CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14416/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/12/1994 e07/10/1994, in persona del Ministro pro tempore, e Presidenza delConsiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio protempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;ricorrentecontroConsorzio [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA 3, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via BarnabaTortolini 30, presso lo studio Placidi, in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 945/2021,pubblicata in data 24/06/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon citazione Innanzi al Tribunale di Salerno, il Consorzio CentroSportivo Meridionale - Bacino SA 3 (di seguito, Consorzio) convenivain giudizio la Presidenza del Consiglio del Ministri, il Ministerodell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ilPrefetto di Napoli, il Commissario di Governo per l'[OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare di averediritto alla restituzione della somma di € 247.605,94, che ritenevaindebitamente versata al Prefetto di Napoli, e conseguentementecondannare i convenuti, in solido, al pagamento di tale somma, oltrerivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al soddisfo.[OSCURATO:PERSONA], affidatario della gestione degli impianti ed anche dellaraccolta dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del bacino predeterminatodalla legge, esponeva: che, con ordinanza del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] (OPCM) n. 2425 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato attribuito alPrefetto di Napoli il potere di realizzare e attivare le discariche per farfronte all'emergenza rifiuti in Campania, con attribuzione dei fondinecessari, resi disponibili dal Ministero dell'Ambiente e delia Tutela delTerritorio; che, in forza di tale potere, il Prefetto di Napoli avevafinanziato la realizzazione di una discarica nel Comune di Polla, affidataper la gestione al Consorzio, al quale, per detta ragione, era statoaccreditato l'importo di £ 2.194.842.869, con la previsione che, altermine della gestione, avrebbe dovuto fornire il rendiconto delle spesesostenute e con l'obbligo di accantonare, con i proventi della gestione,le somme necessarie al ripristino finale delle aree, nonché di restituirel'investimento finanziato; che, a seguito dell'ordinanza del Ministrodell'Interno n. 2470 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Consorzio aveva trasmesso alPrefetto di Salerno, in data 09/03/1998, n. 2 vaglia cambiari dellaBanca d'Italia del complessivo importo di £. 1.137.884.800, a titolo di2 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026restituzione del costi di investimento già accantonati; che, consuccessiva ordinanza n. 2774 del 31/03/1998, modificativa di quellaindicata in precedenza, il Ministro dell'Interno aveva rideterminato,riducendolo al 30% dell’iniziale finanziamento, l’importo che essoConsorzio avrebbe dovuto restituire al Prefetto, stabilendo che ilresiduo 70% dovesse essere versato al Commissario di Governo; che,in forza di tale ultima ordinanza, il Commissario di Governo avevasollecitato il Consorzio a restituire l'importo di £ 1.538.390.008 ad essastruttura commissariale e l'importo di £ 658.452.861 al Prefetto diNapoli.Per le suddette ragioni, il Consorzio deduceva di avere restituito alPrefetto di Napoli una somma maggiore del dovuto, pari a £479.431.939, equivalente ad € 247.605,94, e che inutili erano state lesue richieste di restituzione.Si costituivano in giudizio (tardivamente) la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], il Commissario di Governo, il Ministero dell'Ambiente e delTerritorio e il Prefetto di Napoli, quale Commissario di Governo,contestando la domanda e formulando domanda riconvenzionale perottenere la condanna del Consorzio al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di £ 1.289.131.800, a titolo di restituzione dei30% dei costi di investimento accantonati dal Consorzio a far datadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino alla data di cessazione dell'attività delladiscarica, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.Con successivo atto di citazione, il Prefetto di Napoli, qualeCommissario di Governo, conveniva in giudizio il Consorzio reiterandola domanda avanzata (tardivamente) in via riconvenzionale nel primogiudizio.Riuniti i due giudizi, assunta prova orale ed espletata CTU, ilTribunale accoglieva la domanda del Consorzio e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 247.605,94, oltre interessi3 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026legali dalla domanda e spese di lite, rigettando ogni altra domanda ecompensando le spese di lite nei confronti delle altre Amministrazioniconvenute.Avverso tale decisione il Prefetto di Napoli e la Presidenza delConsiglio dei Ministri proponevano appello, cui resisteva il Consorzio,proponendo in via subordinata, condizionatamente alla riforma delladecisione in punto legittimazione a ricevere il pagamento, la richiestadi condanna del Presidente della Regione Campania, qualeCommissario di Governo, e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lacondanna di questi ultimi alla restituzione.Con sentenza n. 945/2021, la Corte d’appello respingeval’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spesedi lite.La menzionata Corte riteneva che, al momento in cui il Consorzioaveva effettuato il pagamento, e cioè alla data del 09/03/1998, eravigente l’art. 6, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 2560 del02/05/1997, che aveva modificato l’art. 5, comma 8, dell'OPCM n.2470 del 31 ottobre 1996.Quest’ultima disposizione prevedeva, a integrazione di quantoprevisto dalla precedente OPCM n. 2425 del 18/03/1996, quantosegue: «8. I costi di investimento sostenuti dal prefetto delegato perla realizzazione di impianti devono essere allo stesso rimborsati daglienti pubblici gestori entro centottanta giorni dall'avvio all'esercizio e,comunque, non oltre sei mesi dalla cessazione dell'attività dismaltimento. Entro quest'ultimo termine devono essere, altresì,restituiti al prefetto delegato eventuali avanzi di gestione».L’art. 6, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 2560 del02/05/1997, stabiliva, invece, che: «Le somme di cui all'art. 5, comma8, dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, sono attribuite alPresidente della Regione Campania, commissario delegato, che ne4 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026disporrà per l’attuazione delle azioni di cui al comma 4, punti 4.1 e 4.6,del precedente art. 1. Sono escluse dall'obbligo di restituzione, previstodal sopracitato art. 5, comma 8, le somme utilizzate dagli enti pubblicigestori delle discariche nel caso questi eseguano opere connesse alciclo di trattamento dei rifiuti di cui al precedente art. 1, comma 4,punti 4.1 e 4.6, previa approvazione degli interventi medesimi da partedel commissario delegato o del prefetto di Napoli in relazione allerispettive competenze».Secondo la Corte di merito, dunque, alla data del rimborso effettuatodal Consorzio, il Prefetto di Napoli, quale Commissario delegato, nonaveva più titolo per ricevere rimborsi da parte del Consorzio, poiché glistessi dovevano essere effettuati in favore del Presidente della RegioneCampania, nella qualità di Commissario delegato. E tale novità erastata poi confermata nel successivo art. 8, coma 3, dell’ordinanzaministeriale n. 2774 del 31/03/1998, sia pure tramite una spartizionedelle restituzioni tra Prefetto e Presidente della Regione, in particolaremediante la previsione del rimborso in favore del Prefetto soltanto del30% delle somme di cui all’art. 5, comma 8, dell’ordinanza n. 2470 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], spettando il restante 70% in favore del Presidente dellaRegione Campania.La Corte riteneva infondata la censura riferita al dedotto vizio diultrapetizione, rilevando che era più che testuale che il Consorzioavesse proposto la domanda di restituzione per un proprio interesse emai avesse dichiarato di dover poi restituire quegli stessi importi alCommissario delegato, tant'è che aveva prodotto in giudizio la nota diquesti, n. 2272 del 28/01/2002, con la quale era stato autorizzato adutilizzare la sua quota del 70% per le finalità previste dall'art. 5,comma 8, dell’ordinanza n. 2774 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In ordine alla effettiva utilizzazione da parte del Consorzio di quegliaccantonamenti non rimborsati, la Corte riteneva che si trattava di5 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026questione che riguardava la fase propria del rendiconto, argomento malprima introdotto in giudizio e per tale ragione inammissibile, oltre cheinfondato, atteso che, come rilevato dal primo giudice, dalla nota del28/01/2003, con la quale il sub-Commissario delegato avevaapprovato la rendicontazione preventiva e le spese sostenute al06/02/2003, si evinceva che gli esborsi sostenuti dal Consorzio eranostati superiori a quanto trattenuto.Con riferimento alla doglianza riferita al rigetto della domandaavanzata dal Prefetto di Napoli, nella dedotta qualità, contenuta nelterzo motivo di appello, la Corte di merito rilevava che la censuraconteneva affermazioni del tutto apodittiche in meritoall’interpretazione dell'espressione "avanzi di gestione” di cui all'art. 5,comma 8, della già richiamata OPCM n. 2470 del 31/10/1996.Secondo la Corte, il Prefetto di Napoli aveva diritto unicamente alrimborso del costo di investimento inizialmente finanziato al Consorzio,per cui nessuna altra somma aveva diritto di ricevere. Il primo giudiceaveva, infatti, ampiamente chiarito che la componente tariffaria,destinata a coprire i costi di investimento, i costi di gestione ed i lavoridi bonifica, non consentiva di ritenere che i Gestori fossero tenuti adaccantonare la parte corrispondente alle singole voci di tariffa via viariscosse dai Comuni, per poi riversarli al Prefetto o al Commissario,quanto piuttosto di ritenere, secondo la previsione del già richiamatoart. 5, comma 8, che l'unica componente, il cui rimborso dovevaritenersi obbligatorio, era costituta dal costo di investimento anticipatodal Prefetto e gli eventuali avanzi di gestione ovvero le rimanenzescaturenti dalla deduzione dei costi sostenuti dall'ammontarecomplessivamente percepito con le tariffe applicate. A fronte dellaspecifica motivazione offerta dal primo giudice, l’appellante nessunaargomentazione logica aveva opposto, per confutare le motivazioniofferte dalla sentenza in punto di interpretazione del temine “avanzi dì6 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026gestione”, non avendo neanche dedotto di avere finanziato, oltre i costidi investimento iniziali, anche ulteriori lavori per l’adeguamento del sitoe rimaneva incontestato anche l’ulteriore passaggio motivazionaleofferto dal primo giudice nel punto in cui aveva concluso che, nonessendo stati dimostrati dal Prefetto, per il periodo considerato,eventuali avanzi di gestione, la domanda di quest'ultimo non potevatrovare accoglimento.Avverso detta pronuncia il Ministero dell’interno – Ufficio territorialedel Governo di Napoli, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.Si è difeso con controricorso l’intimato, che ha depositato anchememoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione delle Ordinanze di protezione civile succedutesi nellaregolamentazione dei rimborsi spettanti al Prefetto e al Presidente dellaRegione Campania, quali commissari delegati – a copertura dei costid'investimento (OPCM 2470/1996, OM 2560/1997 e OM2774/1998),nonché dell'art. 11 preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.Ad opinione dei ricorrenti, il passaggio di deleghe dal Prefetto alPresidente della Regione, quale Commissario delegato, non può dirsisufficiente a giustificare la ripetibilità delle somme versate al Consorzio,in quanto le stesse erano destinate a confluire nell’unico sistema dicontabilità speciale, la cui gestione era stata in itinere acquisita dalPresidente della Regione, come pure era confermato dalle successivevicende che hanno interessato la struttura commissariale, a seguitodella cessazione dello stato di emergenza, tenuto conto che laPresidenza del Consiglio dei ministri (autorità delegante) avevariassorbito i poteri delegati a norma dell'art. 5 della l. n. 225 del 19927 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026e aveva costituito al suo interno l'Unita tecnica amministrativa (UTA),con il compito, tra l'altro, di recuperare i crediti maturati nel corso dellagestione del servizio nel detto periodo emergenziale. Il denaro era,quindi, legittimamente nelle casse del Prefetto, al quale spettava larestituzione dei costi d'investimento sostenuti fino a quel momento, alpiù, sarebbe stato compito di quest'ultimo devolvere la cifra al nuovoCommissario, una volta intervenuta la nuova ordinanza, attraverso unmero passaggio di consegne "interno".Secondo i ricorrenti, inoltre, la Corte d’appello, pur non essendosancita in alcun modo la retroattività delle diverse ordinanze o decretisuccedutisi nel tempo, ha fatto illegittimamente applicazioneretroattiva dell’art. 8, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 