CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 32613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 3 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato il provvedimento con il quale il locale Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] classe 1957 la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati (come descritti nei capi di imputazione), commessi mediante attività che ruotano intorno alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la prima destinataria di interdittiva antimafia e la seconda oggetto di confisca di prevenzione: Capo O): reato di cui all'art 416 comma 1, 2, 3 e 5, 452 -octies e 416-bis 1 cod. pen. quale promotore e organizzatore di un'associazione per delinquere diretta a commettere plurimi ed indeterminati delitti contro l'ambiente e contro il patrimonio, con il principale obiettivo consistito nella massimizzazione dei guadagni ottenibili con l'illecita gestione di rifiuti, attraverso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la MC Metalli s.r.I., la CM Service s.r.I., la RD di [OSCURATO:PERSONA] e le ditte individuali di [OSCURATO:PERSONA] cl. '57 e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93. Egli è gravemente indiziato di essere l'amministratore di fatto della DELFINO s.r.I., che ha continuato a gestire nonostante la confisca di prevenzione con l'assenso degli amministratori e coadiutori giudiziari; inoltre — secondo l'assunto accusatorio — egli, a decorrere dall'inizio dell'anno 2018 e sino al sequestro della [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto il 26 giugno 2019, ha gestito di fatto la parte operativa dell'attività di traffico di rifiuti concretamente eseguita da tale società, nonostante quest'ultima fosse stata gravata da informativa antimafia a contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2016, con conseguente cancellazione della stessa dall'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (a far data dal 10 febbraio 2017) e sospensione dell'autorizzazione al trattamento rifiuti (a far data dal 27 febbraio 2017), seguendo le direttive del fratello Rocco. Inoltre, proseguendo nella sostanziale gestione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha poi fatto sì che il sodalizio utilizzasse la ditta confiscata al fine di acquistare e vendere rifiuti a favore della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., attraverso mezzi intestati alle società MC Metalli e CM [OSCURATO:PERSONA], società anch'esse riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, anche dopo il sequestro della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avvenuto il 26 giugno 2019, per favorire la ripresa degli affari del sodalizio, il ricorrente ha costituito l'omonima impresa individuale con sede in [OSCURATO:PERSONA] snc, attiva nel "commercio al dettaglio di accessori, ricambi e parti di autoveicoli" ed ha coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] nella riorganizzazione del traffico illecito di rifiuti su un terreno che diveniva nuovo sito di ricezione, accumulo e stoccaggio abusivo di rottami metallici. Capo P): reato ex artt. 110, 452-quaterdecies e 416-bis.1 cod. pen. cod. pen. perché, in concorso con altri soggetti, mediante le [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva, riceveva, trasportava e comunque gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Capo U): delitto p. e p. dall'art. 81 co 2, 110, 314, 452-novies, 416-bis-1 cod. pen., perché in concorso con altri soggetti, si appropriava di somme prelevate dai conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA]. — confiscata dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione con decreto nr. 12/07 del 16 febbraio 2007 — dai complici coadiutori nominati dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata a ammontanti ad euro 700.000,00 circa dal mese di gennaio 2018 al mese di maggio 2019, utilizzando le somme di volta in volta prelevate sia per le proprie necessità sia per quelle relative alle attività di traffico illecito di rifiuti. Capo V): reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 476 comma 2, 482, 416-bis.1 cod. pen. perché, in concorso con altri soggetti, falsificava la documentazione richiesta dall'Agenzia nazionale di cui sopra ai coadiutori per verificare la correttezza della gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]) reato p. e p. dagli artt. 110, 314 e 416-bis.1 cod. pen. in quanto, in concorso on altri soggetti, si appropriava di un rimorchio dotato di pressa compattatrice di proprietà dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. Capo C1) delitto p. e p. dall'art. 81 cpv., 110, 61 n. 2), 349, 416-bis.1 cod. pen. perché violava i sigilli apposti alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di danneggiare un rimorchio dotato di pressa compattatrice. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagato — a mezzo dei propri difensori di fiducia — ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 272 cod. proc. pen., 416, 452-octies, 452- quaterdecies, 314, 452-novies, 476 comma 1,, 482 e 349 cod. pen. In primo luogo il ricorrente lamenta che vi sia bis in idem tra l'associazione semplice e il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.; pur trattandosi di reati con oggettività giuridica diversa, il criterio di specialità deve far prediligere l'applicazione della seconda delle due norme. L'associazione semplice richiede la consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole, in uno alla disponibilità ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso e non può identificarsi con il mero allestimento di mezzi ed attività continuative e in più operazioni finalizzate alla gestione abusiva dei rifiuti. Sostiene il ricorrente, dunque, che le medesime condotte sono riproposte in entrambe le contestazioni. La declinazione del ne bis in idem postula l'apprezzamento della dimensione storico-naturalistica del fatto, selezionato secondo criteri normativi. Sulla scorta di queste coordinate teoriche, i fatti ex art. 416 e quelli ex art. 452-quaterdecies cod. pen. avrebbero dovuto essere ritenuti gli stessi. Dinanzi al Tribunale del riesame, al fine di far emergere la genericità e la superficialità delle accuse mosse al ricorrente, era stata offerta una ricostruzione dell'assetto delle società assoggettate a sequestro preventivo, che viene nuovamente proposta nel ricorso, con indicazione di date e tempi di creazione ed operatività delle imprese della famiglia Delfiro. L'attenzione si concentra, poi, sulla composizione e sulle vicende, anche giudiziarie, della [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla nascita e sulle sorti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a cui l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti era stata revocata solo nel febbraio 2020. Precisa altresì il ricorrente che la "MC Metalli" era ancora iscritta all'albo nel 2018, perché la cancellazione sarebbe avvenuta solo nel febbraio 2019 ed era subentrata nelle autorizzazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue — si legge nel ricorso — che questa società non aveva mai dato un valore aggiunto giacché [OSCURATO:SOCIETA], se solo lo avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente continuare a lavorare con la [OSCURATO:SOCIETA]. L'impugnativa prosegue lamentando una cattiva esegesi delle intercettazioni, indicando, come esempio, le captazioni nn. 138 e 453 del 27 giugno e del 12 luglio 2018 da cui si era erroneamente ricavata l'esistenza di una struttura associativa. Gli elementi fattuali evincibili dalle captazioni potevano, al più, condurre i Giudici a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse all'interno della EcoservIzi, ma non che egli operasse per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. A seguire, il ricorrente ricorda la differenza tra associazione per delinquere e e concorso di persone nel reato. Rispetto al rapporto del ricorrente con gli altri sodali — prosegue l'impugnativa — il ruolo rivestito dall'indagato si esaurisce al massimo nelle condotte singolarmente considerate nei reati-fine e manca la prova di quel quid pluris che deve caratterizzare il reato di cui all'art. 416 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto a tutti gli addebiti. Il provvedimento impugnato mancherebbe di una valutazione individualizzata; difetterebbero altresì dati indiziari sufficienti per ritenere un'agevolazione della cosca Piromalli e la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare qualsivoglia clan. Se il dato dirimente fosse la sola presenza di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine societaria e familiare, ciò si risolverebbe in un automatismo applicativo, che peraltro non tiene conto che il predetto non è stato mai condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame, per rispettare i dettami di Sezioni Unite n. 8545 del 2019, avrebbe prima dovuto collocare [OSCURATO:PERSONA] nella 'ndrangheta e poi avrebbe dovuto indicare sulla scorta di quali elementi l'odierno ricorrente ne fosse stato consapevole. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva svolto direttamente alcuna attività agevolativa e non aveva arrecato alcun beneficio alla 'ndrangheta i né aveva tratto vantaggi personali. 2.3. Il terzo motivo di ricorso (erroneamente contrassegnato come primo) lamenta vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Si legge nel ricorso che la condotta del ricorrente si è arrestata nel 2020 ed egli non dispone di società utili. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso - al di là di quanto enunciato nell'intestazione del motivo, ove si assumono violate anche le norme che prevedono altri reati - si rivolge al solo reato di cui all'art. 416 cod. pen. ed è inammissibile. 1.1. In primo luogo, quanto al profilo teorico, il Collegio dissente dall'interpretazione che, dei rapporti tra il reato di cui all'art. 416 e quello ex art. 452-quaterdecies cod. pen. (già art. 260 Digs. n. 152 del 2006), propugna il ricorrente, dal momento che è configurabile il concorso tra le due fattispecie, in quanto non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi; il primo si caratterizza, infatti, per un'organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune; mentre il secondo si connota per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuato nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906). Conforta la distinzione tra le due fattispecie l'orientamento di questa Corte a lume del quale il reato di cui all'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oggi disciplinato dall'art. 452- quaterdecies cod. pen., ha natura non necessariamente plurisoggettiva, richiedendosi, per la sua integrazione, la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti, che può essere approntata anche da una sola persona (Sez. 3, n. 41583 del 10/09/2021, Rizzuto, Rv. 282458; Sez. 3, n. 36119 del 30/06/2016, Gavillucci, Rv. 267760; Sez. 3, n. 15630 del 12/01/2011, Costa e altri, Rv. 249984). Ciò a voler trascurare il fatto che la pretesa sovrapposizione fattuale- giuridica tra le due fattispecie riguardata nel concreto non potrebbe attenere a quella parte della fattispecie associativa che vede, tra le fattispecie scopo del sodalizio, reati diversi da quelli in materia di gestione dei rifiuti.1.2. Venendo all'aspetto motivazionale dell'ordinanza impugnata che pure il ricorrente pare contestare, l'impugnativa si presenta inammissibile per aspecificità in quanto non si misura con l'articolato ragionamento del Tribunale del riesame che, alle pagg. 37 e 38 del provvedimento impugnato, oltre ad argomentare circa la non sovrapponibilità tra le due condotte come appena precisato, individua tutti i parametri che fanno del gruppo di cui era parte [OSCURATO:PERSONA] un vero e proprio sodalizio riconducibile all'ipotesi di cui all'art.416 cod. pen. siccome sintomo della stabilità del vincolo tra gli associati: i quotidiani contatti tra gli stessi volti ad organizzare ed attuare le condotte poi disvelate dalle indagini, con una precisa suddivisione di ruoli; la capacità del gruppo di continuare ad operare, riorganizzandosi velocemente anche nei periodi di fibrillazione dovuti alle interdittive antimafia, al sequestro della [OSCURATO:SOCIETA] e all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento; la disponibilità di un centro logistico-operativo da individuarsi nella sede della [OSCURATO:SOCIETA]; la possibilità di fare affidamento sulle diverse società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]; la capacità di porre in essere manovre atte ad eludere le investigazioni; il rilevante arco temporale in cui si sono svolte le attività illecite. Ebbene, di fronte a tutti questi parametri, razionalmente reputati indicativi dell'esistenza di una struttura stabile e organizzata, il ricorrente si è limitato ad opporre delle considerazioni teoriche circa la differenza tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato, considerazioni che conducono il ricorso sul crinale dell'inammissibilità. 1.3. Ulteriore sintomo di inammissibilità è l'accenno alla cattiva interpretazione di due intercettazioni che si legge nel ricorso e ciò per due ragioni. In primo luogo, perché una critica di tal fatta, circoscritta a due sole captazioni, pone prepotentemente in rilievo come l'impugnativa non si confronti con la ulteriore, cospicua messe di dati indiziari, anche non intercettivi (per i quali vi è espresso rinvio anche alle pagg. 566 e segg. dell'ordinanza genetica), altamente significativi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sia nelle attività delle [OSCURATO:SOCIETA] che in quelle della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonostante i vincoli gravanti su entrambe le società. In secondo luogo, perché la censura che si rivolga contro il significato attribuito alle captazioni trascura di considerare che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata a ritenere che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene all'aggravante mafiosa — è inammissibile dal momento che il ragionamento svolto dal Collegio della cautela non è manifestamente illogico. Dopo aver riportato i vari e convergenti contributi dei collaboratori di giustizia circa l'appartenenza associativa di [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore attraverso il quale la cosca riciclava denaro proprio nell'attività di recupero di rottami ferrosi (riportando anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mantella circa uno specifico coinvolgimento 'ndranghetista dell'odierno ricorrente) ed aver rievocato le ragioni della confisca di prevenzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'interdittiva antimafia della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il Collegio della cautela ne ha tratto la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] fosse quantomeno consapevole che, attraverso l'attività di impresa alla quale egli fattivamente cooperava, si agevolasse la cosca Piromalli. Non è manifestamente illogico, infatti, trarre dal legame parentale tra Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] e dalla strettissima cooperazione tra i due nell'attività lavorativa — proprio quell'attività lavorativa in cui venivano investiti i denari della 'ndrangheta la dimostrazione indiziaria della consapevolezza del medesimo — peraltro gravato da plurimi precedenti penali — circa l'agevolazione del fratello rispetto alla cosca. In questo senso, il Tribunale del riesame ha fatto buon governo degli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Peraltro, il ragionamento indiziario del Tribunale va valutato tenendo ben presente che la sentenza Chioccini ha reputato sufficiente, in punto di consapevolezza, anche il mero dolo eventuale, evincibile da elementi di fatto emersi dalle indagini. In particolare, le Sezioni Unite hanno stabilito che «Quanto esposto induce a ritenere che il concorrente nel reato, che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute. Tale disposizione è applicabile al concorrente ex art. 110 cod. pen., atteso che l'impostazione monistica del reato plurisoggettivo impone l'equivalenza degli apporti causali alla consumazione dell'azione concorsuale, cosi che la realizzazione della singola parte dell'azione, convergente verso il fine, consente di attribuire al partecipe l'intera condotta illecita, che rimane unitaria. In tal caso per il coautore del reato, non coinvolto nella finalità agevolatrice, è sufficiente il dolo diretto, che comprende anche le forme di dolo eventuale. [ ] A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti.». Ebbene, la stretta contiguità lavorativa e delinquenziale dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] proprio in quella pluriennale attività indicata dai collaboratori di giustizia come strategica nell'economia di reinvestimento delle risorse provenienti dalla cosca Piromalli, attività svolta in spregio a qualsiasi vincolo imposto dall'autorità giudiziaria o da quella amministrativa, è risultata altamente significativa quantomeno della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che l'azione del fratello era finalizzata ad agevolare il clan. 3. Il terzo motivo di ricorso — che concerne le esigenze cautelari — è redatto in maniera generica, laddove si si limita a segnalare la — ritenuta — risalenza dei fatti, accertati fino al 2020, e l'indisponibilità di società utili alla prosecuzione dell'attività, senza tenere conto della necessità di doversi confrontare con la doppia presunzione relativa, vigente sia per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies che per i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Ebbene, il fattore tempo non ha alcun rilievo nel caso di specie, trattandosi di un'epoca assolutamente non risalente, e la permanenza dei pericula libertatis è dimostrata altresì dall'annotazione depositata in udienza dal pubblico ministero circa la violazione di sigilli delle aree della [OSCURATO:SOCIETA] attuata dall'indagato, tema ignorato nel ricorso. Peraltro il ricorrente non avversa nemmeno quella parte della motivazione che trae la prova dell'esistenza di pericula libertatis dalla condotta complessivamente tenuta dall'imputato, che ha continuato ad utilizzare la [OSCURATO:SOCIETA] nonostante l'interdittiva antimafia ed il sequestro dell'azienda. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). 5. Giacché dal presente provvedimento non discende la rirnessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempirnenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e c