CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 20184/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1531-2024 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 87 T 70 G284J), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Udine e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso quest’ultima domiciliata nel suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24, giusta espressa procura speciale allegata in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 00204010243), con sede in Vicenza (VI), [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cecco, dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Treviso con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procura speciale in atti. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimat a - avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 304/2023, pubblicata in data 08.06.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste - decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di ZAMO’ FRANCESCA, avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 441/2021, pubblicata il 07.05.2021, in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della detta sentenza - ha dichiaratoimprocedibili tutte le domande di accertamento proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti convenutoavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo che venisse accertata la nullità, l’annullamento o la risoluzione per inadempimento dell’operazione, effettuata nel 2014, di apertura di affidamento e contestuale acquisto di n. 2.800 azioni della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza per un valore di €. 175.000,00 per violazione del T.U.F., del [OSCURATO:PERSONA] e/o dell’art. 2358 c.c. e delle norme del codice civile e, conseguentemente, che nulla era da leidovuto alla convenuta in relazione all’affidamento concesso o, in alternativa, di condannare la convenuta stessa a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari all’esposizione sul conto corrente n. 5678(già n. 1000/1363 e n. 1169945). 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepiva che il credito nei confronti dell’attrice era stato retrocesso a [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. in l.c.a. e che pertanto era quest’ultima l’unica titolare passiva del diritto controverso rispetto alle domande attoree di cui, in ogni caso, contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto. 4. In corso di causa interveniva volontariamente [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. in l.c.a., che confermava la retrocessione del credito ed aderiva all’eccezione della convenuta, dichiarando di essere la sola legittimata passiva; e ccepiva tuttavia l’improcedibilità delle domande proposte dalla Zamò,ai sensi dell’art. 83, comma 3, T.U.B. e, in subordine, ne chiedeva il rigetto. 5. Il Tribunale di Udine, dopo avere estromesso dal giudizio, su conforme richiesta delle parti, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,con la sentenza sopra indicata n. 441/2021riteneva che fosse procedibile la domanda volta ad ottenere in via esclusiva l’accertamento negativo della pretesa creditoria della banca nei confronti della Zamò, in quanto diretta soltanto a paralizzare il credito avversario in via di mera eccezionee, nel merito , ravvisava nell’operazione posta in essere dalla Banca la violazione dell’art. 2358 c.c.,da cui conseguiva la sua nullità per contrarietà a norma imperativa inderogabile. 6. Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza s.p.a. in l.c.a., la Corte di appello ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) la portata inibitoria dell’art. 83 del T.U.B. ad iniziative processuali individuali nei confronti della banca messa in l.c.a. erapiù ampia rispetto a quella prevista dall’art. 51 della l. fall.; (ii)il richiamato art. 83 è tassativo, al comma 3, nell’ammettere nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa le sole azioni di opposizione allo stato passivo, di insinuazione allo stato passivo e di contestazione del bilancio finale di liquidazione;(ii) inoltre la legge bancaria non distingue tra azioni dirette, pur nella sola forma di accertamento e non di condanna, a far valere un credito nei confronti della banca sottoposta alla procedura concorsuale e azioni dirette ad accertare l’inesistenza di un debito neiconfronti di quella; (iii) il divieto di promuovere l’azione e di proseguire il giudizio nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa non riguarda solo l’accertamento dello stato passivo, ma si estende anche a quello dell’attivo, in quanto la disciplina dettata dal [OSCURATO:PERSONA],al fine della piena realizzazione della par condicio creditorum,mira a garantire la consistenza del patrimonio della banca sottoposta alla procedura concorsuale,consistenza che si presta ad essere alterata non solo da pretese creditorie azionate al di fuori della procedura concorsuale, ma anche da domande, come nella fattispecie in esame, volte ad accertare ed affermare l’inesistenza diun debito nei confronti della banca sottoposta a procedura concorsuale; (iv)l’interesse del creditore ammesso allo stato passivo di poter contare sulla più ampia massa patrimoniale della banca in l.c.a. verrebbe,infatti, inciso illegittimamente nel caso in cui al soggetto che si assume non debitore della banca fosse consentito di proporre ovvero di proseguire nella domanda di accertamento negativo del suo debito al di fuori della procedura concorsuale; (v) una attenta disamina del petitum sostanziale de lle domande svolte dalla Zamò consentiva di rilevare agevolmente che quest’ultima ave sse inteso far accertare un credito restitutorio