Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 31029/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11736-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] C. GROSSO per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 155 /20 1 8 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito, per il ricorrente, l’AvvocatoANDREA C. GROSSO; sentito, per la controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3

1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, in accoglimento dell’opposizioneproposta, ha, per quanto ancora rileva, ammesso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69, al netto del saldo attivo di due conti correnti(n. 15742 e n. 15930), pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, in quanto oggetto di compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., della quale ha espressamente accertato la legittimità.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non fosse rilevante il fatto impeditivo eccepito dal Fallimento, e cioè che il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, eragravato, alla data del fallimento , da pegno (a garanzia di fideiussioni rilasciate dalla banca nell’interesse della società fallita per l’eventuale debito di quest’ultima verso terzi) e che il relativo vincolo , cessato solo dopo la sentenza dichiarativa (non essendo ancora giunta la dichiarazione di svincolo da parte del terzo contraente della [OSCURATO:PERSONA]), non consentiva, trattandosi di pegno regolare, di dedurre in compensazione,a norma dell’art. 56 l.fall., le somme rivenienti dal relativo saldo attivo.

1.3. Secondo il tribunale, al contrario, ciò che rileva ai fini dell’operatività della compensazione in ambito fallimentare è che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come nel caso in esame è rimasto incontestato, già esistenti, rimanendo, invece, irrilevante che, alla medesima data, siano entrambi esigibili, potendo realizzarsi l’effetto compensativo anche successivamente al fallimento, purché i requisiti di esigibilità ricorrano, al momento della pronuncia, quando la compensazione viene operata.Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3

2.1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 13/4/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione deldecreto, comunicato, come da pec depositata unitamente a quest’ultimo, in data15/3/2018.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.

2.3. Le parti hanno depositato memorie.

2.4. La Corte, con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto di rimettere alla pubblica udienza la questione posta dal ricorso, e cioè di stabilire se e a quali condizioni il credito della banca verso il correntista poi fallito possa essere compensato, a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., con il saldo attivo di conto corrente quando tale saldo sia stato costituito in pegno in favore della stessa.

2.5. Fissata, dunque,la pubblica udienza, le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l ’ unico m otivo articolato , il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione ela falsa applicazione degli artt. 56 e 53 l.fall. e dell ’ art. 2748 c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato il decreto impugnat o nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la legittimità della compensazione operata dalla banca tra il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69 e il saldo attivo di due conti correnti, pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, oggetto di pegno costituito in suo favore al momento del fallimento, sul rilievo che,a tal fine , rileva unicamente che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano già esistenti.

3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che: -nel caso di specie, uno dei crediti reciproci, corrispondente al saldo attivo del conto Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, intestato alla società fallita presso la banca istante, era gravato da pegno regolare; - n on risultava l ’ attribuzione alla banca creditrice del potere di disposizione del bene che ne costituisce l’oggetto; - doveva, pertanto, trovare applicazione non l ’ art. 56 l.fall., in difetto di omogeneità tra l’obbligazione restitutoria della banca e il maggior credito di quest’ultima, ma l ’ art. 53 l.fall. ; - la banca, quindi, non poteva dedurre il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, oggetto del pegno, in compensazione con le somme a credito della banca stessa in ragione di altri rapporti di conto con saldo passivo.

4.1. Il motivo èinfondato.

Non v’è dubbio, invero, che il pegno del saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configuracome pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, laddovenel caso, come quello in esame,in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, con la conseguenza che la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo con l’obbligo di restituire al debitore il tantundem.

In tale ipotesi, al pari del caso del pegno di un titolo di credito o di libretto di deposito al risparmio, difettan o , pertanto, i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della stessa bancaverso quest’ultimo, che invece opera nel pegno irregolare come modalit̀ tipica di esercizio della prelazione .

Il creditore , pertanto, deve insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 53 l.fall. , per il soddisfacimento del proprio credito , laddove, al contrario, il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è né legittimato (per carenza di interesse), né tenuto ad insinuarsi al Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 53 l.fall., per il soddisfacimento del proprio credito.

4.2. Nel caso in esame, però, il pegno costituito sul saldo attivo del conto corrente non risulta essere stato escusso con l’incameramento della relativa somma (che, in difetto dei presupposti per la compensazione dell ’ esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 67 l.fall. ed è, quindi, assoggettabile a revocatoria fallimentare: Cass. n. 16618 del 2016) da parte de lla banca creditrice : la quale, piuttosto , non ha inteso far altro che dedurre in compensazione, rispetto al maggior credito vantato dalla stessa verso la società fallita, il controcredito di quest’ultima al saldo del conto corrente oggetto del pegno.

4.3. Ed è, in effetti, noto che: -l’art. 56 l.fall. costituisce una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l’effetto compensativo si produce e ferma restando l’esigenza dell’anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte; - le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano l’ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, essendo sufficiente che i requisiti dell’art. 1243 c.c. ricorrano per ambedue le obbligazioni al momento della pronuncia, quando la compensazione viene operata (cfr. Cass.

SU n. 775 del 1999; Cass. n. 13769 del 2007; Cass. n. 3280 del 2008; Cass. n. 18915 del 2010; più di recente, Cass. n. 38888 del 2021, la quale ha ritenuto che l’art. 56 l.fall.,consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l’accertamento giudiziale relativo alla liquidit̀ di uno deidue crediti sopravvenga successivamente).

4.4. Il decreto impugnato ha ammesso la banca al passivo al netto del saldo attivo di due conti correnti, previa deduzione in compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., così ritenendo che, ai fini della relativa operatività in ambito fallimentare, rileva unicamente che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come incontestato, già esistenti.

