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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 14754/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5329/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 5474/2022 depositata il 19/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 489102107 notificata il 18.10.2019, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] intimava al ricorrente il pagamento della somma di complessivi € 772,47 relativa alle quote consortili di bonifica e miglioramento fondiario per le annualità 2018, contestando il piano di classifica poiché inidoneo e obsoleto per la determinazione del contributo richiesto, la carenza di motivazione dell’atto impugnato, nonché la carenza degli asseriti benefici richiamati dall’Ente impositore e scaturenti dalle opere di manutenzione del [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 53/2021, la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno respingeva il ricorso.

Sull’appello del contribuente, i giudici di secondo grado, con sentenza n.5474/2022, lo rigettavano sul presupposto che “le doglianze relative al mancato aggiornamento del piano di classifica, risultando ancora vigente l’antico perimetro consortile, fossero infondate”.

I giudici regionali fondavano la decisione sulle seguenti argomentazioni giuridiche: che l'obbligo di contribuire e quindi l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi di Bonifica discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma 1, regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 — testo unico sulla bonifica integrale.

Con il progressivo trasferimento delle competenze alla Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia.

In tal senso la Regione Campania ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica, dapprima con la legge 11 aprile 1985 n. 23 e successivamente con la legge 23 febbraio 2003 n. 4.

L'art. 12 della predetta legge n. 4/03 disciplina la partecipazione contributiva dei privati alle spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e dispone, in particolare, al comma 2, che "ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile.

Ciò premesso, la Commissione osserva che il Piano di Classifica, con l'allegato perimetro di contribuenza, alla luce del prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, costituisce “atto amministrativo generale”, il quale non si limita a stabilire i criteri di applicazione del contributo avente carattere fiscale, “ma provvede addirittura alla individuazione dei terreni soggetti a questo onere” (cfr. Cass., SS.UU., 26 luglio 2007, n. 16428;Cass., sez. trib., 8 ottobre 2014, n. 21176), la cui efficacia non è limitata nel tempo, conservando validità ed efficacia fino alla sua abrogazione in sede di rinnovazione.

Pertanto, nella fattispecie deve ritenersi che i piani approvati nel vigore della l. r. n. 23/1985 non abbiano perso efficacia, fino alla loro rimodulazione, in virtù della mera entrata in vigore della l.r. n. 4/2003, e ciò anche in considerazione del principio per cui, in difetto di un'espressa disciplina intertemporale, nella specie mancante, “vige il principio secondo cui la novella normativa, salva espressa previsione contraria di carattere retroattivo (art. 11 disp. prel.) —che peraltro può riguardare i soli atti normativi di rango primario —si applica ai procedimenti in corso (mai a quelli conclusi), fermo il fatto compiuto (tempus regit actum)”, ciò perché ogni atto della serie procedimentale è regolato dalla disciplina vigente al momento della sua adozione e la nuova legge potrà regolare solo gli atti ancora da adottare (T.A.R.

Campania, Napoli, Sez.

VII, 27 luglio 2011, n. 4114; Cassazione n. 17558, 17559, 17560 del 2016); Deve rilevarsi come le opere di bonifica risultino già completate prima della costituzione del Consorzio, ente che è chiamato soltanto a gestire e manutenere le opere.

Tale attività periodica, non necessariamente annuale, a parere di questa Commissione, risulta debitamente comprovata dalla documentazione prodotta in giudizio dall’ente di bonifica e dunque, infondate appaiono sul punto le doglianze dell’appellante. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha contro dedotto dettagliatamente a tutte le doglianze di parte appellante corredando le proprie affermazioni anche da documentazione che attesta: la proprietà della società ricorrente è ubicata nel territorio comunale di Poggiomarino , foglio catastale 3, e rientra appieno non solo nel comprensorio di bonifica, ma anche nel perimetro di contribuenza;- dallo stralcio del piano di classifica vigente il foglio catastale 3 del Comune di Poggiomarino si trova all’interno del confine dell’area di contribuenza, che comprende tutto il territorio comunale, a ricade in un’area attraversata da diverse opere di bonifica, specificamente definibili per la loro tipologia come opere di difesa idraulica…ha depositato in giudizio, a sostegno della propria difesa deposita relazione tecnica a firma del Geol. [OSCURATO:PERSONA] corredata da ampia documentazione planimetrica e fotografica, con la quale il Consorzio ha assolto all’onere di provare la sussistenza dei presupposti dell’imposizione e dalla quale si evince che non solo gli immobili di proprietà della società appellante ricadono entro il perimetro di contribuenza, ma che gli stessi sono serviti da significative opere di difesa idraulica, atte a legittimare la pretesa impositiva fatta valere con l’atto impugnato.

Le opere di bonifica, a parere di questa Commissione, risultano debitamente comprovate dalla documentazione prodotta in giudizio dall’ente di bonifica e dunque, infondate appaiono sul punto le doglianze dell’appellante .

Il contribuente ricorre avverso detta decisione svolgendo tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la società Gefil sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

I giudici di appello hanno accolto l’eccezione della Gefil statuendo che la fondatezza della specifica censura sollevata dall’appellata Gefil, circa la tardività delle contestazioni concernenti la pretesa impositiva, avendo la stessa fornito prova documentale che l'impugnata ingiunzione è stata preceduta dalla notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r., del sotteso avviso di notifica n. 4860046338.

In atti è stato prodotto oltre che copia dell’avviso, cui fa riferimento l'impugnata ingiunzione e sulla base del quale è stata emessa, anche la copia dell’avviso di ricevimento del 5.01.2019 ritualmente sottoscritta dal ricevente .

Si afferma che, con memoria del 03.06.2022, depositata in data 03.06.2022, alla pagina 3, si faceva rilevare che l’impugnazione avverso l’ingiunzione di pagamento, come proposta in primo grado (ed il relativo appello), era ammissibile e tempestiva poiché sul punto (ammissibilità e/o tempestività delle contestazioni) si era formato il giudicato non essendo stato proposto alcun appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.

Soggiunge il ricorrente che detta documentazione veniva disconosciuta nella sua conformità all’originale (ex art. 2712 e art. 2719 c.c.) dal momento che non si comprendeva effettivamente in che modo sarebbero stati trasmessi gli atti presupposti ed atteso che i documenti prodotti erano privi di attestazione di conformità, non consentendo di individuare il collegamento tra essi; mancava la indicazione della modalità di spedizione e relativo numero di raccomandata.

Si assume che le eccezioni di tardività e/o inammissibilità sollevate sul punto dalle controparti venivano dai giudici di primo grado disattese ed il ricorso giudicato ammissibile e tempestivo (anche se con motivazione diversa –pag. 3 sentenza di primo grado).

2. La censura è infondata, avendo questa Corte statuito il principio di diritto in forza del quale, nei casi in cui «un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d’appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.».

Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare che nella vicenda processuale ivi esaminata l’esercizio di questo «generale potere di riqualificazione» del Giudice in ordine alla formulazione della domanda era “giustificato” dalla «non equivoca volontà della parte – nella forma e nella sostanza – di contestare l’assunto del Giudice di prime cure circa le eccezioni pregiudiziali sollevate».

Inoltre, a questa constatazione fattuale la Suprema Corte ha aggiunto l’ulteriore constatazione giuridica secondo cui «nel processo tributario l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni da depositare nel termine ordinatorio di costituzione dell’appellato, donde viene affievolita la distinzione fra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente»( Cass. n. 18119/2021).

2.1. In ogni caso, la doglianza si rivela inconferente rispetto alla decisione poi assunta sulle questioni di merito dalla sentenza impugnata. 3.Il secondo mezzo di ricorso reca il vizio di nullità della sentenza e del procedimento con riferimento all'art. 360 c.p.c., primo comma 1, n. 4, ex art. 112 c.p.c.

Per omessa pronuncia sul primo motivo di appello proposto dal ricorrente; violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5. omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia .

Si assume che era stata eccepita la inadeguatezza del Piano di Classifica vigente sul presupposto che a norma dell’art. 12 della legge regionale n. 4/2003, […] ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell’apposito catasto consortile.

La censura muoveva dal presupposto che il Consorzio di Bonifica non aveva predisposto, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, avrebbe dovuto prevedere: a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell’ambiente; b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità.

Si obietta che contrariamente a quanto statuito nella sentenza qui impugnata, le doglianze sollevate erano fondate poiché le contestazioni specifiche sollevate dal contribuente erano da ritenersi sufficienti affinché venisse meno la presunzione di esistenza del beneficio in favore del Consorzio, e consentisse di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. 26009-08).

4. La censura, in disparte il profilo di inammissibilità discendente dalla sovrapposizione dei vizi dedotti, si palesa inammissibile in quanto per la prima volta, in sede di appello, come emerge sia dalla sentenza di primo che dal ricorso in appello, il contribuente ha dedotto l’assenza del Piano generale di Bonifica.