o risarcitorio nei confronti della banca in l.c.a. da opporre eventualmente in compensazione alle future pretese della procedura, finendo così per alterare il passivo concorsuale; (vi) diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, occorreva pertanto escludersi che la preclusione prevista dall’art. 83 del T.U.B.a promuovere l’azione ovvero a proseguirla fosselimitata alle sole domande di condanna e dirette ad ottenere l’accertamento di un credito, estendendosi invece quel divieto anche alle domande volte ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza di un debito nei confronti della l.c.a. 7. La sentenza, pubblicata il 08.06.2023, è stata impugnata da ZAMO' FRANCESCA con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., intimata, non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver dichiarato la Corte territoriale essere stata formulata dal ricorrente una domanda restitutoria/risarcitoria, mai invero dedotta nei precedenti gradi di giudizio, con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.“. 2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 e 1174 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per avere ritenuto la Corte territoriale essersi verificato un presunto “pagamento”, in realtà mai effettuato, sulla base del quale la ricorrenteavrebbe formulato una domanda restitutoria/risarcitoria”. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato“per violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 86 e 87 TUB con riferimento, all’art. 12 delle preleggi, all’art. 80 TUB, all’art. 51 Legg. Fallimentare ed agli artt. 3 e art. 24, I comma, della Costituzione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per aver ritenuto la Corte territoriale che l’art. 83 del TUB, a differenza dell’art. 51 della L. Fallimentare, abbia portata più limitata e non consenta quindi di proporre azioni di mero accertamento avanti al giudice ordinario”. 3. Va affrontato,per priorità logica, il terzo motivo, il cui rigetto determina anche l’assorbimento delle questioni prospettate nei primi due motivi di ricorso. 3.1 Il motivo prospetta la questione, dibattuta anche nella giurisprudenza di questa Corte, se siano ammissibili o meno azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie. Ritiene la Corte di aderire all’orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti. 3.1.1 Il primo è di carattere letterale. E’ vero, infatti, che l’art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385 ) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia,dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma delpredetto art. 83 così recita: “ Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcunatto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell’escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma La nettezza dell’espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni. 3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata –come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in dettasede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito”(Cass. 14231/ 1999 , cit. supra ; vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio condivide -che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 -che rinvia all'art.52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001 ; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). 3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti , nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione,si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore,secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell’autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001, cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136). Una volta esaurita l'attività“amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla leggefallimentare e dal T.u.b. ( cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. 3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativaed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all’intenzione di ottenere un titoloovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorsoed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975e Cass. n. 553/2001, cit. supra). Occorre infatti ricordareche , per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l’art. 92 T.u.b.prevede espressamente, al sesto somma, che “Si applicano le disposizioni delcodice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”.Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall’art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell’art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”. 3.2 Vero è che si sono registrate, nella giurisprudenza di legittimità,opinioni talvolta dissonnanti rispetto a quella qui accolta . Ma queste opinioni vanno contestualizzate nel peculiare ambito processuale ove sono state pronunciate (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15066 del 19/06/2017, ove è stata avvertita, in materia di licenziamento del lavoratore,l’opportunità che l'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori sia preceduta da un previo accertamento determinativo dell’an della pretesa) e, comunque , si rivelano minoritarie e recessive (v. Sez. 1, Sentenza n. 2541del 07/03/2000)rispetto al formante giurisprudenziale sopra ricordato. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in dettasede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”. Lespese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della non perfetta uniformità degli orientamenti di legittimità fin qui registrati. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso ecompensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da