2774 del31/03/1998, nella parte in cui ha previsto la spettanza in capo alPrefetto soltanto del 30% dei costi che dovevano essere rimborsati aisensi dell’art. 5, comma 8, dell’OPCM n. 2470 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ponendosi la conclusione della Corte d'appello anche in frizione con ilprincipio del tempus regit actum che governa il procedimentoamministrativo.Infine, seguendo la tesi della Corte d’appello, nel dare applicazioneall’ordinanza ministeriale n. 2560 del 02/05/1998, al Presidente dellaRegione spettava l’intera somma pagata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consorzio,a cui solo il Prefetto avrebbe dovuto destinare il denaro, in esecuzionedel passaggio di consegne interno tra i due organi commissariali.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell'art 5, comma 8, dell'OPCM n. 2470 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],in tema di piani finanziari e avanzi di gestione, in relazione all'art 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato, nelrigettare il terzo motivo di appello, che il Prefetto di Napoli aveva dirittounicamente al rimborso del costo di investimento inizialmentefinanziato al Consorzio e di tale costo era stato rimborsato secondo8 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026quanto stabilito dalla normativa richiamata, per cui non aveva dirittodi ricevere nessuna altra somma.Ad opinione dei ricorrenti, oggetto di obbligo di restituzione a caricodel gestore erano tutti gli accantonamenti effettuati in contoinvestimenti e per tutto il tempo in cui il Consorzio, gestendo ladiscarica, aveva ricevuto le tariffe, indipendentemente dallacircostanza che emerga a consuntivo una somma inferiore o superioreai costi effettivi dell'iniziale investimento (c.d. avanzi di gestione),anch'essi destinati al Commissario delegato, ex art. 5, comma 8 OPCMn. 2470 del 31/10/1996. Qualora vi fossero stati avanzi di gestionedurante l'attività della discarica, e prima della cessazione della stessa,essi avrebbero dovuto senz'altro essere reinvestiti e non costituivanoutili di gestione per il gestore, dato che, diversamente da quantosostenuto dal giudice, non coprono solo i costi storici, ma costituisconouna risorsa per il finanziamento di ulteriori interventi.Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha erroneamenteconsiderato gli "avanzi di gestione" come l'eccedenza rispetto ai costicomplessivi di gestione, comprese le spese di bonifica, mentre, inrealtà, questo termine alludeva all'eccedenza delle somme accantonatedall’ente gestore sulla tariffa di smaltimento rispetto ai costi sostenutiper la realizzazione dell'impianto, di talché, essendo l'attività delladiscarica proseguita ben oltre il 31 dicembre 1997, in detto periodo ilConsorzio aveva riscosso e accantonato maggiori somme destinate acoprire i costi di investimento, di esercizio e di successiva bonifica dellearee, tutte attività non compiute dal Consorzio, sicché questo denaroformava oggetto di obbligo restitutivo, ove non reinvestito.3. Occorre prima di tutto esaminare l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso.3.1. Già nel controricorso il Consorzio ha dedotto di avere ricevutola notifica di un primo ricorso in data 22/09/2021, con il quale il9 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ministero dell'Interno-Ufficio territoriale del Governo di Napoli hachiesto la cassazione della sentenza m. 945/2021 della Corte d’appellodi Salerno, aggiungendo che, poi, è intervenuta la notifica di unsecondo ricorso, modificato rispetto al primo, quanto alle partiricorrenti, in data 24/09/2021.Il controricorrente ha evidenziato che, in quest'ultimo ricorso,l'originaria parte, il Ministero dell'Interno-Ufficio territoriale delGoverno di Napoli, è stata individuata "quale ex Commissario diGoverno ex OPCM 11.12.1994 e 7.10.1994" ed è stato aggiunto unaltro ricorrente, la "Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona delPresidente del Consiglio pro-tempore”, precisando che soltanto talericorso è stato notificato.Nella memoria difensiva, il controricorrente ha, poi, aggiunto diritenere che tale situazione processuale dovrebbe comportarel’inammissibilità del secondo ricorso, oggetto di modifiche eregolarmente depositato, in applicazione del principio generale dellaconsumazione del potere di impugnazione.3.2. L’eccezione è infondata.In primo