CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09781/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28466-2018 proposto da: A.S.L. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO S. ALFONSO 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 345/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 628/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28466/2018 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC - che, con sentenza del 17 maggio 2018, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava la decisione del Tribunale di Teramo e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Teramo, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente della ASL addetto al presidio ospedaliero di Sant’Omero, con mansioni di autista di ambulanza ed inquadramento nella categoria BS/02, alla corresponsione, per le annualità dal 2007 al 2010, dell’indennità di terapia intensiva ex art. 206 l. Regione Abruzzo, n. 6/2005, per le funzioni svolte, accanto a quelle di guida e di cura del funzionamento del mezzo, di assistenza mediante prestazione di soccorso in supporto del personale medico e paramedico; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto infondata la prospettazione in diritto della ASL per cui a tenore della norma invocata l’indennità in questione non spetterebbe al personale impiegato con mansioni di autista di ambulanza e parimenti infondato il rilievo in fatto sulla carenza di prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni legittimanti il riconoscimento dell’indennità e sulla frequenza di tale svolgimento, giungendo a sancire la spettanza dell’indennità anche ai sensi dell’art. 36 Cost.; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Teramo, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Cortesi; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria . CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, comma 6, CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 1995/1998 e 1362 e segg. c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’avere disatteso le regole di ermeneutica contrattuale per essersi discostata in particolare dal criterio letterale, nella specie idoneo ad esprimere la comune intenzione delle parti nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennità al personale impiegato all’interno di specifici servizi sanitari quali sale operatorie, terapie intensive, servizi di nefrologia e dialisi; - che, con il secondo motivo, la ASL ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001, e addebita alla Corte territoriale di essersi posta in contrasto con la disposizione citata, che rimette alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico, così come alla contrattazione decentrata, mai espressasi al riguardo , rinvia, quanto al trattamento retributivo spettante al personale assegnato a mansioni di autista soccorritore, l’art. 206 l. R. n. 6/2005; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., la ASL ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla fondatezza della pretesa sulla base del principio costituzionale dell’equa retribuzione, dovendo il giudizio circa l’adeguatezza della retribuzione essere condotto con riguardo, non a singole voci retributive accessorie, riferite peraltro a funzioni di cui non appare provato l’effettivo svolgimento, ma al trattamento economico fondamentale, di cui neppure era stata dedotta l’insufficienza; - che, con il quarto motivo, la ASL ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata in relazione al carattere apparente della motivazione che desume l’assolvimento dell’onere della prova circa lo svolgimento delle mansioni di autista soccorritore sulla base di elementi meramente presuntivi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; - che, con il quinto motivo, viene dedotta , in via subordinata,la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, commi 6 e 9, CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 1995/1998 nonché 132, comma 2, n. 4 e 116 c.p.c., imputando alla Corte territoriale l’errata interpretazione della disciplina contrattuale nella parte in cui prevede il riconoscimento dell’indennità esclusivamente nei giorni di effettivo servizio da cui fa discendere l’error in procedendo e la conseguente nullità della sentenza impugnata,dato dall’avere ritenuto spettante l’indennità per ogni turno di servizio a prescindere dalla prova della frequenza degli interventi; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass.n. 5566/2014, Cass. n. 18357/2017, Cass. n. 1615/2018 e Cass. n. 8794/2022) secondo cui il riferimento testuale operato dalla disciplina collettiva all’articolazione organizzativa cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive , piuttosto che ai soggetti impegnati nello svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle parti di destinare l’emolumento in questione al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle terapie, evenienza che, nella specie, non risulta verificata; - che parimenti meritevole di accoglimento risulta il secondo motivo atteso che in tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 16572001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva sicché non è sufficiente, a tal fine, l’adozione di un atto deliberativo da parte della P.A. che deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione (cfr. Cass. n. 11645/2021); - che non diversamente è a dirsi con riguardo al terzo motivo, avendo la Corte territoriale illegittimamente richiamato il principio dell’equa retribuzione a fondamento della spettanza dell’indennità in questione, risultando essa estranea al trattamento economico fondamentale in relazione al quale va esclusivamente condotto il giudizio di adeguatezza della retribuzione; - che sulla base degli indicati motivi, assorbiti il quarto ed il quinto, il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e, quanto alle spese, con compensazione di quelle relative ai gradi di merito e condanna del controricorrente al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese di entrambi i gradi di merito e condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 p