CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27013-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sè stesso e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sè stesso e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 27/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 27/2020 della Corte d'Appello di Messina, pubblicata il 24 gennaio 2020, articolando tre motivi, illustrate con memoria. Resiste con controricorso la società F.11i Fiumara e propone ricorso incidentale, basato su due motivi. Resiste al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2004 la società Fiumara aveva stipulato, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA] un contratto di compravendita, divisione ed appaltato relativo ad un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], con l'impegno di trasferire in permuta agli acquirenti alcune delle costruende costruzioni; dopo aver realizzato e ceduto in permuta gli immobili, la società aveva provveduto a vendere a terzi i beni residui e gli spazi esterni alla costruzione condominiale, adibiti a parcheggio. [OSCURATO:PERSONA] intentava nei confronti della società, dapprima, un giudizio possessorio conclusosi con un rigetto e, successivamente, un procedimento penale concluso con sentenza di non luogo a procedere. La società Fiumara agiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti al Ric. 2020 n. 27013 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- proprio nome, immagine ed operato, che quantificava in euro 1.300.000,00, pari al valore dei cespiti venduti a terzi. [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere il rigetto della domanda, domandava, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., nella misura di euro 50.000,00. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 325/2018, rigettava la domanda attorea e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannava la società Fiumara al pagamento di euro 5.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese di lite. In particolare, il giudice riteneva insussistente l'intento calunnioso di [OSCURATO:PERSONA], aggiungeva che la denuncia per un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni, a carico del denunciante, indipendentemente dall'esito del giudizio, giudicava ricorrenti i presupposti per la condanna della società Fiumara al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata, avendo essa agito con dolo o colpa grave, ovvero senza adoperare la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria pretesa. La Corte d'Appello di Messina, investita del gravame, in via principale, dalla società Fiumara e, in via incidentale, quanto alla condanna per lite temeraria per euro 5.000,00 anziché per euro 50.000,00 come richiesto, da [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza appellata e compensava le spese di lite. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Ric. 2020 n. 27013 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- Considerato che: Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 96, comma 3. cod.proc.civ. e dell'art. 1226 cod.proc.civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., ritenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto, una volta ritenuti ricorrenti i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 cod.proc.civ., determinare una somma fissata in un multiplo del compenso di lite per le prestazioni professionali rese, liquidato in euro 36.1345,00, quindi avrebbe dovuto riconoscergli la somma di euro 50.000,00, ritenuta ragionevole anche in considerazione dei parametri fissati dall'abrogato art. 385 cod.proc.civ. 2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., perché la Corte d'Appello, pur avendo confermato la statuizione del giudice di prime cure per responsabilità processuale aggravata, non aveva preso in considerazione il fatto che quelle domande della società Fiumara che avevano giustificato la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3, cod.proc.civ., erano state reiterate in appello acquisendo perciò maggiore gravità. Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] SRL 3.Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. la società F.11i Fiumara denuncia la sentenza impugnata per avere confermato la condanna al pagamento di euro 5.000,00 a favore dell'odierno ricorrente, nonostante il difetto dei relativi presupposti: dolo o colpa, consapevolezza di agire con intenti dolosi e fraudolenti. Ric. 2020 n. 27013 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- 4. Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. la società ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non si sia pronunciata sul motivo di appello con cui era stato dedotto che il Tribunale era incorso in errore per averla condannata al pagamento di euro 36.633,00, in quanto non avrebbe dovuto essere considerata soccombente, giacché il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare anche la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]. 5.Va esaminato in via prioritaria il primo motivo del ricorso incidentale, perché il suo eventuale accoglimento determinerebbe l'assorbimento dei motivi di censura contenuti nel ricorso principale. Esso non può essere accolto, perché va dato atto alla Corte d'Appello di avere confermato la condanna disposta dal Giudice di primo grado all'esito di un accertamento relativo alla ricorrenza di un comportamento antigiuridico tenuto dalla società Fiumara, contrassegnato dall'avere agito con colpa grave ovvero senza adoperare la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria tesi, avendo, peraltro, notificato l'atto di citazione in giudizio in pendenza del ricorso per cassazione in esito al quale la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gip del Tribunale di Messina era stata annullata con rinvio e con la consapevolezza che il legale rappresentante della società Fiumara era stato «assolto per intervenuta prescrizione dei reati, è stato comunque ritenuto responsabile degli stessi ai sensi dell'art. 479 c.p.», con la conseguenza che i fatti esposti nella denuncia penale da [OSCURATO:PERSONA] erano veritieri. Ciò premesso, deve rilevarsi che, sotto il profilo della valutazione in concreto dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, l'accertamento si risolve in un giudizio Ric. 2020 n. 27013 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi come quella sopra riportata (Cass. 06/10/2021, n. 27094). 6.Può, dunque, passarsi all'esame del ricorso principale. 7. La quaestio iuris posta dal primo motivo è relativa alla quantificazione della sanzione per lite temeraria. La tesi del ricorrente, secondo cui la condanna deve essere fissata, per non risultare irragionevole, nella misura di un multiplo del compenso di lite per le prestazioni professionali rese, è infondata. Vi è larga convergenza - anche da parte del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 152 del 23/06/2016 e n. 139 del 6/06/2019) - circa il fatto che l'antesignano dell'art. 96, comma 3, cod.proc.civ. sia l'art. 385, ult. comma, cod.proc.civ., introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 40/2006 (e presto abrogato dall'art. 46, comma 20, della I. n. 69 /2009), il quale, nell'intento di disincentivare i ricorsi per cassazione, prevedeva la condanna al pagamento di una somma, equitativamente determinata, entro un limite massimo, nel caso di proposizione del ricorso (o di resistenza in giudizio) con colpa grave. Pur avendo la stessa matrice, la Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2019 ne individua, tuttavia, due differenze: «da una parte, non si prevede più, come presupposto della condanna, la "colpa grave" della parte soccombente, perché l'incipit della disposizione censurata fa riferimento a "ogni caso", scilicet, di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l'oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (...). Ric. 2020 n. 27013 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -6- E il criterio di quantificazione della somma, oggetto della possibile condanna, è rimasto solo equitativo, non essendo più previsto il limite del doppio dei massimi tariffari». Rientrando l'esercizio, in concreto, della liquidazione in via equitativa del danno nel potere discrezionale conferito al giudice, esso non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà discrezionale, indicando il processo logico e valutativo seguito. Infatti, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass.19/06/2013, n. 15317). 7.11 secondo motivo è inammissibile, perchè la sentenza con la quale il giudice compensa le spese di lite, indicando i giusti motivi a supporto della decisione, contiene un'implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, resta sottratta a ogni censura non solo l'omessa motivazione, ma, addirittura l'omessa pronuncia sull'istanza risarcitoria (in tal senso cfr. Cass. 30/03/2000, n. 3876). 8.11 terzo motivo è inammissibile. La decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite è riservata al giudice di merito che ha motivato sul presupposto della soccombenza reciproca di appellante principale ed appellante incidentale, il quale aveva impugnato Ric. 2020 n. 27013 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -7- la decisione di primo grado di condanna ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ. relativamente al quantum. 9.11 restante motivo del ricorso incidentale è infondato. Premesso che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato dall'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod.proc.civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass.28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693), il motivo va rigettato, perché la compensazione delle spese di lite, fermi i limiti di legge, rientra, come si è già detto, nella discrezionalità del giudice. Ed i limiti di legge nel caso di specie non risultano violati, perché l'introduzione della condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione (come emerge dalla pagina 6 del ricorso era stato chiesto «di condannare l'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria anche per il grado di appello») e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà che altrimenti avrebbe caratterizzata la condanna de qua - è tale da determinare, nel caso di mancato accoglimento, una parziale soccombenza (Cass. 31/05/2021, n. 15102). 10. Sia il ricorso principale che quello incidentale sono infondati. Ric. 2020 n. 27013 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -8- 11. Data la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate. 12. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente principale e della ricorrente incidentale l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto. PQM Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati. Le spese di lite tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto