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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 agosto 2026

Cassazione n. 24610/2026

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timato -avverso il decreto del Tribunale di Brescia cron. n. 826/2022depositato in data 18.7.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].L’ing. [OSCURATO:PERSONA] presentò domanda di ammissioneal passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di crediti dalavoro dipendente per il complessivo importo di € 9.636.884,04,assumendo di essere stato direttore generale della società fallitadal 1995 al 2018.Numero registro generale 20237/2022Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 24610/2026Data pubblicazione 12/08/2026Il giudice delegato accolse solo in parte la domanda,ammettendo al passivo il credito di € 681.000, in chirografo.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Il fallimento è rimasto intimato.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo censura il decreto impugnato, «ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame da parte delgiudice del co.co.pro. doc. 1, datato 28.11.2003, tacitamenterinnovato fino al 30.7.2013 e illegittimo ictu oculi conconversione automatica in contratto subordinato ex d.lgs.276/2003 ex Cassazione consolidata».2.

Il secondo motivo censura il decreto, «ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame, nonostantereiteratamente chiesto in tal senso dal ricorrente, del cd.negazionismo-occultamento del già richiamato, nel primomotivo, co.co.pro. 2003-2013 datato 28.11.2003 e ictu oculi daconvertire automaticamente in rapporto subordinato ex d.lgs.276/2003.

Mancato esame, di conseguenza, del verosimile doloprocessuale attuato da controparte e che ha ostacolato, cosìcome sviato, l’attività istruttoria specifica del ritogiuslavoristico».3.

Infine, il terzo motivo prospetta, sempre «ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.», «omesso esame da parte del giudicedella contestazione della seguente asserzione della Curatelaallegata al Decreto del Giudice delegato: “4.

Importi successivia dicembre 2013, sia a titolo di differenze retributive che dicontributi (punti da 21 a 25 dell’istanza di ammissione alpassivo), non spettanti per intervenuta cessazione del rapportoNumero registro generale 20237/2022Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 24610/2026Data pubblicazione 12/08/2026contrattuale; comunque prescritti; in ogni caso, difetto dititolarità attiva e/o carenza di legittimazione attivarelativamente agli importi a titolo di contributi”».4.

I tre motivi, tutti proposti con riferimento al vizio di«omesso esame» ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,sono inammissibili, perché – come si evince già dalle lorointitolazioni – non viene indicato alcun fatto storico concreto dicui il tribunale abbia omesso l’esame, ma si pretende dalla Cortedi cassazione un nuovo e diverso esame del materiale istruttoriodisponibile.Occorre ricordare, in termini generali, che «l’omessoesame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omessoesame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatoriee che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo adun vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass. n.30837/2025, che cita, a sua volta, Cass. n. 25124/2023; Cass.S.u. nn. 34476/2019; 8053/2014).4.1.

Il primo motivo denuncia l’omesso esame delcontratto di collaborazione continuativa professionale(co.co.pro.) stipulato 28.11.2003.Sennonché, l’omesso esame di un documento attienesemmai alla valutazione della prova e alla motivazione delladecisione e non integra di per sé il vizio di omesso esame,mentre nulla induce a pensare che il tribunale abbia ignoratol’esistenza stessa del contratto (inteso come fatto storico),posto che da esso derivava il credito oggetto di ammissione alpassivo da parte del giudice delegato, in parziale accoglimentodella domanda dell’attuale ricorrente.Numero registro generale 20237/2022Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 24610/2026Data pubblicazione 12/08/2026Del resto, dall’illustrazione del motivo emerge conchiarezza che il ricorrente non intende censurare l’omessoesame del fatto-contratto, bensì sostenere che di quel contrattoavrebbe dovuto essere accertata la nullità per violazione dilegge imperativa, con conseguente conversione del rapporto dicollaborazione continuativa in rapporto di lavoro subordinato.Ma, anche sotto questo profilo, la censura resta avulsa dal tipodi vizio denunciato.4.2.

Il secondo motivo viene espressamente qualificatocome «conseguenza logico-giuridica» del primo, il che basta perdecretarne l’inammissibilità derivata.E, del resto, non si vede come potrebbe essere oggettodell’asserito omesso esame, invece di uno specifico fattostorico, il «cd. negazionismo-occultamento» rispetto a un fatto,4.3.

Infine, con il terzo motivo, oggetto del pretesoomesso esame sarebbe la «contestazione», da parte delricorrente, di una determinata «asserzione» (ovverosiaallegazione) della curatela fallimentare.Tuttavia, anche la definizione, da parte del giudice delmerito, della materia del contendere mediante la valutazionedelle reciproche allegazioni delle parti non ha niente a chevedere con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche sia stato oggetto di discussione tra le parti.5.

Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, nonavendo svolto difese la parte intimata.6.

Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico del ricorrente, il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 20237/2022Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 24610/2026Data pubblicazione 12/08/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del18.6.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
timato -avverso il decreto del Tribunale di Brescia cron. n. 826/2022depositato in data 18.7.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].L’ing. [OSCURATO:PERSONA] presentò domanda di ammissioneal passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di crediti dalavoro dipendente per il complessivo importo di € 9.636.884,04,assumendo di essere stato direttore generale della società fallitadal 1995 al 2018.Numero registro generale 20237/2022Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 24610/2026Data pubblicazione 12/08/2026Il giudice delegato accolse solo in parte la domanda,ammettendo al passivo il credito di € 681.000, in chirografo.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Il fallimento è rimasto intimato.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo censura il decreto impugnato, «ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame da parte delgiudice del co.co.pro. doc. 1, datato 28.11.2003, tacitamenterinnovato fino al 30.7.2013 e illegittimo ictu oculi conconversione automatica in contratto subordinato ex d.lgs.276/2003 ex Cassazione consolidata».2. Il secondo motivo censura il decreto, «ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame, nonostantereiteratamente chiesto in tal senso dal ricorrente, del cd.negazionismo-occultamento del già richiamato, nel primomotivo, co.co.pro. 2003-2013 datato 28.11.2003 e ictu oculi daconvertire automaticamente in rapporto subordinato ex d.lgs.276/2003. Mancato esame, di conseguenza, del verosimile doloprocessuale attuato da controparte e che ha ostacolato, cosìcome sviato, l’attività istruttoria specifica del ritogiuslavoristico».3. Infine, il terzo motivo prospetta, sempre «ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.», «omesso esame da parte del giudicedella contestazione della seguente asserzione della Curatelaallegata al Decreto del Giudice delegato: “4. Importi successivia dicembre 2013, sia a titolo di differenze retributive che dicontributi (punti da 21 a 25 dell’istanza di ammissione alpassivo), non spettanti per intervenuta cessazione del rapportoNumero registro generale 20237/2022Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 24610/2026Data pubblicazione 12/08/2026contrattuale; comunque prescritti; in ogni caso, difetto dititolarità attiva e/o carenza di legittimazione attivarelativamente agli importi a titolo di contributi”».4. I tre motivi, tutti proposti con riferimento al vizio di«omesso esame» ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,sono inammissibili, perché – come si evince già dalle lorointitolazioni – non viene indicato alcun fatto storico concreto dicui il tribunale abbia omesso l’esame, ma si pretende dalla Cortedi cassazione un nuovo e diverso esame del materiale istruttoriodisponibile.Occorre ricordare, in termini generali, che «l’omessoesame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omessoesame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatoriee che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo adun vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass. n.30837/2025, che cita, a sua volta, Cass. n. 25124/2023; Cass.S.u. nn. 34476/2019; 8053/2014).4.1. Il primo motivo denuncia l’omesso esame delcontratto di collaborazione continuativa professionale(co.co.pro.) stipulato 28.11.2003.Sennonché, l’omesso esame di un documento attienesemmai alla valutazione della prova e alla motivazione delladecisione e non integra di per sé il vizio di omesso esame,mentre nulla induce a pensare che il tribunale abbia ignoratol’esistenza stessa del contratto (inteso come fatto storico),posto che da esso derivava il credito oggetto di ammissione alpassivo da parte del giudice delegato, in parziale accoglimentodella domanda dell’attuale ricorrente.Numero registro generale 20237/2022Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 24610/2026Data pubblicazione 12/08/2026Del resto, dall’illustrazione del motivo emerge conchiarezza che il ricorrente non intende censurare l’omessoesame del fatto-contratto, bensì sostenere che di quel contrattoavrebbe dovuto essere accertata la nullità per violazione dilegge imperativa, con conseguente conversione del rapporto dicollaborazione continuativa in rapporto di lavoro subordinato.Ma, anche sotto questo profilo, la censura resta avulsa dal tipodi vizio denunciato.4.2. Il secondo motivo viene espressamente qualificatocome «conseguenza logico-giuridica» del primo, il che basta perdecretarne l’inammissibilità derivata.E, del resto, non si vede come potrebbe essere oggettodell’asserito omesso esame, invece di uno specifico fattostorico, il «cd. negazionismo-occultamento» rispetto a un fatto,4.3. Infine, con il terzo motivo, oggetto del pretesoomesso esame sarebbe la «contestazione», da parte delricorrente, di una determinata «asserzione» (ovverosiaallegazione) della curatela fallimentare.Tuttavia, anche la definizione, da parte del giudice delmerito, della materia del contendere mediante la valutazionedelle reciproche allegazioni delle parti non ha niente a chevedere con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche sia stato oggetto di discussione tra le parti.5. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, nonavendo svolto difese la parte intimata.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico del ricorrente, il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 20237/2022Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 24610/2026Data pubblicazione 12/08/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del18.6.2026.Il Presidente
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