luogo, occorre rilevare che, per stessa allegazione delConsorzio, il primo ricorso si distingue dal secondo soltanto perché èspecificata la qualità rivestita da una parte e si è aggiunto, qualeulteriore ricorrente, un’altra parte, in relazione alla quale, dunque,nessuna consumazione del potere di impugnazione è configurabile,dato che non aveva proposto il primo ricorso per cassazione.Con riferimento alla parte che aveva già notificato un ricorso dicassazione prima di quello successivamente notificato e depositato,occorre, invece, richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte,secondo il quale, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata condue successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia statodepositato, o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la10 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversimotivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogonel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo,e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, noncomportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazionedel potere d'impugnazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10266 del27/04/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16991 del 24/06/2025; Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 11513 del 11/05/2018; Cass., Sez. 5, Sentenzan. 21145 del 19/10/2016).4. Il primo motivo di ricorso è infondato.4.1. Occorre prima di tutto richiamare le ordinanze della Presidenzadel Consiglio dei Ministri e le ordinanze ministeriali che si sonosuccedute nel tempo.Con l’art. 1 dell’OPCM n. 2425 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente dellaRegione Campana è stato nominato Commissario delegato, ma all’art.6 è previsto quanto segue: «Il prefetto di Napoli, con gli stessi poteriin deroga del commissario delegato, realizza ed attiva le discariche perfar fronte allo stato di emergenza e provvede, limitatamente ai rifiutiurbani ed ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani, al completamentodelle attività già avviate ai sensi delle precedenti ordinanze, che sonocosì modificate ed integrate dai successivi commi 2, 3, 4 ...».La successiva ordinanza ministeriale n. 2470 del 31/10/1996 all’art.5 ha aggiunto all’art. 6 dell’OPCM n. 2425 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra l’altro,il comma 8, che prevede quanto segue: «8. I costi di investimentosostenuti dal prefetto delegato per la realizzazione di impianti devonoessere allo stesso rimborsati dagli enti pubblici gestori entrocentottanta giorni dall'avvio all'esercizio e, comunque, non oltre seimesi dalla cessazione dell'attività di smaltimento. Entro quest'ultimotermine devono essere, altresì, restituiti al prefetto delegato eventualiavanzi di gestione».11 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026L’art. 6, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 2560 del02/05/1997, ha modificato tale disposizione, perché ha stabilito che:«Le somme di cui all'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 2470 del 31ottobre 1996, sono attribuite al Presidente della Regione Campania,commissario delegato, che ne disporrà per l’attuazione delle azioni dicui al comma 4, punti 4.1 e 4.6, del precedente art. 1. Sono esclusedall'obbligo di restituzione, previsto dal sopracitato art. 5, comma 8, lesomme utilizzate dagli enti pubblici gestori delle discariche nel casoquesti eseguano opere connesse al ciclo di trattamento dei rifiuti di cuial precedente art. 1, comma 4, punti 4.1 e 4.6, previa approvazionedegli interventi medesimi da parte del commissario delegato o delprefetto di Napoli in relazione alle rispettive competenze».Successivamente l’ordinanza ministeriale n. 2774 del 31/03/1998 hamodificato nuovamente tale disposizione, prevedendo al comma 3dell’art. 8 quanto segue: «3. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza n.2560 del 2 maggio 1997 è sostituito dal seguente: "Gli enti pubblicigestori delle discariche restituiscono il 30 per cento delle somme di cuiall'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996 alprefetto di Napoli delegato entro 30 giorni dalla data di pubblicazionedella presente ordinanza. In caso di inadempienza dei suddetti enti, ilprefetto di Napoli delegato nomina un commissario ad acta. Le restantisomme sono restituite al commissario delegato - Presidente dellaRegione Campania che ne dispone per l'attuazione delle azioni di cui aipunti 4.1, 4.2, 4.6, e 4.10 dell'art. 1 della presente ordinanza. Sonoescluse dall'obbligo di restituzione le somme che gli enti pubblici gestoridelle discariche devono utilizzare per la realizzazione di interventidisposti dal commissario delegato - Presidente della Regione Campaniaa carico dei medesimi enti"».12 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il pagamento oggetto di giudizio è stato effettuato dal Consorzio il09/03/1998, quando era ancora vigente la disciplina introdottadall’ordinanza ministeriale n. 2560 del 02/05/1997.4.2. Secondo i ricorrenti, l'art. 6, comma 3, dell’ordinanzaministeriale n. 2560 del 02/05/1997, che attribuiva l'intero rimborso alPresidente della Regione Campania, concerneva il rapporto tra ilCommissario stesso e il Prefetto che avrebbero potuto regolare tra loroi conti e non anche il rapporto con il Consorzio obbligato al rimborso,che continuava ad essere legittimato a ricevere le restituzioni.Tale opinione non è tuttavia condivisibile, ponendosi in contrasto conla stessa formulazione della norma, che, nello stesso comma individuale somme che sono escluse dalla restituzione, così giustificando, in unalettura unitaria della disposizione, che si è trattato di una disposizioneavente efficacia esterna, riguardante il rapporto tra gli enti gestori e isoggetti indicati come destinatari delle somme da restituire. D’altrondel’ordinanza ministeriale non avrebbe avuto la necessità di modificare ladisposizione, ove avesse voluto disciplinare soltanto i rapporti internitra Prefetto e Presidente della Regione, ben potendo mantenere ladisciplina precedente e aggiungendo la previsione del passaggio deldenaro dall’uno all’altro Commissario delegato.4.3. Neppure può ritenersi che la Corte d’appello abbia applicatoretroattivamente l’ordinanza ministeriale n. 2774 del 31/03/1998 alpagamento effettuato il 09/03/1998, prima che tale ordinanza venisseadottata, tenuto conto che la menzionata Corte ha chiaramenteritenuto che al pagamento fosse applicabile la disciplina introdottadall’ordinanza ministeriale n. 2560 del 02/05/1997, limitandosi adaccogliere la richiesta di restituzione nei limiti della domandaformulata.13 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/20265. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non avendo iricorrenti censurato tutte le ragioni poste a fondamento della decisionedi rigetto del terzo motivo di appello.5.1. Com’è noto, qualora la statuizione impugnata si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione, aprescindere dalla fondatezza o meno delle stesse, è inammissibile ilricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso unadi tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del29/03/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass.,Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, deltutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventualeaccoglimento dell’altra o delle altre rationes mai condurrebbe allacassazione della pronuncia suddetta (Cass., Sez. L, Sentenza n. 36 33del 10/02/2017).5.2. Nella specie, la doglianza si incentra sulla questione relativa alsignificato del termine "avanzi di gestione", senza che sia formulataalcuna critica alla statuizione riferita alla circostanza che «non essendostati dimostrati dal Prefetto, per il periodo considerato, eventuali avanzidi gestione, la domanda di quest'ultimo non poteva trovareaccoglimento».Si tratta di una ratio decidendi autonomamente idonea a sorreggereil rigetto della domanda del Prefetto, con la conseguenza che l’assenzadi una specifica censura ad essa rivolta, rende inammissibile le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, cheinfatti non potrebbero comunque condurre alla cassazione delladecisione.6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.14 di 15Numero registro generale 24540/2021Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 14416/2026Data pubblicazione 15/05/20268. Il difensore del controricorrente ha chiesto la condanna deiricorrenti alle spese di lite, con distrazione a suo favore, che viene diseguito disposta.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenutedal controricorrente che liquida in € 5.500,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dispone la distrazione delle spese in favore del difensore delcontroricorrente;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete15 di 15