Il contribuente, difatti, non ha prospettato con l’originario ricorso la mancanza del Piano generale di bonifica nel giudizio di primo grado, bensì la mancanza di perimetrazione all’interno del Piano di classifica e l’inadeguatezza di quest’ultimo provvedimento.

L’assenza della deduzione difensiva emerge, altresì, dalla decisione di primo grado in cui non si fa riferimento alla formulazione di una contestazione relativa alla mancata adozione del Piano generale di bonifica.

Con il ricorso d’appello veniva, invece, prospettata sia l’illegittimità del piano di classifica in quanto adottato in epoca antecedente alla legge reg. n. 4/2003 già dedotta in primo grado e, per la prima volta, la mancata adozione del Piano generale di Bonifica.

4.1. Il motivo, con riferimento a detto ultimo profilo è dunque inammissibile, in quanto che presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure.

Trattandosi di domanda nuova inerente un profilo di illegittimità autonomo e distinto da quelli allegati in primo grado (Cass. 16/01/2023, n. 1078, Cass., 23/09/2020, n. 19929), essa non poteva essere proposta nel secondo grado di giudizio, pena la violazione della preclusione «propria del sistema delle impugnazioni e della conservazione degli atti, nonché della stabilizzazione degli effetti degli atti amministrativi, nelle parti non oggetto di impugnazione giurisdizionale» (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. 21 gennaio 2024, n. 2199).

«Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo; i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934).

Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006, n. 22010; Cass. 26/09/2019, n. 24040; Cass., sez. trib., sent. 21 gennaio 2024, n. 2199). 4.2.Sotto altro versante, relativo alla contestazione del piano di classifica, la censura è infondata.

Questa Corte da molto tempo a tale proposito ha chiarito che la legge determina direttamente i requisiti per la spettanza del potere impositivo e l'assoggettamento ad esso, ma ne affida poi la quantificazione alle decisioni discrezionali dei consorzi medesimi, al fine dell'applicazione nel caso concreto del principio della loro corrispondenza o proporzionalità rispetto al grado del beneficio conseguito o conseguibile dall'opera consortile (Cass., Sez.

U, n. 4542/1986, Rv. 447285 – 01).

Restando su questa linea, è stato affermato che i contributi in favore dei consorzi di bonifica, nella disciplina del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso, affidandone, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi, per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile (Cass., Sez.

U, n. 2852/1992, Rv. 476147 - 01).

Nessun dubbio, pertanto, sulla natura derivata del tributo.

Il piano di classifica in forza del quale è stato quantificato il contributo consortile oggetto del presente giudizio è stato elaborato nella vigenza della l. r.

Campania n. 23 del 1995.

Tale legge è stata espressamente abrogata dalla l. r.

Campania n. 29 del 2012 (vedi allegato A della legge citata), la quale, all’art. 2, dispone «1.

Sono o restano abrogate le leggi regionali riportate nell’allegato A… omissis…

3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti».

Già tale norma depone nel senso del perdurare dei piani di classifica precedentemente adottato.

Va ricordato, inoltre, che tra la l. r.

Campania n. 23 del 1995 e la l. r.

Campania n. 29 del 2012, sopra richiamate è intervenuta la l. r.

Campania n. 4 del 2003, sulla Bonifica integrale, la quale prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica (in questo senso già Cass. n. 19036 del 2023).

La costituzione del piano di classifica è, poi, analiticamente disciplinata nell’art. 12 della citata l. r.

Campania n. 4 del 2003.

L’art. 17, comma 3, della legge regionale da ultimo citata, prevede che «In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi di Bonifica adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l’approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro.

Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta appositamente nominato.». [OSCURATO:PERSONA] del consorzio, in esecuzione di tale disposizione, è stato adottato con provvedimento commissariale n. 614/AG del 20 maggio 2003 e approvato con modifiche dalla Giunta regionale (deliberazione n. 0153/AC del 25 luglio 2003).

La l.r.

Campania n. 4 del 2003, dunque, ha previsto il riordino e la delimitazione dei Consorzi di bonifica, nei termini su brevemente esposti, ma nulla ha disposto specificamente in ordine all’efficacia dei piani di classifica adottati nella vigenza della previgente l. n. 23 del 1995.

All’art. 38, ha, tuttavia, previsto come disposizione finale, «1.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni».

Il r.d. citato, all’art. 11, prevede che «I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste». [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, approvato in esecuzione della l. r.

Campania n. 3 del 2004, all’art. 36, comma 3, prevede che «Nelle more dell’adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri di contribuenza, trova applicazione il previgente Piano, salvo conguaglio».

La l.r.

Campania n. 29 del 2012 (vedi allegato A della legge citata), all’art. 2, comma 3, come sopra riportato, ha previsto che «3.

Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti».

Il quadro normativo fin qui delineato garantisce, pertanto, l’assenza di soluzione di continuità nel riparto della contribuenza con conseguente continuità dell’obbligo al versamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, peraltro salvo conguaglio, come previsto dall’art. 36 dello Statuto.

Si può, pertanto, ritenere che restano salvi i piani di classifica adottati sotto la legge previgente.

Da un punto di vista sistematico generale si osserva, inoltre, che il presupposto impositivo del tributo in esame non può mutare in relazione al variare della legge regionale, in quanto si tratta di un tributo di natura derivata (v., altresì, v.

Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188).

Ciò può affermarsi (anche) sulla base della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che si è soffermata lungamente sulla natura di tale tributo.

Tali conclusioni sono, peraltro, in linea con un principio cardine del nostro ordinamento sull’efficacia della legge nel tempo, fissato dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui «La legge non dispone che per l’avvenire».

Sarebbe, del resto, contro il principio di stabilità prevedere che, in generale gli atti amministrativi generali adottati nella vigenza di una disposizione di legge successivamente abrogata, perdano efficacia in assenza di una disposizione espressa.

Il motivo è, dunque, infondato e può essere enunciato in proposito il seguente principio di diritto: «In materia di contributi consortili, il piano di classifica adottato sulla base di una normativa regionale successivamente abrogata non perde validità ed efficacia, in ragione della natura derivata del tributo e dei principi generali di efficacia della legge nel tempo».( Cass. 4145/25). 5.Con il terzo mezzo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ovvero dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 860 c.c., nonché dell’art. 21 r.d. 215/1933, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), per aver erroneamente la commissione tributaria regionale della Campania – sez. staccata di Salerno omesso di valutare che i benefici derivanti dall’attività di bonifica devono consistere in un vantaggio diretto e specifico delle opere di bonifica funzionale ad un loro incremento di valore e che tale prova non era stata offerta dal consorzio ex art.2697 c.c. . 6.La terza censura non ha pregio.

Si osserva che la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che anche a sezioni unite ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l'Ente ed i contribuenti.

Innanzitutto va ricordato che i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass.23815/2015).

L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale o l’atto impositivo, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 20359/2021).

L'adozione del piano di classifica, infatti, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’an del contributo determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010).

E' stato anche deciso (Cass.n.17066/10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato.

Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art.7 d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo.

Tuttavia, la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v.

Cass. Sez.

Un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10; (Cass. n. 22912/23; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021; Cass. n. 13501 del 2.07.2020; Cass. n.19192/2021; n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass.n.654 de1 2012).

Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, ovvero in conseguenza della infondatezza della contestazione, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016).

Nella fattispecie in esame è incontestata la sussistenza sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza e che i fondi del contribuente fossero inclusi nel perimetro consortile e di contribuenza e che lo stesso si sia limitato a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l’insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico.

Il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere» (cfr. Cass. n. 2705/20; Cass. n. 29668/2021; Cass. Cass. n. 27469/2016); tale interpretazione è rispettosa della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è correlato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono, nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (cfr.

Corte Cost. sent. n. 188/2018, cit., in motivazione); pertanto, la sussistenza del beneficio idraulico, presupposto dell'imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione (Cass. n.22076/2023).

Non ha pregio, in quanto contraria alr.d. n. 215 del 1933, art. 10, la tesi del contribuente secondo cui il contributo doveva implicare l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati.

In base all'art. 10 citato, cui si sono conformate le legislazioni regionali, ivi compresa quella della Regione Campania, nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio "che traggono beneficio dalla bonifica", secondo il perimetro di contribuenza reso pubblico col mezzo della trascrizione. on rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva.

Il beneficio in questione deve essere di tipo fondiario, e cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione; il che vuoi dire che deve discendere, non dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma dalla bonifica.

Anche ove correlato a un vantaggio generale, riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, anche solo potenziale o futuro, esso non cessa di essere specifico ove discendente dall'opera di bonifica, perché giustappunto non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene di cui si tratta.

Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l'onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 18891/2016; Cass. n. 24356/2016; n. 23223/2014; Cass. n. 13167/2014; Cass. n. 2831/2012; Cass. n. 656 e 657/2012, dopo gli interventi delle Sezioni Unite su citati), ritenendo provato il beneficio al fondo sulla base delle risultanze peritali allegate dal consorzio, dalle quali emerge che il fondo ricade nel perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica ed è servita da grandi opere idrauliche.

7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati poiché i medesimi non hanno svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5329/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5474/2022 depositata il 19/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 489102107 notificata il 18.10.2019, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] intimava al ricorrente il pagamento della somma di complessivi € 772,47 relativa alle quote consortili di bonifica e miglioramento fondiario per le annualità 2018, contestando il piano di classifica poiché inidoneo e obsoleto per la determinazione del contributo richiesto, la carenza di motivazione dell’atto impugnato, nonché la carenza degli asseriti benefici richiamati dall’Ente impositore e scaturenti dalle opere di manutenzione del [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 53/2021, la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno respingeva il ricorso. Sull’appello del contribuente, i giudici di secondo grado, con sentenza n.5474/2022, lo rigettavano sul presupposto che “le doglianze relative al mancato aggiornamento del piano di classifica, risultando ancora vigente l’antico perimetro consortile, fossero infondate”. I giudici regionali fondavano la decisione sulle seguenti argomentazioni giuridiche: che l'obbligo di contribuire e quindi l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi di Bonifica discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma 1, regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 — testo unico sulla bonifica integrale. Con il progressivo trasferimento delle competenze alla Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso la Regione Campania ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica, dapprima con la legge 11 aprile 1985 n. 23 e successivamente con la legge 23 febbraio 2003 n. 4. L'art. 12 della predetta legge n. 4/03 disciplina la partecipazione contributiva dei privati alle spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e dispone, in particolare, al comma 2, che "ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile. Ciò premesso, la Commissione osserva che il Piano di Classifica, con l'allegato perimetro di contribuenza, alla luce del prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, costituisce “atto amministrativo generale”, il quale non si limita a stabilire i criteri di applicazione del contributo avente carattere fiscale, “ma provvede addirittura alla individuazione dei terreni soggetti a questo onere” (cfr. Cass., SS.UU., 26 luglio 2007, n. 16428;Cass., sez. trib., 8 ottobre 2014, n. 21176), la cui efficacia non è limitata nel tempo, conservando validità ed efficacia fino alla sua abrogazione in sede di rinnovazione. Pertanto, nella fattispecie deve ritenersi che i piani approvati nel vigore della l. r. n. 23/1985 non abbiano perso efficacia, fino alla loro rimodulazione, in virtù della mera entrata in vigore della l.r. n. 4/2003, e ciò anche in considerazione del principio per cui, in difetto di un'espressa disciplina intertemporale, nella specie mancante, “vige il principio secondo cui la novella normativa, salva espressa previsione contraria di carattere retroattivo (art. 11 disp. prel.) —che peraltro può riguardare i soli atti normativi di rango primario —si applica ai procedimenti in corso (mai a quelli conclusi), fermo il fatto compiuto (tempus regit actum)”, ciò perché ogni atto della serie procedimentale è regolato dalla disciplina vigente al momento della sua adozione e la nuova legge potrà regolare solo gli atti ancora da adottare (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 27 luglio 2011, n. 4114; Cassazione n. 17558, 17559, 17560 del 2016); Deve rilevarsi come le opere di bonifica risultino già completate prima della costituzione del Consorzio, ente che è chiamato soltanto a gestire e manutenere le opere. Tale attività periodica, non necessariamente annuale, a parere di questa Commissione, risulta debitamente comprovata dalla documentazione prodotta in giudizio dall’ente di bonifica e dunque, infondate appaiono sul punto le doglianze dell’appellante. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha contro dedotto dettagliatamente a tutte le doglianze di parte appellante corredando le proprie affermazioni anche da documentazione che attesta: la proprietà della società ricorrente è ubicata nel territorio comunale di Poggiomarino , foglio catastale 3, e rientra appieno non solo nel comprensorio di bonifica, ma anche nel perimetro di contribuenza;- dallo stralcio del piano di classifica vigente il foglio catastale 3 del Comune di Poggiomarino si trova all’interno del confine dell’area di contribuenza, che comprende tutto il territorio comunale, a ricade in un’area attraversata da diverse opere di bonifica, specificamente definibili per la loro tipologia come opere di difesa idraulica…ha depositato in giudizio, a sostegno della propria difesa deposita relazione tecnica a firma del Geol. [OSCURATO:PERSONA] corredata da ampia documentazione planimetrica e fotografica, con la quale il Consorzio ha assolto all’onere di provare la sussistenza dei presupposti dell’imposizione e dalla quale si evince che non solo gli immobili di proprietà della società appellante ricadono entro il perimetro di contribuenza, ma che gli stessi sono serviti da significative opere di difesa idraulica, atte a legittimare la pretesa impositiva fatta valere con l’atto impugnato. Le opere di bonifica, a parere di questa Commissione, risultano