CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. – [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocatoDANIELA [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4165/2024 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 29.11.2024, N.R.G. 2110/2024;Numero registro generale 12601/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 13044/2026Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5416/2016 ha accolto le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] (dirigente alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. finoal 1.2.2009 e successivamente di [OSCURATO:SOCIETA].), che aveva impugnato illicenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA] con decorrenza dal 30.11.2014, avevarivendicato il suo diritto a rimanere in servizio fino al 70° anno di età ed avevachiesto la condanna della società al pagamento di tre annualità di retribuzione,nella misura di € 720.000,00, in adempimento degli accordi del 14.9.2009 e del14.7.2010 sottoscritti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]2. Con sentenza n. 2325/2021 la Corte di Appello di Roma ha rigettato ilgravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale sentenza.3. Questa Corte con ordinanza n. 14706/2024 ha accolto per quanto diragione il terzo motivo di ricorso per cassazione con cui [OSCURATO:SOCIETA]. avevalamentato violazione o falsa applicazione degli artt. 1467 e 1384 cod. civ. e degliartt. 99 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di esercitareil potere officioso di riduzione della penale.4. La Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio sul ricorso inriassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sulricorso in riassunzione proposto dal Cursi, ha condannato la società a pagare alCursi la somma di € 270.000, oltre accessori a decorrere dalla data dellasentenza ed ha condannato il Cursi a restituire la maggiore somma percepitarispetto a quella liquidata.5. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’eccessività denunciata, inquanto il demansionamento del Cursi, che aveva percepito una retribuzionenetta annua di € 90.000,00 circa si era protratto da ottobre 2013 a novembre2014 e che pertanto il Cursi avrebbe avuto diritto ad un importo enormementeinferiore rispetto a quello conseguente all’applicazione integrale della clausolapenale prevista dalle parti, e pari ad € 720.000,00 netti.Numero registro generale 12601/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 13044/2026Data pubblicazione 06/05/20266. Tuttavia, considerato che detta clausola aveva previsto un risarcimento dacommisurarsi a tre annualità, ha ritenuto conforme ad equità la somma di €270.000,00, pari a tre annualità della retribuzione netta, alla stregua dei criteriindicati dalla sentenza rescindente.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di due motivi.8. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia omessa o insufficiente motivazioneex art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ. per mancato rispetto dei principienunciati dalla sentenza rescindente, per avere la Corte territoriale giudicatosull’erroneo presupposto che il demansionamento si era protratto per poco piùdi un anno, mentre era durato più di tre anni.Evidenzia che in data 15.3.2011 il Cursi era stato trasferito presso la strutturavalorizzazioni immobiliari, senza personale assegnato alle sue dipendenze,eccetto due segretarie, che in data 9.8.2011 aveva subito un ulterioredemansionamento, in quanto preposto ad uno dei tre presidi della “direzionepartecipazione” e che ulteriori demansionamenti erano conseguiti alledisposizioni organizzative nn. 1 e 5, rispettivamente del 25.1.2013 e del21.10.2013.2. La censura è inammissibile.La Corte territoriale ha testualmente riportato l’ordinanza rescindente (Cass.n. 14706/2024), che ha richiamato i principi riguardanti la riduzione della penale,secondo cui “Il criterio di riferimento per il giudice, nell’esercizio del potere diriduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamenteconsiderata, ma l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze,all’adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell’inadempimentosull’equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazionecontrattuale concreta” (Cass. n. 26901/2023). Inoltre, ciò che rileva non èsoltanto l’interesse del creditore valutato al momento della stipula della clausola,ma anche lo stesso interesse riguardato con riferimento al “momento in cui laNumero registro generale 12601/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 13044/2026Data pubblicazione 06/05/2026prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamenteineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione iprincipi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e1375 c.c., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa, dovendosiintendere, quindi, che la lettera dell’art. 1384 c.c., impiegando il verbo ‘avere’all’imperfetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore,senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tengaconto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass.n. 11908/2020).Inoltre, occorre tenere conto dell’effettiva incidenza dell’adempimento sullosquilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindereda una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito(Cass. ord. n. 19492/2023; Cass. ord. n. 17731/2015).Ancora, va pur sempre considerato che la clausola penale è unapredeterminazione forfettaria del danno, sicché la sua valutazione -ai fini delcontrollo della manifesta eccessività – non può prescindere da una comparazionecon quello che altrimenti (ossia in mancanza della clausola penale) sarebbe statoil danno ipoteticamente risarcibile, sebbene questo non possa costituire criterioesclusivo (v. supra). A questo riguardo assume un indubbio rilievo anche lacircostanza -pacifica in causa – dell’avvenuto pensionamento di [OSCURATO:PERSONA] adicembre 2014, ossia non molti mesi dopo il demansionamento. A tal riguardo ilgiudice del rinvio dovrà però considerare non la data della lettera dilicenziamento -risalente a gennaio 2014 – bensì tutto il periodo di preavviso,durante il quale il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, con conseguentedanno da demansionamento protrattosi fino alla data di cessazione del rapportodi lavoro, come accertato in fatto dalla Corte territoriale.Infine, il giudice del rinvio dovrà altresì tenere conto che nell’interpretazionedella clausola penale -non oggetto di impugnazione – sia le parti che i giudici dimerito hanno dato per scontato che la retribuzione-parametro voluta dalle partifosse quella lorda. Ed allora anche di questo ammontare (id est la retribuzionelorda, utilizzata come parametro di individuazione del danno, equivalente alnetto, ossia all’importo effettivamente da corrispondere a titolo risarcitorio) laNumero registro generale 12601/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 13044/2026Data pubblicazione 06/05/2026Corte territoriale dovrà tenere conto ai fini della valutazione dell’eventualemanifesta eccessività della penale”.Nel prospettare che il Cursi ha subito tre demansionamenti dal 15.3.2011,per la durata di tre anni e nel lamentare l’omessa o insufficiente motivazionedella sentenza impugnata, da un lato non considera che l’insufficienza dellamotivazione non è più denunciabile (Cass. S.U. n. 8053/2014), e dall’altro nonsi confronta col decisum.Alla luce dei principi espressi dall’ordinanza rescindente, la sentenzaimpugnata ha infatti valutato l’eccessività della penale sulla base dell’incidenzadell’inadempimento sulla situazione contrattuale concreta con riferimento almomento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimastadefinitivamente inseguita, l’effettiva incidenza dell’inadempimento sullosquilibrio delle prestazioni, il danno ipoteticamente risarcibile, avuto riguardoalla data dell’avvenuto pensionamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e alla durata deldemansionamento, protrattosi fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro,la retribuzione-parametro pattuita in termini di retribuzione lorda.La Corte territoriale, sulla base di tali principi, ha poi rilevato che il Cursiaveva percepito una retribuzione netta annua di € 90.000,00 circa e, tenutoconto della commisurazione del risarcimento a tre annualità in base alla clausolapenale, ha ritenuto idonea a risarcire il danno una somma pari a tre annualitàdella retribuzione netta.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 421 ss. cod. proc. civ., per avere la Corte territorialedeterminato un’inversione dell’onere probatorio, ammettendo prove che nonpotevano essere ammesse nel giudizio di appello.Evidenzia che l’ordinanza rescindente ha dichiarato inammissibile il secondomotivo di ricorso, con cui era stata denunciata la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto pacificamente in fattosussistente il demansionamento sin dalla riorganizzazione del 2011.4. Il motivo è inammissibile.Contrariamente a quanto prospettato dalla censura, l’ordinanza rescindentenon si è espressa sull’ammissione di prove, ma ha rilevato il difetto di specificitàNumero registro generale 12601/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 13044/2026Data pubblicazione 06/05/2026della censura riguardante la norma introdotta dal decreto legge del 2013 (normasuccessiva agli accordi sui quali il Cursi aveva fondato la domanda), haevidenziato che la novità della relativa questione ed ha evidenziato che laviolazione di norme statutarie non è denunciabile ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ.Inoltre la censura non coglie il decisum, atteso che la sentenza impugnatanon ha ammesso nuove prove ed ha ritenuto idonea a risarcire il danno unasomma pari a tre annualità della retribuzione netta.5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 12601/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 13044/2026Data pubblicazione 06/05/2026