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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 agosto 2026

Cassazione n. 24613/2026

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ontroricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,e A.M.C.O. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 107/2024 depositatail 16/1/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/20261.

Si evince dalla decisione impugnata che [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materiadi impresa, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità,BPV), affermando che, su sollecitazione dei funzionari dell’istituto di credito,il 31 ottobre 2011 aveva contratto un finanziamento di € 10.000.000 peracquistare azioni della banca per un valore equivalente e nel 2013, a seguitodi un ulteriore finanziamento di € 5.000.000, aveva acquistato obbligazioniconvertibili di BPV per il controvalore di € 2.500.000 ed altre azioni dellabanca per il controvalore di € 2.500.000.L’attore rappresentava che tutte queste operazioni (finanziamenti, acquistodi azioni e obbligazioni) costituivano negozi nulli, per violazione dell’art. 23d. lgs. 58/1998, per causa illecita o per violazione dell’art. 1322 cod. civ.,simulati, posti in essere in violazione dell’art. 2358 cod. civ. o comunque daannullare e domandava che fosse dichiarata la simulazione, la nullità ol’inefficacia dei negozi conclusi o comunque che i contratti in questionefossero annullati o risolti, con la conseguente esclusione di una sua qualsiasiesposizione debitoria nei confronti della banca.Interrottosi il giudizio a seguito della sottoposizione di BPV a liquidazionecoatta amministrativa, il Bragagnolo riassumeva il processo nei confrontidella banca in l.c.a., la quale, costituendosi in giudizio, eccepiva il propriodifetto di legittimazione passiva, nonché l’improcedibilità delle domande aisensi dell’art. 83 T.U.B.Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva n. 1224/2019,dichiarava l’improcedibilità delle domande di condanna formulate “aqualsivoglia titolo” nei confronti della banca in l.c.a., nonchél’improcedibilità delle domande di accertamento dei crediti “vantatidall’attore a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e leconseguenti pretese di compensazione”.Il medesimo tribunale, con sentenza definitiva n. 764/2021, ritenutoprovato che i finanziamenti fossero stati concessi per l’acquisto di azioni edNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026obbligazioni della banca, una volta accertato il collegamento negoziale,giudicava che le operazioni fossero nulle per violazione dell’art. 2358 cod.civ., applicabile anche alle cooperative, dato che l’assemblea straordinarianon aveva autorizzato la concessione dei prestiti.2.

La Corte distrettuale di Venezia rigettava tanto l’appello principalepresentato da BPV in l.c.a. avverso la sentenza non definitiva del primogiudice, quanto l’appello principale e l’appello incidentale del Bragagnoloavverso la sentenza definitiva.Rilevava - in particolare e per quanto di interesse in questa sede - che ilBragagnolo aveva proposto una domanda di accertamento negativo delcredito vantato nei suoi confronti dalla banca convenuta, chiedendo conl’originario atto di citazione l’accertamento di nullità negoziali, anche perviolazione dell’art. 2358 cod. civ., e intendendo conseguire il risultato diaccertare di non essere debitore nei confronti della banca, eventualmenteanche attraverso una compensazione di reciproci diritti.Riteneva che l’art. 83, comma 3, T.U.B. dovesse essere interpretatoconformemente al disposto dell’art. 52 l. fall., ossia nel senso che solo lepretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio divenivanoimprocedibili a seguito dell’apertura della procedura concorsuale.Osservava che, viceversa, non diventavano improcedibili le domande diaccertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento deglistessi, con cui non si facesse valere un diritto alla restituzione di somme didenaro, non essendovi giustificazione a che le azioni che non riguardavanoil passivo dell’impresa bancaria insolvente né derivavano dalla proceduraconcorsuale non potessero venire esercitate davanti all’autorità giudiziariae, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza,divenissero improcedibili.Evidenziava che il testo unico bancario non prevedeva la possibilità diesaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorieo restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinandoNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026esclusivamente, all’art. 86, la verifica dello stato passivo nonché, alsuccessivo articolo, l’eventuale giudizio di opposizione.Affermava, pertanto, che le domande proposte nei confronti di una banca,che nelle more del giudizio venisse sottoposta a liquidazione coattaamministrativa, permanevano procedibili se non erano idonee a incideresulla formazione dello stato passivo.3.

BPV in l.c.a ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 16 gennaio 2024, prospettando dieci motivi didoglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le intimate [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Amco – [OSCURATO:PERSONA].p.a. non hanno svolto difese.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ. o, se del caso, dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione degli artt. 83, comma 3, T.U.B., 12, commi 1 e 2, e14 preleggi, con riferimento alla statuizione con cui la Corte d’appello haritenuto proseguibili le domande proposte dal Bragagnolo, dopo averlequalificate come pretesa di accertamento negativo del credito; in questomodo – sostiene parte ricorrente – la Corte distrettuale ha erroneamenteinterpretato e applicato l’art. 83, comma 3, T.U.B., il cui disposto (più ampiodi quello previsto in materia di fallimento dall’art. 51 l. fall., che menzionale sole azioni “esecutive o cautelari … sui beni compresi nel fallimento”)preclude l’esperimento, nei confronti della banca in liquidazione coattaamministrativa, di ogni tipo di azione (salvo le eccezioni espressamentepreviste), ivi compresa l’azione avversaria, ove pure qualificata in terminidi accertamento negativo del credito.Una simile opzione ermeneutica – evidenzia parte ricorrente - è l’unicarispettosa dei canoni di interpretazione legislativa e non pone alcun dubbioNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026di illegittimità costituzionale, giacché la norma in questione è il frutto dellospecifico bilanciamento dei principi costituzionali che, a fronte degli interessisistemici coinvolti dall’insolvenza di un istituto bancario, esigono diprivilegiare il più rapido avanzamento della procedura di liquidazione coatta,limitando la chiamata in giudizio della banca.5.

Il motivo è fondato.5.1 Questa Corte, di recente (cfr. Cass. 20184/2025), ha già avutooccasione di ribadire, in una vicenda che vedeva coinvolta proprio BPV inl.c.a., che non sono ammissibili azioni di mero accertamento nei confrontidelle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie, in adesioneall’orientamento tradizionale già espresso in passato dalla giurisprudenza dilegittimità (v.

Cass. 14231/1999).«Militano in tal senso diversi argomenti. 3.1.1 Il primo è di carattereletterale.

È vero, infatti, che l’art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1 settembre 1993, n.385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla leggefallimentare (artt. 51 e 52).

Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca inliquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvoquanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasititolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto diesecuzione forzata o cautelare” La norma è chiaramente correlata allaspecificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell’ambitodella procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria.

Ma lanorma è anche chiara nell’escludere, una volta aperta la procedura diliquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di meroaccertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto cheespressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguitaalcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma3”.

La nettezza dell’espressione normativa esclude dunque la possibilità didiverse ed alternative interpretazioni. 3.1.2 Nella direzione esegetica sopraNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenzatradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito neiconfronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativadev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimentodi verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinariopuò conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni oimpugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosiuna situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità delladomanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di meroaccertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra; vedi anche Cass.Sez.

L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000).

È stato così affermato contermini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anchealla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questoCollegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coattaamministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, ètutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art.52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tuteladifferenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez.1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche:Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339del 09/01/2013). 3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata lapeculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura diliquidazione coatta amministrativa.

Invero, all'accertamento dei crediti, neiconfronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si devenecessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondouna procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interessee senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell’autoritàgiudiziaria (così, anche Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975).Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento delpassivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organoNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabileosservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori(così, Cass. n. 553/2001, cit. supra).

Si deve operare una distinzione inrelazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale.

Infatti, durantel'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organiamministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del depositodello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale,si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinariodelle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, fermarestando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione delprovvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).

Una volta esaurital'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fasegiurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono esseredeterminate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anchedalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dallalegge fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass.21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre:Cass. n. 553/2001, cit. supra).

Deve ritenersi che la domanda propostanelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delleforme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può esserefatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta aliquidazione coatta amministrativa.

Invero il sistema così ricostruitodetermina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa eda differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabileuna residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazioneall’intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere allachiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, postoNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria delprocedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975e Cass. n. 553/2001, cit. supra).

Occorre infatti ricordare che, per laliquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l’art. 92 T.u.b. prevedeespressamente, al sesto comma, che “Si applicano le disposizioni del codicecivile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative allacancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”.

Così, come, delresto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativadall’art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra icreditori, si applicano “le norme dell’art. 117, e se del caso degli articoli2495 e 2496 del codice civile”».È stato così affermato il principio secondo cui «ai sensi dell’art. 83, 3comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta inliquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere insede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato alcommissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo inun momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello statopassivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione diimproponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, checoncerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento delcredito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelledell'accertamento endoconcorsuale».5.2 Questi approdi, che il collegio condivide ed a cui intende dare continuità,meritano di essere confermati ed arricchiti in questa sede, anche alla lucedei più recenti arresti di questa Corte.La peculiarità della fattispecie in esame sta nel fatto che il Bragagnolo nonha avanzato una mera richiesta di accertamento di una pretesa creditorianei confronti della banca ora in l.c.a., ma ha domandato che venissedichiarata la nullità dei contratti di finanziamento da lui conclusi affinchéNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026fosse poi effettuato, in forza di tale statuizione, un accertamento negativodi qualsivoglia suo debito verso la massa.Si tratta, dunque, di una domanda di nullità che costituisce premessa di unadomanda di accertamento negativo di un debito nei confronti dellaprocedura coatta amministrativa di una banca.Al fine di individuare la disciplina da applicare a una simile domanda èopportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez.U., 6481/2026) hanno recentemente enunciato i seguenti principi: «ladomanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituiscapremessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confrontidella massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascrittaprima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventaimprocedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il ritospeciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentreresta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguireutilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia statapronunciata sentenza non passata in giudicato; la decisione sulla domandadi risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficaciaendoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, aseconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria; ilgiudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenutaimprocedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto,essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la dettadomanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali dicontenuto risarcitorio o restitutorio; in caso di domanda di risoluzionetrascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rendeesecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede diimpugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essereannotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previstodall’art. 2655, comma 3, c.c.».Numero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026Ora, se le Sezioni Unite – con riferimento a norme (gli artt. 52, comma 2,e 72, comma 5, l. fall.) di tenore non totalizzante nel loro contenuto letterale– hanno enunciato i principi sopra riportati in funzione della concentrazionedinanzi al giudice del concorso delle domande di risoluzione del contrattoper inadempimento che costituiscano premessa di domande di restituzioneo risarcimento del danno, a maggior ragione si deve ritenere che una normadi tenore espressamente totalizzante qual è l’art. 83, comma 3, T.U.B. (amente del quale «dal termine previsto nel comma 1 contro la banca inliquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvoquanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasititolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto diesecuzione forzata o cautelare») non possa tollerare interpretazioni cheescludano dall’ambito concorsuale tanto le azioni costitutive di risoluzione,quanto tutte le azioni dichiarative di un’invalidità negoziale che fungano dapremessa logico-giuridica di domande di restituzione, risarcimento deldanno o accertamento nei confronti della massa di una liquidazione coattaamministrativa bancaria.Pertanto, la sentenza impugnata è errata laddove afferma che l’art. 83,comma 3, T.U.B., inteso conformemente all’art. 52 fall., deve intendersiriferito solo alle pretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio aseguito dell’apertura della procedura concorsuale, dovendosi, invece,affermare che divengono improcedibili anche le pretese dichiarative ocostitutive funzionali all’accertamento (anche negativo) del credito.6.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimentodelle ulteriori doglianze presentate.7.

Per tutto quanto in precedenza esposto la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nelprocedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendocura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 18 giugno 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,e A.M.C.O. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 107/2024 depositatail 16/1/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/20261. Si evince dalla decisione impugnata che [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materiadi impresa, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità,BPV), affermando che, su sollecitazione dei funzionari dell’istituto di credito,il 31 ottobre 2011 aveva contratto un finanziamento di € 10.000.000 peracquistare azioni della banca per un valore equivalente e nel 2013, a seguitodi un ulteriore finanziamento di € 5.000.000, aveva acquistato obbligazioniconvertibili di BPV per il controvalore di € 2.500.000 ed altre azioni dellabanca per il controvalore di € 2.500.000.L’attore rappresentava che tutte queste operazioni (finanziamenti, acquistodi azioni e obbligazioni) costituivano negozi nulli, per violazione dell’art. 23d. lgs. 58/1998, per causa illecita o per violazione dell’art. 1322 cod. civ.,simulati, posti in essere in violazione dell’art. 2358 cod. civ. o comunque daannullare e domandava che fosse dichiarata la simulazione, la nullità ol’inefficacia dei negozi conclusi o comunque che i contratti in questionefossero annullati o risolti, con la conseguente esclusione di una sua qualsiasiesposizione debitoria nei confronti della banca.Interrottosi il giudizio a seguito della sottoposizione di BPV a liquidazionecoatta amministrativa, il Bragagnolo riassumeva il processo nei confrontidella banca in l.c.a., la quale, costituendosi in giudizio, eccepiva il propriodifetto di legittimazione passiva, nonché l’improcedibilità delle domande aisensi dell’art. 83 T.U.B.Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva n. 1224/2019,dichiarava l’improcedibilità delle domande di condanna formulate “aqualsivoglia titolo” nei confronti della banca in l.c.a., nonchél’improcedibilità delle domande di accertamento dei crediti “vantatidall’attore a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e leconseguenti pretese di compensazione”.Il medesimo tribunale, con sentenza definitiva n. 764/2021, ritenutoprovato che i finanziamenti fossero stati concessi per l’acquisto di azioni edNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026obbligazioni della banca, una volta accertato il collegamento negoziale,giudicava che le operazioni fossero nulle per violazione dell’art. 2358 cod.civ., applicabile anche alle cooperative, dato che l’assemblea straordinarianon aveva autorizzato la concessione dei prestiti.2. La Corte distrettuale di Venezia rigettava tanto l’appello principalepresentato da BPV in l.c.a. avverso la sentenza non definitiva del primogiudice, quanto l’appello principale e l’appello incidentale del Bragagnoloavverso la sentenza definitiva.Rilevava - in particolare e per quanto di interesse in questa sede - che ilBragagnolo aveva proposto una domanda di accertamento negativo delcredito vantato nei suoi confronti dalla banca convenuta, chiedendo conl’originario atto di citazione l’accertamento di nullità negoziali, anche perviolazione dell’art. 2358 cod. civ., e intendendo conseguire il risultato diaccertare di non essere debitore nei confronti della banca, eventualmenteanche attraverso una compensazione di reciproci diritti.Riteneva che l’art. 83, comma 3, T.U.B. dovesse essere interpretatoconformemente al disposto dell’art. 52 l. fall., ossia nel senso che solo lepretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio divenivanoimprocedibili a seguito dell’apertura della procedura concorsuale.Osservava che, viceversa, non diventavano improcedibili le domande diaccertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento deglistessi, con cui non si facesse valere un diritto alla restituzione di somme didenaro, non essendovi giustificazione a che le azioni che non riguardavanoil passivo dell’impresa bancaria insolvente né derivavano dalla proceduraconcorsuale non potessero venire esercitate davanti all’autorità giudiziariae, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza,divenissero improcedibili.Evidenziava che il testo unico bancario non prevedeva la possibilità diesaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorieo restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinandoNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026esclusivamente, all’art. 86, la verifica dello stato passivo nonché, alsuccessivo articolo, l’eventuale giudizio di opposizione.Affermava, pertanto, che le domande proposte nei confronti di una banca,che nelle more del giudizio venisse sottoposta a liquidazione coattaamministrativa, permanevano procedibili se non erano idonee a incideresulla formazione dello stato passivo.3. BPV in l.c.a ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 16 gennaio 2024, prospettando dieci motivi didoglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le intimate [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Amco – [OSCURATO:PERSONA].p.a. non hanno svolto difese.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ. o, se del caso, dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione degli artt. 83, comma 3, T.U.B., 12, commi 1 e 2, e14 preleggi, con riferimento alla statuizione con cui la Corte d’appello haritenuto proseguibili le domande proposte dal Bragagnolo, dopo averlequalificate come pretesa di accertamento negativo del credito; in questomodo – sostiene parte ricorrente – la Corte distrettuale ha erroneamenteinterpretato e applicato l’art. 83, comma 3, T.U.B., il cui disposto (più ampiodi quello previsto in materia di fallimento dall’art. 51 l. fall., che menzionale sole azioni “esecutive o cautelari … sui beni compresi nel fallimento”)preclude l’esperimento, nei confronti della banca in liquidazione coattaamministrativa, di ogni tipo di azione (salvo le eccezioni espressamentepreviste), ivi compresa l’azione avversaria, ove pure qualificata in terminidi accertamento negativo del credito.Una simile opzione ermeneutica – evidenzia parte ricorrente - è l’unicarispettosa dei canoni di interpretazione legislativa e non pone alcun dubbioNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026di illegittimità costituzionale, giacché la norma in questione è il frutto dellospecifico bilanciamento dei principi costituzionali che, a fronte degli interessisistemici coinvolti dall’insolvenza di un istituto bancario, esigono diprivilegiare il più rapido avanzamento della procedura di liquidazione coatta,limitando la chiamata in giudizio della banca.5. Il motivo è fondato.5.1 Questa Corte, di recente (cfr. Cass. 20184/2025), ha già avutooccasione di ribadire, in una vicenda che vedeva coinvolta proprio BPV inl.c.a., che non sono ammissibili azioni di mero accertamento nei confrontidelle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie, in adesioneall’orientamento tradizionale già espresso in passato dalla giurisprudenza dilegittimità (v. Cass. 14231/1999).«Militano in tal senso diversi argomenti. 3.1.1 Il primo è di carattereletterale. È vero, infatti, che l’art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1 settembre 1993, n.385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla leggefallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca inliquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvoquanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasititolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto diesecuzione forzata o cautelare” La norma è chiaramente correlata allaspecificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell’ambitodella procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma lanorma è anche chiara nell’escludere, una volta aperta la procedura diliquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di meroaccertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto cheespressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguitaalcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma3”. La nettezza dell’espressione normativa esclude dunque la possibilità didiverse ed alternative interpretazioni. 3.1.2 Nella direzione esegetica sopraNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenzatradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito neiconfronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativadev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimentodi verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinariopuò conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni oimpugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosiuna situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità delladomanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di meroaccertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra; vedi anche Cass.Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato contermini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anchealla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questoCollegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coattaamministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, ètutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art.52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tuteladifferenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez.1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche:Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339del 09/01/2013). 3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata lapeculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura diliquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, neiconfronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si devenecessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondouna procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interessee senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell’autoritàgiudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975).Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento delpassivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organoNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabileosservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori(così, Cass. n. 553/2001, cit. supra). Si deve operare una distinzione inrelazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durantel'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organiamministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del depositodello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale,si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinariodelle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, fermarestando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione delprovvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136). Una volta esaurital'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fasegiurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono esseredeterminate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anchedalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dallalegge fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass.21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre:Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda propostanelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delleforme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può esserefatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta aliquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruitodetermina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa eda differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabileuna residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazioneall’intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere allachiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, postoNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria delprocedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975e Cass. n. 553/2001, cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per laliquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l’art. 92 T.u.b. prevedeespressamente, al sesto comma, che “Si applicano le disposizioni del codicecivile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative allacancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, delresto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativadall’art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra icreditori, si applicano “le norme dell’art. 117, e se del caso degli articoli2495 e 2496 del codice civile”».