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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20956/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ONOFRIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026avverso la sentenza n. 2181/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 30/06/2022 R.G.N. 99/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico in servizio presso l’OspedaleMadre G. Vannini - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ospedale “classificato”(rientrante tra gli ospedali gestiti da enti ecclesiastici nell’ambito dei qualiil rapporto di lavoro ha natura privatistica) ha agito mediante decretoingiuntivo per ottenere la corresponsione del TFR, illegittimamentetrattenuto a titolo di ripetizione di indebito in relazione agli importi relativiall’indennità di esclusività e di maggiorazione dell’indennità di posizioneper avere il predetto svolto attività lavorativa extramuraria negli anni2009-2010, pur avendo optato per il regime di esclusività.2.

Il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo per sopravvenutaintegrale soddisfazione del credito e respingeva la domandariconvenzionale dell’Ospedale che aveva chiesto la restituzione dellesomme corrisposte negli anni 2009 e 2010 a titolo di indennità diesclusività e di maggiorazione della retribuzione di posizione.3.

La Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente la domandariconvenzionale e condannava il dirigente medico alla restituzione dellasomma di euro 34.322,88, pari al netto delle retribuzioni corrisposte neglianni sopra indicati.Riteneva illegittima la condotta del Chiavola che, dopo aver optato peril regime di esclusività, aveva comunque svolto - seppure in assenza deglispazi idonei messi a disposizione da parte dell’Ente datoriale - attivitàlavorativa in regime extramurario, con emissione di fatture con propriapartita IVA.In particolare, la Corte territoriale riteneva che l’attività svolta dalricorrente, in quanto extramuraria e non autorizzata, fosse tale daescludere l’esclusività e, quindi, sulla base del principio di corrispettività,RGN 26275/2022Pag.2Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026tale da far venire meno il diritto all’indennità di esclusività e alla maggioreretribuzione di posizione.4.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato a tre motivi.5.

L’[OSCURATO:PERSONA] G. Vannini - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.6.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 662/1996 edegli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 502/1992, anche in relazione all’art. 32 dellaCostituzione.Addebita sostanzialmente alla Corte territoriale di avere qualificatol’attività libera professionale resa in extramoenia, valorizzando lacircostanza che il ricorrente avesse utilizzato la propria partita IVAquando, in realtà, ciò si era reso necessario perché l’Ospedale non avevaprovveduto a rilasciare il bollettario aziendale, più volte richiesto.2.