debitamente comprovate dalla documentazione prodotta in giudizio dall’ente di bonifica e dunque, infondate appaiono sul punto le doglianze dell’appellante . Il contribuente ricorre avverso detta decisione svolgendo tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la società Gefil sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . I giudici di appello hanno accolto l’eccezione della Gefil statuendo che la fondatezza della specifica censura sollevata dall’appellata Gefil, circa la tardività delle contestazioni concernenti la pretesa impositiva, avendo la stessa fornito prova documentale che l'impugnata ingiunzione è stata preceduta dalla notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r., del sotteso avviso di notifica n. 4860046338. In atti è stato prodotto oltre che copia dell’avviso, cui fa riferimento l'impugnata ingiunzione e sulla base del quale è stata emessa, anche la copia dell’avviso di ricevimento del 5.01.2019 ritualmente sottoscritta dal ricevente . Si afferma che, con memoria del 03.06.2022, depositata in data 03.06.2022, alla pagina 3, si faceva rilevare che l’impugnazione avverso l’ingiunzione di pagamento, come proposta in primo grado (ed il relativo appello), era ammissibile e tempestiva poiché sul punto (ammissibilità e/o tempestività delle contestazioni) si era formato il giudicato non essendo stato proposto alcun appello incidentale avverso la sentenza di primo grado. Soggiunge il ricorrente che detta documentazione veniva disconosciuta nella sua conformità all’originale (ex art. 2712 e art. 2719 c.c.) dal momento che non si comprendeva effettivamente in che modo sarebbero stati trasmessi gli atti presupposti ed atteso che i documenti prodotti erano privi di attestazione di conformità, non consentendo di individuare il collegamento tra essi; mancava la indicazione della modalità di spedizione e relativo numero di raccomandata. Si assume che le eccezioni di tardività e/o inammissibilità sollevate sul punto dalle controparti venivano dai giudici di primo grado disattese ed il ricorso giudicato ammissibile e tempestivo (anche se con motivazione diversa –pag. 3 sentenza di primo grado). 2. La censura è infondata, avendo questa Corte statuito il principio di diritto in forza del quale, nei casi in cui «un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d’appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.». Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare che nella vicenda processuale ivi esaminata l’esercizio di questo «generale potere di riqualificazione» del Giudice in ordine alla formulazione della domanda era “giustificato” dalla «non equivoca volontà della parte – nella forma e nella sostanza – di contestare l’assunto del Giudice di prime cure circa le eccezioni pregiudiziali sollevate». Inoltre, a questa constatazione fattuale la Suprema Corte ha aggiunto l’ulteriore constatazione giuridica secondo cui «nel processo tributario l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni da depositare nel termine ordinatorio di costituzione dell’appellato, donde viene affievolita la distinzione fra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente»( Cass. n. 18119/2021). 2.1. In ogni caso, la doglianza si rivela inconferente rispetto alla decisione poi assunta sulle questioni di merito dalla sentenza impugnata. 3.Il secondo mezzo di ricorso reca il vizio di nullità della sentenza e del procedimento con riferimento all'art. 360 c.p.c., primo comma 1, n. 4, ex art. 112 c.p.c. Per omessa pronuncia sul primo motivo di appello proposto dal ricorrente; violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5. omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia . Si assume che era stata eccepita la inadeguatezza del Piano di Classifica vigente sul presupposto che a norma dell’art. 12 della legge regionale n. 4/2003, […] ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell’apposito catasto consortile. La censura muoveva dal presupposto che il Consorzio di Bonifica non aveva predisposto, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, avrebbe dovuto prevedere: a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell’ambiente; b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità. Si obietta che contrariamente a quanto statuito nella sentenza qui impugnata, le doglianze sollevate erano fondate poiché le contestazioni specifiche sollevate dal contribuente erano da ritenersi sufficienti affinché venisse meno la presunzione di esistenza del beneficio in favore del Consorzio, e consentisse di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. 26009-08). 4. La censura, in disparte il profilo di inammissibilità discendente dalla sovrapposizione dei vizi dedotti, si palesa inammissibile in quanto per la prima volta, in sede di appello, come emerge sia dalla sentenza di primo che dal ricorso in appello, il contribuente ha dedotto l’assenza del Piano generale di Bonifica. Il contribuente, difatti, non ha prospettato con l’originario ricorso la mancanza del Piano generale di bonifica nel giudizio di primo grado, bensì la mancanza di perimetrazione all’interno del Piano di classifica e l’inadeguatezza di quest’ultimo provvedimento. L’assenza della deduzione difensiva emerge, altresì, dalla decisione di primo grado in cui non si fa riferimento alla formulazione di una contestazione relativa alla mancata adozione del Piano generale di bonifica. Con il ricorso d’appello veniva, invece, prospettata sia l’illegittimità del piano di classifica in quanto adottato in epoca antecedente alla legge reg. n. 4/2003 già dedotta in primo grado e, per la prima volta, la mancata adozione del Piano generale di Bonifica. 