È stato così affermato il principio secondo cui «ai sensi dell’art. 83, 3comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta inliquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere insede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato alcommissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo inun momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello statopassivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione diimproponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, checoncerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento delcredito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelledell'accertamento endoconcorsuale».5.2 Questi approdi, che il collegio condivide ed a cui intende dare continuità,meritano di essere confermati ed arricchiti in questa sede, anche alla lucedei più recenti arresti di questa Corte.La peculiarità della fattispecie in esame sta nel fatto che il Bragagnolo nonha avanzato una mera richiesta di accertamento di una pretesa creditorianei confronti della banca ora in l.c.a., ma ha domandato che venissedichiarata la nullità dei contratti di finanziamento da lui conclusi affinchéNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026fosse poi effettuato, in forza di tale statuizione, un accertamento negativodi qualsivoglia suo debito verso la massa.Si tratta, dunque, di una domanda di nullità che costituisce premessa di unadomanda di accertamento negativo di un debito nei confronti dellaprocedura coatta amministrativa di una banca.Al fine di individuare la disciplina da applicare a una simile domanda èopportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez.U., 6481/2026) hanno recentemente enunciato i seguenti principi: «ladomanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituiscapremessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confrontidella massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascrittaprima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventaimprocedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il ritospeciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentreresta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguireutilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia statapronunciata sentenza non passata in giudicato; la decisione sulla domandadi risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficaciaendoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, aseconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria; ilgiudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenutaimprocedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto,essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la dettadomanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali dicontenuto risarcitorio o restitutorio; in caso di domanda di risoluzionetrascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rendeesecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede diimpugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essereannotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previstodall’art. 2655, comma 3, c.c.».Numero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026Ora, se le Sezioni Unite – con riferimento a norme (gli artt. 52, comma 2,e 72, comma 5, l. fall.) di tenore non totalizzante nel loro contenuto letterale– hanno enunciato i principi sopra riportati in funzione della concentrazionedinanzi al giudice del concorso delle domande di risoluzione del contrattoper inadempimento che costituiscano premessa di domande di restituzioneo risarcimento del danno, a maggior ragione si deve ritenere che una normadi tenore espressamente totalizzante qual è l’art. 83, comma 3, T.U.B. (amente del quale «dal termine previsto nel comma 1 contro la banca inliquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvoquanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasititolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto diesecuzione forzata o cautelare») non possa tollerare interpretazioni cheescludano dall’ambito concorsuale tanto le azioni costitutive di risoluzione,quanto tutte le azioni dichiarative di un’invalidità negoziale che fungano dapremessa logico-giuridica di domande di restituzione, risarcimento deldanno o accertamento nei confronti della massa di una liquidazione coattaamministrativa bancaria.Pertanto, la sentenza impugnata è errata laddove afferma che l’art. 83,comma 3, T.U.B., inteso conformemente all’art. 52 fall., deve intendersiriferito solo alle pretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio aseguito dell’apertura della procedura concorsuale, dovendosi, invece,affermare che divengono improcedibili anche le pretese dichiarative ocostitutive funzionali all’accertamento (anche negativo) del credito.6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimentodelle ulteriori doglianze presentate.7. Per tutto quanto in precedenza esposto la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nelprocedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendocura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 7441/2024Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 24613/2026Data pubblicazione 12/08/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 18 giugno 2026.Il Presidente
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