Il motivo è inammissibile.Esso, ad onta della apparente denuncia di un vizio di sussunzione, inrelazione alla erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, inrealtà lamenta una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula unaccertamento in fatto diverso da quello risultante dalla sentenzaimpugnata.La Corte territoriale, oltre a non fare cenno alla circostanza di fatto cheil ricorrente assume decisiva, ha evidenziato, interpretando correttamentela disciplina normativa, che il regime di intramoenia implica che gli importiriscossi dal medico vengano da questi trattenuti solo nella misura del 50%e riversati per il resto alla azienda e che, nello specifico, il Chiavola avevapercepito, anche negli anni 2009 e 2010, l’indennità di esclusività eRGN 26275/2022Pag.3Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026l’indennità di posizione nella maggior misura prevista per il personale conil rapporto esclusivo.Opera il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte sui limititra vizio di sussunzione e sollecitazione di un diverso accertamento difatto.Ed infatti va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 640/2019; Cass. n.334/2019; Cass. n. 24155/2017), e ciò in quanto il vizio di sussunzionepostula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito siaconsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del viziodi sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. n.6035/2018).Si aggiunga che la circostanza dell’inadempimento dell’azienda agliobblighi sulla stessa gravanti in tema di attività libero professionaleintramuraria avrebbe consentito la proposizione di un’azione risarcitoriama non certo legittimato il dirigente medico ad attuare un proprio regimedi prestazioni libero professionali.Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente richiama Cass. n.35056/2023 secondo cui: “Il dirigente medico assunto a tempoindeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allosvolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto dellecondizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con laconseguenza che grava sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottaretempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire laRGN 26275/2022Pag.4Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attivitàmedesima è subordinato; pertanto, l’inadempimento dell’Azienda legittimail predetto dirigente a chiedere il risarcimento del danno e la relativaazione è regolata dagli ordinari principi in tema di riparto degli oneri diallegazione e prova”.Tale precedente di legittimità, tuttavia, non può valere a sorreggere ladomanda in quanto si limita a chiarire che l’attività va esercitata nelrispetto della legge e della contrattazione collettiva e che l’inadempimentodell’Azienda giustifica solo il risarcimento del danno.Né è fondato l’ulteriore argomento sviluppato nella memoria secondocui il regime attuato di fatto non legittimerebbe l’azione di ripetizione,consentendo solo all’Azienda di esercitare il potere disciplinare e dirichiedere il risarcimento del danno per le somme non versate.Oltre a rilevarsi che si tratta di argomentazione nuova, nonprospettata nelle fasi di merito né con il ricorso per cassazione, vaosservato che, come accertato dalla Corte territoriale, il Chiavola, puravendo optato per il regime di intramoenia, ha svolto una serie di attivitàlibero - professionali non consentite, non soltanto evitando di richiederequalsivoglia autorizzazione, ma anche operando al di fuori dalla strutturaospedaliera di appartenenza, in palese violazione dell’obbligo diesclusività.L’esercizio di tale attività libero - professionale non autorizzata e,dunque, svolta in violazione delle regole del rapporto di lavoro inintramoenia, comporta che l’indennità di esclusività e la maggiorazionedella retribuzione di posizione siano state illegittimamente percepite daldirigente medico.Né può sostenersi che la mancanza di pregiudizio all’attivitàistituzionale non possa incidere sull’obbligo di restituzione degli importipercepiti a titolo di indennità di esclusività e di maggiorazione dellaretribuzione di posizione, assumendo rilievo la mancanza, per il periodo incontestazione, del titolo giustificativo per l’erogazione dei suddettiRGN 26275/2022Pag.5Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026compensi i quali, pertanto, restano privi di causa e devono essererestituiti.Irrilevante è, poi, la natura privatistica dell’ente datore di lavoro,disciplina dettata per l’impiego pubblico contrattualizzato in materia dirapporto esclusivo dei dirigenti medici e di attività libero professionaleintramuraria si applica anche all’[OSCURATO:PERSONA], inquanto ospedale classificato ed inserito nel Servizio sanitario nazionale,con conseguente applicazione della normativa speciale dettata per ilpersonale sanitario del SSN, indipendentemente dalla natura privata delsoggetto gestore della struttura.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n.165/2001 in combinato disposto con l’art. 1, comma 60, L. n. 662/1996,nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 63 cod. proc. civ.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato l’art.53 del d.lgs. n. 165/2001 evidenziando che anche per il personale medicol’autorizzazione è richiesta per svolgere specifici incarichi (ad esempio lectu) e perciò ha respinto la tesi dell’Ospedale secondo cui il regime diesclusività sarebbe incompatibile con il possesso di una propria partitaIVA.Sostiene che le consulenze tecniche non richiedono autorizzazione eche ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996 la richiesta siintende accolta in caso di mancata adozione del provvedimento di diniego.4.

Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, svolge considerazione che non colgono la ratio decidendidella pronuncia impugnata.Quest’ultima, con il passaggio argomentativo oggetto di censura,mirava solo ad affermare che il possesso della partita IVA di per sé non èincompatibile con il regime di esclusività perché oltre alla attività liberoprofessionale (che può essere in regime di intramoenia o extramoenia) ilRGN 26275/2022Pag.6Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026dirigente medico può anche svolgere singoli incarichi soggetti adautorizzazione.Nella specie, però, non risulta dalla sentenza impugnata che fosseroquegli incarichi a venire in rilievo e pertanto tutte le considerazioniesposte in merito al silenzio-assenso formatosi sulla richiesta diautorizzazione ed al legittimo espletamento di consulenze tecniche nonrilevano ai fini di causa perché ciò che il giudice del merito ha accertato èlo svolgimento di attività continuativa libero professionale nonriconducibile all’intramoenia.5.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. omesso di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.Addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato il fattodecisivo del mancato rilascio del bollettario aziendale, più volte sollecitatoe di avere erroneamente ritenuto che l’espletamento di consulenza tecnicarichiedesse la previa autorizzazione.6.

Il motivo è inammissibile.Oltre a richiamarsi quanto già evidenziato con riguardo ai precedentimotivi di ricorso, risulta evidente che il motivo esula dal riformulato art.360, n. 5, cod. proc. civ.Come è noto, il novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. configura unvizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che siadecisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove ilfatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non èriconducibile a tale paradigma l’omesso esame di singoli elementiistruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, delpotere di valutazione delle prove non aventi natura legale (cfr., ex multis,Cass. n. 30837/2025; Cass. n. 25124/2023; Cass., Sez.

U., n.34476/2019; Cass., Sez.

U., n. 8053/2014).RGN 26275/2022Pag.7Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026Inoltre, difetta la decisività del mancato rilascio del ricettario perché lacircostanza che l’Azienda, pur essendo a ciò tenuta, non avessepredisposto tutto quanto necessario per consentire al dirigente medico inregime di esclusiva lo svolgimento dell’attività libero professionale inintramoenia non autorizzava il dirigente a svolgere egualmente quella7.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.8.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.9.

Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità,liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensiprofessionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 26275/2022Pag.8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ONOFRIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026avverso la sentenza n. 2181/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 30/06/2022 R.G.N. 99/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico in servizio presso l’OspedaleMadre G. Vannini - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ospedale “classificato”(rientrante tra gli ospedali gestiti da enti ecclesiastici nell’ambito dei qualiil rapporto di lavoro ha natura privatistica) ha agito mediante decretoingiuntivo per ottenere la corresponsione del TFR, illegittimamentetrattenuto a titolo di ripetizione di indebito in relazione agli importi relativiall’indennità di esclusività e di maggiorazione dell’indennità di posizioneper avere il predetto svolto attività lavorativa extramuraria negli anni2009-2010, pur avendo optato per il regime di esclusività.2. Il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo per sopravvenutaintegrale soddisfazione del credito e respingeva la domandariconvenzionale dell’Ospedale che aveva chiesto la restituzione dellesomme corrisposte negli anni 2009 e 2010 a titolo di indennità diesclusività e di maggiorazione della retribuzione di posizione.3. La Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente la domandariconvenzionale e condannava il dirigente medico alla restituzione dellasomma di euro 34.322,88, pari al netto delle retribuzioni corrisposte neglianni sopra indicati.Riteneva illegittima la condotta del Chiavola che, dopo aver optato peril regime di esclusività, aveva comunque svolto - seppure in assenza deglispazi idonei messi a disposizione da parte dell’Ente datoriale - attivitàlavorativa in regime extramurario, con emissione di fatture con propriapartita IVA.In particolare, la Corte territoriale riteneva che l’attività svolta dalricorrente, in quanto extramuraria e non autorizzata, fosse tale daescludere l’esclusività e, quindi, sulla base del principio di corrispettività,RGN 26275/2022Pag.2Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026tale da far venire meno il diritto all’indennità di esclusività e alla maggioreretribuzione di posizione.4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato a tre motivi.5. L’[OSCURATO:PERSONA] G. Vannini - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 662/1996 edegli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 502/1992, anche in relazione all’art. 32 dellaCostituzione.Addebita sostanzialmente alla Corte territoriale di avere qualificatol’attività libera professionale resa in extramoenia, valorizzando lacircostanza che il ricorrente avesse utilizzato la propria partita IVAquando, in realtà, ciò si era reso necessario perché l’Ospedale non avevaprovveduto a rilasciare il bollettario aziendale, più volte richiesto.2. Il motivo è inammissibile.Esso, ad onta della apparente denuncia di un vizio di sussunzione, inrelazione alla erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, inrealtà lamenta una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula unaccertamento in fatto diverso da quello risultante dalla sentenzaimpugnata.La Corte territoriale, oltre a non fare cenno alla circostanza di fatto cheil ricorrente assume decisiva, ha evidenziato, interpretando correttamentela disciplina normativa, che il regime di intramoenia implica che gli importiriscossi dal medico vengano da questi trattenuti solo nella misura del 50%e riversati per il resto alla azienda e che, nello specifico, il Chiavola avevapercepito, anche negli anni 2009 e 2010, l’indennità di esclusività eRGN 26275/2022Pag.3Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026l’indennità di posizione nella maggior misura prevista per il personale conil rapporto esclusivo.Opera il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte sui limititra vizio di sussunzione e sollecitazione di un diverso accertamento difatto.Ed infatti va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 640/2019; Cass. n.334/2019; Cass. n. 24155/2017), e ciò in quanto il vizio di sussunzionepostula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito siaconsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del viziodi sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale,esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. n.6035/2018).Si aggiunga che la circostanza dell’inadempimento dell’azienda agliobblighi sulla stessa gravanti in tema di attività libero professionaleintramuraria avrebbe consentito la proposizione di un’azione risarcitoriama non certo legittimato il dirigente medico ad attuare un proprio regimedi prestazioni libero professionali.Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente richiama Cass. n.35056/2023 secondo cui: “Il dirigente medico assunto a tempoindeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allosvolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto dellecondizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con laconseguenza che grava sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottaretempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire laRGN 26275/2022Pag.4Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attivitàmedesima è subordinato; pertanto, l’inadempimento dell’Azienda legittimail predetto dirigente a chiedere il risarcimento del danno e la relativaazione è regolata dagli ordinari principi in tema di riparto degli oneri diallegazione e prova”.Tale precedente di legittimità, tuttavia, non può valere a sorreggere ladomanda in quanto si limita a chiarire che l’attività va esercitata nelrispetto della legge e della contrattazione collettiva e che l’inadempimentodell’Azienda giustifica solo