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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 08794/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9014-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 141, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa 2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 655 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4549/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 7300/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 5 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Azienda USL di Frosinone, dichiarava il diritto dell'istante alla corresponsione dell'indennità di terapia intensiva per le giornate di effettivo servizio prestate presso il [OSCURATO:PERSONA] di Cassino con condanna dell'AUSL al relativo pagamento; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto meritevole di accoglimento la sola pretesa avanzata relativamente alla spettanza dell'indennità di terapia intensiva, dovendosi considerare il Lanni appartenente al personale infermieristico addetto a gservizi di terapia intensiva e subintensiva ; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'AUSL di Frosinone, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Lanni, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 Cost., 3 D.M. 13.9.1988 e 44 CCNL per il comparto Sanità dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],imputa alla Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione accolta della disciplina invocata, risultando, anche alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte l'indennità in questione dovuta al solo personale infermieristico addetto ad una struttura ospedaliera formalmente qualificata unità di terapia intensiva; - che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 5566/2014, Cass. n. 18357/2017 e Cass. n. 1615/2018) secondo cui il riferimento testuale operato dalla disciplina collettiva all'articolazione organizzativa cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive, piuttosto che ai soggetti impegnati nello svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle parti di destinare l'emolumento in questione al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle terapie, evenienza che nella specie non risulta verificata; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, non abbisognevole di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.

P.Q.M., La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Gni-DIZTARIO M 2 CLiczeoia [OSCURATO:PERSONA] DepGtT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9014-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 141, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa 2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 655 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4549/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 7300/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 5 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Azienda USL di Frosinone, dichiarava il diritto dell'istante alla corresponsione dell'indennità di terapia intensiva per le giornate di effettivo servizio prestate presso il [OSCURATO:PERSONA] di Cassino con condanna dell'AUSL al relativo pagamento; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto meritevole di accoglimento la sola pretesa avanzata relativamente alla spettanza dell'indennità di terapia intensiva, dovendosi considerare il Lanni appartenente al personale infermieristico addetto a gservizi di terapia intensiva e subintensiva ; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'AUSL di Frosinone, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Lanni, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 Cost., 3 D.M. 13.9.1988 e 44 CCNL per il comparto Sanità dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],imputa alla Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione accolta della disciplina invocata, risultando, anche alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte l'indennità in questione dovuta al solo personale infermieristico addetto ad una struttura ospedaliera formalmente qualificata unità di terapia intensiva; - che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 5566/2014, Cass. n. 18357/2017 e Cass. n. 1615/2018) secondo cui il riferimento testuale operato dalla disciplina collettiva all'articolazione organizzativa cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive, piuttosto che ai soggetti impegnati nello svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle parti di destinare l'emolumento in questione al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle terapie, evenienza che nella specie non risulta verificata; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, non abbisognevole di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. P.Q.M., La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Gni-DIZTARIO M 2 CLiczeoia [OSCURATO:PERSONA] DepGtT
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