CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 26901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12721/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3665/2019 depositata il16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-Nel corso di una controversia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso una transazione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale questi ultimi si sono impegnati a corrispondere a Castagner la somma di 700 mila dollari in due rate: la prima, di 260 mila, entro il 30 giungo e la seconda, di 440 mila, entro il 30 settembre 2011. 2.-Nell’accordo è stata inserita una clausola penale secondo cui in caso “di ritardato o mancato pagamento, anche di una sola rata ed anche per un solo giorno”, era convenuto il pagamento di una somma pari a 350 mila dollari”. E’ accaduto che la rata finale è stata accreditata al Castagner il 5 ottobre2011. 3.-Costui, poiché il pagamento doveva avvenire entro il 30 settembre 2011, ha fatto valere la clausola penale, ottenendo decreto ingiuntivo esecutivo per il pagamento della relativa somma. Baroni e Margara si sono opposti, ed il Tribunale di Treviso ha accolto l’opposizione sostenendo che il bonifico risultava effettuato in tempo, ossia il 27 sette mbre 2011, e che soltanto per il ritardo o comunque per i tempi imputabili alla banca, la somma era stata accreditata il successivo 5 ottobre. Questa tesi è stata sostanzialmente accolta dalla Corte di Appello di Venezia, la quale ha opinato che il pagamento così effettuato (bonifico fatto in termine, ma accreditato dopo) era da ritenersi valido in ragione del principio di buona fede. 4.-Questa decisione è impugnata da Castagner con due motivi, di cui chiedono il rigetto Baroni e Magara, che propongono altresì ricorso incidentale condizionatoaffidato ad unico motivo illustrato da memoria. Considerato che 5.-Con i due motivi del ricorso principale il ricorrente contesta la seguente ratio decidendi: la Corte di Appello, premesso che il termine per il pagamento della rata non era da ritenersi essenziale, ha ritenuto che i debitori hanno fatto tutto ciò che era necessario per salvaguardare gli interessi del creditore, dando mandato di pagamento alla banca entro il termine di scadenza, con la conseguenza che il loro comportamento, se valutato secondo buona fede, deve ritenersi alla stregua di un adempimento tempestivo. 6.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1176, 1218 e 1382 c.c. La tesi è la seguente. La regola, nelle obbligazioni pecuniarie, è che il pagamento può considerarsi effettuato solo quando giunge effettivamente nella disponibilità del creditore, e non già quando sia comunque disposto dal debitore. Inoltre, non può considerarsi come tempestivo un pagamento che ha determinato la disponibilità della somma in capo al creditore dopo la scadenza del termine, in base al principio di buona fede, che serve, si, a valutare l’importanza dell’inadempimento, ma non l’esattezza dell’adempimento, e ciò a maggior ragione in presenza di una clausola penale. Né può prospettarsi nella fattispecie una situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, in quanto tra l’altro lo sforzo di prevenire il ritardo, semplicemente consistente nel fare l’ordine di bonifico calcolando i tempi necessari per l’accreditamento, era del tutto esigibile. 6.1.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c., in relazione anche agli articoli 1175 e 1375 c.c. L’argomento è lo sviluppo di quelli già fatti con il motivo precedente. Ossia: che l’oggettivo ritardo nel pagamento non può considerarsi insuperabile, e che pretendere che il pagamento fosse effettuato in termini non è chiedere uno sforzo che la buona fede impedisce di pretendere. Ciò per le ragioni già dette: era prevedibile un certo tempo di accreditamento e dunque era necessario attivarsi in anticipo per farlo eseguire nel termine. 7.-I motivi, che a causa della loro logica connessione possono scrutinarsi congiuntamente, sono fondati e van no accolti nei termini di seguito indicati. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro” (Cass.18877/ 2008). Si è altresì precisato che “il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca,si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass. 149/2003). Ciò posto, la buona fede non può servire a stabilire il rispetto di un termine di pagamento, ossia non può essere applicata per decidere se il termine è rispettato in un momento (ordine di bonifico) o in un altro (effettivo accreditamento), e dunque quale sia il termine esatto entro cui adempiere. Può servire a valutare se per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che non era da pretendersi da parte del creditore, per l’eccessivo sacrificio che avrebbe comportato: ma ovviamente non è il caso che ci occupa, dove peraltro avrebbe dovuto allegarsi una qualche situazione che rendeva il pagamento nei termini effettuabile solo con uno sforzo eccessivo, ossia non esigibile. Altra è la questione di quando il pagamento produce l’effetto estintivo, altra quella della valutazione del mancato rispetto di tale termine: solo relativamente a questa ultima situazione si può effettuare un giudizio di buona fede. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. 7.- I due controricorrenti hanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale. Il ricorso è basato su unico motivo, con il quale i ricorrenti denuncianoviolazione dell’articolo 1384 c.c. Nel corso del giudizio di merito essi hanno chiesto, sempre in via subordinata, la riduzione della penale ad equità, ritenendola manifestamente eccessiva: poiché la domanda principale è stata rigettatanei due gradi di giudizio, i giudici di merito hanno ritenuto assorbita la questione. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La clausola prevede una penale di 350 mila dollari, anche per il ritardo di un giorno, come è avvenuto, ossia una somma di penale pari alla metà dell’intero debito. Ora, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che “il criterio cui il giudice deve porre riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. 7835/2006; Cass. 10626/2007; Cass. 7180/2012). Va peraltro precisato che il potere di riduzione della penale, esercitabile d’ufficio, non è impedito dall’accordo delle parti circa l’irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza, come in questo caso, che le parti abbiano definito equa la penale: sono circostanze che non vincolano il giudice. Infine, il giudice di merito deve tener conto non tanto, come si è detto, degli effetti che il pagamento della penale può avere sul patrimonio del debitore, ma se essa è giustificata alla luce dell’interesse del creditore, ossia se il ritardo nel pagamento ha costituito per il creditore un danno tale da richiedere di essere compensato con una penale di 350 mila dollari - pari alla metà dell’intero debito - per un solo giorno di ritardo. I ricorsi vanno pertanto entrambi accolti nei termini e limiti sopra indicati, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e ricorso incidentale . Cassa la decisione im