4.1. Il motivo, con riferimento a detto ultimo profilo è dunque inammissibile, in quanto che presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure. Trattandosi di domanda nuova inerente un profilo di illegittimità autonomo e distinto da quelli allegati in primo grado (Cass. 16/01/2023, n. 1078, Cass., 23/09/2020, n. 19929), essa non poteva essere proposta nel secondo grado di giudizio, pena la violazione della preclusione «propria del sistema delle impugnazioni e della conservazione degli atti, nonché della stabilizzazione degli effetti degli atti amministrativi, nelle parti non oggetto di impugnazione giurisdizionale» (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. 21 gennaio 2024, n. 2199). «Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo; i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934). Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006, n. 22010; Cass. 26/09/2019, n. 24040; Cass., sez. trib., sent. 21 gennaio 2024, n. 2199). 4.2.Sotto altro versante, relativo alla contestazione del piano di classifica, la censura è infondata. Questa Corte da molto tempo a tale proposito ha chiarito che la legge determina direttamente i requisiti per la spettanza del potere impositivo e l'assoggettamento ad esso, ma ne affida poi la quantificazione alle decisioni discrezionali dei consorzi medesimi, al fine dell'applicazione nel caso concreto del principio della loro corrispondenza o proporzionalità rispetto al grado del beneficio conseguito o conseguibile dall'opera consortile (Cass., Sez. U, n. 4542/1986, Rv. 447285 – 01). Restando su questa linea, è stato affermato che i contributi in favore dei consorzi di bonifica, nella disciplina del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso, affidandone, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi, per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile (Cass., Sez. U, n. 2852/1992, Rv. 476147 - 01). Nessun dubbio, pertanto, sulla natura derivata del tributo. Il piano di classifica in forza del quale è stato quantificato il contributo consortile oggetto del presente giudizio è stato elaborato nella vigenza della l. r. Campania n. 23 del 1995. Tale legge è stata espressamente abrogata dalla l. r. Campania n. 29 del 2012 (vedi allegato A della legge citata), la quale, all’art. 2, dispone «1. Sono o restano abrogate le leggi regionali riportate nell’allegato A… omissis… 3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti». Già tale norma depone nel senso del perdurare dei piani di classifica precedentemente adottato. Va ricordato, inoltre, che tra la l. r. Campania n. 23 del 1995 e la l. r. Campania n. 29 del 2012, sopra richiamate è intervenuta la l. r. Campania n. 4 del 2003, sulla Bonifica integrale, la quale prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica (in questo senso già Cass. n. 19036 del 2023). La costituzione del piano di classifica è, poi, analiticamente disciplinata nell’art. 12 della citata l. r. Campania n. 4 del 2003. L’art. 17, comma 3, della legge regionale da ultimo citata, prevede che «In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi di Bonifica adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l’approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta appositamente nominato.». [OSCURATO:PERSONA] del consorzio, in esecuzione di tale disposizione, è stato adottato con provvedimento commissariale n. 614/AG del 20 maggio 2003 e approvato con modifiche dalla Giunta regionale (deliberazione n. 0153/AC del 25 luglio 2003). La l.r. Campania n. 4 del 2003, dunque, ha previsto il riordino e la delimitazione dei Consorzi di bonifica, nei termini su brevemente esposti, ma nulla ha disposto specificamente in ordine all’efficacia dei piani di classifica adottati nella vigenza della previgente l. n. 23 del 1995. All’art. 38, ha, tuttavia, previsto come disposizione finale, «1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni». Il r.d. citato, all’art. 11, prevede che «I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste». [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, approvato in esecuzione della l. r. Campania n. 3 del 2004, all’art. 36, comma 3, prevede che «Nelle more dell’adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri di contribuenza, trova applicazione il previgente Piano, salvo conguaglio». La l.r. Campania n. 29 del 2012 (vedi allegato A della legge citata), all’art. 2, comma 3, come sopra riportato, ha previsto che «3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti». Il quadro normativo fin qui delineato garantisce, pertanto, l’assenza di soluzione di continuità nel riparto della contribuenza con conseguente continuità dell’obbligo al versamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, peraltro salvo conguaglio, come previsto dall’art. 36 dello Statuto. Si può, pertanto, ritenere che restano salvi i piani di classifica adottati sotto la legge previgente. Da un punto di vista sistematico generale si osserva, inoltre, che il presupposto impositivo del tributo in esame non può mutare in relazione al variare della legge regionale, in quanto si tratta di un tributo di natura derivata (v., altresì, v. Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188). Ciò può affermarsi (anche) sulla base della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che si è soffermata lungamente sulla natura di tale tributo. Tali conclusioni sono, peraltro, in linea con un principio cardine del nostro ordinamento sull’efficacia della legge nel tempo, fissato dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui «La legge non dispone che per l’avvenire». Sarebbe, del resto, contro il principio di stabilità prevedere che, in generale gli atti amministrativi generali adottati nella vigenza di una disposizione di legge successivamente abrogata, perdano efficacia in assenza di una disposizione espressa. Il motivo è, dunque, infondato e può essere enunciato in proposito il seguente principio di diritto: «In materia di contributi consortili, il piano di classifica adottato sulla base di una normativa regionale successivamente abrogata non perde validità ed efficacia, in ragione della natura derivata del tributo e dei principi generali di efficacia della legge nel tempo».( Cass. 4145/25). 5.Con il terzo mezzo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ovvero dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 860 c.c., nonché dell’art. 21 r.d. 215/1933, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), per aver erroneamente la commissione tributaria regionale della Campania – sez. staccata di Salerno omesso di valutare che i benefici derivanti dall’attività di bonifica devono consistere in un vantaggio diretto e specifico delle opere di bonifica funzionale ad un loro incremento di valore e che tale prova non era stata offerta dal consorzio ex art.2697 c.c. . 6.La terza censura non ha pregio. Si osserva che la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che anche a sezioni unite ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l'Ente ed i contribuenti. Innanzitutto va ricordato che i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass.23815/2015). L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale o l’atto impositivo, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 20359/2021). L'adozione del piano di classifica, infatti, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’an del contributo determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). E' stato anche deciso (Cass.n.17066/10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art.7 d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo. Tuttavia, la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. Cass. Sez. Un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10; (Cass. n. 22912/23; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021; Cass. n. 13501 del 2.07.2020; Cass. n.19192/2021; n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass.n.654 de1 2012). Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, ovvero in conseguenza della infondatezza della contestazione, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016). Nella fattispecie in esame è incontestata la sussistenza sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza e che i fondi del contribuente fossero inclusi nel perimetro consortile e di contribuenza e che lo stesso si sia limitato a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l’insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico. Il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere» (cfr. Cass. n. 2705/20; Cass. n. 29668/2021; Cass. Cass. n. 27469/2016); tale interpretazione è rispettosa della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è correlato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono, nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (cfr. Corte Cost. sent. n. 188/2018, cit., in motivazione); pertanto, la sussistenza del beneficio idraulico, presupposto dell'imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione (Cass. n.22076/2023). Non ha pregio, in quanto contraria alr.d. n. 215 del 1933, art. 10, la tesi del contribuente secondo cui il contributo doveva implicare l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati. In base all'art. 10 citato, cui si sono conformate le legislazioni regionali, ivi compresa quella della Regione Campania, nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio "che traggono beneficio dalla bonifica", secondo il perimetro di contribuenza reso pubblico col mezzo della trascrizione. on rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva. Il beneficio in questione deve essere di tipo fondiario, e cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione; il che vuoi dire che deve discendere, non dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma dalla bonifica. Anche ove correlato a un vantaggio generale, riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, anche solo potenziale o futuro, esso non cessa di essere specifico ove discendente dall'opera di bonifica, perché giustappunto non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene di cui si tratta. Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l'onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 18891/2016; Cass. n. 24356/2016; n. 23223/2014; Cass. n. 13167/2014; Cass. n. 2831/2012; Cass. n. 656 e 657/2012, dopo gli interventi delle Sezioni Unite su citati), ritenendo provato il beneficio al fondo sulla base delle risultanze peritali allegate dal consorzio, dalle quali emerge che il fondo ricade nel perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica ed è servita da grandi opere idrauliche. 7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati poiché i medesimi non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 P.Q.