CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 20670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 5703/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, mandataria di [OSCURATO:SOCIETA],elettivamente domiciliata in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] I nr. 22, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che larappresenta e difende giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà 10 , presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] o mbaroni ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Napoli nr 70/2018 depositato in data 11/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA], tramite la sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] spa (cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA] spa), propose domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl del complessivo credito di € 1.449.810,57, di cui € 800.000 in privilegio pignoratizio: le ragioni del credito del credito si fondavano: a) quanto ad € 649.810,05, per un finanziamento chirografario; b) quanto ad € 750.000, per un finanziamento garantito da pegno e saldo di conto corrente; 3) quanto ad € 50.000 per credito parzialmente escusso dalla [OSCURATO:SOCIETA] e garantito da pegno. 2 Il G.D ammise, in chirografo, il credito per € 601.293,15; sull’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli, con decreto, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale accoglimento del ricorso, ha ammesso l’intero creditocon esclusione del privilegio pignoratizio. 2 I giudici circondariali, per quello che in questa sede interessa, dopo aver attribuito natura di pegno regolare alla garanzia costituita con il documento contrattuale del 4/8/2011, ritenevano integrati tutti i presupposti per l’accoglimento dell’actio pauliana fatta valere dal curatore al fine di paralizzare la domanda di ammissione del credito in collocazione privilegiata. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art.2787 c.c., dell’art 1851 c.c. e della l. fall., artt. 53 e 56, anche in combinato disposto con l’art. 4 del d.lvo 170/2004, in relazione all’art 360, comma 1° nr 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dei canoni ermeneutici del contratto di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art 360, comma 1 nr. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 56 l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1 nr 3 c.p.c.»; si sostiene che il Tribunale abbia malamente qualificato la garanzia sul saldo del conto corrente alla stregua di un pegno regolare, sull’erroneo presupposto che alla Banca non fosse stata conferita la facoltà di disposizione del bene, quando invece la lettura dell clausole del contratto del 4/8/2011 deponeva per una diversa interpretazione, sostanziale e sistematica, nel senso dell’incondizionata disponibilità in capo al creditore delle somme costituenti il saldo del conto corrente. 2. Sempre a dire della ricorrente la qualificazione della garanzia in termini di pegno regolare piuttosto che di pegno irregolare sarebbe ormai irrilevante, alla stregua dell’entrata in vigore degli artt. 4 e 5 del d.lvo 170/2004, in attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria, che avrebbe ro assicurato al creditore pignoratizio il diritto di vendere, appropriarsi o utilizzare la res oppignorata per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita, vigendo in materia una guarentigia che assicurerebbe l’irrevocabilità all’escussione del pegno. 1.1 Il motivo, ammissibile in quanto ricorre un attuale e concreto interesse del creditore all’accertamento della natura irregolare del pegno, che determinerebbe il mancato assoggettamento del credito alla futura revocatoria fallimentare, è, comunque , infondato in ogni sua articolazione. 1.2 Il Tribunale di Napoli ha tratto il proprio convincimento circa la natura di pegno regolare dalla espressa previsione contenuta nell’art.6 della lettera di pegno del 4/8/2011 in forza della quale «in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, con un preavviso di almeno 5 giorni , dato con lettera raccomandata o telegramma,[ la Banca] procede al realizzo del pegno. Quando il pegno è costituito sul saldo del conto corrente, la Banca con il preavviso di cui sopra, ha diritto di utilizzare il saldo». 1.3 Secondo i giudici partenopei dal tenore letterale della disposizione testè riprodotta emerge che la somma non sia stata messa immediatamente a disposizione di [OSCURATO:SOCIETA] , che avrebbe potuto disporne solo in caso di inadempimento successivo. 1.4 Sono stati, quindi, ben governati i principi enunciati dall’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo i quali il pegno del saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, laddove, nel caso, come quello in esame, in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, con la conseguenza che la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo con l'obbligo di restituire al debitore il tantundem. In tale ipotesi, al pari del caso del pegno di un titolo di credito o di libretto di deposito al risparmio, difettano, pertanto, i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della stessa banca verso quest'ultimo, che invece opera nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Il creditore, pertanto, deve insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi della L.Fall., art. 53, per il soddisfacimento del proprio credito, laddove, al contrario, il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è né legittimato (per carenza di interesse), né tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare, ai sensi della L.Fall., art. 53, per il soddisfacimento del proprio credito (cfr. Cass. 31029/2023, in sensoconforme a Cass. 16618/2016, 25865/2014 e 3674/2014). 