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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22076/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10220-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenz a n. 1629/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositat a il 21/9/2018, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 / 7 /20 23 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettaval'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 4 BassoVal D’Arno avverso la pronuncia n. 327/2016 della Commissione tributaria provinciale di Pisa in accoglimen to del ricorso avverso cartella esattoriale relativa ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2014,a carico dei consorziati Bona, Piero e [OSCURATO:PERSONA] ; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; iconsorziati sono rimast i intimat i [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria ed illogicaper avere la Commissione tributaria regionale affermato che «il perimetro di contribuenza coincid(eva)...con il perimetro del comprensorio, così come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, e la indicazione formulata dall’appellante ad un diverso tratto di demarcazione appar(iva)...molto fragile e non in grado di contestare tale inequivocabile e facilmente percepibile dato», lamentando quindi il Consorzio che: dalla prodotta documentazione risulta va invece dimostrato che il Perimetro di contribuenza non coincidesse con il comprensorio del Consorzio, essendo stato individuato con una diversa linea di demarcazione, e, pertanto, per tutti gli immobili che ricadono all’interno di tale Perimetro, compresi quelli dei contribuenti, era stata accertata dall’Ente l’esistenza del beneficio come individuato dal Piano di Classifica; la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto che spettasse al Consorzio l’onere della prova circa l’effettivo beneficio determinato sugli immobili dei contribuenti e che, comunque, il Consorzio non avrebbe fornito tale prova, essendosi limitato «al generico riferimento alla conservazione del valore venale dell’immobile», pur avendo il Consorzio prodotto in giudizio il Piano di Classifica, contenente il Perimetro di contribuenza, regolarmente delimitato all’interno del Comprensorio consortile, una relazione tecnica e avendo motivato la cartella di pagamento indicando il medesimo Piano di Classifica con relative delibere di approvazione ed estremi delle varie pubblicazioni, mancando, invece, nella sentenzala verifica circa la specifica contestazione, da parte dei consorziati, in sede di impugnazione della cartella esattoriale, delPiano di Classifica al quale faceva riferimento la cartella stessa; fosse incomprensibile anche l’ulteriore argomentazione della Commissione tributaria regionale secondo la quale la prova fornita dal Consorzio sarebbe «addirittura (parzialmente) contraddetta»dalla relazione tecnica prodotta in giudizio dai contribuenti in quanto «rileva come nel comprensorio insistano corsi d’acqua di seconda categoria ([OSCURATO:PERSONA], Egola e Era) la cui manutenzione è di competenza della Provincia di Pisa»;

1.2. con il secondo motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 17 del R.D. n. 215/1933 e 4, 8 e 28 della L.R.

Toscana n. 79/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che il Perimetro di contribuenza coincid esse con il Perimetro consortile, affermando che spettasse al Consorzio l’onere della prova circa l’effettivo beneficio determinato sugli immobili dei contribuenti, senza tener conto che il Consorzio aveva regolarmente delimitato il Perimetro di contribuenza, compiendo un’attività autonoma, distinta e conseguente rispetto a quella rappresentata dalla classificazione dei comprensori di bonifica, risultando dunque delimitato il Perimetro di contribuenza da una diversa linea di demarcazione rispetto a quella che individuava il comprensorio di bonifica ed era s tato, poi, anche reso pubblicomediante trascrizione nei registri immobiliari;

1.3. con il terzo motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della bonifica: violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che il Consorzio non avesse assolto il proprio onere probatorio,nonostante l’Ente avesse depositato nel giudizio di primo grado il Piano di Classifica ed il Perimetro di contribuenza, non coincidente con il comprensorio consortile, e motivato la cartella di pagamento indicando il medesimo Piano di Classifica con relative delibere di approvazione ed estremi delle varie pubblicazioni e trascrizioni;

1.4. con il quarto motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento agli articoli 7, 8, ultimo comma, e 18 del R.D. n. 523/1904, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbiaerroneamente ripartito l’onere probatorio tra le parti senza valutare che, trattandosi di contributi imposti dal Consorzio per la manutenzione di opere idrauliche di terza categoria, il beneficio e la sua attualità dovevano considerarsi intrinsecialle opere stesse; 2.1.il primo motivo è infondato;

2.2. la sentenza impugnata è, invero, idonea a svelare in modo comprensibile la ratio decidendi, in quanto, se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., tale obbligo è tuttavia violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. n. 7090 del 3/03/2022; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

2.3. ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la Commissione tributaria regionaleha ritenuto l’insussistenza del diritto di credito relativo ai contributi consortili in oggettoper mancata prova circa la corrispondenza tra il perimetro di contribuenza ed il p erimetro del comprensorio, con conseguente onere della prova a carico del Consorzio circa l'effettivo beneficio apportato agli immobili dei consorziati, prova che, nella specie, era stata raggiunta; 3.1.gli ulteriori motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono fondati;

3.2. va premesso che la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che,anche a Sezioni Unite,ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l'Ente ed i contribuenti;

3.3. i contributi consortili di bonifica costituiscono, invero,oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);

3.4. l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. n. 20359/2021);

3.5. l'adozione del piano di classifica, infatti, ingenera un una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, equalora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provata dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato;

3.6. le SS.UU.hanno avuto dunque modo di affermare, in particolare, che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo,determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio» ( cfr. Cass.

SSUU n. 11722/2010);

3.7. le SSUU con la sentenza n. 26009 del 30/10/2008, hanno inoltre affermato che « in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo»;

3.8. è stato anche affermato ( cfr. Cass. n. 17066/ 20 10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio -anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato, con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente -spetterà al Giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5 ° co., D.Lgs. 546/1992, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo;

3.9. questo principio è poi stato ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui « in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al Giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al Giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la provacontraria da parte del contribuente»;

3.10. la sentenzan.2241 del 2015, inoltre, ha delimitato l'ambito della contestazione specificandoche grava sul contribuente idonea a vincere la suddetta presunzione ed affermando che «il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al Giudiceamministrativo» ( cfr. Cass. n. 654 /20 12; Sez.

Un. n. 11722/2010);

3.11. tale indirizzo -seguito da moltissime altre decisioni -muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass.n. 4671/2012; n. 17066/2010, nonché infine Cass. n. 13176/2014); 3.12.ne consegue che, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria, mail presupposto di tali principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica, contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita;

3.13. la contestazione specifica del piano, dinanzi al Giudicetributario, è necessarianon per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 26009/2008, cui addeCass. n. 17066/2010);

3.14. inoltre, è stato chiarito che «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere» (cfr. Cass. n. 2705720; conforme Cass. n. 27469/2016; n. 29668/2021);

3.15. tale interpretazione èrispettosa della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è dunque legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono, nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (cfr.

Corte Cost. sent. n. 188/2018,cit., in motivazione); 3.16.pertanto, la sussistenza del « beneficio idraulico » , presupposto dell'imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte delConsorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione;

3.17. a lla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l'onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che,nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha accertato la mancata approvazione del perimetro di contribuenza, quanto la coincidenza tra quest’ultimo e l’ambito del comprensorio consortile;

3.18. come già affermato da questa Corte in fattispecie del tutto assimilabile alla presente (cfr. Cass. n. 13815/2019 in motiv.) non costituisce violazione di legge la coincidenza tra il perimetro di contribuenza edil perimetro consortile;

3.19. ed invero, l'art. 15 della L.R.

Toscana dispone quanto segue: «Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1.Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215»; 3.20 dalla lettura della norma si desume quindi che il perimetro di contribuenza non può essere più ampio del comprensorio, che può, in ipotesi, essere meno esteso, ma che nulla vieta che sia esattamente coincidente con il comprensorio stesso;

3.21. ciò posto, deve rilevarsi che la Commissione tributaria regionale non si è quindi attenuta nella sua decisione ai pr incipi già espressi da questa Corte e in particolare che ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (cfr. Cass. n. 9511/2018), e che laddove, come nel caso in esame, si discorra di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio devesi considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (cfr. Cass. n. 27057/2014);

3.22. ne consegue che la pronuncia impugnata, che ha affermato l'incombenza nella fattispecie a carico del Consorzio dell'onere probatorio, e conseguentemente, in fatto, ritenendone il mancato assolvimento da parte del Consorzio, si pone in contrasto con irichiamati principi di diritto;4. la sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dec iderà la controversia, attenendosi aiprincipi di diritto sopra enunciati, verificando la sussistenza dell’esecuzione delle opere di bonifica e del relativo beneficio fondiario così arrecato alla proprietà dei contribuenti — tutte questioni che involgono accertamenti di fatto devoluti al Giudicedel merito — , decidendo anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo, terzo e quarto motivo, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordine ai motiviaccolti, e rinvia la causa alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10220-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenz a n. 1629/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositat a il 21/9/2018, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 / 7 /20 23 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettaval'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 4 BassoVal D’Arno avverso la pronuncia n. 327/2016 della Commissione tributaria provinciale di Pisa in accoglimen to del ricorso avverso cartella esattoriale relativa ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2014,a carico dei consorziati Bona, Piero e [OSCURATO:PERSONA] ; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; iconsorziati sono rimast i intimat i [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria ed illogicaper avere la Commissione tributaria regionale affermato che «il perimetro di contribuenza coincid(eva)...con il perimetro del comprensorio, così come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, e la indicazione formulata dall’appellante ad un diverso tratto di demarcazione appar(iva)...molto fragile e non in grado di contestare tale inequivocabile e facilmente percepibile dato», lamentando quindi il Consorzio che: dalla prodotta documentazione risulta va invece dimostrato che il Perimetro di contribuenza non coincidesse con il comprensorio del Consorzio, essendo stato individuato con una diversa linea di demarcazione, e, pertanto, per tutti gli immobili che ricadono all’interno di tale Perimetro, compresi quelli dei contribuenti, era stata accertata dall’Ente l’esistenza del beneficio come individuato dal Piano di Classifica; la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto che spettasse al Consorzio l’onere della prova circa l’effettivo beneficio determinato sugli immobili dei contribuenti e che, comunque, il Consorzio non avrebbe fornito tale prova, essendosi limitato «al generico riferimento alla conservazione del valore venale dell’immobile», pur avendo il Consorzio prodotto in giudizio il Piano di Classifica, contenente il Perimetro di contribuenza, regolarmente delimitato all’interno del Comprensorio consortile, una relazione tecnica e avendo motivato la cartella di pagamento indicando il medesimo Piano di Classifica con relative delibere di approvazione ed estremi delle varie pubblicazioni, mancando, invece, nella sentenzala verifica circa la specifica contestazione, da parte dei consorziati, in sede di impugnazione della cartella esattoriale, delPiano di Classifica al quale faceva riferimento la cartella stessa; fosse incomprensibile anche l’ulteriore argomentazione della Commissione tributaria regionale secondo la quale la prova fornita dal Consorzio sarebbe «addirittura (parzialmente) contraddetta»dalla relazione tecnica prodotta in giudizio dai contribuenti in quanto «rileva come nel comprensorio insistano corsi d’acqua di seconda categoria ([OSCURATO:PERSONA], Egola e Era) la cui manutenzione è di competenza della Provincia di Pisa»; 1.2. con il secondo motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 17 del R.D. n. 215/1933 e 4, 8 e 28 della L.R. Toscana n. 79/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che il Perimetro di contribuenza coincid esse con il Perimetro consortile, affermando che spettasse al Consorzio l’onere della prova circa l’effettivo beneficio determinato sugli immobili dei contribuenti, senza tener conto che il Consorzio aveva regolarmente delimitato il Perimetro di contribuenza, compiendo un’attività autonoma, distinta e conseguente rispetto a quella rappresentata dalla classificazione dei comprensori di bonifica, risultando dunque delimitato il Perimetro di contribuenza da una diversa linea di demarcazione rispetto a quella che individuava il comprensorio di bonifica ed era s tato, poi, anche reso pubblicomediante trascrizione nei registri immobiliari; 1.3. con il terzo motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della bonifica: violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che il Consorzio non avesse assolto il proprio onere probatorio,nonostante l’Ente avesse depositato nel giudizio di primo grado il Piano di Classifica ed il Perimetro di contribuenza, non coincidente con il comprensorio consortile, e motivato la cartella di pagamento indicando il medesimo Piano di Classifica con relative delibere di approvazione ed estremi delle varie pubblicazioni e trascrizioni; 1.4. con il quarto motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento agli articoli 7, 8, ultimo comma, e 18 del R.D. n. 523/1904, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbiaerroneamente ripartito l’onere probatorio tra le parti senza valutare che, trattandosi di contributi imposti dal Consorzio per la manutenzione di opere idrauliche di terza categoria, il beneficio e la sua attualità dovevano considerarsi intrinsecialle opere stesse; 2.1.il primo motivo è infondato; 2.2. la sentenza impugnata è, invero, idonea a svelare in modo comprensibile la ratio decidendi, in quanto, se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., tale obbligo è tuttavia violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. n. 7090 del 3/03/2022; Cass. n. 22598 del 25/09/2018); 2.3. ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la Commissione tributaria regionaleha ritenuto l’insussistenza del diritto di credito relativo ai contributi consortili in oggettoper mancata prova circa la corrispondenza tra il perimetro di contribuenza ed il p erimetro del comprensorio, con conseguente onere della prova a carico del Consorzio circa l'effettivo beneficio apportato agli immobili dei consorziati, prova che, nella specie, era stata raggiunta; 3.1.gli ulteriori motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono fondati; 3.2. va premesso che la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che,anche a Sezioni Unite,ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l'Ente ed i contribuenti; 3.3. i contributi consortili di bonifica costituiscono, invero,oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015); 3.4. l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. n. 20359/2021); 3.5. l'adozione del piano di classifica, infatti, ingenera un una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, equalora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provata dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato; 3.6. le SS.UU.hanno avuto dunque modo di affermare, in particolare, che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo,determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio» ( cfr. Cass. SSUU n. 11722/2010); 3.7. le SSUU con la sentenza n. 26009 del 30/10/2008, hanno inoltre affermato che « in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo»; 3.8. è stato anche affermato ( cfr. Cass. n. 17066/ 20 10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio -anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato, con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente -spetterà al Giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5 ° co., D.Lgs. 546/1992, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo; 3.9. questo principio è poi stato ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui « in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al Giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al Giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la provacontraria da parte del contribuente»; 3.10. la sentenzan.2241 del 2015, inoltre, ha delimitato l'ambito della contestazione specificandoche grava sul contribuente idonea a vincere la suddetta presunzione ed affermando che «il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al Giudiceamministrativo» ( cfr. Cass. n. 654 /20 12; Sez. Un. n. 11722/2010); 3.11. tale indirizzo -seguito da moltissime altre decisioni -muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass.n. 4671/2012; n. 17066/2010, nonché infine Cass. n. 13176/2014); 3.12.ne consegue che, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria, mail presupposto di tali principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica, contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita; 3.13. la contestazione specifica del piano, dinanzi al Giudicetributario, è necessarianon per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26009/2008, cui addeCass. n. 17066/2010); 3.14. inoltre, è stato chiarito che «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere» (cfr. Cass. n. 2705720; conforme Cass. n. 27469/2016; n. 29668/2021); 3.15. tale interpretazione èrispettosa della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è dunque legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono, nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (cfr. Corte Cost. sent. n. 188/2018,cit., in motivazione); 3.16.pertanto, la sussistenza del « beneficio idraulico » , presupposto dell'imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte delConsorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione; 3.17. a lla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l'onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che,nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha accertato la mancata approvazione del perimetro di contribuenza, quanto la coincidenza tra quest’ultimo e l’ambito del comprensorio consortile; 3.18. come già affermato da questa Corte in fattispecie del tutto assimilabile alla presente (cfr. Cass. n. 13815/2019 in motiv.) non costituisce violazione di legge la coincidenza tra il perimetro di contribuenza edil perimetro consortile; 3.19. ed invero, l'art. 15 della L.R. Toscana dispone quanto segue: «Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1.Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215»; 3.20 dalla lettura della norma si desume quindi che il perimetro di contribuenza non può essere più ampio del comprensorio, che può, in ipotesi, essere meno esteso, ma che nulla vieta che sia esattamente coincidente con il comprensorio stesso; 3.21. ciò posto, deve rilevarsi che la Commissione tributaria regionale non si è quindi attenuta nella sua decisione ai pr incipi già espressi da questa Corte e in particolare che ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (cfr. Cass. n. 9511/2018), e che laddove, come nel caso in esame, si discorra di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio devesi considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (cfr. Cass. n. 27057/2014); 3.22. ne consegue che la pronuncia impugnata, che ha affermato l'incombenza nella fattispecie a carico del Consorzio dell'onere probatorio, e conseguentemente, in fatto, ritenendone il mancato assolvimento da parte del Consorzio, si pone in contrasto con irichiamati principi di diritto;4. la sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dec iderà la controversia, attenendosi aiprincipi di diritto sopra enunciati, verificando la sussistenza dell’esecuzione delle opere di bonifica e del relativo beneficio fondiario così arrecato alla proprietà dei contribuenti — tutte questioni che involgono accertamenti di fatto devoluti al Giudicedel merito — , decidendo anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo, terzo e quarto motivo, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordine ai motiviaccolti, e rinvia la causa alla Co