CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11991/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026-controricorrente-Data pubblicazione 01/04/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2606/2022 depositata il 22/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] spa si è resa garante di [OSCURATO:PERSONA] srl in favoredella città metropolitana di Firenze: garanzia prestata per losvolgimento di una attività di smaltimento rifiuti, regolarmenteautorizzata. La garanzia aveva ad oggetto, in particolare, le speseche la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avesse dovuto affrontare perrimediare all'eventuale inadempimento di smaltimento. La città diaveva provveduto a trasformare i rifiuti, come previsto.E dunque ha escusso la polizza mediante ingiunzione di pagamentoemessa ai sensi dell’art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639, per la sommadi Euro 99.168,00.La società ha proposto opposizione, basata sul rilievo che nelcontratto era inserita clausola che imponeva la preventivaescussione del patrimonio del debitore, a pena di decadenza ex art.1957 c.c.; opposizione che il tribunale di Firenze ha accolto, sulrilievo che, pur essendo quello un contratto di garanzia autonomo,non era incompatibile con quella clausola, che dunque andavaapplicata. La Corte di Appello ha riformato la decisione di primogrado osservando che, se pure si può assumere la compatibilità diquella clausola con il contratto autonomo di garanzia, è da rilevareche la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze aveva comunque rispettatol’onere a suo carico, che prevedeva il termine di sei mesi perescutere le garanzie a partire da una qualche istanza stragiudiziale,che comunque era stata fatta. Il termine successivo di sei mesi erapoi stato rispettato.2 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026Avverso tale decisione la società [OSCURATO:PERSONA] spa ha propostoData pubblicazione 01/04/2026ricorso per cassazione basato su dieci motivi e memoria.Ne chiede il rigetto la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze con controricorsoe memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo1957 c.c.Censura la seguente ratio: l’inadempimento è stato per la primavolta rilevato in data 31.5.2012, quando appunto con nota laProvincia ha segnalato che, a seguito di ispezione, il lavoro dibonifica non risultava ultimato, e invitava l’obbligata principaleall’adempimento. Tale data è il dies a quo a partire dal quale devonocalcolarsi i sei mesi entro i quali la Provincia avrebbe dovuto attivarela garanzia .Invece, secondo la ricorrente, il dies a quo va individuato nellascadenza della obbligazione principale, fatto collocabile ben prima,perché fissata contrattualmente al 25.11.2011 (p. 12).Secondo la ricorrente la giurisprudenza di questa Corte darebbeconferma alla tesi che il termine di sei mesi per escutere la garanziadecorre dalla scadenza della obbligazione e non già dallacontestazione dell'inadempimento.La ricorrente precisa che già quando è stata consegnata l'opera,ossia nel suddetto termine di scadenza, la Provincia era in grado diaccorgersi dei vizi, e dunque era in grado di contestarel'inadempimento, cosa che invece ha fatto solo a distanza di diversimesi.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazionedell’articolo 132 c.p.c.Lamenta essere la motivazione contraddittoria perché, da un lato,fissa il dies a quo al momento dell'inadempimento, per altro verso,lo colloca quando l'inadempimento è diventato passibile diaccertamento.3 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026In altri termini: È però inconciliabilmente contraddittorioData pubblicazione 01/04/2026sostenere, da un lato, che il termine decorra dall’inadempimento epoi, dall’altro, che esso decorra dal diverso momento in cuil’inadempimento sia “rilevato”. Parimenti assolutamentecontraddittorio e senza alcuna ragionevolezza è anche scrivere chel’inadempimento sia “stato per la prima volta rilevato … quandoappunto con nota la Provincia [l’]ha segnalato” e ciò “a seguitod’ispezione”: il rilievo, semmai, sarà avvenuto nella precedenteispezione e giocoforza avviene, per definizione, prima della suasegnalazione .3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli1362, 1371, 1957 c.c.Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, per evitarela decadenza, o meglio, per potere escutere la garanzia, è sufficienteuna intimazione stragiudiziale nei confronti del debitore principale.Si obietta, invece, che, conformemente alla giurisprudenza costante,serve un atto giudiziale.E comunque, si sarebbe dovuto, nel dubbio, fare applicazionedell'articolo 1371 c.c.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo1342 c.c.La Corte di Appello avrebbe compiuto il seguente erroreinterpretativo: ha dedotto che è sufficiente una istanza stragiudizialedal fatto che altrimenti la clausola non sarebbe compatibile con ilcontratto autonomo di garanzia.Ma così ha dedotto una regola dalla scelta del tipo negoziale,disattendendo altre indicazioni normative.Più precisamente: l’unico dato certo e incontrovertibile, nonchéprevalente, è quindi che la garante si deve poter avvalere deltermine previsto dal primo comma dell’art. 1957 c.c., ovviamenteper come tradizionalmente interpretato e senza alcuna storpiatura o4 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026correttivo dati dal “tipo” contrattuale emergente dalle sole condizioniData pubblicazione 01/04/2026generali, appunto derogate e di valenza secondaria (p. 20).La regola affermata dalla Corte, in altri termini, sarebbe statadedotta in via concettualistica dalla disciplina del tipo negoziale, cosidisattendendo l’interpretazione tradizionale e corretta dell’articolo1957 c.c.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli1322, 1362, 1363, 1367 e 1957 c.c.La tesi è la seguente.In realtà, come risulta dalla decisione di primo grado e da altriorientamenti, la clausola di cui all'art. 1957 c.c., di decadenza, èpienamente compatibile con la natura autonoma del contratto digaranzia.Mentre, per potere giustificare la sua conclusione- che c'ècompatibilità solo se si ammette che l'escussione del debitoreprincipale può essere anche stragiudiziale- la Corte di Appello hadovuto fare torsioni interpretative, postulando un beneficiumexcussionis inesistente in questo caso.Osserva la ricorrente che per superare tale rilievo e crearel’antinomia, la Corte d’Appello abbia financo dovuto reiteratamentediscutere di beneficium excussionis che nulla c’entra con l’inizio diuna azione di merito. E non abbia in alcun modo spiegato, inrelazione all’uso normativo del verbo “continuare”, come si possacontinuare un’istanza contenuta in una missiva .In sostanza, il motivo è svolgimento di quelli precedenti e mira asupportare la tesi secondo cui, per evitare la decadenza, il creditore,prima di escutere la garanzia, deve agire verso il debitore conun’azione giudiziaria e non semplicemente fargli una contestazionein via stragiudiziale.6.- Con il sesto motivo si prospetta violazione dell’art. 1366 c.c.Si assume che- trattandosi di ente pubblico- la Provincia avrebbepotuto benissimo fare l'ingiunzione diretta.5 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026La Corte di Appello non aveva bisogno di quel percorsoData pubblicazione 01/04/2026argomentativo, ossia di assumere una incompatibilità con la naturaautonoma della garanzia. Non si trattava di beneficium excussionis,ma semplicemente della contestazione di una inadempienza.Ancora una volta il motivo mira a censurare gli argomenti che hannoportato la Corte di Appello a ritenere sufficiente una azionestragiudiziale verso il debitore principale, al fine di poter poi escuterela garanzia.Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamenteritenuto tale azione alla stregua di un beneficio di escussione,quando invece è cosa diversa.7.- Con il settimo motivo la ricorrente denunzia violazione degliarticoli 1324 e 1362 c.c.La censura investe la stessa ratio di quelle precedenti, ossia la tesisecondo cui è sufficiente per il creditore che non voglia incorrere indecadenza, richiedere l’adempimento al debitore anche mediantesemplice atto stragiudiziale, prima di escutere la garanzia: tesiricavata altresì dal fatto che altrimenti la clausola che quelladecadenza prevede – in conformità all’articolo 1957 c.c.- èincompatibile con la natura autonoma del contratto di garanzia.Secondo la ricorrente, del tutto illegittimo è il riferimento allaintenzione delle parti al fine di intendere la portata della decadenza.La garanzia è infatti concessa con atto unilaterale, cui quel criterionon può di certo riferirsi.8.- Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art.1371 c.c., il quale impone nel caso di dubbio di intendere la clausolanel senso meno gravoso per l’obbligato.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono infondati.La ratio che essi mirano a contestare è la seguente.Il giudice di appello ha ritenuto non convincente la tesi del giudice diprimo grado secondo cui vi è piena compatibilità tra la natura6 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026autonoma del contratto di garanzia e l’inserimento in tale contrattoData pubblicazione 01/04/2026di una clausola (quella prevista dall’art. 1957 c.c.) che collega lagaranzia con il rapporto sottostante.Quindi, si può ritenere opponibile quella clausola (sulla necessità dirichiedere il pagamento prima al debitore principale per poi poterescutere la garanzia) ad un contratto a “prima richiesta” solo acondizione che venga intesa in linea con la giurisprudenza sulpunto, che appunto ritiene compatibile la decadenza ex art. 1957c.c. con la garanzia a prima richiesta, a patto però di intendere laproposizione delle “istanze” menzionate al comma primo come anchestragiudiziali (p. 12 della sentenza).I motivi sono infondati per le seguenti ragioni.Innanzitutto, correttamente la corte d’appello ha richiamato ilprincipio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cuila clausola di decadenza può essere volontariamente estesa adun contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola dipagamento "a prima richiesta". In questo caso, però, la suddettadecadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziandol'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anchesoltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. 13078/ 2008; Cass. 22346/ 2017; Cass. 660/ 2025).Ne consegue che ogni censura volta a dimostrare che inveceoccorreva una azione giudiziaria verso il debitore, al fine di evitarela decadenza è infondata, non essendo necessario che il terminesia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale,secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che,diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le dueclausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. 22346/ 2017).Il fatto che questa regola sia costante nella giurisprudenza di questaCorte esclude che possa esservi dubbio sul suo significato e dunque7 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026che dovesse farsi applicazione, come sostenuto dalla ricorrente,Data pubblicazione 01/04/2026dell’articolo 1371 c.c.Senza tacere del fatto che questa norma si riferisce al dubbio sullaintenzione delle parti, ossia al dubbio su cosa significhi la clausolaconcreta apposta al contratto, o il dubbio sul significato dell’interocontratto, dunque al dubbio sulla regola che le parti in quel singolocontratto hanno voluto porre. Non già il dubbio sul regime giuridicodi quella clausola.La società ricorrente, invece, richiede che si applichi l’art. 1371 c.c.al caso in cui è dubbia una regola astratta, e dunque il significato diuna norma. Il dubbio, come si è visto starebbe nel decidere se laclausola di decadenza pretenda una richiesta giudiziale o siasufficiente una qualunque richiesta di adempimento. Questo dubbio,- che, come si è visto, non sussiste- semmai cadrebbe sul significatodella fattispecie, non già sul significato del singolo e concretocontratto.Di conseguenza, non è violato alcun criterio di interpretazione delcontratto, come dalla ricorrente ritenuto, né tantomeno quello chefa leva sulla intenzione delle parti, posto che la Corte di appello nonha interpretato la “volontà delle parti”, tanto meno il significato delcontratto o delle singole clausole, ma ha applicato al contratto unaregola astratta, valida per ogni contratto di quel tipo: ha applicato laregola prima richiamata e relativa al fatto che, nel caso di clausolaapposta al contratto autonomo di garanzia, il termine di decadenzapattuito dalle parti deve intendersi riferito - giusta l'applicazionedel criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamenteal termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto,deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la sempliceproposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, nonessendo necessario che il termine sia osservato mediante laproposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionaleesegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi8 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, nonData pubblicazione 01/04/2026potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimentosubordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. 22346/2017).E tale applicazione della regola astratta al caso concreto èadeguatamente motivata, non contradditoria, al contrario di quantoassume la ricorrente.Per contro, la censura secondo cui la regola applicata dalla Corte diAppello (“è sufficiente una richiesta stragiudiziale”), è dedotta daltipo contrattuale- e ciò sarebbe, secondo la ricorrente vietato- èinfondata a sua volta, poiché urta contro la costante giurisprudenzasopra citata, la quale per l’appunto ha ritenuto che, ove apposta alquel tipo (contratto autonomo di garanzia) la clausola va intesacompatibilmente con quel tipo. Nei termini in cui si è visto prima.Ciò detto, e stabilito dunque che il termine di decadenza èquello di sei mesi dall’inadempimento, è altresì corretta la secondaratio decidendi, per la quale, per l’appunto, il dies a quo di queltermine è costituito dal giorno in cui si constata l’inadempimento deldebitore principale.La tesi della società ricorrente è che invece il termine decorre daquello posto per adempiere, ossia coincide con il termine pereseguire la prestazione.Questa tesi, oltre che disattendere la stessa giurisprudenza citata aproprio favore dalla ricorrente, la quale chiaramente fa menzionedella possibilità che deve avere il creditore di avvedersidell’inadempimento, è intrinsecamente illogica: il termine è postoalla denuncia di un inadempimento, nel senso che entro sei mesi ilcreditore deve far valere l’inadempimento, e dunque è un termineche non può che avere inizio dall’inadempimento stesso, o da quandoil creditore è in grado di conoscerlo.La decadenza può essere evitata in quanto il creditore abbiaconoscenza dell’inadempimento, che in questo caso non era nel9 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025Numero di raccolta generale 8166/2026ritardo ( caso nel quale la scadenza del termine segnaData pubblicazione 01/04/2026inadempimento ) quanto bensì nell’omessa esecuzione di unadeterminata prestazione (smaltimento) e dunque andavaconcretamente accertato: quando lo sia stato e con quali modalitàcostituiscono entrambe circostanze di fatto qui non censurabili.9.- Con il nono motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo112 c.p.c.Era stato eccepito che dall'eventuale inadempimento non eraderivato alcun danno per la Provincia e che dunque l'escussione dellapolizza doveva ritenersi illegittima, in quanto essa presuppone chedall'inadempimento del debitore principale derivi danno per ilcreditore garantito.Secondo la ricorrente i giudici di appello non hanno pronunciato suquesta eccezione.10.- Con il decimo motivo la ricorrente denunzia omesso esame dellamedesima questione.Assume che, ove si ritenga che l’eccezione è stata implicitamentedecisa e rigettata, allora non si è tenuto conto del fatto checomunque la prova del danno non era stata fornita: se non comeomessa pronuncia, il vizio è prospettabile come omesso esame.i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.La corte di merito ha dato atto che le parti hanno stipulato uncontratto autonomo di garanzia, con diritto di escutere la garanziamedesima a prima richiesta, e che dunque erano ininfluenti levicende relative al rapporto sottostante (p. 10).Tale ratio, non contestata, né risulta esserla stata in sede digravame, essendo rimasta pacifica la natura autonoma dellagaranzia, è di implicito rigetto della questione della esistenza deldanno, nel senso che la ritiene irrilevante e dunque assorbita, proprioperché non opponibile al creditore.10 di 11Numero registro generale 11991/2023Numero sezionale 3888/2025A tale stregua, atteso l’assorbimento, non può essere censurata néNumero di raccolta generale 8166/2026come omessa pronuncia né come omesso esame di Duanta pufbabltictaozio ne 01/04/2026controverso e decisivo.Quanto a quest’ultima va comunque osservato che difetta del tuttola prova che fosse controverso.All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, seguonola soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Metropolitana di Firenze.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO11 di 11