1.5 In definitiva, laddove il pegno abbia ad oggetto il saldo di un conto corrente bancario, ciò che rileva - ai fini della qualificazione del pegno come irregolare - è la facoltà di disposizione del saldo immediatamente attribuito alla banca, perché solo in quel caso è possibile affermare che la banca abbia acquisito la somma esigibile in base al saldo. 1.6 E’ inammissibile il profilo della censura che contesta l’operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale della clausola contrattuale. 1.7 È noto che, in tema di interpretazione contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione. Ne consegue che il ricorrente per cassazione è onerato non solo di indicare espressamente i canoni ermeneutici dei quali si allega la violazione, ma anche di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo denunciato, al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire con indagini integrative alle lacune dell'atto di impugnazione (Cass. Sez. U, 10374/2007). In nessun caso, però, il sindacato sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali in sede di legittimità può risolversi nella mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito (ex multis Cass. 27136/2017, 11254/2018, 873/2019, 995/2021, 9461/2021). 1.7 Destituito di fondamento è, infine, il richiamo della doglianza agli artt.4 e 5 del d.lvo 170/2004. 1.8 L’art. 4 stabilisce che « 1.9 Questa Corte, già con la sentenza nr. 6760/2016, ha precisato che la norma « attiene alla facoltà di esecuzione coattiva del credito in autotutela» ma non incide sulla eventuale inefficacia del pegno a seguito di proposizione di eccezione; recentemente, ancor più perentoriamente, è stato affermato che «in tema di fallimento, il D.Lgs. n. 170 del 2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sul regime di revocabilità, ai sensi della L. Fall., art.67, dei contratti di garanzia finanziaria o di fornitura di essa stipulati nel c.d. periodo sospetto; ne consegue che l'incameramento della somma derivante dall'escussione della garanzia, anche se legittimamente conseguito in via autonoma dopo l'apertura della procedura concorsuale, resta travolto dalla dichiarazione di inefficacia della garanzia medesima» (cfr. Cass nr. 29998/2023). 2 Il secondo motivo prospetta l’«inesistenza di un atto revocabile alla luce della ritenuta contestualità del contratto di pegno al contratto di finanziamento - violazione e/o falsa applicazione dell’art 2901 c.c., in combinato disposto con l’art 66 l.fall. in relazione all’art.360, comma 1, nr 3) , c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art 360, comma 1, nr. 5, c.p.c. – nullità della sentenza o del procedimento per contraddittorietà insanabile della motivazione in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, nr. 4 ovvero violazione di legge ex art 360 c.p.c., comma 1 nr. 3 avuto riguardo alla palese contraddizione delle regole giudizio di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. ; in particolare la ricorrente deduce: i) che il Tribunale aveva apoditticamente ravvisato il requisito dell’eventus damni quando invece l’operazione complessiva di concessione del mutuo di € 1.500.000, a fronte della costituzione del pegno su somme di denaro annotata in conto corrente pari a € 750.000, era vantaggiosa; ii) che vi era un «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» avendo il collegio partenopeo, da un lato, riconosciuto l’unitarietà dell’operazione di finanziamento e della concessione della garanzia e, dall’altro, considerato la garanzia atomisticamente ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria; iii) che, ai fini della individuazione del requisito dell’eventus damni l’operazione che andava valutata nella sua complessità (erogazione del finanziamento di € 1.500.000 e costituzione del pegno sul saldo di conto corrente di € 750.000) ed era vantaggiosa per la società; comunque l’eccezione di inefficacia avrebbe dovuto investire anche il contratto di finanziamento. 2.1 Anche tale motivo non merita accoglimento. 2.2 La motivazione resa dall’impugnato decreto in punto eventus damni non è né apodittica, né affetta da irriducibile contrasto: il Tribunale,preso atto della situazione debitoria evincibile dallo stato passivo e dell’attivo realizzabile, è pervenuto alla condivisibile conclusione che «…la costituzione del pegno, quindi, non vi è dubbio che abbia concorso a determinare la insufficienza del patrimonio della società al soddisfacimento dei crediti pregressi o quantomeno la maggiore difficoltà di vedere realizzate le pretese». 2.3 Completamente destituita di fondamento è anche la seconda parte della censura, in quanto la revocabilità delle garanzie reali disgiuntamente dai contratti cui accedono è espressamente prevista da norme positive,quali l’art 2901 c.c., 2° comma , o l’art. 67,1 comma, nr 3 e 4, e 2° comma l.fall. 3 Il terzo motivo prospetta la «violazione e/ o falsa applicazione dell’art 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3 c.p.c. – nullità della sentenza o del procedimento contraddizione di regole processuali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nr. 4 ovvero violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, avuto riguardo alla palese contraddizione delle regole di giudizio di cui agli artt. 115 e 116 e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art 360 c.p.c., comma 1, nr 5»; il Tribunale, a dire della ricorrente, avrebbe accolto l’eccezione revocatoria sotto il profilo della sussistenza dell’eventus damni attribuendo erroneamente fede privilegiata alle dichiarazioni del curatore sulle risultanze dello stato passivo e dell’attivo fallimentare, in mancanza della prova della verità delle dichiarazioni del curatore,da considerarsi alla stregua di atti di parte o, al più,di allegazioni del consulente di parte. Si duole, inoltre, la Banca della ritenuta integrazione dell’elemento soggettivo dell’actio pauliana, fatta valere in via d’eccezione dalla curatela; il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad elementi rivelatori dello stato di insolvenza anziché basarsi, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, sui requisiti previsti dall’art. 2901 c.c.; in ogni caso, sempre secondo quanto affermato dalla banca, non risultavano dal bilancio chiari segnali dello stato di insolvenza, che non emergevano neanche da altri elementi , quali protesti, esecuzioni, decreti ingiuntivi o segnalazioni di sofferenza bancarie presso la [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il motivo è i nfondato nella prima parte . Ciò in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, i giudici dell’opposizione non hanno attribuito alcuna fede privilegiata al documento con il quale il curatore ha riferito circa la situazione debitoria della fallita, per come emersa dalle risultanze dello stato passivo, e circa l’attivo che il Fallimento aveva conseguito e avrebbe verosimilmente realizzato, così violando la normativa sostanziale e processuale sulla valutazione probatoria, ma hanno liberamente tratto da tali allegazioni, che non risultano essere state minimamente contestate dalla Banca, elementi probatori a sostegno della sussistenza del requisito del pregiudizio economico subito dal ceto creditorio dalla costituzione della garanzia pignoratizia. 3.1 Sul punto va segnalata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la relazione del curatore ex art. 33 l.fall. (alla quale va equiparata la certificazione del curatore sulle operazione di accertamento dello stato passivo e della liquidazione dell’attivo) - per la finalità assegnatagli dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale - costituisce una legittima fonte di informazione, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice; questi peraltro, se può ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze di detta relazione, non è tenuto ad acquisirne d'ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dal curatore (cfr. Cass.7531/2023, 10216/2009 e 14831/2006). 3.2 Coglie, invece, nel segno l’ulteriore articolazione della censura che investe il requisito soggettivo. 3.2 Mette conto ribadire che l’art. 66, 1° comma, l. fall. prevede espressamente che «il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile»; il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (Cass. 36033/2021). 3.4 L’elemento psicologico, che deve essere provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, si identifica con la consapevolezza del pregiudizio della diminuzione della garanzia patrimoniale generica e non con la generica prova della conoscenza dello stato di insolvenza. 3.5 Orbene, il Tribunale, pur precisando che « è necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che attraverso la realizzazione dell’atto si venga a determinare una situazione di pericolo del patrimonio», nell’accertare in concreto la sussistenza della condizione soggettiva utilizza elementi di fatto che vengono espressamente classificati come «indici della conoscenza dello stato di insolvenza» e non appaiono, quindi, pertinenti con la nozione di scientia damni propria della revocatoria fallimentare prevista dall’art.66 l.fall. 4. Va accolto anche il motivo di ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale il curatore, lamentando la violazione dell’art 115 c.p.c., si duole del mancato esame da parte del Tribunale di tutta una serie di fatti, dati ed elementi, non contestati da controparte ed elencati nella memoria difensiva depositata il 12/6/2017 (trascritta, nella parte funzionale alla censura, nel corpo controricorso), che fornivano elementi probatori presuntivi, che andranno valutati dal giudice di rinvio, della conoscenza da parte della banca del pregiudizio che l’atto di costituzione del pegno arrecava alle regioni degli altri creditori. 5 In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, il decreto impugnato deve essere cassato , con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. PQM La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, cassa l’impugnato decre