il risarcimento del danno.Né è fondato l’ulteriore argomento sviluppato nella memoria secondocui il regime attuato di fatto non legittimerebbe l’azione di ripetizione,consentendo solo all’Azienda di esercitare il potere disciplinare e dirichiedere il risarcimento del danno per le somme non versate.Oltre a rilevarsi che si tratta di argomentazione nuova, nonprospettata nelle fasi di merito né con il ricorso per cassazione, vaosservato che, come accertato dalla Corte territoriale, il Chiavola, puravendo optato per il regime di intramoenia, ha svolto una serie di attivitàlibero - professionali non consentite, non soltanto evitando di richiederequalsivoglia autorizzazione, ma anche operando al di fuori dalla strutturaospedaliera di appartenenza, in palese violazione dell’obbligo diesclusività.L’esercizio di tale attività libero - professionale non autorizzata e,dunque, svolta in violazione delle regole del rapporto di lavoro inintramoenia, comporta che l’indennità di esclusività e la maggiorazionedella retribuzione di posizione siano state illegittimamente percepite daldirigente medico.Né può sostenersi che la mancanza di pregiudizio all’attivitàistituzionale non possa incidere sull’obbligo di restituzione degli importipercepiti a titolo di indennità di esclusività e di maggiorazione dellaretribuzione di posizione, assumendo rilievo la mancanza, per il periodo incontestazione, del titolo giustificativo per l’erogazione dei suddettiRGN 26275/2022Pag.5Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026compensi i quali, pertanto, restano privi di causa e devono essererestituiti.Irrilevante è, poi, la natura privatistica dell’ente datore di lavoro,disciplina dettata per l’impiego pubblico contrattualizzato in materia dirapporto esclusivo dei dirigenti medici e di attività libero professionaleintramuraria si applica anche all’[OSCURATO:PERSONA], inquanto ospedale classificato ed inserito nel Servizio sanitario nazionale,con conseguente applicazione della normativa speciale dettata per ilpersonale sanitario del SSN, indipendentemente dalla natura privata delsoggetto gestore della struttura.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n.165/2001 in combinato disposto con l’art. 1, comma 60, L. n. 662/1996,nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 63 cod. proc. civ.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato l’art.53 del d.lgs. n. 165/2001 evidenziando che anche per il personale medicol’autorizzazione è richiesta per svolgere specifici incarichi (ad esempio lectu) e perciò ha respinto la tesi dell’Ospedale secondo cui il regime diesclusività sarebbe incompatibile con il possesso di una propria partitaIVA.Sostiene che le consulenze tecniche non richiedono autorizzazione eche ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996 la richiesta siintende accolta in caso di mancata adozione del provvedimento di diniego.4. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, svolge considerazione che non colgono la ratio decidendidella pronuncia impugnata.Quest’ultima, con il passaggio argomentativo oggetto di censura,mirava solo ad affermare che il possesso della partita IVA di per sé non èincompatibile con il regime di esclusività perché oltre alla attività liberoprofessionale (che può essere in regime di intramoenia o extramoenia) ilRGN 26275/2022Pag.6Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026dirigente medico può anche svolgere singoli incarichi soggetti adautorizzazione.Nella specie, però, non risulta dalla sentenza impugnata che fosseroquegli incarichi a venire in rilievo e pertanto tutte le considerazioniesposte in merito al silenzio-assenso formatosi sulla richiesta diautorizzazione ed al legittimo espletamento di consulenze tecniche nonrilevano ai fini di causa perché ciò che il giudice del merito ha accertato èlo svolgimento di attività continuativa libero professionale nonriconducibile all’intramoenia.5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. omesso di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.Addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato il fattodecisivo del mancato rilascio del bollettario aziendale, più volte sollecitatoe di avere erroneamente ritenuto che l’espletamento di consulenza tecnicarichiedesse la previa autorizzazione.6. Il motivo è inammissibile.Oltre a richiamarsi quanto già evidenziato con riguardo ai precedentimotivi di ricorso, risulta evidente che il motivo esula dal riformulato art.360, n. 5, cod. proc. civ.Come è noto, il novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. configura unvizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che siadecisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove ilfatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non èriconducibile a tale paradigma l’omesso esame di singoli elementiistruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, delpotere di valutazione delle prove non aventi natura legale (cfr., ex multis,Cass. n. 30837/2025; Cass. n. 25124/2023; Cass., Sez. U., n.34476/2019; Cass., Sez. U., n. 8053/2014).RGN 26275/2022Pag.7Numero registro generale 26275/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 20956/2026Data pubblicazione 20/06/2026Inoltre, difetta la decisività del mancato rilascio del ricettario perché lacircostanza che l’Azienda, pur essendo a ciò tenuta, non avessepredisposto tutto quanto necessario per consentire al dirigente medico inregime di esclusiva lo svolgimento dell’attività libero professionale inintramoenia non autorizzava il dirigente a svolgere egualmente quella7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.9. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità,liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensiprofessionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 26275/2022Pag.8
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