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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06834/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22565/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA].

101. -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -intimato- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 57/2024 , depositata il 03/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti hanno adito la Corte d’appello di P erugia per ottenere l’indennizzoper l’equa riparazione di un process o ex lege Pinto protrattosi complessivamente per oltre 9 anni, poiché incardinato dinanzi alla Corte d’appellodi Roma, poi riassunto, a seguito di pronunc ia di incompetenza, dinanzi alla Corte di appello di P erugia e definito con pronuncia di rigetto indata 2.12.2015.

La decisione è stata impugnata in cassazione ed è stata confermata in data 24.4.2019.

Il provvedimento monitorio con cui era stato liquidato l’importo di € 2800,00 per ciascun ricorrente, è stato riformato in esito all’opposizione, con rigetto integrale delle domande di equa riparazione sull’assunto che gli interessati fossero consapevolisin dall’in i zio dell’infon d atezza della propria pretesa sia nel giudizio a quo , sia nel succ e ssivo giudizio per equa riparazione.

Con ordinanza n. 86/2024questa Corte ha cassato la decisione ; all’esito il giudice di rinvio ha liquidato in favore di ciascun ricorrente l’importo di € 1440,00, oltre accessori, ponendo a carico del Ministero il carico delle spese, compensate per un terzo.

Per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso in due motivi.

Il Ministero della giustizia non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2 e 2 bisdella legge n. n. 89/2001 e vizio di motivazione.

Evidenziano i ricorrenti che la Corte d’appello, dopo aver affermato che l’importo annuale per il ritardo (pari ad otto) era pari ad € 400,00, ha poi liquidato un importo €. 2400,00 (su cui ha applicato le ulteriori riduzioni di legge) in luogo di € 3200,00.

Il motivo è infondato.

Il processo presupposto era stato incardinato con ricorso depositato nel febbraio 2010 ed era stato definito in cassazione con pronuncia n. 11227/2019, avendo avuto una durata ad anni 8 e mesi dieci, da cui andava detratta la sospensione di sei mesi dal deposito del decreto al ricorso in cassazione, per unadurata complessiva di anni 8 , non potendosi tener conto della frazione di annopari a quattro mesi.

Da tale periodo andava ulteriormente sottratto quello di durata ragionevole, pari ad anni due, per una durata irragionevole di anni sei, per cui competeva un indennizzo di € 2400,00 (€ 400*6).

L’aver la Corte di merito indicato un periodo di durata irragionevole di anni otto è, quindi, frutto di un refuso materiale, che non inficia la correttezza della decisione.

2. Il secondo motivodenuncia la violazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001 e difetto assoluto di motivazione.

I ricorrenti sostengono che del tutto immotivatamente la Cortedi appello abbia ridotto l’indennizzo del 40% in considerazionedell’elevato numero di parti (50), trascurando che erano stati incardinati autonomi procedimenti riuniti dopo quattro anni, allorquando era già trascorso, in primo grado, la durata ragionevole, lamentando inoltre che la riduzione non è sorretta da alcuna motivazione.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha liquidato l’importo minimo di € 400,00 per ogni anno di ritardo in considerazione della semplicità della causa.

Su tale importo ha operato un’ulteriore riduzione del 40% per il numero di parti del giudizio superiore a 5 0 in modo automatico e senza alcuna giustificazione, sebbene il numero di parti fosse stat a conseguenza della riunione di separati giudizi disposta dopo che la causa aveva avuto una durata irragionevole, essendo transitata, per incompetenza, dalla Corte di appello di Roma a quella di Perugia allorquando erano già decorsi 4 anni dalla sua introduzione.

La pronuncia è difforme dagli insegnamenti di questa Corte secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il mero riferimento alnumero delle parti del giudizio presupposto che si sia verificato a seguito della riunione di più giudizi intervenuta allorquando il giudizio presupposto aveva già superato la durata ragionevole , non è sufficiente a giustificare la diminuzione nella misura massima del 40% dell'indennizzo ai sensi dell’ art . 2 - bis comma 1 - bis della legge n. 89 del 2001, occorrendo una specifica motivazione nel decreto di liquidazione dell'indennizzo che valuti sotto il profilo causale l'incidenza della riunione, sulla durata irragionevole del giudizio presupposto, in relazione allo sviluppo del procedimento e all'epoca della riunione (Cass. n. 34659/2023Cass. 1835/2021; Cass.15816/2023).

E’, per tali ragioni, accolto il secondo motivo di ricorso ed è respinto il primo; la pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di P erugia in diversa comp osizione , anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22565/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 101. -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -intimato- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 57/2024 , depositata il 03/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti hanno adito la Corte d’appello di P erugia per ottenere l’indennizzoper l’equa riparazione di un process o ex lege Pinto protrattosi complessivamente per oltre 9 anni, poiché incardinato dinanzi alla Corte d’appellodi Roma, poi riassunto, a seguito di pronunc ia di incompetenza, dinanzi alla Corte di appello di P erugia e definito con pronuncia di rigetto indata 2.12.2015. La decisione è stata impugnata in cassazione ed è stata confermata in data 24.4.2019. Il provvedimento monitorio con cui era stato liquidato l’importo di € 2800,00 per ciascun ricorrente, è stato riformato in esito all’opposizione, con rigetto integrale delle domande di equa riparazione sull’assunto che gli interessati fossero consapevolisin dall’in i zio dell’infon d atezza della propria pretesa sia nel giudizio a quo , sia nel succ e ssivo giudizio per equa riparazione. Con ordinanza n. 86/2024questa Corte ha cassato la decisione ; all’esito il giudice di rinvio ha liquidato in favore di ciascun ricorrente l’importo di € 1440,00, oltre accessori, ponendo a carico del Ministero il carico delle spese, compensate per un terzo. Per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso in due motivi. Il Ministero della giustizia non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2 e 2 bisdella legge n. n. 89/2001 e vizio di motivazione. Evidenziano i ricorrenti che la Corte d’appello, dopo aver affermato che l’importo annuale per il ritardo (pari ad otto) era pari ad € 400,00, ha poi liquidato un importo €. 2400,00 (su cui ha applicato le ulteriori riduzioni di legge) in luogo di € 3200,00. Il motivo è infondato. Il processo presupposto era stato incardinato con ricorso depositato nel febbraio 2010 ed era stato definito in cassazione con pronuncia n. 11227/2019, avendo avuto una durata ad anni 8 e mesi dieci, da cui andava detratta la sospensione di sei mesi dal deposito del decreto al ricorso in cassazione, per unadurata complessiva di anni 8 , non potendosi tener conto della frazione di annopari a quattro mesi. Da tale periodo andava ulteriormente sottratto quello di durata ragionevole, pari ad anni due, per una durata irragionevole di anni sei, per cui competeva un indennizzo di € 2400,00 (€ 400*6). L’aver la Corte di merito indicato un periodo di durata irragionevole di anni otto è, quindi, frutto di un refuso materiale, che non inficia la correttezza della decisione. 2. Il secondo motivodenuncia la violazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001 e difetto assoluto di motivazione. I ricorrenti sostengono che del tutto immotivatamente la Cortedi appello abbia ridotto l’indennizzo del 40% in considerazionedell’elevato numero di parti (50), trascurando che erano stati incardinati autonomi procedimenti riuniti dopo quattro anni, allorquando era già trascorso, in primo grado, la durata ragionevole, lamentando inoltre che la riduzione non è sorretta da alcuna motivazione. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha liquidato l’importo minimo di € 400,00 per ogni anno di ritardo in considerazione della semplicità della causa. Su tale importo ha operato un’ulteriore riduzione del 40% per il numero di parti del giudizio superiore a 5 0 in modo automatico e senza alcuna giustificazione, sebbene il numero di parti fosse stat a conseguenza della riunione di separati giudizi disposta dopo che la causa aveva avuto una durata irragionevole, essendo transitata, per incompetenza, dalla Corte di appello di Roma a quella di Perugia allorquando erano già decorsi 4 anni dalla sua introduzione. La pronuncia è difforme dagli insegnamenti di questa Corte secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il mero riferimento alnumero delle parti del giudizio presupposto che si sia verificato a seguito della riunione di più giudizi intervenuta allorquando il giudizio presupposto aveva già superato la durata ragionevole , non è sufficiente a giustificare la diminuzione nella misura massima del 40% dell'indennizzo ai sensi dell’ art . 2 - bis comma 1 - bis della legge n. 89 del 2001, occorrendo una specifica motivazione nel decreto di liquidazione dell'indennizzo che valuti sotto il profilo causale l'incidenza della riunione, sulla durata irragionevole del giudizio presupposto, in relazione allo sviluppo del procedimento e all'epoca della riunione (Cass. n. 34659/2023Cass. 1835/2021; Cass.15816/2023). E’, per tali ragioni, accolto il secondo motivo di ricorso ed è respinto il primo; la pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di P erugia in diversa comp osizione , anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second
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