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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02975/2024

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re – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenzaN. 12625/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o d a l l’ avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procurain atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata alla memoria difensiva; - resistente – avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze , nel procedimento iscritto alN. 1285/2023, depositata in data 26 . 4 .20 2 3 ; N. 12625/23R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija .

Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimò ad [OSCURATO:PERSONA] licenza per finita locazione; l’intimato si oppose, e il Tribunale di Firenze concesse ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. del 7.10.2021 ; la società notificòquindi al c onduttore il relativo precetto per dar corso alla procedura esecutiva di rilascio; [OSCURATO:PERSONA] propose quindi opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo la sospensione del titolo esecutivo, poi effettivamente concessa dal giudice dell’opposizione pre - esecutiva.

Avverso tale provvedimento di sospensione, la stessa [OSCURATO:SOCIETA] propose dunque il reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c., poi accolto dal Collegio, e il g iudice dell’opposizione pre - esecutiva vi si conformòcon propria ordinanza del 17.1.2023; i nfine, avverso tale ultima ordinanza, lo Xhanej propose ulteriore reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, rigettò con ordinanza del 26.4.2023, condannando lo Xhanej alla rifusione delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria; Considerato che - a vverso detta ordinanza , propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico articolatomotivo, cui resiste con memoria difensivaBruschini [OSCURATO:SOCIETA]., illustrata da ulteriore memoria; - il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; N. 12625/23R.G.

Ritenutoche - preliminarmente, va da disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, atteso che “Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio” (così, ex multis, la recente Cass.n. 5340/2022); - pertanto, la procura allegata al ricorso in esame abiliti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] allo ius postulandi ai fini della proposizione del regolamento di competenza, tanto non essendo escluso nella procura ad litemrilasciata dallo Xhanej in data9.2.2022, allegata al ricorso stesso; Considerato che -il ricorrente, sotto un primo profilo, propone regolamento di competenza avverso una ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., sul presupposto che la liquidazione delle spese operata dal giudice del cautelare appartenga invece alla “competenza” del giudice del merito; sotto un ulteriore profilo, il ricorrente invoca il potere regolatorio della Corte in relazione ad un presunto conflitto di competenza tra il giudice dell’opposizione pre-esecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c., e un non meglio identificato altro giudice (“dell’opposizione al precetto e N. 12625/23R.G. all’esecuzione”), in ordine al potere di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato per il rilascio; - tuttavia, è assolutamente consolidato - in linea generale - il principio per cui la statuizione del giudice del reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto priva dei caratteri della definitività e della decisorietà (v.

Cass. n. 12229/2018; con specifico riferimento all’ambito del processo esecutivo , v.

Cass. n. 25411/2019); -a ciò deve aggiungersi – con particolare riferimento al regolamento di competenza –che da tale specifico ambito restano senz’altro escluse le decisioni rese in sede di giurisdizione cautelare; -infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato più volte affermato il principio secondo cui “In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - che, in sede cautelare, non possono assurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza N. 12625/23R.G. emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza)” (Cass., Sez.

Un., n. 16091/2009); - e ancora, quello secondo cui “ In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione delregolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori dellacompetenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura diregolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata -sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimentocautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ove qualificato comeregolamento di competenza, il ricorso proposto avverso alcune ordinanzecautelari, con cui l'adito giudice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopoche analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ultimo)” (Cass., Sez.

Un., n. 18189/2013); -da tanto discende che entramb i i profili di censura agitati dal ricorrente (ossia, quello inerente alla pretesa esclusiva “competenza” circa la N. 12625/23R.G. liquidazione delle spese da parte del giudice del merito, nonché quello in ordine alpresunto conflitto di competenza circa il potere di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo di cui si è minacciata l’esecuzione)sono inammissibili, neppure essendo ipotizzabile, in materia cautelare – lo si ricorda - il conflitto di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. (v.

Cass. n. 15639/2009); - è infatti palese che le due situazioni oggetto delle due censure svolte dalla parte ricorrente sono situazioni che, essendo espressione di giurisdizione cautelare, sfuggono, giusta la ricordata giurisprudenza, al potere di questa Corte di intervenire con il regolamento di competenza; Consideratoinfine che - l e caratteristiche dello stesso ricorso conduc o no tuttavia ad ulteriori riflessioni; -è noto che l’orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez.

Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di una recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovranazionale.

In particolare, l’approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez.

Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, N. 12625/23R.G. sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dellostrumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; - nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità, al lume dell’insostenibile inquadramento della questione sottoposta a questa Corte –l’appartenere la “competenza” circa la liquidazione delle spesenel giudizio cautelare –ad una vera e propria questione di competenza, come tale suscettibile di regolamento ex art. 42 c.p.c., anche in relazione ad un preteso (ma inesistente, già in astratto) conflitto circa il potere di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un elemento dal quale desumere la colpa grave, consistita come già detto nell’ignorare, senza alcun N. 12625/23R.G. atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle normeprocessuali già tratteggiate ; - e mblematica, in tal senso, è la recent e Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave -e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione -la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”; - in relazione al caso che qui occupa, ben possono mutuarsi – mutatis mutandis- le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente -e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentiaesigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare (ex N. 12625/23R.G. aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”; -del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell’ ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento; - ci ò in piena coerenza col mutato quadro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio.

Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com’è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondatipendenti dinanzi la Corte.

È dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole chance di accoglimento ha l’effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (ex multis, Cass. n. 5677/2017); c) col principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da N. 12625/23R.G. evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, Cass., Sez.

Un., n. 12310/2015, in motivazione); -tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofilattica per la certezza del diritto e la corretta amministrazione della Giustizia, con unostrumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguardo, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez.

I, 15 settembre 2016, Trevisanato c/ Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/14, già citata); - d eve dunque concludersi che, dovendo ritenersi proposto il ricorso in esame quanto meno con colpa grave, i l ricorrent e dev e essere condannatod’ufficio al pagamento in favore dell a resistente , in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v.

Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liquidazione della somma stessa, l’art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o N. 12625/23R.G. massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v.

Cass.n. 8943/2022); -tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l ’ importo del le spese di lite liquidate in virtù della soccombenza dello stessoricorrente, ex art. 91 c.p.c., avuto riguardo ai compensi (su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 3.000,00 in favore della resistente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza; -i n definitiva, il ricorso è inammissibile ; l e spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrent e; q uest o è infine condannato al pagamento, in favore della resistente , della ulteriore somma di € 3.000,00, per aver agito con colpa grave; - i n relazio ne alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i l ricorrent e alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì ilricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della N. 12625/23R.G. resistente della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenzaN. 12625/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o d a l l’ avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procurain atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata alla memoria difensiva; - resistente – avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze , nel procedimento iscritto alN. 1285/2023, depositata in data 26 . 4 .20 2 3 ; N. 12625/23R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimò ad [OSCURATO:PERSONA] licenza per finita locazione; l’intimato si oppose, e il Tribunale di Firenze concesse ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. del 7.10.2021 ; la società notificòquindi al c onduttore il relativo precetto per dar corso alla procedura esecutiva di rilascio; [OSCURATO:PERSONA] propose quindi opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo la sospensione del titolo esecutivo, poi effettivamente concessa dal giudice dell’opposizione pre - esecutiva. Avverso tale provvedimento di sospensione, la stessa [OSCURATO:SOCIETA] propose dunque il reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c., poi accolto dal Collegio, e il g iudice dell’opposizione pre - esecutiva vi si conformòcon propria ordinanza del 17.1.2023; i nfine, avverso tale ultima ordinanza, lo Xhanej propose ulteriore reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, rigettò con ordinanza del 26.4.2023, condannando lo Xhanej alla rifusione delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria; Considerato che - a vverso detta ordinanza , propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico articolatomotivo, cui resiste con memoria difensivaBruschini [OSCURATO:SOCIETA]., illustrata da ulteriore memoria; - il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; N. 12625/23R.G. Ritenutoche - preliminarmente, va da disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, atteso che “Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio” (così, ex multis, la recente Cass.n. 5340/2022); - pertanto, la procura allegata al ricorso in esame abiliti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] allo ius postulandi ai fini della proposizione del regolamento di competenza, tanto non essendo escluso nella procura ad litemrilasciata dallo Xhanej in data9.2.2022, allegata al ricorso stesso; Considerato che -il ricorrente, sotto un primo profilo, propone regolamento di competenza avverso una ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., sul presupposto che la liquidazione delle spese operata dal giudice del cautelare appartenga invece alla “competenza” del giudice del merito; sotto un ulteriore profilo, il ricorrente invoca il potere regolatorio della Corte in relazione ad un presunto conflitto di competenza tra il giudice dell’opposizione pre-esecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c., e un non meglio identificato altro giudice (“dell’opposizione al precetto e N. 12625/23R.G. all’esecuzione”), in ordine al potere di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato per il rilascio; - tuttavia, è assolutamente consolidato - in linea generale - il principio per cui la statuizione del giudice del reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto priva dei caratteri della definitività e della decisorietà (v. Cass. n. 12229/2018; con specifico riferimento all’ambito del processo esecutivo , v. Cass. n. 25411/2019); -a ciò deve aggiungersi – con particolare riferimento al regolamento di competenza –che da tale specifico ambito restano senz’altro escluse le decisioni rese in sede di giurisdizione cautelare; -infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato più volte affermato il principio secondo cui “In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - che, in sede cautelare, non possono assurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza N. 12625/23R.G. emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza)” (Cass., Sez. Un., n. 16091/2009); - e ancora, quello secondo cui “ In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione delregolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori dellacompetenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura diregolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata -sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimentocautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ove qualificato comeregolamento di competenza, il ricorso proposto avverso alcune ordinanzecautelari, con cui l'adito giudice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopoche analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ultimo)” (Cass., Sez. Un., n. 18189/2013); -da tanto discende che entramb i i profili di censura agitati dal ricorrente (ossia, quello inerente alla pretesa esclusiva “competenza” circa la N. 12625/23R.G. liquidazione delle spese da parte del giudice del merito, nonché quello in ordine alpresunto conflitto di competenza circa il potere di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo di cui si è minacciata l’esecuzione)sono inammissibili, neppure essendo ipotizzabile, in materia cautelare – lo si ricorda - il conflitto di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. (v. Cass. n. 15639/2009); - è infatti palese che le due situazioni oggetto delle due censure svolte dalla parte ricorrente sono situazioni che, essendo espressione di giurisdizione cautelare, sfuggono, giusta la ricordata giurisprudenza, al potere di questa Corte di intervenire con il regolamento di competenza; Consideratoinfine che - l e caratteristiche dello stesso ricorso conduc o no tuttavia ad ulteriori riflessioni; -è noto che l’orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di una recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovranazionale. In particolare, l’approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, N. 12625/23R.G. sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dellostrumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; - nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità, al lume dell’insostenibile inquadramento della questione sottoposta a questa Corte –l’appartenere la “competenza” circa la liquidazione delle spesenel giudizio cautelare –ad una vera e propria questione di competenza, come tale suscettibile di regolamento ex art. 42 c.p.c., anche in relazione ad un preteso (ma inesistente, già in astratto) conflitto circa il potere di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un elemento dal quale desumere la colpa grave, consistita come già detto nell’ignorare, senza alcun N. 12625/23R.G. atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle normeprocessuali già tratteggiate ; - e mblematica, in tal senso, è la recent e Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave -e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione -la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”; - in relazione al caso che qui occupa, ben possono mutuarsi – mutatis mutandis- le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente -e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentiaesigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare (ex N. 12625/23R.G. aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”; -del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell’ ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento; - ci ò in piena coerenza col mutato quadro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com’è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondatipendenti dinanzi la Corte. È dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole chance di accoglimento ha l’effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (ex multis, Cass. n. 5677/2017); c) col principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da N. 12625/23R.G. evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, in motivazione); -tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofilattica per la certezza del diritto e la corretta amministrazione della Giustizia, con unostrumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguardo, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c/ Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/14, già citata); - d eve dunque concludersi che, dovendo ritenersi proposto il ricorso in esame quanto meno con colpa grave, i l ricorrent e dev e essere condannatod’ufficio al pagamento in favore dell a resistente , in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v. Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liquidazione della somma stessa, l’art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o N. 12625/23R.G. massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass.n. 8943/2022); -tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l ’ importo del le spese di lite liquidate in virtù della soccombenza dello stessoricorrente, ex art. 91 c.p.c., avuto riguardo ai compensi (su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 3.000,00 in favore della resistente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza; -i n definitiva, il ricorso è inammissibile ; l e spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrent e; q uest o è infine condannato al pagamento, in favore della resistente , della ulteriore somma di € 3.000,00, per aver agito con colpa grave; - i n relazio ne alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i l ricorrent e alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì ilricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della N. 12625/23R.G. resistente della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un