5. Il ricorso è, quindi, infondato e dev’essere, come tale, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 22.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11736-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] C. GROSSO per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 155 /20 1 8 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito, per il ricorrente, l’AvvocatoANDREA C. GROSSO; sentito, per la controricorrente, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, in accoglimento dell’opposizioneproposta, ha, per quanto ancora rileva, ammesso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69, al netto del saldo attivo di due conti correnti(n. 15742 e n. 15930), pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, in quanto oggetto di compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., della quale ha espressamente accertato la legittimità. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non fosse rilevante il fatto impeditivo eccepito dal Fallimento, e cioè che il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, eragravato, alla data del fallimento , da pegno (a garanzia di fideiussioni rilasciate dalla banca nell’interesse della società fallita per l’eventuale debito di quest’ultima verso terzi) e che il relativo vincolo , cessato solo dopo la sentenza dichiarativa (non essendo ancora giunta la dichiarazione di svincolo da parte del terzo contraente della [OSCURATO:PERSONA]), non consentiva, trattandosi di pegno regolare, di dedurre in compensazione,a norma dell’art. 56 l.fall., le somme rivenienti dal relativo saldo attivo. 1.3. Secondo il tribunale, al contrario, ciò che rileva ai fini dell’operatività della compensazione in ambito fallimentare è che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come nel caso in esame è rimasto incontestato, già esistenti, rimanendo, invece, irrilevante che, alla medesima data, siano entrambi esigibili, potendo realizzarsi l’effetto compensativo anche successivamente al fallimento, purché i requisiti di esigibilità ricorrano, al momento della pronuncia, quando la compensazione viene operata.Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 2.1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 13/4/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione deldecreto, comunicato, come da pec depositata unitamente a quest’ultimo, in data15/3/2018. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. 2.4. La Corte, con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto di rimettere alla pubblica udienza la questione posta dal ricorso, e cioè di stabilire se e a quali condizioni il credito della banca verso il correntista poi fallito possa essere compensato, a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., con il saldo attivo di conto corrente quando tale saldo sia stato costituito in pegno in favore della stessa. 2.5. Fissata, dunque,la pubblica udienza, le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l ’ unico m otivo articolato , il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione ela falsa applicazione degli artt. 56 e 53 l.fall. e dell ’ art. 2748 c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato il decreto impugnat o nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la legittimità della compensazione operata dalla banca tra il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69 e il saldo attivo di due conti correnti, pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, oggetto di pegno costituito in suo favore al momento del fallimento, sul rilievo che,a tal fine , rileva unicamente che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano già esistenti. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che: -nel caso di specie, uno dei crediti reciproci, corrispondente al saldo attivo del conto Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, intestato alla società fallita presso la banca istante, era gravato da pegno regolare; - n on risultava l ’ attribuzione alla banca creditrice del potere di disposizione del bene che ne costituisce l’oggetto; - doveva, pertanto, trovare applicazione non l ’ art. 56 l.fall., in difetto di omogeneità tra l’obbligazione restitutoria della banca e il maggior credito di quest’ultima, ma l ’ art. 53 l.fall. ; - la banca, quindi, non poteva dedurre il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, oggetto del pegno, in compensazione con le somme a credito della banca stessa in ragione di altri rapporti di conto con saldo passivo. 4.1. Il motivo èinfondato. Non v’è dubbio, invero, che il pegno del saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configuracome pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, laddovenel caso, come quello in esame,in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, con la conseguenza che la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo con l’obbligo di restituire al debitore il tantundem. In tale ipotesi, al pari del caso del pegno di un titolo di credito o di libretto di deposito al risparmio, difettan o , pertanto, i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della stessa bancaverso quest’ultimo, che invece opera nel pegno irregolare come modalit̀ tipica di esercizio della prelazione . Il creditore , pertanto, deve insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 53 l.fall. , per il soddisfacimento del proprio credito , laddove, al contrario, il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è né legittimato (per carenza di interesse), né tenuto ad insinuarsi al Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 53 l.fall., per il soddisfacimento del proprio credito. 4.2. Nel caso in esame, però, il pegno costituito sul saldo attivo del conto corrente non risulta essere stato escusso con l’incameramento della relativa somma (che, in difetto dei presupposti per la compensazione dell ’ esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 67 l.fall. ed è, quindi, assoggettabile a revocatoria fallimentare: Cass. n. 16618 del 2016) da parte de lla banca creditrice : la quale, piuttosto , non ha inteso far altro che dedurre in compensazione, rispetto al maggior credito vantato dalla stessa verso la società fallita, il controcredito di quest’ultima al saldo del conto corrente oggetto del pegno. 4.3. Ed è, in effetti, noto che: -l’art. 56 l.fall. costituisce una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l’effetto compensativo si produce e ferma restando l’esigenza dell’anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte; - le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano l’ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, essendo sufficiente che i requisiti dell’art. 1243 c.c. ricorrano per ambedue le obbligazioni al momento della pronuncia, quando la compensazione viene operata (cfr. Cass. SU n. 775 del 1999; Cass. n. 13769 del 2007; Cass. n. 3280 del 2008; Cass. n. 18915 del 2010; più di recente, Cass. n. 38888 del 2021, la quale ha ritenuto che l’art. 56 l.fall.,consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l’accertamento giudiziale relativo alla liquidit̀ di uno deidue crediti sopravvenga successivamente). 4.4. Il decreto impugnato ha ammesso la banca al passivo al netto del saldo attivo di due conti correnti, previa deduzione in compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., così ritenendo che, ai fini della relativa operatività in ambito fallimentare, rileva unicamente che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come incontestato, già esistenti. 5. Il ricorso è, quindi, infondato e dev’essere, come tale, rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 22.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2018n. 11736 -Sez. 1 - PU del 2 6 ottobre 202 3 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così
Decreto Cassazione n. 31029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris