. 8.2. Il nuovo testo dell'art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7.8.2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. un., 7.4.2014, n. 8053; Sez. un., 22.9.2014, n. 19881; Sez. un., 22.6.2017, n. 15486). Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.» 8.3. Il motivo è inammissibile poiché la ricorrente, nel dolersi che la Corte di appello non si sia accorta del predetto costo evidenziato dal Consulente, ma collocato impropriamente in altra parte della sua relazione, non indica in alcun modo quando e come abbia sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, come richiede il mezzo di ricorso per vizio motivazionale sopra illustrato, e cioè quando e come abbia richiesto al giudice del rinvio di tener conto anche di tali costi fra quelli relativi alla messa in sicurezza del sito. 9. Con il quarto motivo di ricorso principale, pure proposto in linea subordinata ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti relativamente a uno dei parametri indicati nella sentenza impugnata per il calcolo della media aritmetica del valore del bene espropriato, e cioè la decurtazione del 15% suggerita dal C.t.u. Tumminello con riferimento alla possibile sussistenza di vizi occulti e imprevisti. 9.1. Più specificamente la Corte di appello, secondo la ricorrente, aveva omesso di considerare che nell'elaborato peritale del geom. Tumminello uno dei due valori, reputati indicativi, utilizzati, tramite la loro media aritmetica, per il calcolo del valore del bene e cioè la stima compiuta dal perito in sede di esecuzione immobiliare in C 904.369,50, prospettava una decurtazione di C 135.655,43, pari al 15%, sino all'importo posto a base d'asta di C 765.000,00 per tener conto della possibile esistenza di vizi occulti e imprevisti non risultanti e non segnalati in relazione. Pertanto, secondo la ricorrente, la media avrebbe dovuto essere calcolata fra il valore di C 800.000,00 (corrispettivo pattuito nel contratto di cessione volontaria) e quello di C 765.000,00 (stima del perito dell'esecuzione immobiliare al netto della detrazione per vizi occulti e imprevisti). 9.2. La censura è inammissibile. Da un lato, anche in questo caso, la ricorrente, nel dolersi che la Corte di appello non si sia accorta di tale detrazione cautelativa, non indica in alcun modo quando e come abbia sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, come richiede il mezzo di ricorso per vizio motivazionale sopra illustrato, e cioè abbia richiesto al giudice del rinvio di tener conto anche di tali elementi per la stima del valore venale del bene. Per altro verso, la decisività e la stessa rilevanza dell'elemento dì fatto asseritamente trascurato non sussistono, visto che la ricorrente non evidenzia l'esistenza di alcun vizio del bene, tranne quello dell'inquinamento, oggetto di specifica valutazione e quantificazione. 10. Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n. 3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'illegittima detrazione subita rispetto al valore venale del bene e la violazione degli artt.384, comma 2, 112,113,.115, 116 cod.proc.civ., nonché degli artt.2697, 834,1476,2922, cod.civ. 17,21,23,32, 37 e 45 d.p.r. 327/2001. 10.1. Secondo il ricorrente incidentale la Corte territoriale aveva persistito nel medesimo errore stigmatizzato dalla Cassazione con ordinanza n.4712/2018, poiché avrebbe «ignorato e/o disatteso e/o dribblato furbescamente» il vincolo da essa costituito sostituendo l'espressione «costo di bonifica» con quella «costi per la messa in sicurezza del sito inquinato». 10.2. Il motivo è infondato. Al di là dell'errore materiale sopra ricordato, contenuto nell'ordinanza n. 4712/2018 nell'uso dell'espressione «costo di bonifica» in luogo di quella «costi per la messa in sicurezza del sito inquinato», la Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso per vizio motivazionale quanto alla somma da portare in decurtazione di C 270.509,20, pari ai costi di messa in sicurezza del sito, portati in detrazione dalla prima sentenza della Corte di appello dal valore di mercato del bene senza un'adeguata valutazione dell'incidenza di tale onere, gravante ex lege sul proprietario, ancorché non responsabile dell'inquinamento, sul valore del bene. Ben poteva e doveva la Corte territoriale procedere, come ha fatto, a rivalutare l'incidenza di tali costi sul valore di mercato del bene, senza alcun automatismo ma alla stregua di una valutazione in concreto, debitamente considerando ma giudicando irrilevanti in tale ottica le improbabili possibilità di rivalsa del proprietario del bene sugli originari proprietari, autori dell'inquinamento. 11. Intrum, quale procuratore di Penelope SPV s.r.I., già rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], nella veste dichiarata di creditrice ipotecaria di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto due motivi di ricorso incidentale. 11.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.344 e 404 cod.proc.civ. e si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l'intervento di [OSCURATO:SOCIETA], avendo omesso di riferire e considerare la domanda formulata in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] di vedersi attribuita e corrisposta direttamente dal Consorzio espropriante l'intera somma corrispondente all'indennità di esproprio, contestata da [OSCURATO:SOCIETA] in tutte le sue difese. 11.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n. 3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.384, comma 2, cod.proc.civ. perché la Corte, in violazione dell'ordinanza 4712/2018 della Cassazione, aveva detratto dal valore del bene i costi di bonifica indicati dal C.t.u. Tumminello già fatti propri dalla Corte di Venezia nella sentenza cassata 739/2012 e per non aver considerato che la discarica occupa solo un ventesimo del terreno espropriato. Lamenta inoltre la ricorrente la violazione del d.lgs.152/2006 nella parte in cui prevede che il proprietario non responsabile dell'inquinamento del proprio terreno potrebbe essere tenuto a rimborsare all'autorità che ha provveduto alla bonifica una somma superiore al valore di mercato dell'area inquinata. 11.3. La sentenza del 20.11.2020 è stata notificata il 14.12.2020 e avverso di essa ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con atto notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso incidentale di Intrum è stato notificato il 21.3.2021 e quindi tardivamente rispetto alla notifica della sentenza impugnata. E' evidente inoltre che l'interesse di Intrum e della rappresentata Penelope all'impugnazione non è sorto per effetto dell'impugnazione principale, ma chiaramente vi preesisteva, essendo rivolto in principalità a censurare la dichiarata inammissibilità del suo intervento in causa. 11.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). (Sez. 5, n. 17707 del 22.6.2021, Rv. 661757 - 01) L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (Sez. 3, n. 27616 del 29.10.2019, Rv. 655641 - 01; Sez. L, n. 6156 del 14.3.2018, Rv. 647499 - 01; Sez. 3, n. 12387 del 16.6.2016, Rv. 640322 - 01).12. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato; il ricorso incidentale di Intrum va dichiarato inammissibile. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese processuali. Nulla in punto spese per la Provincia di Rovigo, intimata non costituita. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA], rigetta il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Intrum e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost
Decreto Cassazione n. 10441/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris