CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 15816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31077-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal ConsigliereCRISTINA AMATO. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso ex art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 depositato innanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 31077 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -2- chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore di un’equa riparazione, a ristoro del danno non patrimoniale che essi assumevano di aver subìto in relazione all’eccessiva durata di un procedimento, parimenti in materia di equa riparazione, instaurato nel 2009 presso la Corte d’Appello di Roma e, a séguito di declaratoria di incompetenza territoriale, riassunto dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia. Il procedimentopresupposto, definito con decreto di accoglimento n. 1952/2018, condannava il Ministero convenuto al pagamento di €4.843,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti. Stante l’inerzia della P.A. nel pagamento dell’indennizzo, i ricorrenti davano corso alla procedura esecutiva. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] designato, valutate unitariamente le due fasi di cognizione e di esecuzione, con decreto n. 240/2020 condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di €4.500,00 per ciascun ricorrente, oltre accessori. 2. Avverso detto decreto ricorreva in opposizione il Ministero della Giustizia innanzi alla Corte d’Appello di Perugia in composizione collegiale la quale, accogliendo parzialmente l’opposizione, con decreto n. 348/2021 riduceva l’importo ad €1.920,00 per ciascun ricorrente, compensava le spese per 1/3 e condannava il Ministero della Giustizia alla rifusione dei residui 2/3 da distrarre pro quotaa favore degli avvocati. 3. Avverso detto decreto proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Si difendeva il Ministero della Giustizia depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza i ricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 31077 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -3- 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 2, 2-bis l egge n. 89 del 2001 : artt. 112, cod. proc. civ. - difetto di motivazione. Il decreto impugnato opera una decurtazione da €500,00 dell'importo liquidato nel decreto monitorio a €400,00 annui in maniera del tutto illogica e meramente apparente, facendo riferimento a non meglio precisate circostanze ed una altrettanto strettamente enunciata assenza di complessità della materia: criterio, quest'ultimo, che ai sensi dell'art. 2, l egge n. 89 del 2001, assume rilievo per determinare la durata irragionevole, e non per quantificare le indennità, cui invece presiedono i soli criteri di cui al relativo art. 2-bis. Non solo: la stessa Amministrazione in sede di opposizione non risulterebbe aver mai sollevato alcuna relativa eccezione rispetto al quantum del moltiplicatore, essendosi limitata a domandare -secondo quanto attestato dallo stesso decreto impugnato - soltanto una riduzione del 40% dell'importo liquidato in sede monitoria in virtù del numero delle parti del giudizio presupposto, non già una diminuzione da €500 a €400 annui dell'indennizzo liquidato. 1.1. Il motivo, articolato in due diverse censure, è infondato. Quanto alla prima censura ( relativa alla decur t azione del moltiplicatore annuo), occorre ricordare che l'art. 2-bis, comma 1, legge n. 89 del 2001, prevede che il giudice liquidi a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a €400 e non superiore ad €800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole di durata del processo, dettando precisi criteri di determinazione dell’indennizzo al comma 2 della stessa norma. Nel decreto qui impugnato la Corte d’Appello ha ritenuto di dover operare la decurtazione da €500,00 ad €400,00 così motivando la sua scelta: «tenuto conto delle circostanze e della assenza di Ric. 2021 n. 31077 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -4- complessità della materia» (p. 5). Pur nella essenzialità dell’argomentazione (righi 18 - 21) , la Corte non si riferisce a l parametro della complessità della materia identificato dal legislatore ai fini dell’accertamento della violazione (art. 2): piuttosto, fa riferimento – utilizzando una formula generica – all’insieme dellecircostanze elencate al comma 2 dell’art. 2 - bis legge n. 89 del 2001. Quanto alla seconda censura (che fa implicito riferimento alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché al divieto di reformatio in peius) essa è inf ondata, poiché è ius receptum l'assimilazione dell'opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89/01 all'opposizione a decreto ingiuntivo prevista dall'art. 645 cod. proc. civ. Sì che: «In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5- ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito» ( ex plurimis , di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10860 del 24.04.2023; Cass. Sez. 6 - 2, n. 9728 del 26.05.2020 - Rv. 658012 - 01 in mot. ). In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'opposizioneal collegio ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 non è un mezzo d'impugnazionesulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi(Cass. Sez. VI- 2, n. 20463 del 12.10.2015). Ric. 2021 n. 31077 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -5- 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge – artt . 2, 2 - bis l egge 24 marzo 2001, n. 89. Il decreto impugnato risulta ingiusto ed illegittimo anche nella parte in cui ha decurtato del 40% l’equo indennizzo liquidato in favore delle parti private, assumendo applicabile l'art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89 del 2001. L'art. 2-bisdella legge n. 89 del 2001 non può essere applicato senza dare motivatamente atto dello sviluppo procedimentale del giudizio presupposto medesimo: ciò in particolare ove risulti che detta soglia sia stata superata solo all'esito di più riunioni disposte nel giudizio presupposto, e quando era già stato abbondantemente superato - nella fattispecie , di circa 5 anni - il termine ragionevole ordinario di durata processuale ancor prima delle riunioni stesse. Né, del resto , è possibile applicare tale decurtazione quando le parti private, per effetto del mancato pagamento di quanto loro dovuto e all'esito di una fase di cognizione congiunta con altri soggetti, siano state costrette ad azionare una propria autonoma procedura di esecuzione. 2.1. Il motivo è fondato. La Corte d’Appello ha ritenuto fortemente stemperati il coinvolgimento psicologico e il patema d’animo subìto dagli odierni ricorrenti – tanto da applicare la riduzionedel 40% - sia dalla natura collettiva del proc edimento, sia dal fatto che il giudizio riparatorio promosso avanti la Corte d’Appello di Perugia non costituiva la prima esperienza giudiziaria dei ricorrenti (p. 5, righi 25 - 31) . Orbene, quanto al riferimento alla natura collettiva del procedimento, la Corte d’Appello omette di precisare che il numero delle parti ha superato la soglia delle cinquanta unità unicamente a seguito della riunione dei distinti giudizi a cura della stessa Corte umbra (cfr. Cass. Sez. 2, n. 1835 del 28.01.2021). Né può dirsi stemperato il disagio derivante dall’eccessiva durata del Ric. 2021 n. 31077 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -6- processo dall’abitudine all’attesa, per lo meno in assenza di indicazioni legislative in tal senso. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 92 cod. proc. civ . I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello di Perugia non abbia tenuto conto di una giurisprudenza consolidata (Cass. n. 686/2022; Cass. 16.7.2015, n. 14976) in virtù della quale la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione da parte del giudice di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda tale da legittimare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. 3.1. Avendo il Collegio accolto il secondo motivo, il presente mezzo resta assorbito. 4. In definitiva, il Collegio rigetta il primo motivo diricorso, dichiara assorbito il terzo, accoglie il secondo mezzo di ricorso e rinvia alla stessa Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e rinvia alla stessa Corte