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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 13238/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6814/2017 R.G. proposto da : Ministero della Giustizia , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’A vvocatura G enerale dello S tato, che lo difende e lo rappresenta ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via P. Emilio n. 2 0 , presso l ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] , che la dife nde e rappresenta unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la Sentenza della C orte d ’A ppello di Catania n. 16/2017depositata il 20 / 1 /201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– dipendente del Ministero della Giustizia , già in servizio presso l’ufficio del Giudice di Pace di Trecastagni – convenne in giudizio il dat or e di lavoro per chieder n e la condanna al risarcimento dei danni subiti , nel periodo dall’agosto 2011 all’agosto 2013, per non avere potuto svolgere la propria prestazione lavorativa a causa di un licenziamento disciplinare la cui illegittimità era stata dichiarata dal lodo pronunciato in data 16.9.2004 dal [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina (CAD)istituito presso quel Ministero.

La domanda venne parzialmente accolta dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e la Corte d’appello della medesima città respinse l’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia contro la decisione di primo grado .

Entrambe le sentenzedi merito ricalca va no quelle pronunciate su una precedente domanda svolta dalla lavoratrice, con riguardo ai medesimi presupposti,per il risarcimento dei danni subiti nel periodo precedente all’agosto 2011.

Contro la sentenza d’appello il Ministero soccombente ha proposto ricorso per cassazione a rticol ato in due motiv i . [OSCURATO:PERSONA] si è difes a con controricorso .

Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art 380 - bis .1 c.p.c., con la quale ha anche prodotto due documenti sopravvenuti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso , si denuncia « v iolazione ofalsa applicazione di norme di diritto, precisamente l’art. 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.e dell’art. 2043 c.c.».

2. Il secondo motivo censura invece « violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 113, 115 3 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – omessa pronuncia in ordine al danno di natura patrimoniale (art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 2043 c.c.).

Erroneità della liquidazione del danno di natura non patrimoniale (violazione della previsione di cui all’art. 2043 c.c.)».

3. In sintesi, il Ministero contesta innanzitutto che possa essere considerato illecito e foriero di un danno ingiusto risarcibile l’omesso adeguamento ad un lodo arbitrale di cui esso ha sempre contestato la validità e che ha pertanto impugnato davanti all’autorità giudiziaria.

Con il secondo motivo censura la misura e il metodo della liquidazione del danno.

4. Si deve dare atto che, con la memoria illustrativa, il Ministero ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Roma di data 16.10.2019 , munita di attestazione del passaggio in giudicato, che – al termine di una lunga vicenda processuale che ha visto cassate due successive sentenze del tribunale che avevano dichiarato tardiva l’impugnazione – ha annullato il lodo del [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina.

4.1. Il nuovo documento deve essere preso in considerazione, in quanto, p er consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza non solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso (ipotesi esplicitamente contemplate ne ll’art. 372 c.p.c.) , ma anche nel caso in cui i nuovi documenti attengano al maturare di un successivo giudicato (tra le tante: Cass.nn. 17175/2020, 4415/2020, 18464 /2018 e Cass.

S.U. n. 13916/ 2006, alla quale ultima si rinvia – ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – per la compiuta motivazione a sostegno del principio allora affermato e tuttoraseguito).

4.2. E, una volta esaminato, il documento si rive l a decisivo, perché il fatto indicato dalla lavoratrice quale fonte dell’obbligazione risarcitoria del Ministero era soltanto la mancata ottemperanza al lodo del C.A.D., s icché è evidente che, dichiarata tra le parti la nullità del lodo, viene meno l’unico prospettato profilo di illiceità del comportamento della pubblica amministrazione e , con esso, viene a mancare l’ingiustizia del danno subito dalla lavoratrice licenziata per non essere stata reintegratain servizio.

In altri e d equivalenti termini, ovverosia nella più consona prospettiva della responsabilità contrattuale, viene a mancare il diritto della controricorrente di continuare a svolgere la prestazione lavorativa, perché viene definitivamente confermata , con efficacia ex tunc , la cessazione del rapporto di lavoro per effetto de l licenziamento che la C.A.D. aveva illegittimamente annullato. 4.3.Tale essendo il motivo dell’accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza impugnata, non occorre procedere alla rimessione del processo alla corte territoriale, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per decidere la causa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti del Ministero della Giustizia (art. 384, comma 2, c.p.c.).

5. L’esito del presente giudizio è solo formal mente opposto a quellodel giudizio, pressoché identico, avviato dalla lavoratrice per il risarcimento dei danni riferiti a l periodo antecedente all’agosto 2011 e definito con l’ordinanza di questa Corte n. 33465/2021.

In quel caso, infatti, il Ministero della Giustizia, pur avendo dato notizia con la memoria illustrativa dell’intervenuto giudicato sulla nullità del lodo, aveva prodotto una copia della sentenza del Tribunale di Roma priva dell’attestazione del suo passaggio in giudicato.La Corte, pertanto, ha dovuto in quel caso constatare la mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza sopravvenuta (prendendo anche atto della contestazione sul passaggio in giudicato sollevata da lla controricorrente nella sua memoria illustrativa), ferma, tuttavia, l’esplicitazione del duplice rilievo che: a) «la deduzione delMINISTERO è corretta, in quanto tra i due giudizi vertenti tra le parti – rispettivamente di impugnazione del lodo e di risarcimento del danno per mancata esecuzione del lodo – esiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico (e non in senso tecnico - giuridico), in quanto la validità del lodo integra il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno: in caso di annullamento, il lodo arbitrale verrebbe meno ex tunc sicchéla condotta del MINISTERO, che non vi ha prestato spontanea esecuzione, non potrebbe qualificarsi come inadempimento »; b) «Il rapporto tra i due giudizi è, dunque, disciplinato dall’articolo 336, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione della sentenza pregiudicante determina l’automatica caducazione della sentenza pregiudicata, anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente».

5.1. Dalla citata ordinanza n. 33465/2021, anch’essa prodotta dal ricorrente con la memoria illustrativa, si apprende anche che la controricorrente è deceduta in data 10.8.2019.

Ciò peraltro non impedisce la definizione del processo,perché, come correttamente rilevato in quell’ordinanza, «nel giudizio di legittimità, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento, non è applicabile l ’ istituto dell’interruzione del processo» (v. anche Cass. nn. 1757/2016, 24635/2015, 10237/2000 e 8377/1992).

6. Le spese di lite relative a l l’intero processo vengono compensate, tenuto conto che la sentenza sulla nullità del lodo è intervenuta solo in pendenza del giudizio di legittimità e dopo che due sentenze di merito avevano accolto, almeno in parte, le domande della lavoratrice.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Mi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6814/2017 R.G. proposto da : Ministero della Giustizia , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’A vvocatura G enerale dello S tato, che lo difende e lo rappresenta ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via P. Emilio n. 2 0 , presso l ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] , che la dife nde e rappresenta unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la Sentenza della C orte d ’A ppello di Catania n. 16/2017depositata il 20 / 1 /201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– dipendente del Ministero della Giustizia , già in servizio presso l’ufficio del Giudice di Pace di Trecastagni – convenne in giudizio il dat or e di lavoro per chieder n e la condanna al risarcimento dei danni subiti , nel periodo dall’agosto 2011 all’agosto 2013, per non avere potuto svolgere la propria prestazione lavorativa a causa di un licenziamento disciplinare la cui illegittimità era stata dichiarata dal lodo pronunciato in data 16.9.2004 dal [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina (CAD)istituito presso quel Ministero. La domanda venne parzialmente accolta dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e la Corte d’appello della medesima città respinse l’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia contro la decisione di primo grado . Entrambe le sentenzedi merito ricalca va no quelle pronunciate su una precedente domanda svolta dalla lavoratrice, con riguardo ai medesimi presupposti,per il risarcimento dei danni subiti nel periodo precedente all’agosto 2011. Contro la sentenza d’appello il Ministero soccombente ha proposto ricorso per cassazione a rticol ato in due motiv i . [OSCURATO:PERSONA] si è difes a con controricorso . Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art 380 - bis .1 c.p.c., con la quale ha anche prodotto due documenti sopravvenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , si denuncia « v iolazione ofalsa applicazione di norme di diritto, precisamente l’art. 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.e dell’art. 2043 c.c.». 2. Il secondo motivo censura invece « violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 113, 115 3 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – omessa pronuncia in ordine al danno di natura patrimoniale (art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 2043 c.c.). Erroneità della liquidazione del danno di natura non patrimoniale (violazione della previsione di cui all’art. 2043 c.c.)». 3. In sintesi, il Ministero contesta innanzitutto che possa essere considerato illecito e foriero di un danno ingiusto risarcibile l’omesso adeguamento ad un lodo arbitrale di cui esso ha sempre contestato la validità e che ha pertanto impugnato davanti all’autorità giudiziaria. Con il secondo motivo censura la misura e il metodo della liquidazione del danno. 4. Si deve dare atto che, con la memoria illustrativa, il Ministero ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Roma di data 16.10.2019 , munita di attestazione del passaggio in giudicato, che – al termine di una lunga vicenda processuale che ha visto cassate due successive sentenze del tribunale che avevano dichiarato tardiva l’impugnazione – ha annullato il lodo del [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina. 4.1. Il nuovo documento deve essere preso in considerazione, in quanto, p er consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza non solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso (ipotesi esplicitamente contemplate ne ll’art. 372 c.p.c.) , ma anche nel caso in cui i nuovi documenti attengano al maturare di un successivo giudicato (tra le tante: Cass.nn. 17175/2020, 4415/2020, 18464 /2018 e Cass. S.U. n. 13916/ 2006, alla quale ultima si rinvia – ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – per la compiuta motivazione a sostegno del principio allora affermato e tuttoraseguito). 4.2. E, una volta esaminato, il documento si rive l a decisivo, perché il fatto indicato dalla lavoratrice quale fonte dell’obbligazione risarcitoria del Ministero era soltanto la mancata ottemperanza al lodo del C.A.D., s icché è evidente che, dichiarata tra le parti la nullità del lodo, viene meno l’unico prospettato profilo di illiceità del comportamento della pubblica amministrazione e , con esso, viene a mancare l’ingiustizia del danno subito dalla lavoratrice licenziata per non essere stata reintegratain servizio. In altri e d equivalenti termini, ovverosia nella più consona prospettiva della responsabilità contrattuale, viene a mancare il diritto della controricorrente di continuare a svolgere la prestazione lavorativa, perché viene definitivamente confermata , con efficacia ex tunc , la cessazione del rapporto di lavoro per effetto de l licenziamento che la C.A.D. aveva illegittimamente annullato. 4.3.Tale essendo il motivo dell’accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza impugnata, non occorre procedere alla rimessione del processo alla corte territoriale, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per decidere la causa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti del Ministero della Giustizia (art. 384, comma 2, c.p.c.). 5. L’esito del presente giudizio è solo formal mente opposto a quellodel giudizio, pressoché identico, avviato dalla lavoratrice per il risarcimento dei danni riferiti a l periodo antecedente all’agosto 2011 e definito con l’ordinanza di questa Corte n. 33465/2021. In quel caso, infatti, il Ministero della Giustizia, pur avendo dato notizia con la memoria illustrativa dell’intervenuto giudicato sulla nullità del lodo, aveva prodotto una copia della sentenza del Tribunale di Roma priva dell’attestazione del suo passaggio in giudicato.La Corte, pertanto, ha dovuto in quel caso constatare la mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza sopravvenuta (prendendo anche atto della contestazione sul passaggio in giudicato sollevata da lla controricorrente nella sua memoria illustrativa), ferma, tuttavia, l’esplicitazione del duplice rilievo che: a) «la deduzione delMINISTERO è corretta, in quanto tra i due giudizi vertenti tra le parti – rispettivamente di impugnazione del lodo e di risarcimento del danno per mancata esecuzione del lodo – esiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico (e non in senso tecnico - giuridico), in quanto la validità del lodo integra il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno: in caso di annullamento, il lodo arbitrale verrebbe meno ex tunc sicchéla condotta del MINISTERO, che non vi ha prestato spontanea esecuzione, non potrebbe qualificarsi come inadempimento »; b) «Il rapporto tra i due giudizi è, dunque, disciplinato dall’articolo 336, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione della sentenza pregiudicante determina l’automatica caducazione della sentenza pregiudicata, anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente». 5.1. Dalla citata ordinanza n. 33465/2021, anch’essa prodotta dal ricorrente con la memoria illustrativa, si apprende anche che la controricorrente è deceduta in data 10.8.2019. Ciò peraltro non impedisce la definizione del processo,perché, come correttamente rilevato in quell’ordinanza, «nel giudizio di legittimità, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento, non è applicabile l ’ istituto dell’interruzione del processo» (v. anche Cass. nn. 1757/2016, 24635/2015, 10237/2000 e 8377/1992). 6. Le spese di lite relative a l l’intero processo vengono compensate, tenuto conto che la sentenza sulla nullità del lodo è intervenuta solo in pendenza del giudizio di legittimità e dopo che due sentenze di merito avevano accolto, almeno in parte, le domande della lavoratrice. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Mi