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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45177/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dalle parti civili: 1) Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 2) Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 3) Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 4) Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; Nel procedimento instaurato nei confronti degli imputati: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Nei confronti dei responsabili civili: 1) SMECO Lazio s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 2) SMECO Cosenza s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 3) GISECO Cosenza s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 4) HIDROBRUTIUM s.c.a.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 5) ARBELA s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; Avverso la sentenza emessa il 14/12/2020 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi proposti dalle parti civili il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]; Sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse delle parti civili il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 18 settembre 2018 il Tribunale di Paola, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i responsabili civili SMECO Lazio s.r.I., SMECO Cosenza s.r.I., GISECO Cosenza s.r.I., HIDROBRUTIUM s.c.a.r.I., ARBELA s.r.I., tutti in persona del rispettivi rappresentanti legali temporanei, emettendo nei loro confronti le seguenti statuizioni processuali.

Veniva, innanzitutto, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati originariamente contestati nel procedimento penale numero 122/12 R.G.

Trib., successivamente riunito al presente procedimento, iscritto a ruolo con il numero 524/2014 R.G.

Trib., che venivano ascritti all'imputato ai capi 1 ex artt. 103, 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 2 ex art. 635 cod. pen., in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.

Veniva, invece, emessa sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per i residui reati, così come contestati ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della rubrica, fin dall'origine, nel presente procedimento.

La pronuncia assolutoria, in particolare, riguardava il capo 1, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.

La pronuncia assolutoria, inoltre, riguardava il capo 2, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che risultava commesso fino al 7 giugno 2012.

La pronuncia assolutoria, ancora, riguardava il capo 3, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen., che risultava commesso fino al 7 giugno 2012.

La pronuncia assolutoria, quindi, riguardava il capo 4, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., che risultava commesso fino al 7 giugno 2012.La pronuncia assolutoria riguardava ulteriormente il capo 5, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge n. 172 del 2008, che risultava commesso fino al 7 giugno 2012.

La pronuncia assolutoria, infine, riguardava il capo 6, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen., che risultava commesso fino al 7 giugno 2012.

2. Con sentenza emessa il 14 dicembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sulle impugnazioni delle parti civili costituite nel giudizio di primo grado - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] confermava la decisione emessa il 18 settembre 2018 dal Tribunale di Paola e condannava le parti civili appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. I fatti di reato contestati nel presente procedimento, ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, riguardano la gestione degli impianti di depurazione dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 di Cosenza da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. che operava, con un'associazione temporanea d'imprese.

Tale attività di gestione comportava il servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie nel territorio calabro riconducibile al lotto numero 1, denominato "[OSCURATO:PERSONA]".

Nel giudizio di merito, si accertava una generale inefficienza del servizio di depurazione degli impianti affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e di una corrispondente condizione anomala delle acque marine del tratto dell'alto cosentino, che venivano inquinate dallo sversamento dei reflui dovuti a tali carenze gestionali.

In tale vasta area del territorio insistevano i numerosi centri urbani serviti dall'ente societario in discorso, nelle cui coste sfociavano i corsi d'acqua su cui confluivano le acque provenienti dai depuratori gestiti dalla società in esame, che, in conseguenza della cattiva gestione delle attività di depurazione, determinava un inquinamento del tratto costiero controverso, che si protraeva fino alla cessazione dell'attività contrattuale, che si interrompeva il 7 giugno 2012.

L'inefficienza del servizio di depurazione degli impianti affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. può ritenersi incontroversa e non è nemmeno contestata nei giudizi di merito, risultando dimostrata dalla documentazione prodotta in udienza dal pubblico ministero - e soprattutto da quella depositata all'udienza dell'i marzo 2016 -, che veniva corroborata dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'articolata istruttoria dibattimentale svolta, nel processo di primo grado, davanti al Tribunale di Paola.

Tra queste deposizioni, si attribuiva peculiare rilievo probatorio alle testimonianze rese dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], che venivano esaminate, mediante diffusi richiami, nelle pagine 66-81 della sentenza di primo grado.

In questa cornice, quanto all'ipotesi di reato contestata al capo 1 della rubrica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che le giacenze negli impianti dei fanghi di depurazione non smaltiti derivava dal fatto che l'azienda aveva avuto delle difficoltà gestionali non imputabili agli imputati, che avevano comportato, sia l'impossibilità di presidiare i diversi impianti con il proprio personaletsia il ritardo nello smaltimento del materiale fangoso, che rimaneva in giacenza nei letti di essicazione e nei cassoni.

Tali difficoltà gestionali erano dipese dal mancato pagamento della somme concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto da parte degli enti comunali, che avevano determinato una crisi di liquidità, che, a sua volta, aveva finito per incidere non soltanto sulla puntualità nel pagamento degli stipendi dei dipendenti, ma anche sul pagamento dei fornitori, tra i quali andavano ricompresi i soggetti che si occupavano del servizio di smaltimento dei fanghi.

Si richiamavano, in proposito, tra le altre, le deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano che le cause dei disservizi provocati all'utenza pubblica interessata dal servizio di depurazione erano derivate dalle difficoltà economiche della società [OSCURATO:SOCIETA]., provocate dalle inadempienze contrattuali degli enti comunali cosentini.

Quanto, invece, alle ipotesi di reato di cui ai capi 2 e 5 della rubrica, rispettivamente contestate, ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge n. 172 del 2008, la prima, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la seconda, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che, a fronte dell'incertezza del dato relativo alla produzione dei fanghi di depurazione, il compendio probatorio imponeva di escludere l'esistenza di una direttiva aziendale che imponesse ai dipendenti di disfarsi del materiale in questione in difformità della normativa di settore e di falsificare i registri di carico e scarico, su cui venivano annotate le operazioni di smaltimento.

Si richiamavano, in proposito, tra le altre, le deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano l'assenza di una politica aziendale finalizzata a costituire un sistema di illecito smaltimento dei rifiuti.

A queste considerazioni doveva aggiungersi che i metodi di calcolo applicati dal pubblico ministero, risultando fondati su un dato aleatorio come quello della popolazione gravitante nelle aree del territorio cosentino servite dal sistema di smaltimento dei fanghi di depurazione gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed essendo incentrato su una stima postuma, effettuata a distanza di diversi anni dagli accadimenti criminosi, non consentiva di affermare con certezza la materialità dei fatti di reato contestati ad Albanese e Plastina ai capi 2 e 5 della rubrica.

Quanto, ancora, all'ipotesi di reato contestata al capo 4 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che i versamenti dei reflui nelle acque tirreniche conseguiva al fatto che l'azienda aveva avuto delle gravi difficoltà gestionali non addebitabili agli imputati, già evidenziate in relazione alla fattispecie di cui al capo 1, che avevano comportato sia l'impossibilità di presidiare i diversi impianti sia l'utilizzo di personale scarsamente qualificato, da cui, almeno in parte, erano derivate le conseguenze inquinanti in questione.

Si ribadiva, quindi, che tali difficoltà gestionali avevano determinato una situazione di sovraccarico degli impianti di depurazione, che aveva comportato lo sversamento sistematico dei reflui nel [OSCURATO:PERSONA], producendo degli effetti, pur altamente inquinanti, non voluti dagli imputati né rispondenti a una politica aziendale volta a eludere le norme di tutela ambientale.

Si richiamavano, a tal proposito, tra le altre, le deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano l'assenza di una politica aziendale fraudolenta, riconducibile ai vertici della società [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzata a costituire un sistema di illecito smaltimento dei rifiuti, rilevante nei termini contestati al capo 4 della rubrica.

Quanto, infine, alle ipotesi di reato di cui ai capi 3 e 6 della rubrica, rispettivamente contestate, ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen., la prima, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la seconda, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che l'ambito applicativo dell'art. 434 cod. pen. imponeva di escludere la possibilità di porre a carico degli imputati le fattispecie contestate, non essendo stata raggiunta la prova della materialità delle condotte illecite presupposte, costituite dall'immissione nelle acque marine di migliaia di tonnellate di liquami non trattati, che avrebbe comportato l'inquinamento del [OSCURATO:PERSONA], dal quale era derivato un pericolo per la pubblica incolumità nell'area cosentina.

Si evidenziava, in particolare, che l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere gravi disservizi nel sistema di depurazione gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano provocato contingenti fenomeni di inquinamento marittimo, talora anche estesi e coinvolgenti vaste aree del territorio cosentino, ma, a fronte di tali, pur incontroverse, inefficienze organizzative non era stato accertato che le inadeguatezze gestionali erano il frutto di una politica aziendale fraudolenta finalizzata a costituire un sistema di illecito smaltimento dei rifiuti, dalla quale era derivato un pericolo per la pubblica incolumità nell'area calabra oggetto di vaglio, rilevante ex artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen.

Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia assolutoria di primo grado, emessa dal Tribunale di Paola.

5. Avverso la sentenza di appello le parti civili costituite - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] - ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto.

5.1. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 356, 434 e 635 cod. pen., 103, 137, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, 6, lett. b), d.lgs. n. 172 del 2008, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Paola nel processo di primo grado, determinando un'elusione integrale delle censure difensive, incentrate su un analitico vaglio del compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito e delle emergenze scientifiche, riguardanti il sistema di depurazione utilizzato dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], resa evidente dalla scarna motivazione, contenuta in appena poche pagine.Si deduceva, in proposito, che l'appello introduttivo del giudizio di secondo grado era fondato su una pluralità di censure difensive, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava ricorrendo a mere formule di stile, totalmente elusive delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione, incentrate sulle modalità di funzionamento degli impianti di depurazione di cui usufruiva il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], che, peraltro, non potevano essere accomunati ai servizi utilizzati dagli altri enti pubblici comunali., traendo origine dal contratto di affidamento diretto effettuato il 22 marzo 2007 dall'[OSCURATO:PERSONA] 1, con cui il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente.

Non si era, al contempo, tenuto conto del fatto che i dati quantitativi acquisiti nei giudizi di merito imponevano di affermare che gli impianti di depurazione che venivano utilizzati dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] erano perfettamente funzionanti, atteso che nel corso del 2008, che veniva citato indicativamente, risultavano prodotti 16.860 chilogrammi di fanghi, che rendevano evidente la piena funzionalità delle strutture di smaltimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., che induceva a escludere la sussistenza dei disservizi posti a fondamento della pronuncia assolutoria censurata.

Non si era, infine, tenuto conto, a fronte delle specifiche censure difensive, delle conseguenze disastrose, pur incontroverse, prodotte sull'area del litorale cosentino nella quale insisteva il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], certamente rilevanti ex art.434 cod. pen., che avevano causato l'alterazione irreversibile della flora e della fauna di quell'area marittima, che, sebbene ammessa dalla stessa decisione censurata e pacificamente dipendente dall'attività gestionale inefficiente posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., era stata ritenuta irrilevante della Corte di appello di Catanzaro, che, su tali decisivi profili probatori, non si era soffermata nemmeno per relationem.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

5.2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 356, 434 e 635 cod. pen., 103, 137, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, 6, lett. b), d.lgs. n. 172 del 2008, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Paola nel processo di primo grado, determinando un'elusione integrale delle censure difensive, che erano incentrate su un analitico vaglio del compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito e delle emergenze scientifiche, riguardanti il sistema di depurazione utilizzato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, resa evidente dalla scarna motivazione, contenuta in appena poche pagine.

Si deduceva, in proposito, che l'appello introduttivo del giudizio di secondo grado era fondato su una pluralità di censure difensive, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava ricorrendo a mere formule di stile, totalmente elusive delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione, incentrate sul funzionamento degli impianti di depurazione di cui usufruiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, che non potevano essere accomunati ai servizi utilizzati dagli altri enti pubblici comunali, traendo origine da uno specifico rapporto contrattuale esistente tra la parte civile ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., con cui il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente, anche alla luce delle rimostranze sollevante con la determina numero 489 del 2 dicembre 2011, anch'esse pretermesse.

Non si era, al contempo, tenuto conto del fatto che i dati quantitativi acquisiti nel giudizio di merito imponevano di affermare che gli impianti di depurazione, che venivano utilizzati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, erano perfettamente funzionanti, atteso che nel corso del 2010, che veniva citato indicativamente dalla difesa della parte civile ricorrente, risultavano prodotti 36.460 chilogrammi di fanghi; produzione, questa, che rendeva evidente la piena funzionalità delle strutture utilizzate della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'espletamento delle attività di depurazione, imponendo di escludere la sussistenza dei disservizi posti a fondamento della pronuncia assolutoria censurata.

Non si era, infine, tenuto conto, a fronte delle specifiche censure difensive, delle conseguenze disastrose prodotte sull'area del litorale cosentino nella quale insisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, certamente rilevanti ex art. 434 cod. pen., che avevano causato l'alterazione irreversibile della flora e della fauna di quell'area marittima, che, sebbene ammessa dalla stessa decisione censurata e pacificamente dipendente dall'attività gestionale inefficiente posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., era stata ritenuta irrilevante della Corte di appello di Catanzaro, che, su tali decisivi profili probatori, non si era soffermata nemmeno per relationem.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

5.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 356, 434 e 635 cod. pen., 103, 137, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, 6, lett. b), d.lgs. n. 172 del 2008, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Paola nel processo di primo grado, determinando un'elusione integrale delle censure difensive, incentrate su un analitico vaglio del compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito e delle emergenze scientifiche, riguardanti il sistema di depurazione utilizzato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], resa evidente dalla scarna motivazione, contenuta in appena poche pagine.

Si deduceva, in proposito, che l'appello introduttivo del giudizio di secondo grado era fondato su una pluralità di censure difensive, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava ricorrendo a mere formule di stile totalmente elusive delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione, incentrate sugli impianti di depurazione di cui usufruiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che non potevano essere accomunati ai servizi utilizzati dagli altri enti pubblici comunali, traendo origine dal contratto di affidamento diretto effettuato il 22 marzo 2007 dall'[OSCURATO:PERSONA] 1, con cui il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente alla luce delle doglianze della parte ricorrente.

Non si era, al contempo, tenuto conto del fatto che i dati quantitativi acquisiti nel giudizio di merito imponevano di affermare che gli impianti di depurazione, che venivano utilizzati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], erano perfettamente funzionanti, atteso che nel corso del 2008, che veniva citato indicativamente, risultavano prodotti 13.380 chilogrammi di fanghi, che rendevano evidente la piena funzionalità delle strutture utilizzate della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'espletamento delle attività di depurazione, imponendo di escludere la sussistenza dei disservizi posti a fondamento della pronuncia assolutoria censurata.

Non si era, infine, tenuto conto, a fronte delle specifiche censure difensive, delle conseguenze disastrose prodotte sull'area del litorale cosentino nella quale insisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che avevano causato l'alterazione irreversibile della flora e della fauna di quell'area marittima, che, pur incontroversa e pacificamente dipendente dall'attività gestionale inefficiente posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., era stata ritenuta irrilevante della Corte di appello di Catanzaro, che, su tali decisivi profili probatori, non si era soffermato nemmeno per relationem.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

5.4. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 356, 434 e 635 cod. pen., 103, 137, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, 6, lett. b), d.lgs. n. 172 del 2008, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Paola nel processo di primo grado, determinando un'elusione integrale delle censure difensive, incentrate su un analitico vaglio del compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito e delle emergenze scientifiche, riguardanti il sistema di depurazione utilizzato dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], resa evidente dalla scarna motivazione, contenuta in appena poche pagine.

Si deduceva, in proposito, che l'appello introduttivo del giudizio di secondo grado era fondato su una pluralità di censure difensive, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava ricorrendo a mere formule di stile, totalmente elusive delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione, incentrate sugli impianti di depurazione di cui usufruiva il Comune di Verbacaro, che non potevano essere accomunati ai servizi utilizzati dagli altri enti pubblici comunali, traendo origine dalle ordinanze sindacali numero 6 dell'8 marzo 2007 e numero 14 del 6 giugno 2008, con le quali il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente.

Non si era, al contempo, tenuto conto del fatto che i dati quantitativi acquisiti nel giudizio di merito imponevano di affermare che gli impianti di depurazione, che venivano utilizzati dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], erano perfettamente funzionanti, atteso che nel corso del 2008, che veniva citato indicativamente, risultavano prodotti 50.000 chilogrammi di fanghi, che rendevano evidente la piena funzionalità delle strutture utilizzate della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'espletamento delle attività di depurazione, imponendo di escludere la sussistenza dei disservizi posti a fondamento della pronuncia assolutoria censurata.

Non si era, infine, tenuto conto, a fronte delle specifiche censure difensive, delle conseguenze disastrose prodotte sull'area del litorale cosentino nella quale insisteva il Comune di Verbacaro, che avevano causato l'alterazione irreversibile della flora e della fauna di quell'area marittima, che, pur incontroversa e pacificamente dipendente dall'attività gestionale posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., era stata ritenuta irrilevante della Corte di appello di Catanzaro, che, su tali decisivi profili probatori, non si era soffermato nemmeno per relationem.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dalle parti civili costituite - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi rappresentanti legali temporanei - sono fondati nei termini di seguito indicati.

2. In via preliminare, occorre evidenziare che il presente procedimento, a seguito del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 14 dicembre 2020, proposto dalle parti civili costituite in giudizio - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi rappresentanti legali temporanei -, veniva assegnato all'udienza pubblica del 5 luglio 2022.

In relazione a tale udienza, a cura della cancelleria di questa Sezione penale, venivano effettuate regolari notifiche, mediante invio alla casella di posta elettronica certificata degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei responsabili civili SMECO Lazio s.r.I., SMECO Cosenza s.r.I., GISECO Cosenza s.r.I., HIDROBRUTIUM s.c.a.r.I., ARBELA s.r.I., che risultano inserite nel fascicolo processuale e allegate al verbale di udienza del 5 luglio 2022.

Tuttavia, all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, il presente procedimento penale veniva rinviato per impedimento del consigliere relatore, a causa del quale si disponeva il rinvio, fuori udienza, all'udienza pubblica del 27 settembre 2022.

Anche in relazione a tale udienza, a cura della cancelleria di questa Sezione penale, venivano effettuate regolari notifiche, trasmesse il 28 giugno 2022, mediante invio alla casella di posta elettronica certificata degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei responsabili civili SMECO Lazio s.r.I., SMECO Cosenza s.r.I., GISECO Cosenza s.r.I., HIDROBRUTIUM s.c.a.r.I., ARBELA s.r.I., che risultano inserite nel fascicolo processuale e allegate al verbale di udienza del 27 settembre 2022.3.

In via ulteriormente preliminare, occorre soffermarsi sulla questione del rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità.

Deve, innanzitutto, osservarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di assoluzione posto dalla Corte di appello di Catanzaro a fondamento della sentenza emessa il 14 dicembre 2020, laddove conforme, per punti e capi, alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Paola il 18 settembre 2018 -, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Tudino, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207-01).

Questi provvedimenti decisori, secondo quanto affermato, invero impropriamente, nella sentenza impugnata, si svilupperebbero secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si dovrebbe saldare con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli, ancorché scarni, passaggi argomentativi della decisione impugnata.

Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01).

Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dal Tribunale di Paola avrebbero dovuto integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro, atteso i due provvedimenti decisori avrebbero dovuto comportare, limitatamente alle ipotesi di conformità assolutoria delle statuizioni giurisdizionali delle decisioni, un percorso argomentativo unitario rispetto al giudizio formulato nei confronti degli imputati.Tuttavia, nel caso di specie, tale processo di integrazione motivazionale non risultava espresso in termini adeguati rispetto alle emergenze processuali, a causa dell'eccessiva sinteticità del percorso argomentativo esplicitato dalla Corte di appello di Catanzaro nel provvedimento censurato, che non consente la verifica di legittimità richiesta a questa Corte, a proposito della quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250-01).

In questa, univoca, cornice ermeneutica, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito.

Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali, di volta in volta, considerati dal giudice di secondo grado, con i quali però, sia pure in termini sintetici, ci si deve confrontare analiticamente, rendendo pienamente intellegibile - al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, per le ragioni che si sono richiamate - il processo decisionale oggetto di vaglio giurisdizionale (Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265827-01; Sanna, Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529-01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01).

D'altra parte, se è vero che ne nostro sistema processuale la motivazione per relationem delle decisioni di appello è certamente consentita, tale processo motivazionale deve soggiacere a presupposti rigorosi, non rispettati dalla Corte di appello di Catanzaro, canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato, notevolmente risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, tuttora insuperato, principio di diritto: «La motivazione della sentenza di primo grado può integrare la motivazione della sentenza di appello negli elementi non posti in discussione ma non può essere semplicemente richiamata "per relationem" o ricalcata quanto ai punti dei motivi di gravame, poiché, per la interposizione dei motivi tra la prima e la seconda sentenza, è dato a quest'ultima se non un oggetto diverso quanto meno la ragione di un diverso argomentare» (Sez.

U, n. 12 del 27/10/1956, Scamardella, Rv. 97639-01).

4. Fatta questa indispensabile premessa, deve osservarsi che i fatti di reato contestati nel presente procedimento penale riguardano la gestione degli impianti di depurazione dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 di Cosenza da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. che operava, con un'associazione temporanea d'imprese.

Tale attività di gestione comportava lo svolgimento del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie nel territorio calabro riconducibile al lotto numero 1, che era denominato "[OSCURATO:PERSONA]".

Nel giudizio di merito, in particolare, si accertava una generale inefficienza del servizio di depurazione degli impianti affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e di una corrispondente condizione anomala delle acque marine del tratto dell'alto cosentino; dati processuali, questi, che, pur incontroversi e riconosciuti dalla Corte di appello di Catanzaro, non venivano adeguatamente correlati alle condotte illecite contestate agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e

6. In tale vasta area insistevano i centri serviti dalla ente societario in discorso e dove sfociavano i corsi d'acqua su cui confluivano le acque provenienti dai depuratori controllati dall'ente societario in questione, che, in conseguenza della cattiva gestione delle attività di depurazione, determinava un inquinamento del tratto costiero cosentino, incontroverso e asseverato dai dati microbiologici richiamati nella sentenza di primo grado, che si protraeva ininterrottamente fino alla fine dell'attività contrattuale svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che si interrompeva il 7 giugno 2012.

L'inefficienza del servizio di depurazione degli impianti affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, deve ritenersi incontroversa e non è nemmeno contestata nei giudizi di merito dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando dimostrata dalla corposa documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dal pubblico ministero, che veniva corroborata dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta davanti al Tribunale di Paola.

Tra queste deposizioni, seguendo pedissequamente l'ordine espositivo della sentenza di primo grado, si attribuiva peculiare rilievo probatorio alla testimonianza resa dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], esaminata nelle pagine 66-72; alla testimonianza resa dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], esaminata nelle pagine 72-74; alla testimonianza resa dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], esaminata nelle pagine 74- 75; alla testimonianza resa dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], esaminata nelle pagine 75-77; alle testimonianze rese dagli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminate nelle pagine 77-81.

4.1. In questa, incontroversa, cornice probatoria, quanto all'ipotesi di reato contestata al capo 1 della rubrica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che le giacenze negli impianti dei fanghi di depurazione non smaltiti conseguiva al fatto che l'azienda aveva avuto delle difficoltà gestionali non addebitabili agli imputati, che avevano comportato sia l'impossibilità di presidiare i diversi impianti sia il ritardo nello smaltimento dei fanghi, che rimanevano depositati nei letti di essicazione e nei cassoni.

Tali inefficienze gestionali, pur incontroverse, secondo il Tribunale di Paola, erano dipese dal mancato pagamento della somme concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto da parte degli enti comunali, che avevano determinato una grave crisi di liquidità, che, a sua volta, aveva finito per incidere sia sulla puntualità nel pagamento degli stipendi dei dipendenti, sia nel pagamento dei fornitori, tra i quali andavano ricompresi i soggetti che si occupavano del servizio di smaltimento dei fanghi.

Quanto, invece, alle ipotesi di reato di cui ai capi 2 e 5 della rubrica, rispettivamente contestati, la prima, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la seconda, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che, a fronte dell'incertezza del dato microbiologico sulla produzione di fanghi di depurazione, il compendio probatorio imponeva di escludere l'esistenza di una direttiva aziendale che imponesse ai dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e delle società consorziate di disfarsi del materiale fangoso in difformità della normativa di settore e di falsificare i registri di carico e scarico, su cui venivano annotate le operazioni di smaltimento.

Si evidenziava, al contempo, che il metodo di calcolo utilizzato dal pubblico ministero, essendo fondato su dati statistici incerti - come quelli della popolazione gravitante nelle aree cosentine servite dal sistema di smaltimento dei fanghi di depurazione - ed essendo incentrato su una stima postuma, effettuata a diversi anni dagli accadimenti criminosi, non consentiva di affermare con certezza la materialità dei fatti di reato contestati ad Albanese e Plastina ai capi 2 e

5. Quanto, ancora, all'ipotesi di reato contestata al capo 4 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che i versamenti di reflui nelle acque•tirreniche, pur incontroversi, conseguivano al fatto che l'azienda aveva avuto delle difficoltà gestionali non imputabili agli imputati, già evidenziate in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo 1 della rubrica, che avevano comportato l'impossibilità di presidiare i diversi impianti di smaltimento e l'utilizzo di personale scarsamente qualificato, da cui erano derivate, in larga parte, le conseguenze inquinanti in questione.

Queste inefficienze gestionali, secondo il Tribunale di Paola, avevano determinato una situazione di sovraccarico degli impianti di depurazione gestiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle società consorziate - che risulta pacifica e non è contestata nei giudizi di merito - che aveva comportato il versamenti dei reflui d'acqua, producendo degli effetti non voluti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né rispondenti a una politica aziendale volta a eludere le norme di tutela ambientale.

Quanto, infine, alle ipotesi di reato di cui ai capi 3 e 6 della rubrica, rispettivamente contestate, la prima, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la seconda, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che l'ambito applicativo dell'art. 434, commi primo e secondo, cod. pen. imponeva di escludere la possibilità di porre a carico degli imputati le fattispecie contestate, non essendo stata raggiunta la prova che le condotte illecite presupposte, costituite dall'immissione nelle acque marine di migliaia di tonnellate di liquami non trattati, anch'esse incontroverse, avevano comportato l'inquinamento del [OSCURATO:PERSONA], dal quale era derivato un pericolo per la pubblica incolumità nell'area cosentina.

Si evidenziava, in particolare, che l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere gravi disservizi nel sistema di depurazione gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva provocato contingenti fenomeni di inquinamento marittimo, talora anche estesi, ma, a fronte di tali, non contestati, disservizi, non era stato accertato che le inadeguatezze gestionali erano il frutto di una politica aziendale fraudolenta, finalizzata a costituire un sistema di illecito smaltimento dei rifiuti, dalla quale era derivato un pericolo per la pubblica incolumità nell'area cosentina, rilevante ex art. 434 cod. pen., addebitabile ai vertici della società [OSCURATO:SOCIETA]. e delle società consorziate.

5. Nella cornice processuale descritta nel paragrafo precedente, occorre muovere dal percorso decisionale seguito dalla Corte di appello di Catanzaro per confermare il giudizio assolutorio pronunciato nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1, 2, 4 e

5. Osserva il Collegio che l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 14 dicembre 2020, confermativa della sentenza di primo grado, poggia sull'assunto che le disfunzioni operative degli impianti di depurazione gestiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., direttamente o tramite società consorziate, pur incontroverse, erano dovute al fatto che i disservizi provocati non erano attribuibili a una politica aziendale fraudolenta, ma a contingenti criticità gestionali non addebitabili ai vertici degli ente societari in questione.

Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale, oggettivamente sintetico, che veniva esplicitato a pagina 29 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Catanzaro, evidenziava che «la generale inefficienza del servizio di depurazione emersa in sede istruttoria sia, non la conseguenza di un inadempimento fraudolento da parte della società appaltatrice, ma piuttosto la diretta conseguenza dell'inadeguatezza degli impianti affidati in gestione alla SMECO».

La Corte di appello di Catanzaro, al contempo, evidenziava che le doglianze prospettate dalle parti civili appellanti erano prive di riscontri e non riuscivano a superare le risultanze istruttorie, anche in considerazione del fatto che richiamavano i dati prodotti in giudizio dal pubblico ministero, che si fondavano su un approccio metodologico inadeguato, per le ragioni alle quali ci si è riferiti nel paragrafo 4, cui si rinvia.

Anche in questo caso, appare opportuno richiamare passaggio motivazionale della decisione censurata, oggettivamente sintetico, esposto a pagina 29, in cui si evidenziava come la discrasia riscontrattutra calcoli teorici e dati effettivi sulla produzione dei fanghi non solo si è rivelata assolutamente priva di riscontri certi e obiettivi, ma è stata ampiamente smentita dalle molteplici risultanze che costituiscono patrimonio del dibattimento [..1».

In questa cornice, occorre evidenziare che, nel caso di specie, il rapporto esistente tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, non soddisfa i parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 3, cui si deve rinviare, non consentendo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, a causa della sua oggettiva sinteticità, un confronto adeguato tra i processi decisionali posti a fondamento dei provvedimenti di merito (Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, cit.; Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, cit.; Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, cit.).

Ne discende che i provvedimenti decisori di merito, nei termini ermeneutici che si sono richiamati, non si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che, in questo caso, la motivazione della sentenza di primo grado non si salda con quella della sentenza di appello, non formando le due pronunzie un corpo motivazionale omogeneo e inscindibile, valutabile unitariamente.

Nel caso di specie, pertanto, non possono trovare applicazione i parametri ermeneutici costantemente affermati da questa Corte, secondo cui quando «le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo» (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01).

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, dunque, risulta inadeguato rispetto alle emergenze processuali e difforme rispetto ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, dovendosi, in proposito, ribadire che in tema «la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza» (Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116-01).

In questa, univoca, cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro, per il semplice richiamo, come detto oggettivamente sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, pur essendo ammessa tale tipologia di motivazione, il suo utilizzo è comunque soggetto a precisi limiti, indispensabili per rendere intellegibili il processo decisionale adottato, non rispettati nel caso in esame, alla luce dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 3, cui si rinvia (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, cit.; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, cit.; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, cit.).

Non può, del resto, non ribadirsi in linea con le indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite, che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giurisdizionale può considerarsi legittima solo «quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01).

6. Le carenze motivazionali riscontrabili per le ipotesi di reato di cui ai capi 1, 2, 4 e 5 sono riscontrabili anche con riferimento alle fattispecie di cui ai capi 3 e 6, con la conseguenza che, relativamente alle censure difensive sul vizio di motivazione prospettate nell'interesse delle parti civili - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] -, riguardanti tali fattispecie, è sufficiente rinviare alle considerazioni esposte nei paragrafi 3 e 5, ai quali occorre rinviare preliminarmente.Non si può, pertanto, non rilevare che, anche con riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi 3 e 6, il rapporto esistente tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado non soddisfa i parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 3, cui si deve rinviare ulteriormente, non consentendo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, per la sua oggettiva sinteticità, un confronto adeguato tra i processi decisionali dei provvedimenti di merito (Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, cit.; Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, cit.; Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, cit.).

Deve, tuttavia, rilevarsi che relativamente alle fattispecie di reato di cui ai capi 3 e 6, oltre alle insuperabili criticità motivazionali segnalate nei paragrafi 3 e 6, sono riscontrabili ulteriori incongruità argomentative, anch'esse non superabili, relative all'inquadramento dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione, ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen.

Osserva il Collegio che, per inquadrare la fattispecie di cui all'art. 434, commi primo e secondo, cod. pen., occorre prendere le mosse dall'ultimo intervento chiarificatore di questa Corte (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, Rv. 262788-01), che ha ricostruito l'ipotesi delittuosa in esame sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla sentenza della Corte costituzionale 1 agosto 2008, n. 327 e dagli arresti giurisprudenziali intervenuti sulla materia, collegati alla stessa pronuncia del Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 327 del 2008).

Occorre, in proposito, osservare che questa Corte, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 64 della decisione di legittimità citata, intervenuta a conclusione del procedimento "Eternit", evidenziava che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del 2008 (Corte cost., sent. n. 327 del 2008), era possibile «delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo.

Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi.

Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti [...]» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.).

Veniva, in questo modo, individuata una nozione unitaria di disastro, con la quale i Giudici di merito non si confrontavano, che traeva il proprio fondamento sistematico dalla pronuncia della Corte costituzionale che si è richiamata e dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 3, n. 9418 del 16/01/2008, Agizza, Rv. 239160-01; Sez. 4, n. 19342 del 20/02/2007, Rubiero, Rv. 236140- 01; Sez. 1, n. 30216 del 25/06/2003, Barillà, Rv. 225504-01; Sez. 4, n. 1171 del 09/10/1997, Posfortunato, Rv. 210152-01; Sez. 1, n. 17549 del 21/12/1988, dep. 1989, Sequestro, Rv. 182862-01), ribadita dalla decisione di legittimità intervenuta nel processo "Eternit", che costituisce il punto di riferimento ermeneutico indispensabile per inquadrare la vicenda delittuosa in esame, relativamente ai capi 3 e 6 della rubrica (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.).

In questa cornice, i Giudici di merito avrebbero dovuto affrontare un primo problema alla luce dei parametri ermeneuti richiamati (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.), costituito dalla possibilità che la diffusione sistematica dei reflui sversati nelle aree interessate dalle attività di depurazione svolte dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., pur connotata da incontrovertibile pericolosità - dato processuale, questo, che può ritenersi pacifico, oltre a non essere contestato dalle difese degli imputati - potesse ritenersi idonea a integrare l'evento distruttivo che connota la nozione di disastro recepita nell'art. 434, commi primo e secondo, cod. pen.

Occorreva, dunque, verificare processualmente la possibilità di individuare un evento disastroso in un fenomeno non dirompente ed eclatante, ma diffuso, silente e penetrante, valutandone la compatibilità, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 64 e 65 della decisione di legittimità intervenuta nel processo "Eternit", con la «necessità, postulata dalla esigenza di determinatezza della fattispecie, che la teorica polivalenza del termine disastro trovi soluzione univoca nella omogeneità strutturale della relativa nozione da accogliersi ai fini dell'ipotesi in esame, rispetto ai "disastri" contemplati negli altri articoli compresi nel capo dei delitti di comune pericolo "mediante violenza" [...]» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.)».

Si può, del resto, ritenere pacifico che la fattispecie dell'art. 434 cod. pen., correttamente contestata dal pubblico ministero ai capi 3 e 6, nella parte in cui punisce il disastro innominato, svolge la funzione di norma di chiusura, mirando a riempire i vuoti di tutela, all'interno del capo del codice penale nel quale la disposizione in questione è inserita.

Ne discende che, nonostante l'inclusione della fattispecie di cui all'art. 434 cod. pen. nell'ambito normativo che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche e naturalistiche, essendo evidente che può farsi concretamente riferimento a un A2Th evento di natura eterogenea rispetto a quelli presi in considerazioni dalle altre fattispecie del capo in cui la disposizione in esame è inserita.

Si consideri, inoltre, che, tenuto conto delle altre fattispecie incriminatrici disciplinate dal capo del codice penale in questione, è possibile escludere che la riconducibilità dei fenomeni disastrosi a un macroevento di dirompente portata distruttiva costituisca un requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all'art. 434 cod. pen.

Basti, in proposito, richiamare un altro fondamentale arresto giurisprudenziale di questa Corte, intervenuto in relazione al "Disastro di [OSCURATO:PERSONA]" (Sez. 4, n. 4675 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2007, Bartalini, Rv. 235669- 01), nel quale si evidenziava che non tutte le ipotesi di disastro previste dal codice penale nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica si caratterizzano per l'esistenza di un macroevento di manifestazione esteriore immediata, potendo anche consistere in fenomeni persistenti ma impercettibili di durata pluriennale.

Ne consegue che, alla fattispecie prevista dall'art. 434 cod. pen., possono essere ricondotti «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza [...] che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità [...]».

Queste connotazioni fenomeniche dell'evento disastroso, sulla scorta del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Paola, sembrerebbero attagliarsi perfettamente alla vicenda processuale in esame, atteso che gli sversamenti riconducibili all'attività produttiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. si protraevano lungo un arco temporale pluriennale, compreso, per quanto di interesse ai presenti fini, sino al 2012, coinvolgendo la gestione degli impianti di depurazione gestiti dalla stessa società.

Né poteva rilevare, in senso favorevole agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che l'emissione di sostanze inquinanti da parte di impianti di smaltimento dei rifiuti, analoghi a quelli della società [OSCURATO:SOCIETA]., non sempre possiede connotazioni tali da potere essere considerato un macroevento naturalisticamente distruttivo.

Invero, recepita la nozione unitaria di disastro alla quale ci si è riferiti (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.), non è possibile limitare l'applicazione dell'art. 434 cod. pen. ai soli fenomeni naturalistici macroscopici, visivamente percepibili, nella direzione ermeneutica prefigurata • dalla sentenza impugnata, che escludeva erroneamente tutti i fenomeni distruttivi prodotti da emissioni inquinanti che, come nel caso di specie, alterano negativamente e continuativamente l'ambiente circostante, determinando imponenti processi di deterioramento di lunga durata delle condizioni di vivibilità umana.

6.1. Chiarita quale sia la nozione di disastro prefigurata dall'art. 434 cod. pen. e come la stessa, in termini di astratta configurabilità, possa essere applicata alle condotte delittuose contestate agli imputati ai capi 3 e 6 della rubrica, occorre confrontarsi con un'ulteriore questione ermeneutica, riguardante la natura dell'ipotesi prevista dal secondo comma di tale disposizione, contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui entrambe le decisioni di merito non si confrontavano adeguatamente.

Occorre, innanzitutto, evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte, con cui i Giudici di merito non si confrontavano, è assolutamente concorde nel ritenere che la fattispecie dell'art. 434, comma secondo, cod. pen. introduce un'ipotesi di reato aggravato dall'evento (Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253501-01; Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passariello, Rv. 251592-01; Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, Rv. 251428-01; Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, Rv. 249283; Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, Rv. 233135-01).

Né possono rilevare, in senso contrario, gli argomenti che si fondano sulla natura di delitto di pericolo dell'ipotesi disciplinata dal primo comma dell'art. 434 cod. pen. e sull'assimilabilità di questa fattispecie di reato al modello di incriminazione del tentativo.

Invero, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 69 della decisione di legittimità intervenuta nel processo "Eternit", più volte citata, non è contestabile che il primo comma dell'art. 434, comma primo, cod. pen.

«preveda un'ipotesi a consumazione anticipata, riconducibile allo schema del delitto di attentato, ovvero del tentativo [...1» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.).

Tuttavia, tali profili dogmatici non assumono un rilievo decisivo ai • fini dell'inquadramento della fattispecie dell'art. 434, comma secondo, cod. pen., rispetto alla quale, come evidenziato nel passaggio motivazionale immediatamente successivo della stessa sentenza di legittimità, esplicitato nelle pagine 69 e 70, occorre comprendere ‘ ere che «il legislatore, in questo come in altri analoghi delitti di attentato, ha inteso delineare autonomamente una fattispecie a consumazione anticipata, sottraendola alle regole generali della disciplina del tentativo, così rendendo, tra l'altro, irrilevanti le evenienze del terzo e quarto comma dell'art. 56 L.] e strutturando quindi alla stregua di fattispecie aggravata l'ipotesi dell'evento realizzato.

La conformazione del delitto come fattispecie di attentato eventualmente aggravato dall'evento corrisponde dunque ad una precisa scelta normativa, sorretta dalla medesima logica di politica criminale che assiste l'opzione di arretrare, eccezionalmente, la soglia della consumazione [...]».

Ne consegue che la possibilità di affermare l'inconciliabilità della configurazione dell'evento realizzato come fattispecie aggravata del delitto di attentato, ha «il difetto di pretendere di interpretare la disciplina particolare del delitto di attentato sulla base delle regole generali riferibili al delitto tentato: istituto simile, ma al quale il legislatore, disegnando la fattispecie come delitto di attentato, deliberatamente ha voluto non si facesse ricorso» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.) Si consideri ulteriormente che la giurisprudenza di legittimità che sopra si è richiamata (Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, cit.; Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passariello, cit.; Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, cit.; Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, cit.; Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, cit.) tende a distinguere tra la perfezione del reato e la sua consumazione, affermando che la realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto essenziale coincide con la perfezione del reato, segnando la linea di demarcazione indispensabile alla configurazione del tentativo.

Tuttavia, tale coincidenza non necessariamente ne esaurisce la consumazione, che deve essere intesa quale momento in cui il reato perfetto si configura, tenuto conto del modello legale costituito dalla fattispecie incriminatrice, in questo caso rappresentata dal delitto di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, nei reati a effetti permanenti, non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta dell'agente, ma il solo protrarsi delle conseguenze dannose del reato, nel valutare le quali occorre considerare che tutti i reati possono produrre effetti più o meno irreparabili in relazione ai singoli casi concreti.

Da questo punto di vista, non si può non ribadire la giurisprudenza di questa Corte, laddove afferma che quella dei reati a effetti permanenti è una categoria priva di autonomia sistematica, rilevando esclusivamente allo scopo di distinguere i reati permanenti, quelli abituali e quelli a consumazione prolungata (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.).

D'altra parte, non ci sono argomenti sistematici che consentano di affermare che nella nozione di evento di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen. rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena.

Di conseguenza, per le ipotesi di reato aggravato dall'evento disciplinate dall'art. 434, comma secondo, cod. pen., la progressione criminosa si interrompe con il verificarsi dell'evento disastroso, che deve essere individuato nel caso di specie dalla fine dell'inquinamento delle acque dell'area tirrenica, compiutamente descritti nei capi 3 e 6 della rubrica (Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, Rv. 200414- 01; Sez. 5, n. 7119 del 20/06/1972, Sabatini, Rv. 122150-01).

Non è, invero, dubitabile che, nelle ipotesi in cui l'evento disastroso aggravante è previsto come finalità originaria dell'agente, l'approfondimento della lesione è tipizzato nella stessa norma incriminatrice alla stregua di una conseguenza legata alla sua condotta illecita, in relazione alla quale, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 72 della decisione di legittimità intervenuta nel processo "Eternit", si configura «un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma è per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e perciò tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma "minima", prevista per il titolo» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.).

Deve, pertanto, riconoscersi che, nell'ipotesi di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., la realizzazione dell'evento disastroso costituisce un elemento di aggravamento del delitto disciplinato dal primo comma della stessa fattispecie incriminatrice, fermo restando che la data di consumazione del reato in questione non può che farsi coincidere con il momento in cui l'evento disastroso si è realizzato; coincidenza su cui, anche in questo caso, i Giudici di merito non si confrontavano adeguatamente.

Nel caso di specie, dunque, assumeva rilievo decisivo, ai fini dell'inquadramento della disciplina prescrizionale applicabile nelle ipotesi di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., tenuto conto del momento di consumazione del reato, la questione dell'individuazione del verificarsi del disàstro, che costituisce l'evento tipico della fattispecie in aggravata in esame, sul quale entrambe le sentenze di merito non si soffermavano in termini congrui e rispettosi della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.).

7. Occorre, infine, soffermarsi sul decorso dei termini prescrizionali relativi alle fattispecie di reato contestate degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della rubrica.

Quanto, in particolare, all'ipotesi di reato di cui al capo 1, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.

Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerati il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 13 marzo 2020.

Quanto all'ipotesi di reato di cui al capo 2, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge n. 172 del 2008.

Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerati il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 13 marzo 2020.

Quanto all'ipotesi di reato di cui al capo 3, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen.

Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerato il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione spirerà alla data del 13 marzo 2027.

Quanto, in particolare, all'ipotesi di reato di cui al capo 4, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.

Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerato il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 13 marzo 2020.

Quanto all'ipotesi di reato di cui al capo 5, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge n. 172 del 2008.Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerati il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 13 marzo 2020.

Quanto, infine, all'ipotesi di reato di cui al capo 6, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen.

Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerato il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione spirerà alla data del 13 marzo 2027.

Il decorso dei termini prescrizionali relativi alle fattispecie di cui ai capi 1, 2, 4 e 5 della rubrica, naturalmente, non influisce sul giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei responsabili civili SMECO Lazio s.r.I., SMECO Cosenza s.r.I., GISECO Cosenza s.r.I., HIDROBRUTIUM s.c.a.r.I., ARBELA s.r.I., atteso che, all'esito del presente procedimento, viene disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Queste statuizioni processuali conseguono al fatto il presente procedimento veniva instaurato a seguito del ricorso per cassazione proposto dalle sole parti civili - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] - avverso la sentenza emessa dalla Corte di Catanzaro il 14 dicembre 2020.

7. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata dalle parti civili - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] - limitatamente alle statuizioni civili, con il conseguente rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dalle parti civili: 1) Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 2) Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 3) Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 4) Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; Nel procedimento instaurato nei confronti degli imputati: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Nei confronti dei responsabili civili: 1) SMECO Lazio s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 2) SMECO Cosenza s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 3) GISECO Cosenza s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 4) HIDROBRUTIUM s.c.a.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; 5) ARBELA s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante temporaneo; Avverso la sentenza emessa il 14/12/2020 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi proposti dalle parti civili il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]; Sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse delle parti civili il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 18 settembre 2018 il Tribunale di Paola, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i responsabili civili SMECO Lazio s.r.I., SMECO Cosenza s.r.I., GISECO Cosenza s.r.I., HIDROBRUTIUM s.c.a.r.I., ARBELA s.r.I., tutti in persona del rispettivi rappresentanti legali temporanei, emettendo nei loro confronti le seguenti statuizioni processuali. Veniva, innanzitutto, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati originariamente contestati nel procedimento penale numero 122/12 R.G. Trib., successivamente riunito al presente procedimento, iscritto a ruolo con il numero 524/2014 R.G. Trib., che venivano ascritti all'imputato ai capi 1 ex artt. 103, 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 2 ex art. 635 cod. pen., in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Veniva, invece, emessa sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per i residui reati, così come contestati ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della rubrica, fin dall'origine, nel presente procedimento. La pronuncia assolutoria, in particolare, riguardava il capo 1, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. La pronuncia assolutoria, inoltre, riguardava il capo 2, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che risultava commesso fino al 7 giugno 2012. La pronuncia assolutoria, ancora, riguardava il capo 3, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen., che risultava commesso fino al 7 giugno 2012. La pronuncia assolutoria, quindi, riguardava il capo 4, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., che risultava commesso fino al 7 giugno 2012.La pronuncia assolutoria riguardava ulteriormente il capo 5, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge n. 172 del 2008, che risultava commesso fino al 7 giugno 2012. La pronuncia assolutoria, infine, riguardava il capo 6, così come contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen., che risultava commesso fino al 7 giugno 2012. 2. Con sentenza emessa il 14 dicembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sulle impugnazioni delle parti civili costituite nel giudizio di primo grado - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] confermava la decisione emessa il 18 settembre 2018 dal Tribunale di Paola e condannava le parti civili appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato contestati nel presente procedimento, ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, riguardano la gestione degli impianti di depurazione dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 di Cosenza da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. che operava, con un'associazione temporanea d'imprese. Tale attività di gestione comportava il servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie nel territorio calabro riconducibile al lotto numero 1, denominato "[OSCURATO:PERSONA]". Nel giudizio di merito, si accertava una generale inefficienza del servizio di depurazione degli impianti affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e di una corrispondente condizione anomala delle acque marine del tratto dell'alto cosentino, che venivano inquinate dallo sversamento dei reflui dovuti a tali carenze gestionali. In tale vasta area del territorio insistevano i numerosi centri urbani serviti dall'ente societario in discorso, nelle cui coste sfociavano i corsi d'acqua su cui confluivano le acque provenienti dai depuratori gestiti dalla società in esame, che, in conseguenza della cattiva gestione delle attività di depurazione, determinava un inquinamento del tratto costiero controverso, che si protraeva fino alla cessazione dell'attività contrattuale, che si interrompeva il 7 giugno 2012. L'inefficienza del servizio di depurazione degli impianti affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. può ritenersi incontroversa e non è nemmeno contestata nei giudizi di merito, risultando dimostrata dalla documentazione prodotta in udienza dal pubblico ministero - e soprattutto da quella depositata all'udienza dell'i marzo 2016 -, che veniva corroborata dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'articolata istruttoria dibattimentale svolta, nel processo di primo grado, davanti al Tribunale di Paola. Tra queste deposizioni, si attribuiva peculiare rilievo probatorio alle testimonianze rese dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], che venivano esaminate, mediante diffusi richiami, nelle pagine 66-81 della sentenza di primo grado. In questa cornice, quanto all'ipotesi di reato contestata al capo 1 della rubrica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che le giacenze negli impianti dei fanghi di depurazione non smaltiti derivava dal fatto che l'azienda aveva avuto delle difficoltà gestionali non imputabili agli imputati, che avevano comportato, sia l'impossibilità di presidiare i diversi impianti con il proprio personaletsia il ritardo nello smaltimento del materiale fangoso, che rimaneva in giacenza nei letti di essicazione e nei cassoni. Tali difficoltà gestionali erano dipese dal mancato pagamento della somme concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto da parte degli enti comunali, che avevano determinato una crisi di liquidità, che, a sua volta, aveva finito per incidere non soltanto sulla puntualità nel pagamento degli stipendi dei dipendenti, ma anche sul pagamento dei fornitori, tra i quali andavano ricompresi i soggetti che si occupavano del servizio di smaltimento dei fanghi. Si richiamavano, in proposito, tra le altre, le deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano che le cause dei disservizi provocati all'utenza pubblica interessata dal servizio di depurazione erano derivate dalle difficoltà economiche della società [OSCURATO:SOCIETA]., provocate dalle inadempienze contrattuali degli enti comunali cosentini. Quanto, invece, alle ipotesi di reato di cui ai capi 2 e 5 della rubrica, rispettivamente contestate, ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge n. 172 del 2008, la prima, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la seconda, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che, a fronte dell'incertezza del dato relativo alla produzione dei fanghi di depurazione, il compendio probatorio imponeva di escludere l'esistenza di una direttiva aziendale che imponesse ai dipendenti di disfarsi del materiale in questione in difformità della normativa di settore e di falsificare i registri di carico e scarico, su cui venivano annotate le operazioni di smaltimento. Si richiamavano, in proposito, tra le altre, le deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano l'assenza di una politica aziendale finalizzata a costituire un sistema di illecito smaltimento dei rifiuti. A queste considerazioni doveva aggiungersi che i metodi di calcolo applicati dal pubblico ministero, risultando fondati su un dato aleatorio come quello della popolazione gravitante nelle aree del territorio cosentino servite dal sistema di smaltimento dei fanghi di depurazione gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed essendo incentrato su una stima postuma, effettuata a distanza di diversi anni dagli accadimenti criminosi, non consentiva di affermare con certezza la materialità dei fatti di reato contestati ad Albanese e Plastina ai capi 2 e 5 della rubrica. Quanto, ancora, all'ipotesi di reato contestata al capo 4 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che i versamenti dei reflui nelle acque tirreniche conseguiva al fatto che l'azienda aveva avuto delle gravi difficoltà gestionali non addebitabili agli imputati, già evidenziate in relazione alla fattispecie di cui al capo 1, che avevano comportato sia l'impossibilità di presidiare i diversi impianti sia l'utilizzo di personale scarsamente qualificato, da cui, almeno in parte, erano derivate le conseguenze inquinanti in questione. Si ribadiva, quindi, che tali difficoltà gestionali avevano determinato una situazione di sovraccarico degli impianti di depurazione, che aveva comportato lo sversamento sistematico dei reflui nel [OSCURATO:PERSONA], producendo degli effetti, pur altamente inquinanti, non voluti dagli imputati né rispondenti a una politica aziendale volta a eludere le norme di tutela ambientale. Si richiamavano, a tal proposito, tra le altre, le deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano l'assenza di una politica aziendale fraudolenta, riconducibile ai vertici della società [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzata a costituire un sistema di illecito smaltimento dei rifiuti, rilevante nei termini contestati al capo 4 della rubrica. Quanto, infine, alle ipotesi di reato di cui ai capi 3 e 6 della rubrica, rispettivamente contestate, ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen., la prima, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la seconda, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che l'ambito applicativo dell'art. 434 cod. pen. imponeva di escludere la possibilità di porre a carico degli imputati le fattispecie contestate, non essendo stata raggiunta la prova della materialità delle condotte illecite presupposte, costituite dall'immissione nelle acque marine di migliaia di tonnellate di liquami non trattati, che avrebbe comportato l'inquinamento del [OSCURATO:PERSONA], dal quale era derivato un pericolo per la pubblica incolumità nell'area cosentina. Si evidenziava, in particolare, che l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere gravi disservizi nel sistema di depurazione gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano provocato contingenti fenomeni di inquinamento marittimo, talora anche estesi e coinvolgenti vaste aree del territorio cosentino, ma, a fronte di tali, pur incontroverse, inefficienze organizzative non era stato accertato che le inadeguatezze gestionali erano il frutto di una politica aziendale fraudolenta finalizzata a costituire un sistema di illecito smaltimento dei rifiuti, dalla quale era derivato un pericolo per la pubblica incolumità nell'area calabra oggetto di vaglio, rilevante ex artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia assolutoria di primo grado, emessa dal Tribunale di Paola. 5. Avverso la sentenza di appello le parti civili costituite - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] - ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto. 5.1. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 356, 434 e 635 cod. pen., 103, 137, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, 6, lett. b), d.lgs. n. 172 del 2008, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Paola nel processo di primo grado, determinando un'elusione integrale delle censure difensive, incentrate su un analitico vaglio del compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito e delle emergenze scientifiche, riguardanti il sistema di depurazione utilizzato dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], resa evidente dalla scarna motivazione, contenuta in appena poche pagine.Si deduceva, in proposito, che l'appello introduttivo del giudizio di secondo grado era fondato su una pluralità di censure difensive, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava ricorrendo a mere formule di stile, totalmente elusive delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione, incentrate sulle modalità di funzionamento degli impianti di depurazione di cui usufruiva il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], che, peraltro, non potevano essere accomunati ai servizi utilizzati dagli altri enti pubblici comunali., traendo origine dal contratto di affidamento diretto effettuato il 22 marzo 2007 dall'[OSCURATO:PERSONA] 1, con cui il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente. Non si era, al contempo, tenuto conto del fatto che i dati quantitativi acquisiti nei giudizi di merito imponevano di affermare che gli impianti di depurazione che venivano utilizzati dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] erano perfettamente funzionanti, atteso che nel corso del 2008, che veniva citato indicativamente, risultavano prodotti 16.860 chilogrammi di fanghi, che rendevano evidente la piena funzionalità delle strutture di smaltimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., che induceva a escludere la sussistenza dei disservizi posti a fondamento della pronuncia assolutoria censurata. Non si era, infine, tenuto conto, a fronte delle specifiche censure difensive, delle conseguenze disastrose, pur incontroverse, prodotte sull'area del litorale cosentino nella quale insisteva il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], certamente rilevanti ex art.434 cod. pen., che avevano causato l'alterazione irreversibile della flora e della fauna di quell'area marittima, che, sebbene ammessa dalla stessa decisione censurata e pacificamente dipendente dall'attività gestionale inefficiente posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., era stata ritenuta irrilevante della Corte di appello di Catanzaro, che, su tali decisivi profili probatori, non si era soffermata nemmeno per relationem. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 5.2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 356, 434 e 635 cod. pen., 103, 137, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, 6, lett. b), d.lgs. n. 172 del 2008, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Paola nel processo di primo grado, determinando un'elusione integrale delle censure difensive, che erano incentrate su un analitico vaglio del compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito e delle emergenze scientifiche, riguardanti il sistema di depurazione utilizzato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, resa evidente dalla scarna motivazione, contenuta in appena poche pagine. Si deduceva, in proposito, che l'appello introduttivo del giudizio di secondo grado era fondato su una pluralità di censure difensive, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava ricorrendo a mere formule di stile, totalmente elusive delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione, incentrate sul funzionamento degli impianti di depurazione di cui usufruiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, che non potevano essere accomunati ai servizi utilizzati dagli altri enti pubblici comunali, traendo origine da uno specifico rapporto contrattuale esistente tra la parte civile ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., con cui il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente, anche alla luce delle rimostranze sollevante con la determina numero 489 del 2 dicembre 2011, anch'esse pretermesse. Non si era, al contempo, tenuto conto del fatto che i dati quantitativi acquisiti nel giudizio di merito imponevano di affermare che gli impianti di depurazione, che venivano utilizzati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, erano perfettamente funzionanti, atteso che nel corso del 2010, che veniva citato indicativamente dalla difesa della parte civile ricorrente, risultavano prodotti 36.460 chilogrammi di fanghi; produzione, questa, che rendeva evidente la piena funzionalità delle strutture utilizzate della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'espletamento delle attività di depurazione, imponendo di escludere la sussistenza dei disservizi posti a fondamento della pronuncia assolutoria censurata. Non si era, infine, tenuto conto, a fronte delle specifiche censure difensive, delle conseguenze disastrose prodotte sull'area del litorale cosentino nella quale insisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, certamente rilevanti ex art. 434 cod. pen., che avevano causato l'alterazione irreversibile della flora e della fauna di quell'area marittima, che, sebbene ammessa dalla stessa decisione censurata e pacificamente dipendente dall'attività gestionale inefficiente posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., era stata ritenuta irrilevante della Corte di appello di Catanzaro, che, su tali decisivi profili probatori, non si era soffermata nemmeno per relationem. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 5.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 356, 434 e 635 cod. pen., 103, 137, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, 6, lett. b), d.lgs. n. 172 del 2008, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Paola nel processo di primo grado, determinando un'elusione integrale delle censure difensive, incentrate su un analitico vaglio del compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito e delle emergenze scientifiche, riguardanti il sistema di depurazione utilizzato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], resa evidente dalla scarna motivazione, contenuta in appena poche pagine. Si deduceva, in proposito, che l'appello introduttivo del giudizio di secondo grado era fondato su una pluralità di censure difensive, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava ricorrendo a mere formule di stile totalmente elusive delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione, incentrate sugli impianti di depurazione di cui usufruiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che non potevano essere accomunati ai servizi utilizzati dagli altri enti pubblici comunali, traendo origine dal contratto di affidamento diretto effettuato il 22 marzo 2007 dall'[OSCURATO:PERSONA] 1, con cui il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente alla luce delle doglianze della parte ricorrente. Non si era, al contempo, tenuto conto del fatto che i dati quantitativi acquisiti nel giudizio di merito imponevano di affermare che gli impianti di depurazione, che venivano utilizzati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], erano perfettamente funzionanti, atteso che nel corso del 2008, che veniva citato indicativamente, risultavano prodotti 13.380 chilogrammi di fanghi, che rendevano evidente la piena funzionalità delle strutture utilizzate della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'espletamento delle attività di depurazione, imponendo di escludere la sussistenza dei disservizi posti a fondamento della pronuncia assolutoria censurata. Non si era, infine, tenuto conto, a fronte delle specifiche censure difensive, delle conseguenze disastrose prodotte sull'area del litorale cosentino nella quale insisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che avevano causato l'alterazione irreversibile della flora e della fauna di quell'area marittima, che, pur incontroversa e pacificamente dipendente dall'attività gestionale inefficiente posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., era stata ritenuta irrilevante della Corte di appello di Catanzaro, che, su tali decisivi profili probatori, non si era soffermato nemmeno per relationem.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 5.4. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 356, 434 e 635 cod. pen., 103, 137, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, 6, lett. b), d.lgs. n. 172 del 2008, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Paola nel processo di primo grado, determinando un'elusione integrale delle censure difensive, incentrate su un analitico vaglio del compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito e delle emergenze scientifiche, riguardanti il sistema di depurazione utilizzato dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], resa evidente dalla scarna motivazione, contenuta in appena poche pagine. Si deduceva, in proposito, che l'appello introduttivo del giudizio di secondo grado era fondato su una pluralità di censure difensive, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si soffermava ricorrendo a mere formule di stile, totalmente elusive delle questioni poste a fondamento dell'impugnazione, incentrate sugli impianti di depurazione di cui usufruiva il Comune di Verbacaro, che non potevano essere accomunati ai servizi utilizzati dagli altri enti pubblici comunali, traendo origine dalle ordinanze sindacali numero 6 dell'8 marzo 2007 e numero 14 del 6 giugno 2008, con le quali il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente. Non si era, al contempo, tenuto conto del fatto che i dati quantitativi acquisiti nel giudizio di merito imponevano di affermare che gli impianti di depurazione, che venivano utilizzati dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], erano perfettamente funzionanti, atteso che nel corso del 2008, che veniva citato indicativamente, risultavano prodotti 50.000 chilogrammi di fanghi, che rendevano evidente la piena funzionalità delle strutture utilizzate della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'espletamento delle attività di depurazione, imponendo di escludere la sussistenza dei disservizi posti a fondamento della pronuncia assolutoria censurata. Non si era, infine, tenuto conto, a fronte delle specifiche censure difensive, delle conseguenze disastrose prodotte sull'area del litorale cosentino nella quale insisteva il Comune di Verbacaro, che avevano causato l'alterazione irreversibile della flora e della fauna di quell'area marittima, che, pur incontroversa e pacificamente dipendente dall'attività gestionale posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., era stata ritenuta irrilevante della Corte di appello di Catanzaro, che, su tali decisivi profili probatori, non si era soffermato nemmeno per relationem. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dalle parti civili costituite - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi rappresentanti legali temporanei - sono fondati nei termini di seguito indicati. 2. In via preliminare, occorre evidenziare che il presente procedimento, a seguito del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 14 dicembre 2020, proposto dalle parti civili costituite in giudizio - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi rappresentanti legali temporanei -, veniva assegnato all'udienza pubblica del 5 luglio 2022. In relazione a tale udienza, a cura della cancelleria di questa Sezione penale, venivano effettuate regolari notifiche, mediante invio alla casella di posta elettronica certificata degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei responsabili civili SMECO Lazio s.r.I., SMECO Cosenza s.r.I., GISECO Cosenza s.r.I., HIDROBRUTIUM s.c.a.r.I., ARBELA s.r.I., che risultano inserite nel fascicolo processuale e allegate al verbale di udienza del 5 luglio 2022. Tuttavia, all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, il presente procedimento penale veniva rinviato per impedimento del consigliere relatore, a causa del quale si disponeva il rinvio, fuori udienza, all'udienza pubblica del 27 settembre 2022. Anche in relazione a tale udienza, a cura della cancelleria di questa Sezione penale, venivano effettuate regolari notifiche, trasmesse il 28 giugno 2022, mediante invio alla casella di posta elettronica certificata degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei responsabili civili SMECO Lazio s.r.I., SMECO Cosenza s.r.I., GISECO Cosenza s.r.I., HIDROBRUTIUM s.c.a.r.I., ARBELA s.r.I., che risultano inserite nel fascicolo processuale e allegate al verbale di udienza del 27 settembre 2022.3. In via ulteriormente preliminare, occorre soffermarsi sulla questione del rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. Deve, innanzitutto, osservarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di assoluzione posto dalla Corte di appello di Catanzaro a fondamento della sentenza emessa il 14 dicembre 2020, laddove conforme, per punti e capi, alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Paola il 18 settembre 2018 -, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Tudino, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207-01). Questi provvedimenti decisori, secondo quanto affermato, invero impropriamente, nella sentenza impugnata, si svilupperebbero secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si dovrebbe saldare con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli, ancorché scarni, passaggi argomentativi della decisione impugnata. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dal Tribunale di Paola avrebbero dovuto integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro, atteso i due provvedimenti decisori avrebbero dovuto comportare, limitatamente alle ipotesi di conformità assolutoria delle statuizioni giurisdizionali delle decisioni, un percorso argomentativo unitario rispetto al giudizio formulato nei confronti degli imputati.Tuttavia, nel caso di specie, tale processo di integrazione motivazionale non risultava espresso in termini adeguati rispetto alle emergenze processuali, a causa dell'eccessiva sinteticità del percorso argomentativo esplicitato dalla Corte di appello di Catanzaro nel provvedimento censurato, che non consente la verifica di legittimità richiesta a questa Corte, a proposito della quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250-01). In questa, univoca, cornice ermeneutica, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali, di volta in volta, considerati dal giudice di secondo grado, con i quali però, sia pure in termini sintetici, ci si deve confrontare analiticamente, rendendo pienamente intellegibile - al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, per le ragioni che si sono richiamate - il processo decisionale oggetto di vaglio giurisdizionale (Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265827-01; Sanna, Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529-01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01). D'altra parte, se è vero che ne nostro sistema processuale la motivazione per relationem delle decisioni di appello è certamente consentita, tale processo motivazionale deve soggiacere a presupposti rigorosi, non rispettati dalla Corte di appello di Catanzaro, canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato, notevolmente risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, tuttora insuperato, principio di diritto: «La motivazione della sentenza di primo grado può integrare la motivazione della sentenza di appello negli elementi non posti in discussione ma non può essere semplicemente richiamata "per relationem" o ricalcata quanto ai punti dei motivi di gravame, poiché, per la interposizione dei motivi tra la prima e la seconda sentenza, è dato a quest'ultima se non un oggetto diverso quanto meno la ragione di un diverso argomentare» (Sez. U, n. 12 del 27/10/1956, Scamardella, Rv. 97639-01). 4. Fatta questa indispensabile premessa, deve osservarsi che i fatti di reato contestati nel presente procedimento penale riguardano la gestione degli impianti di depurazione dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 di Cosenza da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. che operava, con un'associazione temporanea d'imprese. Tale attività di gestione comportava lo svolgimento del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie nel territorio calabro riconducibile al lotto numero 1, che era denominato "[OSCURATO:PERSONA]". Nel giudizio di merito, in particolare, si accertava una generale inefficienza del servizio di depurazione degli impianti affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e di una corrispondente condizione anomala delle acque marine del tratto dell'alto cosentino; dati processuali, questi, che, pur incontroversi e riconosciuti dalla Corte di appello di Catanzaro, non venivano adeguatamente correlati alle condotte illecite contestate agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. In tale vasta area insistevano i centri serviti dalla ente societario in discorso e dove sfociavano i corsi d'acqua su cui confluivano le acque provenienti dai depuratori controllati dall'ente societario in questione, che, in conseguenza della cattiva gestione delle attività di depurazione, determinava un inquinamento del tratto costiero cosentino, incontroverso e asseverato dai dati microbiologici richiamati nella sentenza di primo grado, che si protraeva ininterrottamente fino alla fine dell'attività contrattuale svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che si interrompeva il 7 giugno 2012. L'inefficienza del servizio di depurazione degli impianti affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, deve ritenersi incontroversa e non è nemmeno contestata nei giudizi di merito dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando dimostrata dalla corposa documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dal pubblico ministero, che veniva corroborata dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta davanti al Tribunale di Paola. Tra queste deposizioni, seguendo pedissequamente l'ordine espositivo della sentenza di primo grado, si attribuiva peculiare rilievo probatorio alla testimonianza resa dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], esaminata nelle pagine 66-72; alla testimonianza resa dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], esaminata nelle pagine 72-74; alla testimonianza resa dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], esaminata nelle pagine 74- 75; alla testimonianza resa dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], esaminata nelle pagine 75-77; alle testimonianze rese dagli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminate nelle pagine 77-81. 4.1. In questa, incontroversa, cornice probatoria, quanto all'ipotesi di reato contestata al capo 1 della rubrica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che le giacenze negli impianti dei fanghi di depurazione non smaltiti conseguiva al fatto che l'azienda aveva avuto delle difficoltà gestionali non addebitabili agli imputati, che avevano comportato sia l'impossibilità di presidiare i diversi impianti sia il ritardo nello smaltimento dei fanghi, che rimanevano depositati nei letti di essicazione e nei cassoni. Tali inefficienze gestionali, pur incontroverse, secondo il Tribunale di Paola, erano dipese dal mancato pagamento della somme concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto da parte degli enti comunali, che avevano determinato una grave crisi di liquidità, che, a sua volta, aveva finito per incidere sia sulla puntualità nel pagamento degli stipendi dei dipendenti, sia nel pagamento dei fornitori, tra i quali andavano ricompresi i soggetti che si occupavano del servizio di smaltimento dei fanghi. Quanto, invece, alle ipotesi di reato di cui ai capi 2 e 5 della rubrica, rispettivamente contestati, la prima, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la seconda, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che, a fronte dell'incertezza del dato microbiologico sulla produzione di fanghi di depurazione, il compendio probatorio imponeva di escludere l'esistenza di una direttiva aziendale che imponesse ai dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e delle società consorziate di disfarsi del materiale fangoso in difformità della normativa di settore e di falsificare i registri di carico e scarico, su cui venivano annotate le operazioni di smaltimento. Si evidenziava, al contempo, che il metodo di calcolo utilizzato dal pubblico ministero, essendo fondato su dati statistici incerti - come quelli della popolazione gravitante nelle aree cosentine servite dal sistema di smaltimento dei fanghi di depurazione - ed essendo incentrato su una stima postuma, effettuata a diversi anni dagli accadimenti criminosi, non consentiva di affermare con certezza la materialità dei fatti di reato contestati ad Albanese e Plastina ai capi 2 e 5. Quanto, ancora, all'ipotesi di reato contestata al capo 4 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che i versamenti di reflui nelle acque•tirreniche, pur incontroversi, conseguivano al fatto che l'azienda aveva avuto delle difficoltà gestionali non imputabili agli imputati, già evidenziate in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo 1 della rubrica, che avevano comportato l'impossibilità di presidiare i diversi impianti di smaltimento e l'utilizzo di personale scarsamente qualificato, da cui erano derivate, in larga parte, le conseguenze inquinanti in questione. Queste inefficienze gestionali, secondo il Tribunale di Paola, avevano determinato una situazione di sovraccarico degli impianti di depurazione gestiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle società consorziate - che risulta pacifica e non è contestata nei giudizi di merito - che aveva comportato il versamenti dei reflui d'acqua, producendo degli effetti non voluti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né rispondenti a una politica aziendale volta a eludere le norme di tutela ambientale. Quanto, infine, alle ipotesi di reato di cui ai capi 3 e 6 della rubrica, rispettivamente contestate, la prima, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la seconda, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Paola, a sostegno della pronuncia assolutoria, evidenziava che l'ambito applicativo dell'art. 434, commi primo e secondo, cod. pen. imponeva di escludere la possibilità di porre a carico degli imputati le fattispecie contestate, non essendo stata raggiunta la prova che le condotte illecite presupposte, costituite dall'immissione nelle acque marine di migliaia di tonnellate di liquami non trattati, anch'esse incontroverse, avevano comportato l'inquinamento del [OSCURATO:PERSONA], dal quale era derivato un pericolo per la pubblica incolumità nell'area cosentina. Si evidenziava, in particolare, che l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere gravi disservizi nel sistema di depurazione gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva provocato contingenti fenomeni di inquinamento marittimo, talora anche estesi, ma, a fronte di tali, non contestati, disservizi, non era stato accertato che le inadeguatezze gestionali erano il frutto di una politica aziendale fraudolenta, finalizzata a costituire un sistema di illecito smaltimento dei rifiuti, dalla quale era derivato un pericolo per la pubblica incolumità nell'area cosentina, rilevante ex art. 434 cod. pen., addebitabile ai vertici della società [OSCURATO:SOCIETA]. e delle società consorziate. 5. Nella cornice processuale descritta nel paragrafo precedente, occorre muovere dal percorso decisionale seguito dalla Corte di appello di Catanzaro per confermare il giudizio assolutorio pronunciato nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1, 2, 4 e 5. Osserva il Collegio che l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 14 dicembre 2020, confermativa della sentenza di primo grado, poggia sull'assunto che le disfunzioni operative degli impianti di depurazione gestiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., direttamente o tramite società consorziate, pur incontroverse, erano dovute al fatto che i disservizi provocati non erano attribuibili a una politica aziendale fraudolenta, ma a contingenti criticità gestionali non addebitabili ai vertici degli ente societari in questione. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale, oggettivamente sintetico, che veniva esplicitato a pagina 29 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Catanzaro, evidenziava che «la generale inefficienza del servizio di depurazione emersa in sede istruttoria sia, non la conseguenza di un inadempimento fraudolento da parte della società appaltatrice, ma piuttosto la diretta conseguenza dell'inadeguatezza degli impianti affidati in gestione alla SMECO». La Corte di appello di Catanzaro, al contempo, evidenziava che le doglianze prospettate dalle parti civili appellanti erano prive di riscontri e non riuscivano a superare le risultanze istruttorie, anche in considerazione del fatto che richiamavano i dati prodotti in giudizio dal pubblico ministero, che si fondavano su un approccio metodologico inadeguato, per le ragioni alle quali ci si è riferiti nel paragrafo 4, cui si rinvia. Anche in questo caso, appare opportuno richiamare passaggio motivazionale della decisione censurata, oggettivamente sintetico, esposto a pagina 29, in cui si evidenziava come la discrasia riscontrattutra calcoli teorici e dati effettivi sulla produzione dei fanghi non solo si è rivelata assolutamente priva di riscontri certi e obiettivi, ma è stata ampiamente smentita dalle molteplici risultanze che costituiscono patrimonio del dibattimento [..1». In questa cornice, occorre evidenziare che, nel caso di specie, il rapporto esistente tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, non soddisfa i parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 3, cui si deve rinviare, non consentendo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, a causa della sua oggettiva sinteticità, un confronto adeguato tra i processi decisionali posti a fondamento dei provvedimenti di merito (Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, cit.; Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, cit.; Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, cit.). Ne discende che i provvedimenti decisori di merito, nei termini ermeneutici che si sono richiamati, non si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che, in questo caso, la motivazione della sentenza di primo grado non si salda con quella della sentenza di appello, non formando le due pronunzie un corpo motivazionale omogeneo e inscindibile, valutabile unitariamente. Nel caso di specie, pertanto, non possono trovare applicazione i parametri ermeneutici costantemente affermati da questa Corte, secondo cui quando «le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo» (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01). Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, dunque, risulta inadeguato rispetto alle emergenze processuali e difforme rispetto ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, dovendosi, in proposito, ribadire che in tema «la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza» (Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116-01). In questa, univoca, cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro, per il semplice richiamo, come detto oggettivamente sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, pur essendo ammessa tale tipologia di motivazione, il suo utilizzo è comunque soggetto a precisi limiti, indispensabili per rendere intellegibili il processo decisionale adottato, non rispettati nel caso in esame, alla luce dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 3, cui si rinvia (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, cit.; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, cit.; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, cit.). Non può, del resto, non ribadirsi in linea con le indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite, che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giurisdizionale può considerarsi legittima solo «quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). 6. Le carenze motivazionali riscontrabili per le ipotesi di reato di cui ai capi 1, 2, 4 e 5 sono riscontrabili anche con riferimento alle fattispecie di cui ai capi 3 e 6, con la conseguenza che, relativamente alle censure difensive sul vizio di motivazione prospettate nell'interesse delle parti civili - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] -, riguardanti tali fattispecie, è sufficiente rinviare alle considerazioni esposte nei paragrafi 3 e 5, ai quali occorre rinviare preliminarmente.Non si può, pertanto, non rilevare che, anche con riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi 3 e 6, il rapporto esistente tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado non soddisfa i parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 3, cui si deve rinviare ulteriormente, non consentendo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, per la sua oggettiva sinteticità, un confronto adeguato tra i processi decisionali dei provvedimenti di merito (Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, cit.; Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, cit.; Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, cit.). Deve, tuttavia, rilevarsi che relativamente alle fattispecie di reato di cui ai capi 3 e 6, oltre alle insuperabili criticità motivazionali segnalate nei paragrafi 3 e 6, sono riscontrabili ulteriori incongruità argomentative, anch'esse non superabili, relative all'inquadramento dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione, ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen. Osserva il Collegio che, per inquadrare la fattispecie di cui all'art. 434, commi primo e secondo, cod. pen., occorre prendere le mosse dall'ultimo intervento chiarificatore di questa Corte (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, Rv. 262788-01), che ha ricostruito l'ipotesi delittuosa in esame sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla sentenza della Corte costituzionale 1 agosto 2008, n. 327 e dagli arresti giurisprudenziali intervenuti sulla materia, collegati alla stessa pronuncia del Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 327 del 2008). Occorre, in proposito, osservare che questa Corte, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 64 della decisione di legittimità citata, intervenuta a conclusione del procedimento "Eternit", evidenziava che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del 2008 (Corte cost., sent. n. 327 del 2008), era possibile «delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti [...]» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.). Veniva, in questo modo, individuata una nozione unitaria di disastro, con la quale i Giudici di merito non si confrontavano, che traeva il proprio fondamento sistematico dalla pronuncia della Corte costituzionale che si è richiamata e dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 3, n. 9418 del 16/01/2008, Agizza, Rv. 239160-01; Sez. 4, n. 19342 del 20/02/2007, Rubiero, Rv. 236140- 01; Sez. 1, n. 30216 del 25/06/2003, Barillà, Rv. 225504-01; Sez. 4, n. 1171 del 09/10/1997, Posfortunato, Rv. 210152-01; Sez. 1, n. 17549 del 21/12/1988, dep. 1989, Sequestro, Rv. 182862-01), ribadita dalla decisione di legittimità intervenuta nel processo "Eternit", che costituisce il punto di riferimento ermeneutico indispensabile per inquadrare la vicenda delittuosa in esame, relativamente ai capi 3 e 6 della rubrica (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.). In questa cornice, i Giudici di merito avrebbero dovuto affrontare un primo problema alla luce dei parametri ermeneuti richiamati (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.), costituito dalla possibilità che la diffusione sistematica dei reflui sversati nelle aree interessate dalle attività di depurazione svolte dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., pur connotata da incontrovertibile pericolosità - dato processuale, questo, che può ritenersi pacifico, oltre a non essere contestato dalle difese degli imputati - potesse ritenersi idonea a integrare l'evento distruttivo che connota la nozione di disastro recepita nell'art. 434, commi primo e secondo, cod. pen. Occorreva, dunque, verificare processualmente la possibilità di individuare un evento disastroso in un fenomeno non dirompente ed eclatante, ma diffuso, silente e penetrante, valutandone la compatibilità, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 64 e 65 della decisione di legittimità intervenuta nel processo "Eternit", con la «necessità, postulata dalla esigenza di determinatezza della fattispecie, che la teorica polivalenza del termine disastro trovi soluzione univoca nella omogeneità strutturale della relativa nozione da accogliersi ai fini dell'ipotesi in esame, rispetto ai "disastri" contemplati negli altri articoli compresi nel capo dei delitti di comune pericolo "mediante violenza" [...]» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.)». Si può, del resto, ritenere pacifico che la fattispecie dell'art. 434 cod. pen., correttamente contestata dal pubblico ministero ai capi 3 e 6, nella parte in cui punisce il disastro innominato, svolge la funzione di norma di chiusura, mirando a riempire i vuoti di tutela, all'interno del capo del codice penale nel quale la disposizione in questione è inserita. Ne discende che, nonostante l'inclusione della fattispecie di cui all'art. 434 cod. pen. nell'ambito normativo che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche e naturalistiche, essendo evidente che può farsi concretamente riferimento a un A2Th evento di natura eterogenea rispetto a quelli presi in considerazioni dalle altre fattispecie del capo in cui la disposizione in esame è inserita. Si consideri, inoltre, che, tenuto conto delle altre fattispecie incriminatrici disciplinate dal capo del codice penale in questione, è possibile escludere che la riconducibilità dei fenomeni disastrosi a un macroevento di dirompente portata distruttiva costituisca un requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all'art. 434 cod. pen. Basti, in proposito, richiamare un altro fondamentale arresto giurisprudenziale di questa Corte, intervenuto in relazione al "Disastro di [OSCURATO:PERSONA]" (Sez. 4, n. 4675 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2007, Bartalini, Rv. 235669- 01), nel quale si evidenziava che non tutte le ipotesi di disastro previste dal codice penale nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica si caratterizzano per l'esistenza di un macroevento di manifestazione esteriore immediata, potendo anche consistere in fenomeni persistenti ma impercettibili di durata pluriennale. Ne consegue che, alla fattispecie prevista dall'art. 434 cod. pen., possono essere ricondotti «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza [...] che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità [...]». Queste connotazioni fenomeniche dell'evento disastroso, sulla scorta del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Paola, sembrerebbero attagliarsi perfettamente alla vicenda processuale in esame, atteso che gli sversamenti riconducibili all'attività produttiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. si protraevano lungo un arco temporale pluriennale, compreso, per quanto di interesse ai presenti fini, sino al 2012, coinvolgendo la gestione degli impianti di depurazione gestiti dalla stessa società. Né poteva rilevare, in senso favorevole agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che l'emissione di sostanze inquinanti da parte di impianti di smaltimento dei rifiuti, analoghi a quelli della società [OSCURATO:SOCIETA]., non sempre possiede connotazioni tali da potere essere considerato un macroevento naturalisticamente distruttivo. Invero, recepita la nozione unitaria di disastro alla quale ci si è riferiti (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.), non è possibile limitare l'applicazione dell'art. 434 cod. pen. ai soli fenomeni naturalistici macroscopici, visivamente percepibili, nella direzione ermeneutica prefigurata • dalla sentenza impugnata, che escludeva erroneamente tutti i fenomeni distruttivi prodotti da emissioni inquinanti che, come nel caso di specie, alterano negativamente e continuativamente l'ambiente circostante, determinando imponenti processi di deterioramento di lunga durata delle condizioni di vivibilità umana. 6.1. Chiarita quale sia la nozione di disastro prefigurata dall'art. 434 cod. pen. e come la stessa, in termini di astratta configurabilità, possa essere applicata alle condotte delittuose contestate agli imputati ai capi 3 e 6 della rubrica, occorre confrontarsi con un'ulteriore questione ermeneutica, riguardante la natura dell'ipotesi prevista dal secondo comma di tale disposizione, contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui entrambe le decisioni di merito non si confrontavano adeguatamente. Occorre, innanzitutto, evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte, con cui i Giudici di merito non si confrontavano, è assolutamente concorde nel ritenere che la fattispecie dell'art. 434, comma secondo, cod. pen. introduce un'ipotesi di reato aggravato dall'evento (Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253501-01; Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passariello, Rv. 251592-01; Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, Rv. 251428-01; Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, Rv. 249283; Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, Rv. 233135-01). Né possono rilevare, in senso contrario, gli argomenti che si fondano sulla natura di delitto di pericolo dell'ipotesi disciplinata dal primo comma dell'art. 434 cod. pen. e sull'assimilabilità di questa fattispecie di reato al modello di incriminazione del tentativo. Invero, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 69 della decisione di legittimità intervenuta nel processo "Eternit", più volte citata, non è contestabile che il primo comma dell'art. 434, comma primo, cod. pen. «preveda un'ipotesi a consumazione anticipata, riconducibile allo schema del delitto di attentato, ovvero del tentativo [...1» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.). Tuttavia, tali profili dogmatici non assumono un rilievo decisivo ai • fini dell'inquadramento della fattispecie dell'art. 434, comma secondo, cod. pen., rispetto alla quale, come evidenziato nel passaggio motivazionale immediatamente successivo della stessa sentenza di legittimità, esplicitato nelle pagine 69 e 70, occorre comprendere ‘ ere che «il legislatore, in questo come in altri analoghi delitti di attentato, ha inteso delineare autonomamente una fattispecie a consumazione anticipata, sottraendola alle regole generali della disciplina del tentativo, così rendendo, tra l'altro, irrilevanti le evenienze del terzo e quarto comma dell'art. 56 L.] e strutturando quindi alla stregua di fattispecie aggravata l'ipotesi dell'evento realizzato. La conformazione del delitto come fattispecie di attentato eventualmente aggravato dall'evento corrisponde dunque ad una precisa scelta normativa, sorretta dalla medesima logica di politica criminale che assiste l'opzione di arretrare, eccezionalmente, la soglia della consumazione [...]». Ne consegue che la possibilità di affermare l'inconciliabilità della configurazione dell'evento realizzato come fattispecie aggravata del delitto di attentato, ha «il difetto di pretendere di interpretare la disciplina particolare del delitto di attentato sulla base delle regole generali riferibili al delitto tentato: istituto simile, ma al quale il legislatore, disegnando la fattispecie come delitto di attentato, deliberatamente ha voluto non si facesse ricorso» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.) Si consideri ulteriormente che la giurisprudenza di legittimità che sopra si è richiamata (Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, cit.; Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passariello, cit.; Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, cit.; Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, cit.; Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, cit.) tende a distinguere tra la perfezione del reato e la sua consumazione, affermando che la realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto essenziale coincide con la perfezione del reato, segnando la linea di demarcazione indispensabile alla configurazione del tentativo. Tuttavia, tale coincidenza non necessariamente ne esaurisce la consumazione, che deve essere intesa quale momento in cui il reato perfetto si configura, tenuto conto del modello legale costituito dalla fattispecie incriminatrice, in questo caso rappresentata dal delitto di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, nei reati a effetti permanenti, non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta dell'agente, ma il solo protrarsi delle conseguenze dannose del reato, nel valutare le quali occorre considerare che tutti i reati possono produrre effetti più o meno irreparabili in relazione ai singoli casi concreti. Da questo punto di vista, non si può non ribadire la giurisprudenza di questa Corte, laddove afferma che quella dei reati a effetti permanenti è una categoria priva di autonomia sistematica, rilevando esclusivamente allo scopo di distinguere i reati permanenti, quelli abituali e quelli a consumazione prolungata (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.). D'altra parte, non ci sono argomenti sistematici che consentano di affermare che nella nozione di evento di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen. rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena. Di conseguenza, per le ipotesi di reato aggravato dall'evento disciplinate dall'art. 434, comma secondo, cod. pen., la progressione criminosa si interrompe con il verificarsi dell'evento disastroso, che deve essere individuato nel caso di specie dalla fine dell'inquinamento delle acque dell'area tirrenica, compiutamente descritti nei capi 3 e 6 della rubrica (Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, Rv. 200414- 01; Sez. 5, n. 7119 del 20/06/1972, Sabatini, Rv. 122150-01). Non è, invero, dubitabile che, nelle ipotesi in cui l'evento disastroso aggravante è previsto come finalità originaria dell'agente, l'approfondimento della lesione è tipizzato nella stessa norma incriminatrice alla stregua di una conseguenza legata alla sua condotta illecita, in relazione alla quale, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 72 della decisione di legittimità intervenuta nel processo "Eternit", si configura «un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma è per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e perciò tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma "minima", prevista per il titolo» (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.). Deve, pertanto, riconoscersi che, nell'ipotesi di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., la realizzazione dell'evento disastroso costituisce un elemento di aggravamento del delitto disciplinato dal primo comma della stessa fattispecie incriminatrice, fermo restando che la data di consumazione del reato in questione non può che farsi coincidere con il momento in cui l'evento disastroso si è realizzato; coincidenza su cui, anche in questo caso, i Giudici di merito non si confrontavano adeguatamente. Nel caso di specie, dunque, assumeva rilievo decisivo, ai fini dell'inquadramento della disciplina prescrizionale applicabile nelle ipotesi di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., tenuto conto del momento di consumazione del reato, la questione dell'individuazione del verificarsi del disàstro, che costituisce l'evento tipico della fattispecie in aggravata in esame, sul quale entrambe le sentenze di merito non si soffermavano in termini congrui e rispettosi della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.). 7. Occorre, infine, soffermarsi sul decorso dei termini prescrizionali relativi alle fattispecie di reato contestate degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della rubrica. Quanto, in particolare, all'ipotesi di reato di cui al capo 1, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerati il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 13 marzo 2020. Quanto all'ipotesi di reato di cui al capo 2, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge n. 172 del 2008. Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerati il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 13 marzo 2020. Quanto all'ipotesi di reato di cui al capo 3, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen. Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerato il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione spirerà alla data del 13 marzo 2027. Quanto, in particolare, all'ipotesi di reato di cui al capo 4, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 356, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all'art. 355, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerato il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 13 marzo 2020. Quanto all'ipotesi di reato di cui al capo 5, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, cod. pen., 6 decreto-legge n. 172 del 2008.Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerati il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione deve ritenersi interamente spirato alla data del 13 marzo 2020. Quanto, infine, all'ipotesi di reato di cui al capo 6, deve rilevarsi che tale fattispecie risulta contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 110, 81, commi primo e secondo, 434, commi primo e secondo, cod. pen. Tale delitto risulta contestato fino alla data del 7 giugno 2012, con la conseguenza che, considerato il titolo di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'epoca di commissione e il periodo di novantasei giorni di sospensione, il termine massimo prolungato della prescrizione spirerà alla data del 13 marzo 2027. Il decorso dei termini prescrizionali relativi alle fattispecie di cui ai capi 1, 2, 4 e 5 della rubrica, naturalmente, non influisce sul giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei responsabili civili SMECO Lazio s.r.I., SMECO Cosenza s.r.I., GISECO Cosenza s.r.I., HIDROBRUTIUM s.c.a.r.I., ARBELA s.r.I., atteso che, all'esito del presente procedimento, viene disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Queste statuizioni processuali conseguono al fatto il presente procedimento veniva instaurato a seguito del ricorso per cassazione proposto dalle sole parti civili - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] - avverso la sentenza emessa dalla Corte di Catanzaro il 14 dicembre 2020. 7. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata dalle parti civili - il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] - limitatamente alle statuizioni civili, con il conseguente rinvio
Sentenza Cassazione n. 45177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris