Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25124/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21162/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat a presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 68 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – IVA - operazioni oggettivamente inesistenti – onere della prova N.21162/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, n. 1239/19/22, depositata in data 1° febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere RelatoreFilippo D’Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , società operante nel settore della installazione di impianti elettronici, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015, con cui venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, per effetto del disconoscimento dell’esistenza di alcuni costi, ritenuti ascrivibili a operazioni oggettivamente inesistenti.

2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorsorelativamente alle sanzioni .

3. La CTR della Campania, con sentenza in data 1° febbraio 2022, ha accolto parzialmente l’appello del contribuente relativamente alle operazioni correnti con uno dei fornitori ([OSCURATO:PERSONA]).

Quanto, invece, ai rapporti con altro fornitore (impresa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), sono state ritenute decisive ai fini della inesistenza oggettiva delle forniture le circostanze che la società non avesse dipendenti, avesse dichiarato operazioni imponibili par ad Euro 111,00e avesse chiuso la partita IVA nel 2013, non avesse effettuato versamenti di imposte e contributi e avesse dichiarato importi per oltre un milione di euro con lo «spesometro».

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico e complesso motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 109, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 62 d.

N.21162/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino lgs. n. 546/1992, nonché omessa o insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio.

Osserva parte ricorrente che sarebbe stato omesso l’esame della documentazione fornita dal contribuente, che comproverebbe che le operazioni di ristrutturazione dell’immobile fossero state effettivamente svolte.

Deduce che l’Ufficio non avrebbe dato prova dell’inesistenza delle prestazioni svolte dal suddetto fornitore.

2. Il ricorso è inammissibile quanto alla dedotta omessa o insufficiente motivazione non essendo più tale vizio censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Diversamente, il vizio è deducibile solo in relazione alla carenza assoluta o all’apparenza della motivazione (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053), doglianza peraltro infondata essendo il percorso motivazionale seguito dal giudice di appello coerente e compiuto in relazione all’assolvimento da parte dell’Ufficio dell’onere della prova in relazione alle operazioni di acquisto provenienti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

3. Il ricorso è parimenti inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ., nonché in quanto « la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053;Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di persé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non N.21162/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

4. Infondato è, infine, il ricorso in relazione alla dedotta violazione di leggecirca la prova da parte dell’Ufficio di operazioni oggettivamente inesistenti, posto che in tal caso l'Ufficio può dimostrare anche mediante presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere essere assolto con l'esibizione della fattura, ovvero con la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, in quanto di regola utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez.

V, 28 aprile 2022, n. 13235; Cass., Sez.

VI, 7 marzo 2022, n. 7383; Cass., Sez.

V, 10 febbraio 2022, n. 4251; Cass., Sez.

V, 18 ottobre 2021, n. 28628).Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio attraverso la allegazione di elementi dotati di pregnanza indiziaria circa l’inesistenza di organizzazione del suddetto fornitore (assenza di dipendenti, assenza sostanziale di operazioni imponibili, intervenuta chiusura della partita IVA da diversi periodi di imposta precedenti le prestazioni per cui è causa, assenza di versamento di imposte e contributi ) e circa l’esistenza di circostanz e poco verosimili (l’avere dichiarato la società fornitrice importi per oltre un milione di euro come risultante dallo «spesometro»).

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

N.21162/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21162/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat a presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 68 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – IVA - operazioni oggettivamente inesistenti – onere della prova N.21162/22 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, n. 1239/19/22, depositata in data 1° febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere RelatoreFilippo D’Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , società operante nel settore della installazione di impianti elettronici, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015, con cui venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, per effetto del disconoscimento dell’esistenza di alcuni costi, ritenuti ascrivibili a operazioni oggettivamente inesistenti. 2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorsorelativamente alle sanzioni . 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 1° febbraio 2022, ha accolto parzialmente l’appello del contribuente relativamente alle operazioni correnti con uno dei fornitori ([OSCURATO:PERSONA]). Quanto, invece, ai rapporti con altro fornitore (impresa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), sono state ritenute decisive ai fini della inesistenza oggettiva delle forniture le circostanze che la società non avesse dipendenti, avesse dichiarato operazioni imponibili par ad Euro 111,00e avesse chiuso la partita IVA nel 2013, non avesse effettuato versamenti di imposte e contributi e avesse dichiarato importi per oltre un milione di euro con lo «spesometro». 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico e complesso motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 109, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 62 d. N.21162/22 R.G. Est. F. D’Aquino lgs. n. 546/1992, nonché omessa o insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio. Osserva parte ricorrente che sarebbe stato omesso l’esame della documentazione fornita dal contribuente, che comproverebbe che le operazioni di ristrutturazione dell’immobile fossero state effettivamente svolte. Deduce che l’Ufficio non avrebbe dato prova dell’inesistenza delle prestazioni svolte dal suddetto fornitore. 2. Il ricorso è inammissibile quanto alla dedotta omessa o insufficiente motivazione non essendo più tale vizio censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Diversamente, il vizio è deducibile solo in relazione alla carenza assoluta o all’apparenza della motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), doglianza peraltro infondata essendo il percorso motivazionale seguito dal giudice di appello coerente e compiuto in relazione all’assolvimento da parte dell’Ufficio dell’onere della prova in relazione alle operazioni di acquisto provenienti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 3. Il ricorso è parimenti inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ., nonché in quanto « la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053;Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di persé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non N.21162/22 R.G. Est. F. D’Aquino abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). 4. Infondato è, infine, il ricorso in relazione alla dedotta violazione di leggecirca la prova da parte dell’Ufficio di operazioni oggettivamente inesistenti, posto che in tal caso l'Ufficio può dimostrare anche mediante presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere essere assolto con l'esibizione della fattura, ovvero con la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, in quanto di regola utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 28 aprile 2022, n. 13235; Cass., Sez. VI, 7 marzo 2022, n. 7383; Cass., Sez. V, 10 febbraio 2022, n. 4251; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628).Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio attraverso la allegazione di elementi dotati di pregnanza indiziaria circa l’inesistenza di organizzazione del suddetto fornitore (assenza di dipendenti, assenza sostanziale di operazioni imponibili, intervenuta chiusura della partita IVA da diversi periodi di imposta precedenti le prestazioni per cui è causa, assenza di versamento di imposte e contributi ) e circa l’esistenza di circostanz e poco verosimili (l’avere dichiarato la società fornitrice importi per oltre un milione di euro come risultante dallo «spesometro»). 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. N.21162/22 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p